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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12871/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12871 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attrice opponente, con l'avvocato Francesco Neboli
e
e per essa quale procuratrice e per essa quale Controparte_1 CP_2 procuratrice Controparte_3 convenuta opposta, con gli avvocati Marco Pesenti e Francesco Concio
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 29 giugno 2025 e perciò, per parte attrice, come da nota di p.c. depositata telematicamente il 18 giugno 2025; per parte convenuta, come da comparsa di risposta e memoria istruttoria n. 1.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 4394 ord., in data 22 ottobre 2020 il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto alla società nonché a e Parte_1 Parte_2 [...]
- in qualità di fideiussori della predetta - di pagare in favore della ricorrente Parte_3 Parte_1 la somma di € 68.777,22=, quale saldo passivo del conto corrente n. 56458 Parte_4 già assistito da apertura di credito. pagina 1 di 5 Avverso tale decreto, notificato in data 3 novembre 2020, proponevano tempestiva opposizione (con atto di citazione notificato in data 11 dicembre 2020) e la società Parte_2 Parte_3
contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla banca. Parte_1
Gli ingiunti contestavano, in particolare: i) la nullità della procura alle liti conferita nell'ambito della procedura monitoria, non contenente alcun riferimento alla società e della Controparte_1 successiva notifica del decreto, in quanto effettuata da difensore privo di valida procura;
ii) la carenza di legittimazione ad agire in capo alla società iii) la insufficienza del saldaconto Controparte_4 ex art. 50 T.U.B. a fornire la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito vantato;
iiii) la difformità dagli originali delle copie dei contratti fideiussori prodotti nella fase monitoria;
in ogni caso la nullità, anche parziale, delle fideiussioni prestate per violazione della c.d. disciplina antitrust; la conseguente scadenza della garanzia prestata dai fideiussori per il disposto di cui all'art. 1957 cod. civ.,
e comunque la loro liberazione ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.; iiiii) l'illegittima applicazione di un tasso di interesse ultra-legale, nonché degli interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto e del sistema delle valute fittizie, in assenza di pattuizione scritta;
iiiiii) la violazione, da parte della delle regole di buona fede e correttezza sia nella fase precontrattuale sia nella fase Pt_4 esecutiva del rapporto.
Tutto ciò premesso, rassegnavano articolate conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza: i) in via preliminare, il rigetto della istanza diretta ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ii) in via principale, la revoca dello stesso, previo accertamento della nullità della procura alle liti e del difetto di legittimazione attiva in capo alla ingiungente;
il rigetto della domanda proposta nei confronti dei fidejussori, previa declaratoria di nullità della fideiussione prestata in favore della banca,
e/o liberazione dei fideiussori, anche ai sensi degli artt. 1956 e 1957 cod. civ.; il rigetto della domanda proposta nei confronti della debitrice principale, previa declaratoria di nullità del contratto di conto corrente;
iii) in via subordinata, la determinazione de “l'esatto dare-avere fra le parti”, previo accertamento dell'illegittima applicazione di interessi passivi con il sistema di anatocismo e dell'indebita applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni di massimo scoperto, con vittoria di spese. si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e CP_4 concludeva, in via principale, per la conferma del decreto opposto e della sua provvisoria esecutorietà; in via subordinata, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta (o della diversa di giustizia), con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 5 Con ordinanza in data 28 settembre 2021 il g.i. respingeva l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla parte opposta.
All'udienza del 26 maggio 2022 l'opponente riconosceva espressamente come propria la Parte_2 sottoscrizione apposta in calce al contratto di fidejussione.
Quindi all'udienza del 10 novembre 2022 questo giudice disponeva la separazione della causa di opposizione promossa dai fideiussori e matura per la decisione, e trattenuta in Pt_2 Parte_3 decisione, da quella promossa dalla società per la quale provvedeva sulle istanze Parte_1 istruttorie delle parti, disponendo CTU contabile.
Infine, all'esito della disposta c.t.u., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte all'udienza del 26 giugno 2025.
2. La insussistenza delle ragioni di credito azionate da in via monitoria. CP_1
La questione relativa alla mancanza di prova circa la sussistenza, sia pure in parte, del credito azionato da in via monitoria deve essere affrontata per prima, per il principio della ragione più CP_1 liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale
(cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Ciò premesso, osserva il giudice che tale questione è idonea a definire il giudizio.
Eccepisce invero parte opponente che la convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, avrebbe inottemperato all'onere di produrre in giudizio gli estratti-conto che documentassero l'andamento del rapporto per tutta la durata contrattuale, dalla sua genesi alla sua conclusione;
che, di conseguenza, la parte convenuta non aveva fornito la prova del quantum debeatur.
Tale eccezione è fondata.
Ed invero dal ricorso per decreto ingiuntivo si ricava che il rapporto di conto corrente bancario era sorto il 5 ottobre 2000; dalla documentazione acquisita agli atti di causa emerge che la parte opposta ha prodotto gli estratti del conto corrente solo a partire dalla data dell'1 gennaio 2007, quando il conto pagina 3 di 5 presentava un saldo di € 23.329,77 a debito del correntista (cfr. fgg.
9-10 della relazione del c.t.u.); che, in tale caso, in mancanza di alcun elemento per individuare le modalità in base alle quali tale debito si sia formato, nel caso in cui (come in quello che ci occupa) il correntista sia convenuto in giudizio, sulla scorta delle regole in tema di riparto dell'onere della prova, il conteggio dei rapporti debito-credito tra le parti deve essere rielaborato considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti (non avendo appunto la che agisce per ottenere il pagamento del credito derivante dal Pt_4 rapporto di conto corrente, assolto all'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto dall'origine fino alla conclusione – cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11543 del 2 maggio 2019; cfr. anche
Cass. Civ. nn. 23974 del 25 novembre 2010 e 1842 del 26 gennaio 2011).
Allo stesso modo è incontroverso in causa che il contratto recante la data del 5 ottobre 2000 con il quale le originarie parti avevano acceso il rapporto di conto corrente n. 56458 non conteneva la pattuizione di interessi ultralegali, né della commissione di massimo scoperto ovvero delle spese di tenuta del conto.
Da tale conclusione discende che gli interessi maturati in tale periodo dovranno essere ricomputati al tasso legale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 21597 del 20 settembre 2013, e successive conformi), importo che dovrà essere computato tra le somme indebitamente richieste al correntista da parte della convenuta, e che, anche per quel che riguarda le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di oneri bancari, deve essere condivisa la conclusione del c.t.u., secondo il quale tali somme dovranno essere escluse, dal momento che nessuna delle voci in questione risulta pattuita per iscritto nel contratto datato 5 ottobre 2000.
Di conseguenza, all'esito delle operazioni di ricalcolo operate dal c.t.u., con percorso logico condiviso da questo giudicante, e non contestato specificamente da alcuna delle parti processuali (si noti in particolare che non solo il c.t.p. di parte convenuta non ha proposto alcuna osservazione, ma neppure in sede di comparsa conclusionale la difesa della convenuta ha in alcun modo contestato l'iter logico della c.t.u. ovvero le sue conclusioni), non solo non risulta provata la sussistenza di alcun credito in capo alla convenuta opposta, ma residuerebbe in capo alla attrice opponente un credito restitutorio di €
17.943,97, somma peraltro in relazione alla cui restituzione parte opponente non ha avanzato alcuna domanda riconvenzionale.
Di conseguenza da tale conclusione discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti di restando assorbite le ulteriori domande Parte_1 ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
pagina 4 di 5 3. La domanda riconvenzionale.
Parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni subiti;
in comparsa conclusionale la difesa di chiariva che la riconvenzionale aveva Parte_1 ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'avere dovuto ingiustamente subire l'ingiunzione e tutti i contenziosi che ne sono scaturiti.
Orbene anche tale domanda dovrà essere rigettata, non avendo la attrice fornito la prova, ma financo specificamente allegato, di avere subito danni ulteriori rispetto alla mera necessità di sostenere spese legali per difendersi dalla avversa pretesa.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale;
la convenuta opposta andrà quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi €
14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
devono altresì porsi definitivamente a carico della convenuta opposta le spese di c.t.u.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 20 ottobre 2020 al n. 4394 ord. nei confronti di Parte_1 rigetta la domanda proposta da nei confronti di condanna la Controparte_4 Parte_1 convenuta opposta al pagamento, in favore della predetta opponente, della somma di € 14.103,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
pone definitivamente a carico della convenuta opposta le spese di c.t.u.
Così deciso in Brescia il 14 ottobre 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12871 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attrice opponente, con l'avvocato Francesco Neboli
e
e per essa quale procuratrice e per essa quale Controparte_1 CP_2 procuratrice Controparte_3 convenuta opposta, con gli avvocati Marco Pesenti e Francesco Concio
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 29 giugno 2025 e perciò, per parte attrice, come da nota di p.c. depositata telematicamente il 18 giugno 2025; per parte convenuta, come da comparsa di risposta e memoria istruttoria n. 1.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 4394 ord., in data 22 ottobre 2020 il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto alla società nonché a e Parte_1 Parte_2 [...]
- in qualità di fideiussori della predetta - di pagare in favore della ricorrente Parte_3 Parte_1 la somma di € 68.777,22=, quale saldo passivo del conto corrente n. 56458 Parte_4 già assistito da apertura di credito. pagina 1 di 5 Avverso tale decreto, notificato in data 3 novembre 2020, proponevano tempestiva opposizione (con atto di citazione notificato in data 11 dicembre 2020) e la società Parte_2 Parte_3
contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla banca. Parte_1
Gli ingiunti contestavano, in particolare: i) la nullità della procura alle liti conferita nell'ambito della procedura monitoria, non contenente alcun riferimento alla società e della Controparte_1 successiva notifica del decreto, in quanto effettuata da difensore privo di valida procura;
ii) la carenza di legittimazione ad agire in capo alla società iii) la insufficienza del saldaconto Controparte_4 ex art. 50 T.U.B. a fornire la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito vantato;
iiii) la difformità dagli originali delle copie dei contratti fideiussori prodotti nella fase monitoria;
in ogni caso la nullità, anche parziale, delle fideiussioni prestate per violazione della c.d. disciplina antitrust; la conseguente scadenza della garanzia prestata dai fideiussori per il disposto di cui all'art. 1957 cod. civ.,
e comunque la loro liberazione ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.; iiiii) l'illegittima applicazione di un tasso di interesse ultra-legale, nonché degli interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto e del sistema delle valute fittizie, in assenza di pattuizione scritta;
iiiiii) la violazione, da parte della delle regole di buona fede e correttezza sia nella fase precontrattuale sia nella fase Pt_4 esecutiva del rapporto.
Tutto ciò premesso, rassegnavano articolate conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza: i) in via preliminare, il rigetto della istanza diretta ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ii) in via principale, la revoca dello stesso, previo accertamento della nullità della procura alle liti e del difetto di legittimazione attiva in capo alla ingiungente;
il rigetto della domanda proposta nei confronti dei fidejussori, previa declaratoria di nullità della fideiussione prestata in favore della banca,
e/o liberazione dei fideiussori, anche ai sensi degli artt. 1956 e 1957 cod. civ.; il rigetto della domanda proposta nei confronti della debitrice principale, previa declaratoria di nullità del contratto di conto corrente;
iii) in via subordinata, la determinazione de “l'esatto dare-avere fra le parti”, previo accertamento dell'illegittima applicazione di interessi passivi con il sistema di anatocismo e dell'indebita applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni di massimo scoperto, con vittoria di spese. si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e CP_4 concludeva, in via principale, per la conferma del decreto opposto e della sua provvisoria esecutorietà; in via subordinata, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta (o della diversa di giustizia), con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 5 Con ordinanza in data 28 settembre 2021 il g.i. respingeva l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla parte opposta.
All'udienza del 26 maggio 2022 l'opponente riconosceva espressamente come propria la Parte_2 sottoscrizione apposta in calce al contratto di fidejussione.
Quindi all'udienza del 10 novembre 2022 questo giudice disponeva la separazione della causa di opposizione promossa dai fideiussori e matura per la decisione, e trattenuta in Pt_2 Parte_3 decisione, da quella promossa dalla società per la quale provvedeva sulle istanze Parte_1 istruttorie delle parti, disponendo CTU contabile.
Infine, all'esito della disposta c.t.u., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte all'udienza del 26 giugno 2025.
2. La insussistenza delle ragioni di credito azionate da in via monitoria. CP_1
La questione relativa alla mancanza di prova circa la sussistenza, sia pure in parte, del credito azionato da in via monitoria deve essere affrontata per prima, per il principio della ragione più CP_1 liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale
(cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Ciò premesso, osserva il giudice che tale questione è idonea a definire il giudizio.
Eccepisce invero parte opponente che la convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, avrebbe inottemperato all'onere di produrre in giudizio gli estratti-conto che documentassero l'andamento del rapporto per tutta la durata contrattuale, dalla sua genesi alla sua conclusione;
che, di conseguenza, la parte convenuta non aveva fornito la prova del quantum debeatur.
Tale eccezione è fondata.
Ed invero dal ricorso per decreto ingiuntivo si ricava che il rapporto di conto corrente bancario era sorto il 5 ottobre 2000; dalla documentazione acquisita agli atti di causa emerge che la parte opposta ha prodotto gli estratti del conto corrente solo a partire dalla data dell'1 gennaio 2007, quando il conto pagina 3 di 5 presentava un saldo di € 23.329,77 a debito del correntista (cfr. fgg.
9-10 della relazione del c.t.u.); che, in tale caso, in mancanza di alcun elemento per individuare le modalità in base alle quali tale debito si sia formato, nel caso in cui (come in quello che ci occupa) il correntista sia convenuto in giudizio, sulla scorta delle regole in tema di riparto dell'onere della prova, il conteggio dei rapporti debito-credito tra le parti deve essere rielaborato considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti (non avendo appunto la che agisce per ottenere il pagamento del credito derivante dal Pt_4 rapporto di conto corrente, assolto all'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto dall'origine fino alla conclusione – cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11543 del 2 maggio 2019; cfr. anche
Cass. Civ. nn. 23974 del 25 novembre 2010 e 1842 del 26 gennaio 2011).
Allo stesso modo è incontroverso in causa che il contratto recante la data del 5 ottobre 2000 con il quale le originarie parti avevano acceso il rapporto di conto corrente n. 56458 non conteneva la pattuizione di interessi ultralegali, né della commissione di massimo scoperto ovvero delle spese di tenuta del conto.
Da tale conclusione discende che gli interessi maturati in tale periodo dovranno essere ricomputati al tasso legale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 21597 del 20 settembre 2013, e successive conformi), importo che dovrà essere computato tra le somme indebitamente richieste al correntista da parte della convenuta, e che, anche per quel che riguarda le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di oneri bancari, deve essere condivisa la conclusione del c.t.u., secondo il quale tali somme dovranno essere escluse, dal momento che nessuna delle voci in questione risulta pattuita per iscritto nel contratto datato 5 ottobre 2000.
Di conseguenza, all'esito delle operazioni di ricalcolo operate dal c.t.u., con percorso logico condiviso da questo giudicante, e non contestato specificamente da alcuna delle parti processuali (si noti in particolare che non solo il c.t.p. di parte convenuta non ha proposto alcuna osservazione, ma neppure in sede di comparsa conclusionale la difesa della convenuta ha in alcun modo contestato l'iter logico della c.t.u. ovvero le sue conclusioni), non solo non risulta provata la sussistenza di alcun credito in capo alla convenuta opposta, ma residuerebbe in capo alla attrice opponente un credito restitutorio di €
17.943,97, somma peraltro in relazione alla cui restituzione parte opponente non ha avanzato alcuna domanda riconvenzionale.
Di conseguenza da tale conclusione discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti di restando assorbite le ulteriori domande Parte_1 ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
pagina 4 di 5 3. La domanda riconvenzionale.
Parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni subiti;
in comparsa conclusionale la difesa di chiariva che la riconvenzionale aveva Parte_1 ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'avere dovuto ingiustamente subire l'ingiunzione e tutti i contenziosi che ne sono scaturiti.
Orbene anche tale domanda dovrà essere rigettata, non avendo la attrice fornito la prova, ma financo specificamente allegato, di avere subito danni ulteriori rispetto alla mera necessità di sostenere spese legali per difendersi dalla avversa pretesa.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale;
la convenuta opposta andrà quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi €
14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
devono altresì porsi definitivamente a carico della convenuta opposta le spese di c.t.u.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 20 ottobre 2020 al n. 4394 ord. nei confronti di Parte_1 rigetta la domanda proposta da nei confronti di condanna la Controparte_4 Parte_1 convenuta opposta al pagamento, in favore della predetta opponente, della somma di € 14.103,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
pone definitivamente a carico della convenuta opposta le spese di c.t.u.
Così deciso in Brescia il 14 ottobre 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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