Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08830/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8830 del 2025, proposto da:
NA IP, Cabinet D'Etudes RC LI Societa' per Azioni Semplificata, in relazione alla procedura CIG B4F568BBF3, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia, Mario Pagliarulo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rina Consulting S.p.A., Finalca Ingegneria S.r.l., Icaria S.r.l., Seingim Global Service S.r.l., Quantica Ingegneria S.r.l., Exenet S.r.l., US AC, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Proger SP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RCo Annoni, Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
- della Determina Dirigenziale, Rep. n. NA/222/2025 e Prot. n. NA/13934/2025 del 26/06/2025 di aggiudicazione del lotto 1 “Direzione lavori” dell’appalto concernente la procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023 suddiviso in 4 lotti, di cui alla DD rep. n. NA/409/2024, al
costituendo RTI con mandataria Proger S.p.a,, nell’ambito dell’affidamento della Concessione del Polo Impiantistico relativo alla:
a) progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari 600.000 ton/anno di rifiuti;
b) progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione dell’impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;
- di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli relativi alla valutazione dell’offerta tecnica dell’RTI composto da Proger SP (mandataria) e Rina Consulting SP, Exenet Srl, Finalca Ingegneria Srl, Icaria Srl, Seingim Global Service Srl, Quantica Ingegneria Srl, Ing. US AC (mandanti)
nonché per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto a conseguire l’aggiudicazione ed il subentro nella esecuzione del medesimo contratto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Proger SP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 25.7.2025 e depositato il 30.7.2025, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa domanda cautelare:
- della Determina Dirigenziale, Rep. n. NA/222/2025 e Prot. n. NA/13934/2025 del 26/06/2025 di aggiudicazione del lotto 1 “Direzione lavori” dell’appalto concernente la procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023 suddiviso in 4 lotti, di cui alla DD rep. n. NA/409/2024, al
costituendo RTI con mandataria Proger S.p.a,, nell’ambito dell’affidamento della Concessione del Polo Impiantistico relativo alla:
a) progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari 600.000 ton/anno di rifiuti;
b) progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione dell’impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;
- di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli relativi alla valutazione dell’offerta tecnica dell’RTI composto da Proger SP (mandataria) e Rina Consulting SP, Exenet Srl, Finalca Ingegneria Srl, Icaria Srl, Seingim Global Service Srl, Quantica Ingegneria Srl, Ing. US AC (mandanti),
nonché per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto a conseguire l’aggiudicazione ed il subentro nella esecuzione del medesimo contratto;
Visti i motivi del ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio di Roma Capitale, in data 31.7.2025, nonché della Proger SP, in data 11.8.2025, per resistere e avversare le ragioni del ricorso, sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti;
Rilevato che, in ultimo, la parte ricorrente ha depositato in giudizio, in data 10.2.2026, dichiarazione di rinunzia al ricorso, ai sensi dell’art.84 cpa, confermata all’udienza del giorno 11.2.2026 dal difensore ivi comparso;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto della suddetta rinunzia, pur in assenza di rituale notifica, e per l’effetto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.84, co.4 e 35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le debbano essere compensate, alla luce della concorde dichiarazione resa in udienza dai procuratori delle parti, come altresì constatato a verbale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE MO, Presidente
GO NO, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO NO | IE MO |
IL SEGRETARIO