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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPASSO RAFFAELE ROCCO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 816/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIFIUTO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1219/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata in data 08.04.2024, con la quale chiedeva la restituzione della somma di € 2.262,01 a titolo di maggiore IRPEF indebitamente trattenuta sull'indennità di buonuscita erogatagli in data 04.11.2015 dal "Fondo di Assistenza per i Finanzieri" (FAF). Il ricorrente lamenta che il FAF, in qualità di sostituto d'imposta, abbia erroneamente assoggettato a tassazione l'intero importo dell'indennità, senza applicare il regime di tassazione separata e, in particolare, la riduzione della base imponibile prevista dall'art. 19, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto.
A sostegno della propria pretesa, richiama consolidata giurisprudenza di legittimità e la stessa prassi dell'Amministrazione Finanziaria. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, senza contestare nel merito la fondatezza della pretesa, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza del diritto al rimborso per decorso del termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il dies a quo debba essere individuato nella data in cui la ritenuta è stata operata, nella fattispecie concreta in esame, in data 04.11.2015. Con memoria illustrativa, la parte ricorrente ha replicato all'eccezione di decadenza, argomentando che il termine per la proposizione dell'istanza di rimborso decorra non dalla data della ritenuta, ma dal momento in cui il presupposto per la restituzione si è concretamente manifestato, ovvero a seguito del mutamento interpretativo della stessa Amministrazione Finanziaria, formalizzato con la citata Risposta a interpello n. 91/2024 del 12.04.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall'Ufficio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo cui il “dies a quo” per la proposizione dell'istanza di rimborso non decorre dalla data del versamento o della ritenuta “allorché l'erroneità di questo derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discenda in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione”. Nel caso di specie, il diritto al rimborso è sorto non per un "errore materiale" del sostituto d'imposta, il quale si è attenuto alla prassi amministrativa all'epoca vigente, ma è emerso a seguito del mutamento interpretativo della stessa
Amministrazione Finanziaria, formalizzato con la risposta ad interpello n. 91/2024. Far decorrere il termine da un momento in cui il diritto non poteva essere fatto valere per “factum principis” (l'orientamento contrario della stessa Amministrazione creditrice) si porrebbe in palese contrasto con i principi di tutela del legittimo affidamento e di leale collaborazione. Pertanto, il “dies a quo” va individuato nel momento in cui il diritto alla restituzione è divenuto oggettivamente riconoscibile, ovvero con il citato parere del 12.04.2024. L'istanza del ricorrente, presentata in data 08.04.2024, è dunque palesemente tempestiva. Nel merito, la pretesa del ricorrente è fondata. La questione della qualificazione dell'indennità erogata dal FAF e del relativo trattamento fiscale è stata ampiamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha statuito che "in tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art.17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, sicchè rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale" (cfr. ex multis: Cass. n. 11626/2017; Cass. n. 18715/2020). Tale principio è pienamente applicabile all'analoga indennità corrisposta dal FAF ai militari della Guardia di
Finanza. La stessa Agenzia delle Entrate, con la citata Risposta n. 91/2024, ha aderito a tale interpretazione, riconoscendo che l'indennità in esame deve essere assoggettata a tassazione separata e che la relativa base imponibile va determinata ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, applicando la riduzione di
€ 309,87 per ogni anno di servizio. Ne consegue l'illegittimità della ritenuta operata sull'intero ammontare dell'indennità e il pieno diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso della maggiore imposta versata, quantificata, con calcolo non contestato, in € 2.262,01.
Le spese di giudizio, tuttavia, possono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione della complessità della normativa e della sua evoluzione nel tempo, che giustificano l'incertezza interpretativa che ha dato origine al contenzioso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'AGE al rimborso,in favore del ricorrente Sig. Ricorrente_1, della somma di euro 2.262,01 oltre interessi legali dalla data della domanda (08.04.2024) fino all'effettivo soddisfo.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPASSO RAFFAELE ROCCO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 816/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIFIUTO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1219/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata in data 08.04.2024, con la quale chiedeva la restituzione della somma di € 2.262,01 a titolo di maggiore IRPEF indebitamente trattenuta sull'indennità di buonuscita erogatagli in data 04.11.2015 dal "Fondo di Assistenza per i Finanzieri" (FAF). Il ricorrente lamenta che il FAF, in qualità di sostituto d'imposta, abbia erroneamente assoggettato a tassazione l'intero importo dell'indennità, senza applicare il regime di tassazione separata e, in particolare, la riduzione della base imponibile prevista dall'art. 19, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto.
A sostegno della propria pretesa, richiama consolidata giurisprudenza di legittimità e la stessa prassi dell'Amministrazione Finanziaria. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, senza contestare nel merito la fondatezza della pretesa, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza del diritto al rimborso per decorso del termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il dies a quo debba essere individuato nella data in cui la ritenuta è stata operata, nella fattispecie concreta in esame, in data 04.11.2015. Con memoria illustrativa, la parte ricorrente ha replicato all'eccezione di decadenza, argomentando che il termine per la proposizione dell'istanza di rimborso decorra non dalla data della ritenuta, ma dal momento in cui il presupposto per la restituzione si è concretamente manifestato, ovvero a seguito del mutamento interpretativo della stessa Amministrazione Finanziaria, formalizzato con la citata Risposta a interpello n. 91/2024 del 12.04.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall'Ufficio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo cui il “dies a quo” per la proposizione dell'istanza di rimborso non decorre dalla data del versamento o della ritenuta “allorché l'erroneità di questo derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discenda in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione”. Nel caso di specie, il diritto al rimborso è sorto non per un "errore materiale" del sostituto d'imposta, il quale si è attenuto alla prassi amministrativa all'epoca vigente, ma è emerso a seguito del mutamento interpretativo della stessa
Amministrazione Finanziaria, formalizzato con la risposta ad interpello n. 91/2024. Far decorrere il termine da un momento in cui il diritto non poteva essere fatto valere per “factum principis” (l'orientamento contrario della stessa Amministrazione creditrice) si porrebbe in palese contrasto con i principi di tutela del legittimo affidamento e di leale collaborazione. Pertanto, il “dies a quo” va individuato nel momento in cui il diritto alla restituzione è divenuto oggettivamente riconoscibile, ovvero con il citato parere del 12.04.2024. L'istanza del ricorrente, presentata in data 08.04.2024, è dunque palesemente tempestiva. Nel merito, la pretesa del ricorrente è fondata. La questione della qualificazione dell'indennità erogata dal FAF e del relativo trattamento fiscale è stata ampiamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha statuito che "in tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art.17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, sicchè rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale" (cfr. ex multis: Cass. n. 11626/2017; Cass. n. 18715/2020). Tale principio è pienamente applicabile all'analoga indennità corrisposta dal FAF ai militari della Guardia di
Finanza. La stessa Agenzia delle Entrate, con la citata Risposta n. 91/2024, ha aderito a tale interpretazione, riconoscendo che l'indennità in esame deve essere assoggettata a tassazione separata e che la relativa base imponibile va determinata ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, applicando la riduzione di
€ 309,87 per ogni anno di servizio. Ne consegue l'illegittimità della ritenuta operata sull'intero ammontare dell'indennità e il pieno diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso della maggiore imposta versata, quantificata, con calcolo non contestato, in € 2.262,01.
Le spese di giudizio, tuttavia, possono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione della complessità della normativa e della sua evoluzione nel tempo, che giustificano l'incertezza interpretativa che ha dato origine al contenzioso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'AGE al rimborso,in favore del ricorrente Sig. Ricorrente_1, della somma di euro 2.262,01 oltre interessi legali dalla data della domanda (08.04.2024) fino all'effettivo soddisfo.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.