Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00480/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2014, proposto da Gruppo Sportivo Samb 87 A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Talamonti, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Fabrizio Naspi in Ancona, via Ruggeri, 3/I e domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia
contro
Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Di Concetto, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Andrea Principi in Ancona, via Marsala 12 e domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cavalluccio Marino A.S.D., Pool Nuoto Sambenedettese A.S.D., Centro Subacqueo Sambenedettese Mamasa Club A.S.D., Delphinia Team Piceno A.S.D., Co.Ge.Se. Cooperativa sociale sportiva dilettantistica a.r.l., Profondo Blu Centro Sub A.S.D., Sambenedettese Pallanuoto A.S.D., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a)- della Determinazione Dirigenziale n°1207/2013 e relativi allegati A-B-C-D-E-F-G-H, emessa dal Dirigente del Settore Cultura, Sport, Turismo, Scuola e Giovani del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) in data 30.9.2013- reg. Sett- Cultura 2013/137- classifica V11.6.2, pubblicata all'Albo Pretorio dal 30.9.2013 al 14.10.2013 n°2838 del Registro di Pubblicazione, conosciuta in data 21.10.2013 a seguito di comunicazione inoltrata dal Settore comunale di competenza al Presidente della Società Sportiva trasponente prot. n°60559 di pari data, con cui è stata ritenuta inammissibile l'istanza di concessione di spazi-acqua all'interno della piscina comunale "Primo Gregori" di San Benedetto del Tronto (AP) presentata dalla Società Sportiva trasponente;
b)- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, i particolare dei seguenti ulteriori atti:
1) Regolamento del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) e relativi allegati A¬B-C, recanti norme per l'uso del complesso polivalente Piscina comunale "Primo Gregori", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n'94/1999, modificato con deliberazione del C.C. n°131/1999, modificato con deliberazione del C.C. n°189/2007, modificato con deliberazione del C.C. n°108/2011;
2) verbali delle riunioni effettuate in data 11.9.2013 e 17.9.2013 dai funzionari comunali del Settore Sport con rappresentanti di alcune Società istanti;
bozza di riparto di spazi acqua e Tabelle di valutazione oggetto delle riunioni di cui al punto precedente (cfr.pg.2 Determinazione n°1207/2013);
3) bozza di riparto di spazi acqua e Tabelle di valutazione oggetto delle riunioni di cui al punto precedente
4) - convenzioni d'uso della Piscina comunale per il periodo ottobre 2013-luglio 2014 sottoscritte dalle società concessionarie controinteressate con il Settore Cultura, Sport, Turismo, Scuola e Giovani del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) entro il termine decadenziale del 28.10.2013 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n°1207/ 2013.
- Il Comune di San Benedetto del Tronto (AP), in persona del Sindaco p.t., con atto di opposizione a ricorso straordinario notificato al trasponente in data 18.3.2014, ha chiesto che il ricorso straordinario venisse trasferito in sede giurisdizionale presso il competente TAR delle Marche.
- Con il presente atto l'originario ricorrente in sede straordinaria, intendendo insistere nel ricorso, si costituisce in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.10 D.P.R. n°1199/1971 e dell'art.48 c.p.a., riportandosi integralmente, a tutte le domande, deduzioni e conclusioni in fatto ed in diritto articolate nel ricorso straordinario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Benedetto del Tronto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il mezzo di gravame all’esame, esito della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato l’11 febbraio 2014, sono impugnati gli atti in epigrafe indicati. In particolare, per violazione di legge sotto vari profili, viene gravato il regolamento comunale n. 94 del 1999, modificato nel 2007, disciplinante la “concessione” di “spazi acqua” nella piscina comunale di San Benedetto del Tronto e, per illegittimità derivata, la nota datata 30 settembre 2013.
Si è costituito in resistenza il Comune intimato, che nella depositata memoria ex art. 73 cpa ha sollevato varie eccezioni preliminari in rito, tra cui quella di tardività del mezzo di gravame verso il regolamento n. 94/1999 e di conseguenza verso la nota sopra citata, di esso applicativa.
Nella propria memoria ex art. 73 cpa parte ricorrente ha dal canto suo evidenziato che “ Il fatto che siano trascorsi svariati anni (ben 12) dalla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha determinato che l’annullamento dei provvedimenti impugnati non sarebbe più utile per l’associazione sportiva ricorrente. Tuttavia, in capo ad essa non è venuto meno l’interesse alla pronuncia di illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati al fine di promuovere il successivo giudizio di risarcimento del danno nei confronti del Comune resistente ”.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 il ricorso è passato in decisione.
Sulla base del principio della domanda (o dispositivo sostanziale), pienamente applicabile nel processo amministrativo, nonché dell'art. 35 c.1 lettera c) cpa, occorrerebbe dichiarare l’improcedibilità del ricorso ex art. 29 cpa, mentre residuerebbe la sola domanda ex art. 34 c. 3 cpa, essendo, come noto, sufficiente a legittimare tale domanda, la mera allegazione dell’interesse a fini risarcitori (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 3 luglio 2022, n. 8), espressa da parte ricorrente.
Tuttavia, preliminarmente il ricorso si palesa irricevibile dato che è provato in atti (cfr. doc. n. 14 deposito 7 aprile 2025) che già con nota del 20 novembre 2009, il Comune resistente, in risposta alla domanda di spazio acqua per la stagione 2009 – 2010 avanzata da parte ricorrente, comunicava le proprie decisioni assunte (analoghe a quelle espresse nella nota qui gravata del 30 settembre 2013, peraltro replicate anche nelle precedenti note del 30 settembre 2010 e 11 ottobre 2011, parimenti non gravate) in applicazione del Regolamento qui impugnato, che deve, quindi, reputarsi conosciuto o conoscibile usando l’ordinaria diligenza, almeno alla data di invio della suddetta nota comunale.
Per tali ragioni il ricorso va dichiarato irricevibile, mentre si ravvisano ragioni sufficienti per la compensazione delle spese, anche alla luce del carattere risalente della controversia e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO