CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 884/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DEMONTIS SERGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 506/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria - Corso Umberto I 165 90011 Bagheria PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834 DEL 03.09.24 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834 DEL 03.09.24 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834 DEL 03.09.24 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo a IMU del Comune di Bagheria 2018, 2019 e 2020.
Eccepisce parte ricorrente l'insussistenza della pretesa tributaria, trovando nel caso di specie applicazione la norma esonerativa per gli immobili inagibili e, comunque, la prescrizione del diritto.
Il Comune di Bagheria, ritualmente costituito, chiede il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che l'esonero dal pagamento del contributo può essere concesso solo in seguito a espressa dichiarazione del contribuente, che non risulta essere stata presentata all'Ente impositore.
Quanto invece all'invocata prescrizione del diritto, quinquennale nel caso di specie, la stessa non può ritenersi maturata per nessuno degli anni cui si riferisce l'avviso di accertamento impugnato, notificato il
03.01.2025 ( ma consegnato per la postalizzazione il 14.11.2024), e tanto in considerazione della sospensione dei termini di cui alla normativa antipandemica
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DEMONTIS SERGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 506/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria - Corso Umberto I 165 90011 Bagheria PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834 DEL 03.09.24 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834 DEL 03.09.24 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834 DEL 03.09.24 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo a IMU del Comune di Bagheria 2018, 2019 e 2020.
Eccepisce parte ricorrente l'insussistenza della pretesa tributaria, trovando nel caso di specie applicazione la norma esonerativa per gli immobili inagibili e, comunque, la prescrizione del diritto.
Il Comune di Bagheria, ritualmente costituito, chiede il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che l'esonero dal pagamento del contributo può essere concesso solo in seguito a espressa dichiarazione del contribuente, che non risulta essere stata presentata all'Ente impositore.
Quanto invece all'invocata prescrizione del diritto, quinquennale nel caso di specie, la stessa non può ritenersi maturata per nessuno degli anni cui si riferisce l'avviso di accertamento impugnato, notificato il
03.01.2025 ( ma consegnato per la postalizzazione il 14.11.2024), e tanto in considerazione della sospensione dei termini di cui alla normativa antipandemica
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.