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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
ABRIGNANI IGNAZIO, Relatore
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17337/2024 depositato il 24/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13248/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/10/2024 la Sig.ra Ricorrente_1 ha notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma - il presente ricorso, promosso avverso il silenzio-diniego formatosi in relazione all'istanza di rimborso del 22/05/2024 presentata per il recupero delle somme indebitamente versate e non dovute in relazione al Mod. UNICO PF 2015, per l'importo di € 16.971,60.
In particolare, tale rimborso trae origine da un accordo transattivo che l'odierna ricorrente ha sottoscritto con la casa costruttrice Nominativo_1, in qualità di erede del padre, Nominativo_2, a mezzo del quale ha rinunciato al contenzioso instaurato dal padre in cambio di una somma onnicomprensiva ed una tantum di
€ 350.000,00, di cui € 285.000,00 a titolo di danni morali ed emergenti ed € 65.000,00 a titolo di rimborso spese legali.
Sulla predetta somma la ricorrente ha operato una ritenuta fiscale alla fonte del 10%, pari ad € 9.500,00, in ottemperanza al Trattato Italo-Giapponese del 20/3/1969 in materia di doppia imposizione fiscale.
Successivamente, in data 25/05/2016, a seguito del controllo automatizzato, l'Ufficio impositore ha riscontrato la regolarità della dichiarazione e ha calcolato l'imposta totale pari ad € 27.558,59, per la quale la ricorrente ha presentato istanza di rateazione.
Purtuttavia, la ricorrente ha interrotto il pagamento delle suddette rate in virtù del fatto che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non è tassabile;
di talchè, il 18/06/2019 la stessa contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa del Modello UNICO PF 2015, rettificando ed escludendo la somma di € 95.000,00 dai redditi imponibili di cui al Quadro RL Sezione II-A, rigo RL16 e presentando in data 08/07/2019 istanza di rimborso delle somme indebitamente versate pari ad
€ 16.971,60 per l'anno d'imposta 2014.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato in data 20/09/2021 cartella di pagamento n. 097 2019 02541639 52 000, a mezzo della quale ha provveduto a recuperare le rate non versate a titolo di IRPEF, interessi e sanzioni per l'anno 2014.
A fronte di ciò, l'odierna ricorrente ha promosso tempestivo ricorso, che è stato accolto dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, provvedendo all'annullamento della cartella di pagamento n. 09720190254163952, relativa all' Irpef annualità 2014, per un importo pari a € 22.247,61 affermando la non imponibilità delle somme percepite dalla ricorrente
Sicché, in data 22/05/2024, la Signora Ricorrente_1 ha reiterato per la terza volta l'istanza di rimborso della somma di € 16.971,60, esclusa da tassazione in quanto dovute a titolo di danno emergente.
Il 12/12/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma rilevando la decadenza dal diritto a pretendere la restituzione della somma, il cui diritto non ha contestato, in considerazione del fatto che il termine di 48 mesi per proporre istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R. n. 602/1973 è ormai decorso.
Il 04/12/2025 Parte Ricorrente ha depositato memorie difensive, ribadendo la non intervenuta decadenza dal proprio diritto ad ottenere il rimborso della somma, in quanto tale diritto è sorto con la pubblicazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di Roma in data 22/09/2022.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la Corte ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie in esame, occorre precisare che l'Ente Impositore, nelle proprie costituzioni in giudizio, ha chiarito che non ha provveduto al rimborso delle somme richieste dalla contribuente a rimborso non già per l'insussistenza del diritto al rimborso, che è circostanza pacifica e non contestata, oltre che riconosciuta dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma con sentenza n. 10135/2022, ma perché promossa oltre il termine di 48 mesi dal versamento delle somme, in violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Orbene, questa Corte osserva al riguardo che il diritto alla restituzione delle somme chieste a rimborso dalla contribuente non derivano da casi di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, per i quali non sussiste alcun dubbio in ordine all'applicabilità del termine di 48 mesi di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ma derivano dalla statuizione della citata sentenza della C.
G.T. di Roma n. 10135/2022, con la quale è stata riconosciuta la non imponibilità delle somme pagate dalla contribuente, di cui la stessa ha chiesto il rimborso non disposto dall'Ente Impositore.
Pertanto, in tale ipotesi, ai fini del rimborso di somme il cui diritto alla restituzione sorge in data posteriore al pagamento, la Corte di Cassazione ha pacificamente riconosciuto (da ultimo, Cass. Civ. n.
27315/2023) la possibilità di presentare la relativa istanza di rimborso nel termine di 48 mesi da computare dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Ex plurimis, Cass. n.
3575/2010, Cass. n. 32309/2019).
Ed infatti, in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui al citato art. 38, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, come è nel caso di specie, è applicabile l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che introduce una disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe all'aberrante conclusione di privare tout court il contribuente del proprio legittimo diritto alla restituzione, dapprima perché oggetto di silenzio-diniego da parte dell'Ente Impositore che non procede spontaneamente alla restituzione di quanto chiesto a rimborso e, successivamente, dopo la pronuncia giudiziale che riconosce il diritto della contribuente alla spettanza della somma chiesta a restituzione, poiché decorso il termine di presentazione dell'istanza di rimborso, facendo così gravare solo sul contribuente il lasso di tempo intercorso per vedersi riconosciuto il proprio diritto da una pronuncia giudiziale.
Peraltro, sul punto questa Corte rileva non soltanto l'applicabilità del disposto normativo sopra richiamato e della Giurisprudenza di legittimità citata, ma altresì la soluzione interpretativa fornita dalla stessa
Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti in risposta all'interpello n. 186/2024, che testualmente recita: “Rispetto a questa lacuna, soccorre tuttavia il c.d. ''rimborso anomalo'' previsto dall'articolo 21, comma 2,del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 secondo cui «[...] La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.» il quale costituisce norma di chiusura del sistema, come peraltro più volte osservato anche dalla Corte di Cassazione: «[...] secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ''in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui al D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 38, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta,
è applicabile il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione'' (Cass., sez. 6 T, Ordinanza n. 32309 del 11/12/2019,
Rv. 656467 01; Cass., Sez. T, Sentenza n. 3575 del 16/02/2010, Rv. 611761 01).» (cfr., ex multis,
Cassazione, ordinanza 25 settembre 2023, n. 27315)”.
Pertanto, alla luce della normativa richiamata, suffragata dalla Prassi amministrativa e dalla costante
Giurisprudenza di legittimità, questa Corte accoglie il ricorso in virtù della riconosciuta spettanza delle somme chieste al rimborso dalla contribuente, non essendo decorso il termine di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e condanna Parte Resistente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
2.000,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
I. GN R. BE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
ABRIGNANI IGNAZIO, Relatore
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17337/2024 depositato il 24/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13248/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/10/2024 la Sig.ra Ricorrente_1 ha notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma - il presente ricorso, promosso avverso il silenzio-diniego formatosi in relazione all'istanza di rimborso del 22/05/2024 presentata per il recupero delle somme indebitamente versate e non dovute in relazione al Mod. UNICO PF 2015, per l'importo di € 16.971,60.
In particolare, tale rimborso trae origine da un accordo transattivo che l'odierna ricorrente ha sottoscritto con la casa costruttrice Nominativo_1, in qualità di erede del padre, Nominativo_2, a mezzo del quale ha rinunciato al contenzioso instaurato dal padre in cambio di una somma onnicomprensiva ed una tantum di
€ 350.000,00, di cui € 285.000,00 a titolo di danni morali ed emergenti ed € 65.000,00 a titolo di rimborso spese legali.
Sulla predetta somma la ricorrente ha operato una ritenuta fiscale alla fonte del 10%, pari ad € 9.500,00, in ottemperanza al Trattato Italo-Giapponese del 20/3/1969 in materia di doppia imposizione fiscale.
Successivamente, in data 25/05/2016, a seguito del controllo automatizzato, l'Ufficio impositore ha riscontrato la regolarità della dichiarazione e ha calcolato l'imposta totale pari ad € 27.558,59, per la quale la ricorrente ha presentato istanza di rateazione.
Purtuttavia, la ricorrente ha interrotto il pagamento delle suddette rate in virtù del fatto che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non è tassabile;
di talchè, il 18/06/2019 la stessa contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa del Modello UNICO PF 2015, rettificando ed escludendo la somma di € 95.000,00 dai redditi imponibili di cui al Quadro RL Sezione II-A, rigo RL16 e presentando in data 08/07/2019 istanza di rimborso delle somme indebitamente versate pari ad
€ 16.971,60 per l'anno d'imposta 2014.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato in data 20/09/2021 cartella di pagamento n. 097 2019 02541639 52 000, a mezzo della quale ha provveduto a recuperare le rate non versate a titolo di IRPEF, interessi e sanzioni per l'anno 2014.
A fronte di ciò, l'odierna ricorrente ha promosso tempestivo ricorso, che è stato accolto dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, provvedendo all'annullamento della cartella di pagamento n. 09720190254163952, relativa all' Irpef annualità 2014, per un importo pari a € 22.247,61 affermando la non imponibilità delle somme percepite dalla ricorrente
Sicché, in data 22/05/2024, la Signora Ricorrente_1 ha reiterato per la terza volta l'istanza di rimborso della somma di € 16.971,60, esclusa da tassazione in quanto dovute a titolo di danno emergente.
Il 12/12/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma rilevando la decadenza dal diritto a pretendere la restituzione della somma, il cui diritto non ha contestato, in considerazione del fatto che il termine di 48 mesi per proporre istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R. n. 602/1973 è ormai decorso.
Il 04/12/2025 Parte Ricorrente ha depositato memorie difensive, ribadendo la non intervenuta decadenza dal proprio diritto ad ottenere il rimborso della somma, in quanto tale diritto è sorto con la pubblicazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di Roma in data 22/09/2022.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la Corte ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie in esame, occorre precisare che l'Ente Impositore, nelle proprie costituzioni in giudizio, ha chiarito che non ha provveduto al rimborso delle somme richieste dalla contribuente a rimborso non già per l'insussistenza del diritto al rimborso, che è circostanza pacifica e non contestata, oltre che riconosciuta dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma con sentenza n. 10135/2022, ma perché promossa oltre il termine di 48 mesi dal versamento delle somme, in violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Orbene, questa Corte osserva al riguardo che il diritto alla restituzione delle somme chieste a rimborso dalla contribuente non derivano da casi di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, per i quali non sussiste alcun dubbio in ordine all'applicabilità del termine di 48 mesi di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ma derivano dalla statuizione della citata sentenza della C.
G.T. di Roma n. 10135/2022, con la quale è stata riconosciuta la non imponibilità delle somme pagate dalla contribuente, di cui la stessa ha chiesto il rimborso non disposto dall'Ente Impositore.
Pertanto, in tale ipotesi, ai fini del rimborso di somme il cui diritto alla restituzione sorge in data posteriore al pagamento, la Corte di Cassazione ha pacificamente riconosciuto (da ultimo, Cass. Civ. n.
27315/2023) la possibilità di presentare la relativa istanza di rimborso nel termine di 48 mesi da computare dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Ex plurimis, Cass. n.
3575/2010, Cass. n. 32309/2019).
Ed infatti, in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui al citato art. 38, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, come è nel caso di specie, è applicabile l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che introduce una disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe all'aberrante conclusione di privare tout court il contribuente del proprio legittimo diritto alla restituzione, dapprima perché oggetto di silenzio-diniego da parte dell'Ente Impositore che non procede spontaneamente alla restituzione di quanto chiesto a rimborso e, successivamente, dopo la pronuncia giudiziale che riconosce il diritto della contribuente alla spettanza della somma chiesta a restituzione, poiché decorso il termine di presentazione dell'istanza di rimborso, facendo così gravare solo sul contribuente il lasso di tempo intercorso per vedersi riconosciuto il proprio diritto da una pronuncia giudiziale.
Peraltro, sul punto questa Corte rileva non soltanto l'applicabilità del disposto normativo sopra richiamato e della Giurisprudenza di legittimità citata, ma altresì la soluzione interpretativa fornita dalla stessa
Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti in risposta all'interpello n. 186/2024, che testualmente recita: “Rispetto a questa lacuna, soccorre tuttavia il c.d. ''rimborso anomalo'' previsto dall'articolo 21, comma 2,del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 secondo cui «[...] La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.» il quale costituisce norma di chiusura del sistema, come peraltro più volte osservato anche dalla Corte di Cassazione: «[...] secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ''in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui al D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 38, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta,
è applicabile il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione'' (Cass., sez. 6 T, Ordinanza n. 32309 del 11/12/2019,
Rv. 656467 01; Cass., Sez. T, Sentenza n. 3575 del 16/02/2010, Rv. 611761 01).» (cfr., ex multis,
Cassazione, ordinanza 25 settembre 2023, n. 27315)”.
Pertanto, alla luce della normativa richiamata, suffragata dalla Prassi amministrativa e dalla costante
Giurisprudenza di legittimità, questa Corte accoglie il ricorso in virtù della riconosciuta spettanza delle somme chieste al rimborso dalla contribuente, non essendo decorso il termine di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e condanna Parte Resistente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
2.000,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
I. GN R. BE