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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/11/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2324/2024 promossa da:
alias (C.F. ), nata il [...] a Parte_1 Per_1 C.F._1
Ferrara, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Parigiani ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata nello Studio della ridetta legale in Siena, Via dei Montanini n. 5, giusta procura in atti, con dichiarazione del procuratore ai sensi dell'art. 125 c.p.c. dell'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
Nei confronti della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FERRARA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA
(c.f. , in persona del Procuratore, con sede in Ferrara, Via Giuseppe Mentessi n. 9, e P.IVA_1 domicilio digitale IPA Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: Domanda di rettificazione di sesso
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: • Nel merito: a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita del ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca
l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia rettificata nel Pt_1
pagina 1 di 5 nuovo nome e di conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe del Comune ove fu compilato Per_1
l'atto di nascita, di rettificare lo stesso. b) ACCERTARE per l'effetto di cui alla sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale il diritto dell'istante a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili”.
Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, non coniugata e senza prole, esponeva Parte_1 di avere sempre manifestato, fin dalla più tenera età, “una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al genere di elezione”; di aver quindi intrapreso un percorso di affermazione di genere presso professionisti esperti nella materia che concludevano, fra l'altro, ponendo diagnosi di “Disforia di genere negli adolescenti e adulti” presente nel manuale diagnostico DSM-V; di aver anche iniziato l'assunzione di una terapia ormonale a base di testosterone presso l'Endocrinologo Dott. , il quale così attestava: “Si certifica che CP_1 il pazienze , nato [...] a [...], è mio paziente ed ha iniziato con notevoli Parte_1 miglioramenti psicologici la terapia ormonale per “affermazione di sesso”.
Tanto premesso, chiedeva la rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere maschile e superare così fin da subito, in attesa dell'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto;
nonché di essere autorizzata all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico- chirurgici.
All'esito dell'istruttoria documentale, come integrata con nota di deposito in data 10 novembre 2025, la domanda risulta fondata in quanto risulta comprovato che parte ricorrente è affetta da Disforia di genere, cioè da un disturbo dell'identità di genere.
Per valutare il merito della domanda, giova ricordare che il 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(«controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») stabilisce che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito, valorizzando il dato testuale «quando risulta necessario» contenuto nella predetta disposizione, che per la rettificazione di attribuzione di sesso non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari.
pagina 2 di 5 È, infatti, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 221 del 05/11/2015 e sentenza n. 180/23017;
Cass. sentenza n. 15138/2015).
Nella prima pronuncia citata si evidenzia che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio: in quei casi, cioè, nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La seconda pronuncia della Corte costituzionale sopra indicata ha poi sottolineato «la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione».
Ciò che, pertanto, si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda è una corretta e puntuale allegazione e prova dell'esistenza di una disforia di genere della persona, medicalmente accertata,
l'irreversibile immedesimazione nel genere percepito e l'eventuale trasformazione corporea avvenuta.
Ciò premesso, valutando il merito della odierna domanda può ritenersi sufficientemente allegato e provato documentalmente che a parte attrice, in accordo con le linee guida internazionali (DSM-V-TR,
ICD-11), è stata correttamente formulata diagnosi di incongruenza di genere AFAB in seguito ad un adeguato percorso psicologico e psicoterapeutico certificato dalla dott.ssa in data 11 Persona_2 marzo 2024; il percorso di psicoterapia è durato un paio di anni prima che la dott.ssa Per_2 effettuasse una diagnosi di “Disforia di genere” e che mettesse in contatto la ricorrente con un medico endocrinologo, per iniziare la terapia ormonale tanto desiderata. Come attestato dalla dott.ssa Per_2 la diagnosi rispettava e rispetta tuttora tutti i criteri della “Disforia di genere negli adolescenti e adulti” presente nel manuale diagnostico DSM-V: • Incongruenza tra il genere esperito ed espresso e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie • Desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie • Desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere opposto • Desiderio di appartenere al genere opposto • Desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto • Convinzione di avere sentimenti e reazioni del genere opposto. pagina 3 di 5 Nel formulare tale diagnosi è stato accertato che i sintomi non appartengono ad altre tipologie di diagnosi come parafilie o disfunzioni sessuali.
Gli ultimi esami ematochimici di follow depongono per una ottimale terapia ormonale di affermazione iniziata nel 2021.
La terapia ormonale ha permesso un'armonica e positiva modificazione dei tratti fenotipici permettendo così l'inizio della "prova della vita reale" con successo.
Con certificazione medica pubblica la ricorrente è stata ritenuta pronta ad oggi ad affrontare anche gli aspetti chirurgici inerenti alla propria affermazione di genere se necessario, rendendosi così auspicabile un pronto adeguamento anagrafico verso l'identità cui ella si sente di appartenere.
La documentazione dianzi richiamata, confermata peraltro dall'audizione personale di parte ricorrente all'udienza innanzi al giudice relatore in data 11 novembre 2025, consente di appurare, in maniera certa, completa, coerente ed univoca che sussiste, ed è stata medicalmente accertata, una disforia di genere della persona;
l'irreversibile immedesimazione dell'interessata nel genere percepito;
la trasformazione corporea avvenuta;
il percorso di affermazione di genere;
la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio;
l'assenza di patologie tali da invalidare la capacità di autodeterminazione del soggetto interessato.
La domanda è, dunque, fondata atteso che risulta confermata la necessità di procedere ad una riassegnazione dell'identità sessuale, al fine di consentire a alias la Parte_1 Per_1 risoluzione del conflitto tra la sua percezione sessuale e l'aspetto esteriore.
Va, altresì, disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri dello stato civile.
Tenuto conto della natura della causa, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree:
1) Autorizza , nata il [...] a Ferrara, ad [...] il trattamento Parte_1 medico-chirurgico necessario all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili.
2) Dispone che si proceda alla rettifica di attribuzione di sesso nei confronti di Parte_1
, mediante attribuzione di sesso maschile in luogo di sesso femminile e conseguente
[...] modifica dell'attuale prenome in quello di Pt_1 Per_1
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere alla rettifica dell'atto di nascita relativo a , nata il [...] a Ferrara in [...] alla Parte_1 presente sentenza, ai sensi dell'art. 2 L. 14 aprile 1982 n. 164, attribuendo alla medesima sesso pagina 4 di 5 maschile in luogo di sesso femminile ed il prenome di in luogo di (atto di Per_1 Pt_1 nascita – Comune di Voghiera Anno 2000, n. 9, Parte I Serie A).
4) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2324/2024 promossa da:
alias (C.F. ), nata il [...] a Parte_1 Per_1 C.F._1
Ferrara, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Parigiani ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata nello Studio della ridetta legale in Siena, Via dei Montanini n. 5, giusta procura in atti, con dichiarazione del procuratore ai sensi dell'art. 125 c.p.c. dell'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
Nei confronti della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FERRARA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA
(c.f. , in persona del Procuratore, con sede in Ferrara, Via Giuseppe Mentessi n. 9, e P.IVA_1 domicilio digitale IPA Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: Domanda di rettificazione di sesso
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: • Nel merito: a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita del ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca
l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia rettificata nel Pt_1
pagina 1 di 5 nuovo nome e di conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe del Comune ove fu compilato Per_1
l'atto di nascita, di rettificare lo stesso. b) ACCERTARE per l'effetto di cui alla sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale il diritto dell'istante a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili”.
Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, non coniugata e senza prole, esponeva Parte_1 di avere sempre manifestato, fin dalla più tenera età, “una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al genere di elezione”; di aver quindi intrapreso un percorso di affermazione di genere presso professionisti esperti nella materia che concludevano, fra l'altro, ponendo diagnosi di “Disforia di genere negli adolescenti e adulti” presente nel manuale diagnostico DSM-V; di aver anche iniziato l'assunzione di una terapia ormonale a base di testosterone presso l'Endocrinologo Dott. , il quale così attestava: “Si certifica che CP_1 il pazienze , nato [...] a [...], è mio paziente ed ha iniziato con notevoli Parte_1 miglioramenti psicologici la terapia ormonale per “affermazione di sesso”.
Tanto premesso, chiedeva la rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere maschile e superare così fin da subito, in attesa dell'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto;
nonché di essere autorizzata all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico- chirurgici.
All'esito dell'istruttoria documentale, come integrata con nota di deposito in data 10 novembre 2025, la domanda risulta fondata in quanto risulta comprovato che parte ricorrente è affetta da Disforia di genere, cioè da un disturbo dell'identità di genere.
Per valutare il merito della domanda, giova ricordare che il 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(«controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») stabilisce che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito, valorizzando il dato testuale «quando risulta necessario» contenuto nella predetta disposizione, che per la rettificazione di attribuzione di sesso non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari.
pagina 2 di 5 È, infatti, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 221 del 05/11/2015 e sentenza n. 180/23017;
Cass. sentenza n. 15138/2015).
Nella prima pronuncia citata si evidenzia che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio: in quei casi, cioè, nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La seconda pronuncia della Corte costituzionale sopra indicata ha poi sottolineato «la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione».
Ciò che, pertanto, si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda è una corretta e puntuale allegazione e prova dell'esistenza di una disforia di genere della persona, medicalmente accertata,
l'irreversibile immedesimazione nel genere percepito e l'eventuale trasformazione corporea avvenuta.
Ciò premesso, valutando il merito della odierna domanda può ritenersi sufficientemente allegato e provato documentalmente che a parte attrice, in accordo con le linee guida internazionali (DSM-V-TR,
ICD-11), è stata correttamente formulata diagnosi di incongruenza di genere AFAB in seguito ad un adeguato percorso psicologico e psicoterapeutico certificato dalla dott.ssa in data 11 Persona_2 marzo 2024; il percorso di psicoterapia è durato un paio di anni prima che la dott.ssa Per_2 effettuasse una diagnosi di “Disforia di genere” e che mettesse in contatto la ricorrente con un medico endocrinologo, per iniziare la terapia ormonale tanto desiderata. Come attestato dalla dott.ssa Per_2 la diagnosi rispettava e rispetta tuttora tutti i criteri della “Disforia di genere negli adolescenti e adulti” presente nel manuale diagnostico DSM-V: • Incongruenza tra il genere esperito ed espresso e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie • Desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie • Desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere opposto • Desiderio di appartenere al genere opposto • Desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto • Convinzione di avere sentimenti e reazioni del genere opposto. pagina 3 di 5 Nel formulare tale diagnosi è stato accertato che i sintomi non appartengono ad altre tipologie di diagnosi come parafilie o disfunzioni sessuali.
Gli ultimi esami ematochimici di follow depongono per una ottimale terapia ormonale di affermazione iniziata nel 2021.
La terapia ormonale ha permesso un'armonica e positiva modificazione dei tratti fenotipici permettendo così l'inizio della "prova della vita reale" con successo.
Con certificazione medica pubblica la ricorrente è stata ritenuta pronta ad oggi ad affrontare anche gli aspetti chirurgici inerenti alla propria affermazione di genere se necessario, rendendosi così auspicabile un pronto adeguamento anagrafico verso l'identità cui ella si sente di appartenere.
La documentazione dianzi richiamata, confermata peraltro dall'audizione personale di parte ricorrente all'udienza innanzi al giudice relatore in data 11 novembre 2025, consente di appurare, in maniera certa, completa, coerente ed univoca che sussiste, ed è stata medicalmente accertata, una disforia di genere della persona;
l'irreversibile immedesimazione dell'interessata nel genere percepito;
la trasformazione corporea avvenuta;
il percorso di affermazione di genere;
la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio;
l'assenza di patologie tali da invalidare la capacità di autodeterminazione del soggetto interessato.
La domanda è, dunque, fondata atteso che risulta confermata la necessità di procedere ad una riassegnazione dell'identità sessuale, al fine di consentire a alias la Parte_1 Per_1 risoluzione del conflitto tra la sua percezione sessuale e l'aspetto esteriore.
Va, altresì, disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri dello stato civile.
Tenuto conto della natura della causa, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree:
1) Autorizza , nata il [...] a Ferrara, ad [...] il trattamento Parte_1 medico-chirurgico necessario all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili.
2) Dispone che si proceda alla rettifica di attribuzione di sesso nei confronti di Parte_1
, mediante attribuzione di sesso maschile in luogo di sesso femminile e conseguente
[...] modifica dell'attuale prenome in quello di Pt_1 Per_1
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere alla rettifica dell'atto di nascita relativo a , nata il [...] a Ferrara in [...] alla Parte_1 presente sentenza, ai sensi dell'art. 2 L. 14 aprile 1982 n. 164, attribuendo alla medesima sesso pagina 4 di 5 maschile in luogo di sesso femminile ed il prenome di in luogo di (atto di Per_1 Pt_1 nascita – Comune di Voghiera Anno 2000, n. 9, Parte I Serie A).
4) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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