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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2935/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2935/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tollo Parte_1 C.F._1
(CH) alla Via Casale Gervasio n. 94, presso e nello studio dell'Avv. Sabina Zulli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Montesilvano, alla Via CP_1 C.F._2
Verrotti 52, presso e nello studio dell'Avv. Marina Vaccaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
nonché
AVV. ANTONELLA PERRICELLI, in qualità di CURATORE SPECIALE MINORI elettivamente domiciliata in Pescara, Viale Guglielmo Marconi 375.
INTERVENUTO pagina 1 di 12 Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 30 agosto 2023, premesso di avere instaurato nel Parte_1
2021, presso la sua abitazione sita in Tocco Dà Casauria, una convivenza more uxorio con la sig.ra dalla cui unione nasceva ,il 7.08.2022 il piccolo agiva in giudizio nei CP_1 Persona_1 confronti dell'odierna resistente affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: “1. disporre
l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso il padre, sig. Persona_1
, nella sua abitazione di alla c.da Marano n. 3 2. Parte_1 Parte_2
Prevedere che possa intrattenersi con la madre con regolarità, nei giorni e negli orari che il Per_1
Tribunale Vorrà stabilire, ma al di fuori della abitazione dove oggi vive la signora in via CP_1
Caduti per Servizio.
3. con il favore delle spese del giudizio.”
2. Il ricorrente, a sostegno della domanda, premetteva che all'epoca dell'incontro tra le parti, la signora aveva già una bambina di due anni, frutto di una precedente relazione, che in CP_1 Persona_2
data 5 settembre 2022 ebbe a riconoscere come propria figlia;
tuttavia, già nel mese di ottobre 2024, veniva notificato alla sig.ra un ricorso a nome di con R.G. n.1785/23 del CP_1 Parte_3
Tribunale di Pescara, il quale, dichiarandosi padre biologico della piccola chiedeva al Per_2
Tribunale di Pescara, ex art. 250 cc, di concedere l'autorizzazione al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, che, a suo dire, era sempre stata negata dalla Il ricorrente, pertanto, CP_1
evidenziava come, dal predetto evento, i rapporti con la compagna fossero iniziati a vacillare, le incomprensioni e gli attriti, così come narrati in atti, culminavano nella sera del 7 luglio 2023, allorquando la lasciava definitivamente l'abitazione del ricorrente a seguito di una profonda CP_1
lite che coinvolgeva anche i parenti di quest'ultimo, tanto da richiedere l'intervento del Carabinieri. A seguito di tale evento la resistente tornava a vivere con entrambi i minori presso l'abitazione della di lei madre sita in Pescara in Via Caduti per Servizio n.15, appartamento di ridotte dimensioni (due servizi e pagina 2 di 12 due camere da letto) già dimora del compagno della madre della resistente, di cinque fratelli della e saltuariamente di un'altra sorella con tre figli;
da allora, il ricorrente, lamentava di non avere CP_1
più intrattenuto rapporti con i figli, se non in modalità protetta, dinanzi alla presenza dei Servizi Sociali di Pescara, nella sede di Via Aldo Moro, i quali, a far data dal luglio 2023, avevano preso in carico il monitoraggio del nucleo familiare ed il benessere dei figli minori, su richiesta avanzata dalla resistente a seguito dell'ultimo episodio occorso nella sera del 7 luglio 2023.
3. La resistente, regolarmente costituita in giudizio, insisteva per la reiezione della domanda in quando infondata e, riconducendo le ragioni della crisi del nucleo familiare unicamente alle plurime e reiterate condotte offensive e denigratorie messe in atto nei suoi confronti dal ricorrente, unitamente alla di lui madre, convivente con la coppia, che mai avrebbe ben accolto le sue origini, il cognome e le abitudini di vita della resistente, chiedeva, pertanto, che venissero accolte le seguenti conclusioni: “Affidare il minore ad entrambi i genitori, statuendo che egli permanga prevalentemente presso Persona_1
l'abitazione materna in Pescara, alla Via Caduti per Servizio n. 15 e stabilendo sui modi e tempi di visita del padre, compatibilmente con quanto emergerà nel corso dell'istruttoria, nonché tenendo conto della tenera età del bambino e della necessità attuale dello stesso di essere accudito dalla madre;
Affidare la minore , in via esclusiva alla Sig. statuendo che il padre Persona_3 CP_1 potrà esercitare il diritto di visita, compatibilmente con quanto emergerà nel corso dell'istruttoria, nel corso di incontri orari pomeridiani;
Porre a carico del Sig. il mantenimento Parte_1 dei figli minori e nella misura di €. 650,00 mensili (di cui €. 250,00 per la minore Per_2 Per_1
ed €. 400,00 per il minore tenuto conto delle particolari esigenze dello stesso), da Per_2 Per_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal corrente mese di Novembre 2023, disponendo che egli provveda alle spese straordinarie in misura del 75% ed in ossequio al Protocollo in vigore e disponendo che le somme spettanti a titolo di assegno unico siano interamente riscosse ed utilizzate dalla madre”
4. Nelle more della prima comparizione delle parti, del 18 gennaio 2024, con decreto del 18 dicembre
2023 veniva disposto che il diritto di vista padre-figlio si svolgesse secondo nella modalità protetta dinanzi alla presenza degli assistenti sociali di Pescara.
5. All'udienza di prima comparizione delle parti, il ricorrente riportandosi ai propri scritti difensivi insisteva affinché l'On. Giudicante disponesse il collocamento del bambino presso il padre con i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c e, in via subordinata, chiedeva che con detti provvedimenti venisse ripristinato il rapporto padre figlio nella modalità di incontri liberi presso l'abitazione del parimenti, rilevando che fosse sub iudice (procedimento R. G. N. 1785/23 - Per_1
pagina 3 di 12 Tribunale Di Pescara) la questione relativa al riconoscimento della piccola da parte del padre Per_2
biologico e contestuale disconoscimento da parte del ricorrente, il non avanzava richieste in Per_1
merito al collocamento della minore, nel suo esclusivo interesse, poiché pregiudizievole l'instaurarsi di un rapporto tra il ricorrente e la minore successivamente destinato ad essere interrotto. Parte resistente, ugualmente, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione
6. Disposta la consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la responsabilità genitoriale delle parti, all'udienza del 14 marzo 2024, il Giudice, nominava il curatore speciale e ordinava la trasmissione degli atti al P.M. affinché valutasse, ai fini dell'esercizio delle azioni di cui agli artt. 333 o 330 cc, anche le condotte del accertate nell'ambito dei proc. pen. nn. 1455/2023, 3994/2023 e Per_1
79/2024, inoltre statuiva, provvisoriamente, come segue: “il contribuisca al mantenimento dei Per_1
figli minori versando alla entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese CP_1
di marzo, la somma complessiva di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti i figli, come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara. Dispone, sempre in via provvisoria, che i servizi sociali incaricati provvedano a fissare un calendario di incontri padre/figlio Daniele, con cadenza bisettimanale, incontri che dovranno svolgersi a Pescara;
quanto alla minore , i Servizi Sociali dovranno attenersi a quanto loro indicato, con apposita Per_2
comunicazione, dalla CTU dott.ssa la quale fornirà ai servizi medesimi ogni utile Persona_4
indicazione in merito nel corso delle operazioni peritali”.
7. Con decreto del 30 agosto 2024, il Giudice, letta la documentazione trasmessa dai Servizi Sociali in cui veniva riportato un episodio di aggressione per conto del ricorrente verso la resistente e dinanzi alla presenza degli operatori incaricati, sospendeva gli incontri padre-figli, riservando ogni ulteriore provvedimento alla già fissata udienza del 10.10.2024. (cfr. comunicazione trasmessa dai SS.SS. del depositata il 30.08.2024 agli atti). Controparte_2
8. Con successiva istanza depositata in data 4 ottobre 2024, la resistente avanzava richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del padre, descrivendo i plurimi e reiterati atteggiamenti denigratori posti in essere dal ricorrente verso la medesima, culminati in altrettanti episodi violenti, da ultimo occorsi dinanzi agli operatori dei SS.SS e dei figli minori, condotte idonee, in tal senso, ad arrecare un potenziale pregiudizio per il benessere psico-fisico dei minori e per la loro serena crescita;
di conseguenza, chiedeva conferma della sospensione degli incontri protetti del padre con i figli sino a che il Sig. non avesse fornito adeguato riscontro positivo in ragione del completamento di un Per_1
percorso terapeutico.
pagina 4 di 12 9. All'udienza del 16 ottobre 2024, la Curatrice Speciale dei Minori, dott.ssa Perricelli, esaminati gli atti di causa e riscontrando la relazione peritale depositata dalla CTU dott.ssa riteneva Persona_4
oltremodo necessaria una regolamentazione della responsabilità genitoriale con affido esclusivo presso la madre e con incarico ai Servizi Sociali per il monitoraggio dei minori;
quanto al diritto di visita padre-figli, atteso l'elevato grado di conflittualità tra le parti ed i persistenti atteggiamenti violenti del padre verso la madre, auspicava modalità di visita al minore tali da non far incontrare i genitori;
quanto alla minore anche alla luce della causa pendente di disconoscimento della paternità Persona_3
con R.G. 1785/2023, indicava come necessaria la figura di uno specialista in grado di offrire conforto e supporto alla minore. A tale riguardo, la CTU, presente in udienza, si associava a quanto dedotto dalla
Curatrice e, riportandosi all'elaborato peritale versato in atti, deduceva, fermo il collocamento dei minori presso la mamma, finanche l'opportunità di un affido provvisorio dei minori, anche di un solo anno, ai SS. SS. competenti, con collocamento presso la madre e conferma del diritto di visita del padre con il figlio in due incontri settimanali, in modalità protetta o monitorata, in uno dei quali Per_1
anche con la presenza della minore Per_2
A tal proposito, parte ricorrente insisteva per la reiezione della domanda di sospensione della responsabilità genitoriale poiché infondata, tornando ad evidenziare l'opportunità dell'affido congiunto del minore con monitoraggio dei Servizi Sociali, rappresentando di avere intrapreso Per_1
un percorso terapeutico presso il proprio paese, dichiarandosi anche disponibile a depositare agli atti gli esiti delle indagini svolte presso il sul proprio stato di dipendenza dall'alcool. CP_3
10. Così radicato il contradditorio, il Giudice, attesa la superfluità delle prove orali formulate dalle parti, in quanto le circostanze dedotte si palesavano ampiamente superate dai comportamenti assunti dalle stesse nelle more del processo, nonché dai riscontri forniti dai nominati professionisti e dai SS.SS incaricati, autorizzava il ricorrente a depositare i risultati delle afferenti indagini svolte presso il CP_3
e sospendeva, provvisoriamente le visite tra il padre ed i minori fino alla definizione del procedimento.
11. La domanda di affidamento condiviso e collocamento del minore presso il ricorrente è Per_1
infondata e, pertanto, meritevole di integrale rigetto.
12. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido super esclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
pagina 5 di 12 13. Ebbene, nel caso di specie, alla luce degli accadimenti e della documentazione versata agli atti, nonché delle indicazioni fornite dalla C.T.U. Dott.ssa e dalla Curatrice Speciale, Persona_5
dott.ssa risulta necessario, nell'ottica di salvaguardare e tutelare l'integrità psicofisica dei Parte_4
minori unitamente ai loro fondamentali interessi, disporre l'affidamento super esclusivo dei figli e alla sig.ra con la quale continueranno ad abitare, sotto il monitoraggio Per_2 Per_1 CP_1
da parte Servizi Sociali incaricati, così assicurando, in tal modo, la sussistenza di quelle condizioni che garantirebbero nel modo migliore e più tempestivo possibile, l'effettuazione di valutazioni e scelte di una certa rilevanza e delicatezza in ordine agli interessi dei minori in questione.
14. L'opportunità, nel caso di specie, di adottare l'istituto dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, è ulteriormente avvalorato dal complessivo quadro probatorio in cui può agevolmente desumersi l'ostilità nonché aggressività del ricorrente verso la resistente, unitamente alla di lei famiglia d'origine, fondati essenzialmente sull'estrazione familiare e sociale della madre, tanto che il ricorrente non è riuscito ad arginare tale comportamento aggressivo e denigratorio nei confronti della madre né nel corso degli incontri peritali (benché gli se ne fosse fatta notare l'inopportunità, soprattutto dinanzi alla presenza dei bambini) né in quelli presso i Servizi Sociali, come da report versati in atti (cfr. comunicazione trasmessa dai SS.SS. del depositata il 30.08.2024 e relazione CTU Controparte_2
p. 26), tantoché il 24 ottobre 2024 il Giudice di Pace di Pescara emetteva citazione a giudizio nei confronti del sig. per il reato di percosse relativo ai fatti occorsi in data 30.08.2024. Parte_1
15. Si palesa sufficiente, al riguardo, rammentare che pur di insistere nel pervicace sostegno delle proprie ragioni, in relazione all'attuazione ed alle relative modalità dei suoi incontri con il piccolo il ricorrente oltre a non essersi interessato dello stato di salute del di lui figlio, tanto da non Per_1
avere mai intrattenuto contatti con la pediatra del minore, dott.ssa (cfr. p. 24 elaborato Persona_6
C.T.U), ha assunto nel corso degli incontri peritali con i minori, sia con che con Per_1 Per_2
comportamenti del tutto inadeguati, tanto da arrivare a terrorizzare la bambina, narrandole in maniera anomala ed inopportuna la causa della non veritiera morte dei di lei animali di affezione, così da non dimostrare l'indispensabile delicatezza per il mondo interno dei bambini.
16.Ed ancora, sebbene dagli ultimi incontri svolti dinanzi alla presenza dei Servizi Sociali incaricati sia emerso un graduale miglioramento nella diade padre-figli – tanto che la minore ha manifestato Per_2 il desiderio di riprendere le visite presso l'abitazione paterna sita in – è altresì vero Parte_2
che le condotte pregiudizievoli e le continue offese rivolte in tali occasioni nei confronti della madre risultino suscettibili di arrecare grave nocumento alla serenità e all'equilibrio psico-emotivo dei minori.
Tale pericolo appare ancora più concreto ove si consideri che, nei suddetti incontri, i richiami e i rimproveri formulati dagli operatori dei Servizi Sociali nei confronti del De CA si sono rivelati pagina 6 di 12 insufficienti a dissuaderlo da atteggiamenti lesivi dell'interesse dei figli. (cfr. report del Per_5
20.06.2024; del 27.06.2024; del 19.07.2024; 31.08.2024).
17. A ciò si aggiunga che, sebbene la minore manifesti un particolare affetto nei confronti del Per_2 ricorrente, tale legame affettivo non può di per sé costituire elemento idoneo a comprovare l'idoneità genitoriale dello stesso, tenuto conto della pregressa storia familiare della minore e, soprattutto, del procedimento di disconoscimento della paternità del ricorrente che, attualmente in corso ed in ragione dei motivi ad esso sottesi, principalmente connessi al timore di una strumentalizzazione economica da parte della famiglia della resistente, condizionerà negativamente la sviluppo psicologico della minore.
18. Quanto alla figura materna, dalla perizia depositata in atti dalla dott.ssa nonché Persona_5
dagli incontri svolti dinanzi ai Servizi Sociali incaricati, si rappresenta con palmare evidenza una figura materna attenta e premurosa nei confronti della prole, dotata, oltremodo, di una notevole capacità di resilienza dinanzi ai reiterati attacchi dell'ex compagno, proprio al fine di evitare reazioni di aggressività che avrebbero potuto compromettere ulteriormente il delicato equilibrio familiare.
L'idoneità genitoriale materna trova ulteriore conforto nell'episodio occorso durante gli incontri peritali, laddove la sig.ra ha mantenuto un atteggiamento volto a preservare, per quanto CP_1 possibile, una immagine positiva del padre dinanzi agli occhi dei figli, nell'evidente intento di preservarne il benessere psicologico ed emotivo così come chiarito dalla CTU secondo la quale “ è stato apprezzabile l'intervento della signora durante l'incontro familiare, dopo che CP_1 Per_2
incolpava il sig. di essere stato cattivo con la madre: la signora immediatamente le diceva che Per_1
egli le aveva poi chiesto scusa e che sarebbe stato giusto apprezzare che avesse fatto tanta strada, quel pomeriggio, per incontrarla” (relazione CTU p. 30).
La figura materna, così delineata, viene ulteriormente avvalorata dalle dichiarazioni rese dalla pediatra di riferimento, Dott.ssa durante il colloquio tenuto con la CTU dott. La Persona_6 Persona_4 professionista ha, infatti, descritto la madre come una figura “molto attenta e scrupolosa, anche per minime cose, quasi apprensiva, al punto da chiedere persino conferma di una terapia prescritta, sempre con estrema educazione”; di contro, la pediatra ha dichiarato di non avere mai visto, conosciuto o sentito telefonicamente il padre dei bambini, circostanza che rappresenta un evidente disinteresse di quest'ultimo nella gestione della salute e delle necessità quotidiane dei minori. (cfr. relazione peritale
CTU p. 24).
19. Peraltro, è opportuno riscontrare, dalle allegazioni in atti e dalle emergenze istruttorie, come l'elevato livello di conflittualità tra i genitori abbia avuto ripercussioni anche nella gestione delle necessità sanitarie del minore compromettendo l'accesso tempestivo alle cure necessarie. In Per_1
particolare, il disaccordo tra le parti nella scelta della struttura sanitaria cui rivolgersi ha di fatto pagina 7 di 12 ostacolato l'adozione di interventi medici adeguati, con possibili conseguenze negative sulla salute del minore nato prematuro ed affetto da “difficoltà di autoregolazione attentivo-motoria Per_1 all'interno di una immaturità nell'acquisizione delle tappe dello sviluppo” condizione che richiede un monitoraggio costante ed un trattamento riabilitativo tempestivo, di fatto avviato solo nel maggio 2024, su intervento della CTU, anche attraverso i Difensori delle parti e del Curatore Speciale (cfr. relazione
CTU p. 23).
20. Tutti gli elementi sopra rappresentati evidenziano come l'assenza di una adeguata collaborazione tra i genitori possa incidere negativamente sul benessere dei minori e giustificano, quindi, l'affidamento esclusivo c.d. "rafforzato" o "superesclusivo" alla madre, con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti i figli, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater comma III
c.c..,
21. Per le considerazioni appena esposte, deve disattendersi la proposta formulata dalla CTU circa un affido temporaneo dei minori ai Servizi Sociali, con collocamento presso la madre. Tale soluzione non appare opportuna e conforme al caso di specie;
ciò in quanto, come pacificamente confermato dalle risultanze istruttorie, la madre ha dimostrato di adempiere in modo adeguato ed efficace ai precipui doveri genitoriali, nonostante l'incidenza di un nucleo familiare gravemente compromesso da reiterati conflitti ed ostilità perpetrati. Ed invero, pur evidenziandosi alcuni tratti impulsivi nella personalità materna, la relazione peritale non ha restituito evidenze pregiudizievoli per lo sviluppo psicofisico dei minori, non configurandosi dunque un elemento tale da incidere negativamente sulla capacità genitoriale della madre.
22. Si rileva, inoltre che, sebbene nella valutazione finale dell'elaborato peritale la CTU abbia espresso talune perplessità in merito al contesto materno ed alla sua famiglia d'origine, purtuttavia indicava il collocamento dei minori nell'attuale abitazione della famiglia d'origine della ricorrente, pertanto tali osservazioni attengono a specifiche contingenze del contesto domestico che, allo stato, non appaiono incidere in maniera significativa sulla idoneità della madre nell'assolvere alle proprie funzioni genitoriali.
Al riguardo, è doveroso dare conto della precaria occupazione lavorativa della ricorrente (da ultimo dipendente da lavoro con contratto a tempo determinato e spirato in data 31.12.2024) e, benché sia necessario che la stessa, giovane di età ed in ottima salute, si reimmetta celermente nel mondo lavorativo, in egual misura, non può non darsi conto delle difficoltà derivanti dal fatto che sia sola ad occuparsi di due bambini in tenera età, seppur supportata parzialmente dalla presenza della madre.
Pertanto, allo stato attuale, la posizione della ricorrente incide inevitabilmente sulla concreta e reale pagina 8 di 12 possibilità di trovare una occupazione lavorativa che le consenta, altresì, il trasferimento in altra abitazione come auspicato dal ricorrente e dalla CTU.
23. Le perplessità sopra menzionate, potranno agevolmente trovare conforto nel monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del i quali saranno Persona_7 Controparte_2
chiamati a riferire trimestralmente su circostanze o situazioni domestiche idonee ad arrecare grave pregiudizio al benessere dei minori.
24. Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita paterno con il figlio , allo stato Per_1 si ritiene necessario confermare l'attuale quadro regolatorio così come indicato nella relazione peritale depositata in atti, che prevede appunto che il suddetto diritto si esplichi in due incontri settimanali (una volta al mese anche con la nonna paterna e con la stessa frequenza anche con la zia, disgiuntamente ) con il supporto, l'ausilio ed il presidio dei competenti Servizi Sociali, in modo tale da preservare e garantire il consolidamento dei rilevati ed apprezzati progressi sotto il profilo del rapporto padre - figlio, dei quali gli organi competenti non hanno mancato appunto di sottolinearne la sussistenza.
25. Tuttavia, in considerazione dei pregressi episodi violenti occorsi durante gli ultimi incontri, la programmazione del regolamentato diritto di visita paterno dovrà considerare tempi e modalità come precipuamente suggerite dalla CTU nel proprio elaborato peritale “arrivo della madre con i bambini ed un quarto d'ora di accoglienza da parte degli Operatori, senza la presenza del padre;
allontanatasi la madre, seguirà il tempo (un'ora o un'ora e mezza) del padre con i figli;
conclusa detta fase, seguirà un breve spazio di circa un quarto d'ora destinato alla madre ad ai bambini per una “decompressione” delle eventuali tensioni.”
26. Quanto al diritto di visita paterno con la minore nelle more del procedimento di Per_2
disconoscimento giudiziale di paternità, il predetto diritto si esplicherà secondo le modalità sopra descritte ed in un solo incontro settimanale, congiuntamente al fratello minore Per_1
Qualora avvenga il disconoscimento di da parte del padre sig. sarà opportuno che la Per_2 Per_1 sig.ra si rivolga ad un professionista della salute dell'età evolutiva, per essere sostenuta e CP_1 guidata a far accettare la “verità” della paternità per la piccola eventualmente presso il CSF Per_2
“Centro Servizi Famiglia” del Comune di Pescara, in una struttura idonea a tale necessario intervento, peraltro gratuitamente. (cfr. relazione CTU p. 37).
27. La domanda avanzata dalla resistente, avallata dalla dott.ssa in ordine alla Persona_5
decadenza della responsabilità genitoriale del sig. merita di essere accolta per le ragioni che Per_1
seguono.
Dalla narrativa in atti e dalle risultanze istruttorie risulta con palmare evidenza l'atteggiamento di disprezzo, ostilità e sfiducia del padre nei confronti della madre, comportamento vessatorio reiterato pagina 9 di 12 per mezzo di condotte pregiudizievoli per il benessere dei minori, tanto che il ricorrente si è mostrato insensibile alle conseguenze delle proprie azioni, perseverando in atteggiamenti lesivi dell'equilibrio familiare, della serenità dei figli e del loro benessere psico-fisico.
A riprova di tale condotta, si richiama l'episodio avvenuto in data 31.08.2024, nel corso dell'ultimo incontro monitorato dai Servizi Sociali. In tale occasione, come riportato dalla operatrice incaricata, la sig.ra si era rivolta in modo cortese al sig. chiedendo la consegna presso il proprio CP_1 Per_1 domicilio del materiale destinato al minore in considerazione dell'impossibilità di trasportarlo Per_1
con la propria autovettura. Il ricorrente, in risposta, non solo non ha mancato di offenderla, denigrando il suo contesto di vita, ma è giunto persino ad aggredirla fisicamente colpendola con un pugno alla schiena, noncurante della presenza dei figli e degli altri professionisti.
Tale episodio unitamente al quadro complessivo delle condotte del ricorrente, purtuttavia apprezzando il percorso terapeutico dallo stesso avviato privatamente, oltre che la di lui acclarata attuale negatività all'alcool dipendenza, dimostrano in maniera inequivocabile la sua inadeguatezza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto privo della necessaria capacità di autogestione e insensibile alle ripercussioni delle proprie azioni sul benessere psico-emotivo dei figli.
28. Per le considerazioni appena esposte, si ritiene necessario disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. quale misura indispensabile per la tutela dei minori, con Parte_1
conseguente attivazione di un monitoraggio biennale da parte dei Servizi Sociali competenti.
29. Conseguentemente, sotto il profilo economico, in ragione delle suddette statuizioni in merito all'affido super esclusivo di cui all'art. 337 quater c.c., nonché della sospensione della responsabilità genitoriale del ricorrente, risulta necessario disporre un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto a favore dei minori ed Per_1 Per_2
In particolare, il provvedimento del 14.03.2024, emesso allorquando l'affidamento dei minori era condiviso, con cui era stato disposto l'importo di euro 400,00, risulta essere non più adeguato, anche in ragione del collocamento esclusivo presso la madre e la disposizione relativa all'affidamento super esclusivo che rende, di fatto, il contributo economico diretto ed immediato del padre quasi del tutto irrilevante, motivi che quindi corroborano la necessità di disporre un adeguamento dell'assegno corrisposto in favore dei figli minori da determinarsi nel complessivo importo di € 800,00, importi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 100% dell'AUF ed il concorso nelle spese straordinarie, individuate secondo protocollo del Tribunale di Pescara, nella misura del 50%,.
30. Alla reiezione della domanda segue la statuizione sulle spese di giudizio, secondo il DM 55/14, scaglione indeterminabile, complessità bassa, media tra parametri minimi e massimi
pagina 10 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
a) Rigetta il ricorso ed affida i figli minori (nato a [...] il [...]) Persona_1 Per_3
(nata a [...] il [...]) in via super esclusiva alla madre quale genitore
[...] CP_1 collocatario e con la quale stabilmente vivranno nell'abitazione sita a Pescara in Via Caduti per
Servizio n.15, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per i minori, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale;
b) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1 Per_1
e
[...] Persona_3
c) Dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese a quale Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento dei minori ed complessivamente per euro 800,00 (€ Per_1 Per_2
400,00 per ciascun figlio), importi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 100% dell'AUF ed il concorso nelle spese straordinarie, nella misura del 50%, individuate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
e) Dispone il diritto di frequentazione del padre con i figli secondo le Parte_1
modalità di cui in motivazione sotto la supervisione dei S.S. di Pescara;
f) Dispone l'attivazione della vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art.337 c.c. per due anni, con costante controllo dell'andamento della situazione dei minore e del loro rapporto con i genitori da parte del Servizio Sociale del che dovrà rimettere apposita relazione al giudice tutelare Controparte_2
con cadenza bimestrale, salva diversa successiva indicazione del giudice tutelare su tale periodicità; dispone, quindi, che la Cancelleria dia attuazione al presente provvedimento e lo comunichi al predetto
Servizio Sociale;
g) Condanna il sig. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano nella misura di euro 5712,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
CP_1
h) Spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico del sig. . Parte_1
Pescara, 2 aprile 2025
pagina 11 di 12 Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2935/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tollo Parte_1 C.F._1
(CH) alla Via Casale Gervasio n. 94, presso e nello studio dell'Avv. Sabina Zulli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Montesilvano, alla Via CP_1 C.F._2
Verrotti 52, presso e nello studio dell'Avv. Marina Vaccaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
nonché
AVV. ANTONELLA PERRICELLI, in qualità di CURATORE SPECIALE MINORI elettivamente domiciliata in Pescara, Viale Guglielmo Marconi 375.
INTERVENUTO pagina 1 di 12 Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 30 agosto 2023, premesso di avere instaurato nel Parte_1
2021, presso la sua abitazione sita in Tocco Dà Casauria, una convivenza more uxorio con la sig.ra dalla cui unione nasceva ,il 7.08.2022 il piccolo agiva in giudizio nei CP_1 Persona_1 confronti dell'odierna resistente affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: “1. disporre
l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso il padre, sig. Persona_1
, nella sua abitazione di alla c.da Marano n. 3 2. Parte_1 Parte_2
Prevedere che possa intrattenersi con la madre con regolarità, nei giorni e negli orari che il Per_1
Tribunale Vorrà stabilire, ma al di fuori della abitazione dove oggi vive la signora in via CP_1
Caduti per Servizio.
3. con il favore delle spese del giudizio.”
2. Il ricorrente, a sostegno della domanda, premetteva che all'epoca dell'incontro tra le parti, la signora aveva già una bambina di due anni, frutto di una precedente relazione, che in CP_1 Persona_2
data 5 settembre 2022 ebbe a riconoscere come propria figlia;
tuttavia, già nel mese di ottobre 2024, veniva notificato alla sig.ra un ricorso a nome di con R.G. n.1785/23 del CP_1 Parte_3
Tribunale di Pescara, il quale, dichiarandosi padre biologico della piccola chiedeva al Per_2
Tribunale di Pescara, ex art. 250 cc, di concedere l'autorizzazione al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, che, a suo dire, era sempre stata negata dalla Il ricorrente, pertanto, CP_1
evidenziava come, dal predetto evento, i rapporti con la compagna fossero iniziati a vacillare, le incomprensioni e gli attriti, così come narrati in atti, culminavano nella sera del 7 luglio 2023, allorquando la lasciava definitivamente l'abitazione del ricorrente a seguito di una profonda CP_1
lite che coinvolgeva anche i parenti di quest'ultimo, tanto da richiedere l'intervento del Carabinieri. A seguito di tale evento la resistente tornava a vivere con entrambi i minori presso l'abitazione della di lei madre sita in Pescara in Via Caduti per Servizio n.15, appartamento di ridotte dimensioni (due servizi e pagina 2 di 12 due camere da letto) già dimora del compagno della madre della resistente, di cinque fratelli della e saltuariamente di un'altra sorella con tre figli;
da allora, il ricorrente, lamentava di non avere CP_1
più intrattenuto rapporti con i figli, se non in modalità protetta, dinanzi alla presenza dei Servizi Sociali di Pescara, nella sede di Via Aldo Moro, i quali, a far data dal luglio 2023, avevano preso in carico il monitoraggio del nucleo familiare ed il benessere dei figli minori, su richiesta avanzata dalla resistente a seguito dell'ultimo episodio occorso nella sera del 7 luglio 2023.
3. La resistente, regolarmente costituita in giudizio, insisteva per la reiezione della domanda in quando infondata e, riconducendo le ragioni della crisi del nucleo familiare unicamente alle plurime e reiterate condotte offensive e denigratorie messe in atto nei suoi confronti dal ricorrente, unitamente alla di lui madre, convivente con la coppia, che mai avrebbe ben accolto le sue origini, il cognome e le abitudini di vita della resistente, chiedeva, pertanto, che venissero accolte le seguenti conclusioni: “Affidare il minore ad entrambi i genitori, statuendo che egli permanga prevalentemente presso Persona_1
l'abitazione materna in Pescara, alla Via Caduti per Servizio n. 15 e stabilendo sui modi e tempi di visita del padre, compatibilmente con quanto emergerà nel corso dell'istruttoria, nonché tenendo conto della tenera età del bambino e della necessità attuale dello stesso di essere accudito dalla madre;
Affidare la minore , in via esclusiva alla Sig. statuendo che il padre Persona_3 CP_1 potrà esercitare il diritto di visita, compatibilmente con quanto emergerà nel corso dell'istruttoria, nel corso di incontri orari pomeridiani;
Porre a carico del Sig. il mantenimento Parte_1 dei figli minori e nella misura di €. 650,00 mensili (di cui €. 250,00 per la minore Per_2 Per_1
ed €. 400,00 per il minore tenuto conto delle particolari esigenze dello stesso), da Per_2 Per_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal corrente mese di Novembre 2023, disponendo che egli provveda alle spese straordinarie in misura del 75% ed in ossequio al Protocollo in vigore e disponendo che le somme spettanti a titolo di assegno unico siano interamente riscosse ed utilizzate dalla madre”
4. Nelle more della prima comparizione delle parti, del 18 gennaio 2024, con decreto del 18 dicembre
2023 veniva disposto che il diritto di vista padre-figlio si svolgesse secondo nella modalità protetta dinanzi alla presenza degli assistenti sociali di Pescara.
5. All'udienza di prima comparizione delle parti, il ricorrente riportandosi ai propri scritti difensivi insisteva affinché l'On. Giudicante disponesse il collocamento del bambino presso il padre con i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c e, in via subordinata, chiedeva che con detti provvedimenti venisse ripristinato il rapporto padre figlio nella modalità di incontri liberi presso l'abitazione del parimenti, rilevando che fosse sub iudice (procedimento R. G. N. 1785/23 - Per_1
pagina 3 di 12 Tribunale Di Pescara) la questione relativa al riconoscimento della piccola da parte del padre Per_2
biologico e contestuale disconoscimento da parte del ricorrente, il non avanzava richieste in Per_1
merito al collocamento della minore, nel suo esclusivo interesse, poiché pregiudizievole l'instaurarsi di un rapporto tra il ricorrente e la minore successivamente destinato ad essere interrotto. Parte resistente, ugualmente, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione
6. Disposta la consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la responsabilità genitoriale delle parti, all'udienza del 14 marzo 2024, il Giudice, nominava il curatore speciale e ordinava la trasmissione degli atti al P.M. affinché valutasse, ai fini dell'esercizio delle azioni di cui agli artt. 333 o 330 cc, anche le condotte del accertate nell'ambito dei proc. pen. nn. 1455/2023, 3994/2023 e Per_1
79/2024, inoltre statuiva, provvisoriamente, come segue: “il contribuisca al mantenimento dei Per_1
figli minori versando alla entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese CP_1
di marzo, la somma complessiva di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti i figli, come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara. Dispone, sempre in via provvisoria, che i servizi sociali incaricati provvedano a fissare un calendario di incontri padre/figlio Daniele, con cadenza bisettimanale, incontri che dovranno svolgersi a Pescara;
quanto alla minore , i Servizi Sociali dovranno attenersi a quanto loro indicato, con apposita Per_2
comunicazione, dalla CTU dott.ssa la quale fornirà ai servizi medesimi ogni utile Persona_4
indicazione in merito nel corso delle operazioni peritali”.
7. Con decreto del 30 agosto 2024, il Giudice, letta la documentazione trasmessa dai Servizi Sociali in cui veniva riportato un episodio di aggressione per conto del ricorrente verso la resistente e dinanzi alla presenza degli operatori incaricati, sospendeva gli incontri padre-figli, riservando ogni ulteriore provvedimento alla già fissata udienza del 10.10.2024. (cfr. comunicazione trasmessa dai SS.SS. del depositata il 30.08.2024 agli atti). Controparte_2
8. Con successiva istanza depositata in data 4 ottobre 2024, la resistente avanzava richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del padre, descrivendo i plurimi e reiterati atteggiamenti denigratori posti in essere dal ricorrente verso la medesima, culminati in altrettanti episodi violenti, da ultimo occorsi dinanzi agli operatori dei SS.SS e dei figli minori, condotte idonee, in tal senso, ad arrecare un potenziale pregiudizio per il benessere psico-fisico dei minori e per la loro serena crescita;
di conseguenza, chiedeva conferma della sospensione degli incontri protetti del padre con i figli sino a che il Sig. non avesse fornito adeguato riscontro positivo in ragione del completamento di un Per_1
percorso terapeutico.
pagina 4 di 12 9. All'udienza del 16 ottobre 2024, la Curatrice Speciale dei Minori, dott.ssa Perricelli, esaminati gli atti di causa e riscontrando la relazione peritale depositata dalla CTU dott.ssa riteneva Persona_4
oltremodo necessaria una regolamentazione della responsabilità genitoriale con affido esclusivo presso la madre e con incarico ai Servizi Sociali per il monitoraggio dei minori;
quanto al diritto di visita padre-figli, atteso l'elevato grado di conflittualità tra le parti ed i persistenti atteggiamenti violenti del padre verso la madre, auspicava modalità di visita al minore tali da non far incontrare i genitori;
quanto alla minore anche alla luce della causa pendente di disconoscimento della paternità Persona_3
con R.G. 1785/2023, indicava come necessaria la figura di uno specialista in grado di offrire conforto e supporto alla minore. A tale riguardo, la CTU, presente in udienza, si associava a quanto dedotto dalla
Curatrice e, riportandosi all'elaborato peritale versato in atti, deduceva, fermo il collocamento dei minori presso la mamma, finanche l'opportunità di un affido provvisorio dei minori, anche di un solo anno, ai SS. SS. competenti, con collocamento presso la madre e conferma del diritto di visita del padre con il figlio in due incontri settimanali, in modalità protetta o monitorata, in uno dei quali Per_1
anche con la presenza della minore Per_2
A tal proposito, parte ricorrente insisteva per la reiezione della domanda di sospensione della responsabilità genitoriale poiché infondata, tornando ad evidenziare l'opportunità dell'affido congiunto del minore con monitoraggio dei Servizi Sociali, rappresentando di avere intrapreso Per_1
un percorso terapeutico presso il proprio paese, dichiarandosi anche disponibile a depositare agli atti gli esiti delle indagini svolte presso il sul proprio stato di dipendenza dall'alcool. CP_3
10. Così radicato il contradditorio, il Giudice, attesa la superfluità delle prove orali formulate dalle parti, in quanto le circostanze dedotte si palesavano ampiamente superate dai comportamenti assunti dalle stesse nelle more del processo, nonché dai riscontri forniti dai nominati professionisti e dai SS.SS incaricati, autorizzava il ricorrente a depositare i risultati delle afferenti indagini svolte presso il CP_3
e sospendeva, provvisoriamente le visite tra il padre ed i minori fino alla definizione del procedimento.
11. La domanda di affidamento condiviso e collocamento del minore presso il ricorrente è Per_1
infondata e, pertanto, meritevole di integrale rigetto.
12. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido super esclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
pagina 5 di 12 13. Ebbene, nel caso di specie, alla luce degli accadimenti e della documentazione versata agli atti, nonché delle indicazioni fornite dalla C.T.U. Dott.ssa e dalla Curatrice Speciale, Persona_5
dott.ssa risulta necessario, nell'ottica di salvaguardare e tutelare l'integrità psicofisica dei Parte_4
minori unitamente ai loro fondamentali interessi, disporre l'affidamento super esclusivo dei figli e alla sig.ra con la quale continueranno ad abitare, sotto il monitoraggio Per_2 Per_1 CP_1
da parte Servizi Sociali incaricati, così assicurando, in tal modo, la sussistenza di quelle condizioni che garantirebbero nel modo migliore e più tempestivo possibile, l'effettuazione di valutazioni e scelte di una certa rilevanza e delicatezza in ordine agli interessi dei minori in questione.
14. L'opportunità, nel caso di specie, di adottare l'istituto dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, è ulteriormente avvalorato dal complessivo quadro probatorio in cui può agevolmente desumersi l'ostilità nonché aggressività del ricorrente verso la resistente, unitamente alla di lei famiglia d'origine, fondati essenzialmente sull'estrazione familiare e sociale della madre, tanto che il ricorrente non è riuscito ad arginare tale comportamento aggressivo e denigratorio nei confronti della madre né nel corso degli incontri peritali (benché gli se ne fosse fatta notare l'inopportunità, soprattutto dinanzi alla presenza dei bambini) né in quelli presso i Servizi Sociali, come da report versati in atti (cfr. comunicazione trasmessa dai SS.SS. del depositata il 30.08.2024 e relazione CTU Controparte_2
p. 26), tantoché il 24 ottobre 2024 il Giudice di Pace di Pescara emetteva citazione a giudizio nei confronti del sig. per il reato di percosse relativo ai fatti occorsi in data 30.08.2024. Parte_1
15. Si palesa sufficiente, al riguardo, rammentare che pur di insistere nel pervicace sostegno delle proprie ragioni, in relazione all'attuazione ed alle relative modalità dei suoi incontri con il piccolo il ricorrente oltre a non essersi interessato dello stato di salute del di lui figlio, tanto da non Per_1
avere mai intrattenuto contatti con la pediatra del minore, dott.ssa (cfr. p. 24 elaborato Persona_6
C.T.U), ha assunto nel corso degli incontri peritali con i minori, sia con che con Per_1 Per_2
comportamenti del tutto inadeguati, tanto da arrivare a terrorizzare la bambina, narrandole in maniera anomala ed inopportuna la causa della non veritiera morte dei di lei animali di affezione, così da non dimostrare l'indispensabile delicatezza per il mondo interno dei bambini.
16.Ed ancora, sebbene dagli ultimi incontri svolti dinanzi alla presenza dei Servizi Sociali incaricati sia emerso un graduale miglioramento nella diade padre-figli – tanto che la minore ha manifestato Per_2 il desiderio di riprendere le visite presso l'abitazione paterna sita in – è altresì vero Parte_2
che le condotte pregiudizievoli e le continue offese rivolte in tali occasioni nei confronti della madre risultino suscettibili di arrecare grave nocumento alla serenità e all'equilibrio psico-emotivo dei minori.
Tale pericolo appare ancora più concreto ove si consideri che, nei suddetti incontri, i richiami e i rimproveri formulati dagli operatori dei Servizi Sociali nei confronti del De CA si sono rivelati pagina 6 di 12 insufficienti a dissuaderlo da atteggiamenti lesivi dell'interesse dei figli. (cfr. report del Per_5
20.06.2024; del 27.06.2024; del 19.07.2024; 31.08.2024).
17. A ciò si aggiunga che, sebbene la minore manifesti un particolare affetto nei confronti del Per_2 ricorrente, tale legame affettivo non può di per sé costituire elemento idoneo a comprovare l'idoneità genitoriale dello stesso, tenuto conto della pregressa storia familiare della minore e, soprattutto, del procedimento di disconoscimento della paternità del ricorrente che, attualmente in corso ed in ragione dei motivi ad esso sottesi, principalmente connessi al timore di una strumentalizzazione economica da parte della famiglia della resistente, condizionerà negativamente la sviluppo psicologico della minore.
18. Quanto alla figura materna, dalla perizia depositata in atti dalla dott.ssa nonché Persona_5
dagli incontri svolti dinanzi ai Servizi Sociali incaricati, si rappresenta con palmare evidenza una figura materna attenta e premurosa nei confronti della prole, dotata, oltremodo, di una notevole capacità di resilienza dinanzi ai reiterati attacchi dell'ex compagno, proprio al fine di evitare reazioni di aggressività che avrebbero potuto compromettere ulteriormente il delicato equilibrio familiare.
L'idoneità genitoriale materna trova ulteriore conforto nell'episodio occorso durante gli incontri peritali, laddove la sig.ra ha mantenuto un atteggiamento volto a preservare, per quanto CP_1 possibile, una immagine positiva del padre dinanzi agli occhi dei figli, nell'evidente intento di preservarne il benessere psicologico ed emotivo così come chiarito dalla CTU secondo la quale “ è stato apprezzabile l'intervento della signora durante l'incontro familiare, dopo che CP_1 Per_2
incolpava il sig. di essere stato cattivo con la madre: la signora immediatamente le diceva che Per_1
egli le aveva poi chiesto scusa e che sarebbe stato giusto apprezzare che avesse fatto tanta strada, quel pomeriggio, per incontrarla” (relazione CTU p. 30).
La figura materna, così delineata, viene ulteriormente avvalorata dalle dichiarazioni rese dalla pediatra di riferimento, Dott.ssa durante il colloquio tenuto con la CTU dott. La Persona_6 Persona_4 professionista ha, infatti, descritto la madre come una figura “molto attenta e scrupolosa, anche per minime cose, quasi apprensiva, al punto da chiedere persino conferma di una terapia prescritta, sempre con estrema educazione”; di contro, la pediatra ha dichiarato di non avere mai visto, conosciuto o sentito telefonicamente il padre dei bambini, circostanza che rappresenta un evidente disinteresse di quest'ultimo nella gestione della salute e delle necessità quotidiane dei minori. (cfr. relazione peritale
CTU p. 24).
19. Peraltro, è opportuno riscontrare, dalle allegazioni in atti e dalle emergenze istruttorie, come l'elevato livello di conflittualità tra i genitori abbia avuto ripercussioni anche nella gestione delle necessità sanitarie del minore compromettendo l'accesso tempestivo alle cure necessarie. In Per_1
particolare, il disaccordo tra le parti nella scelta della struttura sanitaria cui rivolgersi ha di fatto pagina 7 di 12 ostacolato l'adozione di interventi medici adeguati, con possibili conseguenze negative sulla salute del minore nato prematuro ed affetto da “difficoltà di autoregolazione attentivo-motoria Per_1 all'interno di una immaturità nell'acquisizione delle tappe dello sviluppo” condizione che richiede un monitoraggio costante ed un trattamento riabilitativo tempestivo, di fatto avviato solo nel maggio 2024, su intervento della CTU, anche attraverso i Difensori delle parti e del Curatore Speciale (cfr. relazione
CTU p. 23).
20. Tutti gli elementi sopra rappresentati evidenziano come l'assenza di una adeguata collaborazione tra i genitori possa incidere negativamente sul benessere dei minori e giustificano, quindi, l'affidamento esclusivo c.d. "rafforzato" o "superesclusivo" alla madre, con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti i figli, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater comma III
c.c..,
21. Per le considerazioni appena esposte, deve disattendersi la proposta formulata dalla CTU circa un affido temporaneo dei minori ai Servizi Sociali, con collocamento presso la madre. Tale soluzione non appare opportuna e conforme al caso di specie;
ciò in quanto, come pacificamente confermato dalle risultanze istruttorie, la madre ha dimostrato di adempiere in modo adeguato ed efficace ai precipui doveri genitoriali, nonostante l'incidenza di un nucleo familiare gravemente compromesso da reiterati conflitti ed ostilità perpetrati. Ed invero, pur evidenziandosi alcuni tratti impulsivi nella personalità materna, la relazione peritale non ha restituito evidenze pregiudizievoli per lo sviluppo psicofisico dei minori, non configurandosi dunque un elemento tale da incidere negativamente sulla capacità genitoriale della madre.
22. Si rileva, inoltre che, sebbene nella valutazione finale dell'elaborato peritale la CTU abbia espresso talune perplessità in merito al contesto materno ed alla sua famiglia d'origine, purtuttavia indicava il collocamento dei minori nell'attuale abitazione della famiglia d'origine della ricorrente, pertanto tali osservazioni attengono a specifiche contingenze del contesto domestico che, allo stato, non appaiono incidere in maniera significativa sulla idoneità della madre nell'assolvere alle proprie funzioni genitoriali.
Al riguardo, è doveroso dare conto della precaria occupazione lavorativa della ricorrente (da ultimo dipendente da lavoro con contratto a tempo determinato e spirato in data 31.12.2024) e, benché sia necessario che la stessa, giovane di età ed in ottima salute, si reimmetta celermente nel mondo lavorativo, in egual misura, non può non darsi conto delle difficoltà derivanti dal fatto che sia sola ad occuparsi di due bambini in tenera età, seppur supportata parzialmente dalla presenza della madre.
Pertanto, allo stato attuale, la posizione della ricorrente incide inevitabilmente sulla concreta e reale pagina 8 di 12 possibilità di trovare una occupazione lavorativa che le consenta, altresì, il trasferimento in altra abitazione come auspicato dal ricorrente e dalla CTU.
23. Le perplessità sopra menzionate, potranno agevolmente trovare conforto nel monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del i quali saranno Persona_7 Controparte_2
chiamati a riferire trimestralmente su circostanze o situazioni domestiche idonee ad arrecare grave pregiudizio al benessere dei minori.
24. Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita paterno con il figlio , allo stato Per_1 si ritiene necessario confermare l'attuale quadro regolatorio così come indicato nella relazione peritale depositata in atti, che prevede appunto che il suddetto diritto si esplichi in due incontri settimanali (una volta al mese anche con la nonna paterna e con la stessa frequenza anche con la zia, disgiuntamente ) con il supporto, l'ausilio ed il presidio dei competenti Servizi Sociali, in modo tale da preservare e garantire il consolidamento dei rilevati ed apprezzati progressi sotto il profilo del rapporto padre - figlio, dei quali gli organi competenti non hanno mancato appunto di sottolinearne la sussistenza.
25. Tuttavia, in considerazione dei pregressi episodi violenti occorsi durante gli ultimi incontri, la programmazione del regolamentato diritto di visita paterno dovrà considerare tempi e modalità come precipuamente suggerite dalla CTU nel proprio elaborato peritale “arrivo della madre con i bambini ed un quarto d'ora di accoglienza da parte degli Operatori, senza la presenza del padre;
allontanatasi la madre, seguirà il tempo (un'ora o un'ora e mezza) del padre con i figli;
conclusa detta fase, seguirà un breve spazio di circa un quarto d'ora destinato alla madre ad ai bambini per una “decompressione” delle eventuali tensioni.”
26. Quanto al diritto di visita paterno con la minore nelle more del procedimento di Per_2
disconoscimento giudiziale di paternità, il predetto diritto si esplicherà secondo le modalità sopra descritte ed in un solo incontro settimanale, congiuntamente al fratello minore Per_1
Qualora avvenga il disconoscimento di da parte del padre sig. sarà opportuno che la Per_2 Per_1 sig.ra si rivolga ad un professionista della salute dell'età evolutiva, per essere sostenuta e CP_1 guidata a far accettare la “verità” della paternità per la piccola eventualmente presso il CSF Per_2
“Centro Servizi Famiglia” del Comune di Pescara, in una struttura idonea a tale necessario intervento, peraltro gratuitamente. (cfr. relazione CTU p. 37).
27. La domanda avanzata dalla resistente, avallata dalla dott.ssa in ordine alla Persona_5
decadenza della responsabilità genitoriale del sig. merita di essere accolta per le ragioni che Per_1
seguono.
Dalla narrativa in atti e dalle risultanze istruttorie risulta con palmare evidenza l'atteggiamento di disprezzo, ostilità e sfiducia del padre nei confronti della madre, comportamento vessatorio reiterato pagina 9 di 12 per mezzo di condotte pregiudizievoli per il benessere dei minori, tanto che il ricorrente si è mostrato insensibile alle conseguenze delle proprie azioni, perseverando in atteggiamenti lesivi dell'equilibrio familiare, della serenità dei figli e del loro benessere psico-fisico.
A riprova di tale condotta, si richiama l'episodio avvenuto in data 31.08.2024, nel corso dell'ultimo incontro monitorato dai Servizi Sociali. In tale occasione, come riportato dalla operatrice incaricata, la sig.ra si era rivolta in modo cortese al sig. chiedendo la consegna presso il proprio CP_1 Per_1 domicilio del materiale destinato al minore in considerazione dell'impossibilità di trasportarlo Per_1
con la propria autovettura. Il ricorrente, in risposta, non solo non ha mancato di offenderla, denigrando il suo contesto di vita, ma è giunto persino ad aggredirla fisicamente colpendola con un pugno alla schiena, noncurante della presenza dei figli e degli altri professionisti.
Tale episodio unitamente al quadro complessivo delle condotte del ricorrente, purtuttavia apprezzando il percorso terapeutico dallo stesso avviato privatamente, oltre che la di lui acclarata attuale negatività all'alcool dipendenza, dimostrano in maniera inequivocabile la sua inadeguatezza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto privo della necessaria capacità di autogestione e insensibile alle ripercussioni delle proprie azioni sul benessere psico-emotivo dei figli.
28. Per le considerazioni appena esposte, si ritiene necessario disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. quale misura indispensabile per la tutela dei minori, con Parte_1
conseguente attivazione di un monitoraggio biennale da parte dei Servizi Sociali competenti.
29. Conseguentemente, sotto il profilo economico, in ragione delle suddette statuizioni in merito all'affido super esclusivo di cui all'art. 337 quater c.c., nonché della sospensione della responsabilità genitoriale del ricorrente, risulta necessario disporre un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto a favore dei minori ed Per_1 Per_2
In particolare, il provvedimento del 14.03.2024, emesso allorquando l'affidamento dei minori era condiviso, con cui era stato disposto l'importo di euro 400,00, risulta essere non più adeguato, anche in ragione del collocamento esclusivo presso la madre e la disposizione relativa all'affidamento super esclusivo che rende, di fatto, il contributo economico diretto ed immediato del padre quasi del tutto irrilevante, motivi che quindi corroborano la necessità di disporre un adeguamento dell'assegno corrisposto in favore dei figli minori da determinarsi nel complessivo importo di € 800,00, importi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 100% dell'AUF ed il concorso nelle spese straordinarie, individuate secondo protocollo del Tribunale di Pescara, nella misura del 50%,.
30. Alla reiezione della domanda segue la statuizione sulle spese di giudizio, secondo il DM 55/14, scaglione indeterminabile, complessità bassa, media tra parametri minimi e massimi
pagina 10 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
a) Rigetta il ricorso ed affida i figli minori (nato a [...] il [...]) Persona_1 Per_3
(nata a [...] il [...]) in via super esclusiva alla madre quale genitore
[...] CP_1 collocatario e con la quale stabilmente vivranno nell'abitazione sita a Pescara in Via Caduti per
Servizio n.15, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per i minori, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale;
b) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1 Per_1
e
[...] Persona_3
c) Dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese a quale Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento dei minori ed complessivamente per euro 800,00 (€ Per_1 Per_2
400,00 per ciascun figlio), importi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 100% dell'AUF ed il concorso nelle spese straordinarie, nella misura del 50%, individuate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
e) Dispone il diritto di frequentazione del padre con i figli secondo le Parte_1
modalità di cui in motivazione sotto la supervisione dei S.S. di Pescara;
f) Dispone l'attivazione della vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art.337 c.c. per due anni, con costante controllo dell'andamento della situazione dei minore e del loro rapporto con i genitori da parte del Servizio Sociale del che dovrà rimettere apposita relazione al giudice tutelare Controparte_2
con cadenza bimestrale, salva diversa successiva indicazione del giudice tutelare su tale periodicità; dispone, quindi, che la Cancelleria dia attuazione al presente provvedimento e lo comunichi al predetto
Servizio Sociale;
g) Condanna il sig. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano nella misura di euro 5712,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
CP_1
h) Spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico del sig. . Parte_1
Pescara, 2 aprile 2025
pagina 11 di 12 Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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