Art. 3.
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957 sono stabiliti in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 2).
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957 sono stabiliti in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 2).