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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. TO RT CC Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1280/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di MA n. 243/2020 del 30-31 marzo 2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) e residente a [...]in contrada Ponte Fiumarella 249/A, elettiva-
[...]
mente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Salvatore Ponzio non-
ché rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Di Bella per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei si-
nistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione
siciliana, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Mario Pastorello nonché rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Spanò per mandato in calce alla comparsa di costitu-
zione di questo grado del giudizio
1 2) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede CP_2
a Roma in via Yser
APPELLATI, CONTUMACE LA SECONDA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Riformare l'impugnata sentenza e, conseguentemente, condannare la nella qualità di Fondo di garanzia per le vittime della Controparte_1
strada, a risarcire e pagare all'attrice, sig.ra , la somma di Parte_1
€47.781,50, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento fino all'effet-
tivo soddisfo, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio depositata dalla dott.ssa , così determinata: Db 14%, Itt 35 giorni, Itp al 75% 15 giorni, Per_1
Itp al 50% 20 giorni, Itp al 25% 20 giorni, per un importo complessivo di
€47.781,50.
Condannare, infine la , nella qualità di Controparte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada, al pagamento delle spese, compe-
tenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
Rigettare l'appello perché infondato, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello:
ritenere e dichiarare che l'incidente era addebitabile alla colpa di en-
trambi i conducenti, graduando le rispettive responsabilità;
ritenere e dichiarare che le lesioni erano addebitabili alla colpa dell'at-
trice che non indossava i sistemi di ritenzione, condannando l'odierna società,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 in proporzione al grado di colpa gravante sul conducente datosi alla fuga e te-
nendo conto del concorso dell'attrice nella determinazione delle lesioni, al ri-
sarcimento dei danni come determinati dal consulente tecnico d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 243/2020 del 30-31 marzo 2020, il Tribunale di
MA ha respinto la domanda di risarcimento del danno conseguente a inci-
dente stradale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...]
Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione siciliana, e di
[...]
. CP_4
1.1. Per la riforma della sentenza del giudice lilibetano ha proposto ap-
pello la;
dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame. Pt_1 CP_1
Anche in questo grado è rimasta contumace. CP_2
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 24 ottobre 2023 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito.
2. Con l'unico motivo di appello, la deduce che il Tribunale ha Pt_1
erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, e in particolare la testimo-
nianza resa da . CP_5
Sul punto, la appellante, nel contestare le ragioni esposte dal Tribunale
per respingere la domanda risarcitoria, espone quanto segue: «Il teste ha con-
fermato di aver subito poco prima la medesima condotta di disturbo e, proprio
in ragion del fatto di essere riuscito a mala pena ad evitare l'impatto, d'istinto
ha guardato lo specchietto retrovisore, anche al fine di individuare in qualche
modo l'autore di una simile manovra, trovandosi così, inconsapevolmente,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 testimone del grave sinistro oggetto della presente impugnazione.
Il giudicante, a pag. 7 della sentenza, parla di “non sicura attendibi-
lità” del teste sol perché il suo nominativo non è stato prontamente segnalato
alle forze dell'ordine, pur avendo lo stesso lasciato il recapito al fratello.
In primo luogo non può essere imputato a colpa né dell'appellante, né
del teste né, tantomeno, della famiglia la mancata indicazione del nominativo
alle forze dell'ordine intervenute stante la criticità delle condizioni di salute
della e della figlia, estratte dal veicolo incidentato solo grazie all'inter- Pt_1
vento dei Vigili del Fuoco. Il nominativo, comunque, è stato prontamente for-
nito alla compagnia unitamente alla prima richiesta di risarcimento danni, av-
venuta due mesi dopo il sinistro, quando le sue condizioni di salute erano mi-
gliorate. La omessa indicazione del nominativo del teste, laddove i Carabinieri
parlano di testimonianze verbali raccolte sul luogo del sinistro, senza indicare
alcun nominativo, l'erronea indicazione del conducente il veicolo sono, sicu-
ramente, colpe non imputabili all'appellante».
2.1. Il motivo, e quindi l'intero appello, va respinto.
2.1.1. Va premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema,
nella controversia relativa a sinistro stradale causato da un veicolo non identi-
ficato, l'accertamento da compiere deve concernere non «il profilo della dili-
genza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclu-
sivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di sta-
bilire alcun automatismo fra presentazione della denuncia o querela e accogli-
mento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della do-
manda» (così Cass. 3019/2016).
D'altra parte, va osservato che il giudice di legittimità ha altresì affer-
mato che la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tale indicazione abbia poi effettuato nel giudizio civile di risarcimento del danno,
se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può comunque essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (Cass. 9939/2012; per quanto sin qui esposto si vedano altresì le sentenze 1599/2023, 290/2024 e 1687/2024 di questa Corte
di Appello).
2.1.2. Ciò posto, anche questo collegio non può non evidenziare le forti perplessità, già manifestate dal Tribunale, in ordine alla credibilità del teste
CP_5
E invero, appare francamente poco credibile (e/o inspiegabile) che –
come dichiarato dallo stesso teste – il fratello della sia arrivato sui luoghi Pt_1
«dopo [appena; nota dell'estensore di questa sentenza] un paio di minuti» dal sinistro: infatti, a parte il rilievo che la appellante continua a non chiarire chi ebbe a contattare suo fratello (ella stessa dall'interno del mezzo incidentato,
nonostante la «criticità delle [sue] condizioni»? oppure altre persone che, pas-
sando, l'avevano riconosciuta?), comunque non è stata in alcun modo spiegata la pressoché immediatezza dell'intervento (si ripete: solo un paio di minuti),
tanto più che il fatto avvenne intorno alle ore 23 di un giorno lavorativo, ossia
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 lunedì 3 settembre 2009 (il fratello della era in giro per una precisa ra- Pt_1
gione? il luogo in cui quegli abita è vicino a quello in cui era avvenuto il sini-
stro?).
Ancora, altrettanto inspiegabile appare la circostanza che, sebbene il te-
ste avesse lasciato al fratello della , già sui luoghi dell'incidente, il pro- Pt_1
prio numero di telefono, tuttavia solo al momento della richiesta dei danni alla compagnia di assicurazioni, e non sùbito ai Carabinieri intervenuti e/o succes-
sivamente alle stesse forze dell'ordine, fu fatto il nome del quale sog- CP_5
getto che aveva assistito al sinistro.
Infine, non può, poi, non condividersi il rilievo del Tribunale circa il fatto che la ricostruzione offerta dal appare altresì implausibile anche CP_5
nella parte in cui lo stesso testimone afferma di aver subìto la medesima con-
dotta di disturbo denunciata dalla (fuoristrada che procedeva con i fari Pt_1
abbaglianti accesi che gli tagliava la strada, da lui evitato «a mala pena»: così
il capitolo 2 dell'atto di citazione, confermato dal teste all'udienza del 22 mag-
gio 2018), e tuttavia di esser riuscito, in quel frangente così concitato, a osser-
vare dallo specchietto retrovisore che il medesimo mezzo antagonista teneva l'identica condotta di marcia anche nei confronti dell'auto condotta dalla , Pt_1
specificando pure, nel dettaglio, che quest'ultima era andata a impattare contro un palo e poi un mura di cinta.
2.1.3. Né a diversa conclusione può giungersi per il fatto che il consu-
lente tecnico d'ufficio di primo grado ebbe ad affermare che le lesioni riportate dalla «possano considerarsi plausibili in soggetto conducente di autovet- Pt_1
tura che effettui una brusca manovra e termini la propria corsia contro un muro,
con trauma frontale»: e ciò perché il giudizio dell'ausiliare è limitato – com'è
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 ovvio – a una valutazione sulla teorica compatibilità tra il fatto dedotto dalla parte quale causa del sinistro e le lesioni riscontrate sul soggetto visitato, es-
sendo comunque rimesso al prudente apprezzamento del giudice l'onere di de-
cidere la controversia sulla scorta dell'intero compendio probatorio a sua di-
sposizione.
3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della appellante al rim-
borso, a delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in CP_1
dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_2
sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale
[...] Parte_1
di MA n. 243/2020 del 30-31 marzo 2020, respinge il gravame;
condanna al rimborso, a delle spese di questo Parte_1 CP_1
grado del giudizio, che liquida in complessivi €6.946,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 13 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
TO RT CC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. TO RT CC Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1280/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di MA n. 243/2020 del 30-31 marzo 2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) e residente a [...]in contrada Ponte Fiumarella 249/A, elettiva-
[...]
mente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Salvatore Ponzio non-
ché rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Di Bella per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei si-
nistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione
siciliana, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Mario Pastorello nonché rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Spanò per mandato in calce alla comparsa di costitu-
zione di questo grado del giudizio
1 2) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede CP_2
a Roma in via Yser
APPELLATI, CONTUMACE LA SECONDA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Riformare l'impugnata sentenza e, conseguentemente, condannare la nella qualità di Fondo di garanzia per le vittime della Controparte_1
strada, a risarcire e pagare all'attrice, sig.ra , la somma di Parte_1
€47.781,50, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento fino all'effet-
tivo soddisfo, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio depositata dalla dott.ssa , così determinata: Db 14%, Itt 35 giorni, Itp al 75% 15 giorni, Per_1
Itp al 50% 20 giorni, Itp al 25% 20 giorni, per un importo complessivo di
€47.781,50.
Condannare, infine la , nella qualità di Controparte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada, al pagamento delle spese, compe-
tenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
Rigettare l'appello perché infondato, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello:
ritenere e dichiarare che l'incidente era addebitabile alla colpa di en-
trambi i conducenti, graduando le rispettive responsabilità;
ritenere e dichiarare che le lesioni erano addebitabili alla colpa dell'at-
trice che non indossava i sistemi di ritenzione, condannando l'odierna società,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 in proporzione al grado di colpa gravante sul conducente datosi alla fuga e te-
nendo conto del concorso dell'attrice nella determinazione delle lesioni, al ri-
sarcimento dei danni come determinati dal consulente tecnico d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 243/2020 del 30-31 marzo 2020, il Tribunale di
MA ha respinto la domanda di risarcimento del danno conseguente a inci-
dente stradale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...]
Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione siciliana, e di
[...]
. CP_4
1.1. Per la riforma della sentenza del giudice lilibetano ha proposto ap-
pello la;
dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame. Pt_1 CP_1
Anche in questo grado è rimasta contumace. CP_2
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 24 ottobre 2023 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito.
2. Con l'unico motivo di appello, la deduce che il Tribunale ha Pt_1
erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, e in particolare la testimo-
nianza resa da . CP_5
Sul punto, la appellante, nel contestare le ragioni esposte dal Tribunale
per respingere la domanda risarcitoria, espone quanto segue: «Il teste ha con-
fermato di aver subito poco prima la medesima condotta di disturbo e, proprio
in ragion del fatto di essere riuscito a mala pena ad evitare l'impatto, d'istinto
ha guardato lo specchietto retrovisore, anche al fine di individuare in qualche
modo l'autore di una simile manovra, trovandosi così, inconsapevolmente,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 testimone del grave sinistro oggetto della presente impugnazione.
Il giudicante, a pag. 7 della sentenza, parla di “non sicura attendibi-
lità” del teste sol perché il suo nominativo non è stato prontamente segnalato
alle forze dell'ordine, pur avendo lo stesso lasciato il recapito al fratello.
In primo luogo non può essere imputato a colpa né dell'appellante, né
del teste né, tantomeno, della famiglia la mancata indicazione del nominativo
alle forze dell'ordine intervenute stante la criticità delle condizioni di salute
della e della figlia, estratte dal veicolo incidentato solo grazie all'inter- Pt_1
vento dei Vigili del Fuoco. Il nominativo, comunque, è stato prontamente for-
nito alla compagnia unitamente alla prima richiesta di risarcimento danni, av-
venuta due mesi dopo il sinistro, quando le sue condizioni di salute erano mi-
gliorate. La omessa indicazione del nominativo del teste, laddove i Carabinieri
parlano di testimonianze verbali raccolte sul luogo del sinistro, senza indicare
alcun nominativo, l'erronea indicazione del conducente il veicolo sono, sicu-
ramente, colpe non imputabili all'appellante».
2.1. Il motivo, e quindi l'intero appello, va respinto.
2.1.1. Va premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema,
nella controversia relativa a sinistro stradale causato da un veicolo non identi-
ficato, l'accertamento da compiere deve concernere non «il profilo della dili-
genza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclu-
sivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di sta-
bilire alcun automatismo fra presentazione della denuncia o querela e accogli-
mento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della do-
manda» (così Cass. 3019/2016).
D'altra parte, va osservato che il giudice di legittimità ha altresì affer-
mato che la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tale indicazione abbia poi effettuato nel giudizio civile di risarcimento del danno,
se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può comunque essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (Cass. 9939/2012; per quanto sin qui esposto si vedano altresì le sentenze 1599/2023, 290/2024 e 1687/2024 di questa Corte
di Appello).
2.1.2. Ciò posto, anche questo collegio non può non evidenziare le forti perplessità, già manifestate dal Tribunale, in ordine alla credibilità del teste
CP_5
E invero, appare francamente poco credibile (e/o inspiegabile) che –
come dichiarato dallo stesso teste – il fratello della sia arrivato sui luoghi Pt_1
«dopo [appena; nota dell'estensore di questa sentenza] un paio di minuti» dal sinistro: infatti, a parte il rilievo che la appellante continua a non chiarire chi ebbe a contattare suo fratello (ella stessa dall'interno del mezzo incidentato,
nonostante la «criticità delle [sue] condizioni»? oppure altre persone che, pas-
sando, l'avevano riconosciuta?), comunque non è stata in alcun modo spiegata la pressoché immediatezza dell'intervento (si ripete: solo un paio di minuti),
tanto più che il fatto avvenne intorno alle ore 23 di un giorno lavorativo, ossia
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 lunedì 3 settembre 2009 (il fratello della era in giro per una precisa ra- Pt_1
gione? il luogo in cui quegli abita è vicino a quello in cui era avvenuto il sini-
stro?).
Ancora, altrettanto inspiegabile appare la circostanza che, sebbene il te-
ste avesse lasciato al fratello della , già sui luoghi dell'incidente, il pro- Pt_1
prio numero di telefono, tuttavia solo al momento della richiesta dei danni alla compagnia di assicurazioni, e non sùbito ai Carabinieri intervenuti e/o succes-
sivamente alle stesse forze dell'ordine, fu fatto il nome del quale sog- CP_5
getto che aveva assistito al sinistro.
Infine, non può, poi, non condividersi il rilievo del Tribunale circa il fatto che la ricostruzione offerta dal appare altresì implausibile anche CP_5
nella parte in cui lo stesso testimone afferma di aver subìto la medesima con-
dotta di disturbo denunciata dalla (fuoristrada che procedeva con i fari Pt_1
abbaglianti accesi che gli tagliava la strada, da lui evitato «a mala pena»: così
il capitolo 2 dell'atto di citazione, confermato dal teste all'udienza del 22 mag-
gio 2018), e tuttavia di esser riuscito, in quel frangente così concitato, a osser-
vare dallo specchietto retrovisore che il medesimo mezzo antagonista teneva l'identica condotta di marcia anche nei confronti dell'auto condotta dalla , Pt_1
specificando pure, nel dettaglio, che quest'ultima era andata a impattare contro un palo e poi un mura di cinta.
2.1.3. Né a diversa conclusione può giungersi per il fatto che il consu-
lente tecnico d'ufficio di primo grado ebbe ad affermare che le lesioni riportate dalla «possano considerarsi plausibili in soggetto conducente di autovet- Pt_1
tura che effettui una brusca manovra e termini la propria corsia contro un muro,
con trauma frontale»: e ciò perché il giudizio dell'ausiliare è limitato – com'è
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 ovvio – a una valutazione sulla teorica compatibilità tra il fatto dedotto dalla parte quale causa del sinistro e le lesioni riscontrate sul soggetto visitato, es-
sendo comunque rimesso al prudente apprezzamento del giudice l'onere di de-
cidere la controversia sulla scorta dell'intero compendio probatorio a sua di-
sposizione.
3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della appellante al rim-
borso, a delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in CP_1
dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_2
sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale
[...] Parte_1
di MA n. 243/2020 del 30-31 marzo 2020, respinge il gravame;
condanna al rimborso, a delle spese di questo Parte_1 CP_1
grado del giudizio, che liquida in complessivi €6.946,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 13 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
TO RT CC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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