Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 197
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dal diritto a pretendere la restituzione

    La Corte ritiene che il diritto alla restituzione non derivi da errore materiale, duplicazione o inesistenza del versamento, ma dalla sentenza che ha riconosciuto la non imponibilità delle somme. In tal caso, si applica l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che prevede un termine di due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione. Tale termine non è decorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 197
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 197
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo