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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 976/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv.Damiano Peruzza appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv.Luca Pezzini appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702-ter c.p.c. dal
Tribunale di Verona cron. n. 2006/2024 del 30.04.2024.
CONCLUSIONI: per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal Tribunale di
Verona, Sez. II Civile, Dott. Luigi Pagliuca, cron. n. 2006/2024 del
30.04.2024 R.G. 8068/2020 rep. 1643/2024 del 21.05.2024, pubblicata e comunicata in data 30.04.2024 e notificata in data 6.05.2024, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e:
- in via principale, respingere la domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex art.1284
c.c. oggetto di condanna da parte dell'Ordinanza impugnata;
- per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Verona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- conseguentemente, condannare controparte a restituire le somme corrisposte nelle more del giudizio da in forza Parte_1
dell'appellata ordinanza in quanto non dovute, oltre ai relativi interessi di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. per parte appellata:
Ogni altra e contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione rejette, per le argomentazioni tutte in facto et in jure spiegate nella presente comparsa di costituzione e di risposta, rigettare integralmente l'appello proposto da ut supra, avverso l'ordinanza resa ex art. 702 Parte_1
ter c.p.c. dal Tribunale di Verona in persona del Giudice dott. Luigi Pagliuca -
pag. 2/14 Cron. n. 2006/2024 del 30.04.2024 - R.G. n. 8068/2020 pubblicata in data
30.04.2024 e comunicata in pari data.
Spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Ragioni della Decisione
§1
Con ricorso ex art.702-bis c.p.c., notificato alla convenuta il 24 novembre
2020 unitamente al decreto di fissazione della prima udienza,
[...]
chiedeva la condanna del proprio fornitore di energia elettrica, CP_1
(di seguito, ), al pagamento di €28.299,79, oltre Parte_1 Pt_1
interessi, a titolo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale/addizionale enti locali sull'accisa in relazione alla fornitura di energia elettrica degli anni 2010 e 2011, in quanto indebitamente pretese da nel corso del rapporto di somministrazione. Pt_1
affermava l'illegittimità delle addizionali, previste con Controparte_1
D.L. m.511 del 1988 art.6 e poi soppresse con effetto dal 2012, per incompatibilità con l'art.1 punto 2 della Direttiva 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze del 5 marzo 2015, (causa C-553/13) e del 25 luglio 2018 (causa C-103/17). La ricorrente si richiamava nelle proprie difese ai principi di diritto espressi dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n.27099 resa il 23.10.2019, che riconosce in capo al consumatore finale di energia elettrica la legittimazione ad agire nei confronti del proprio fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito, essendo normalmente riservata al solo fornitore la legittimazione a proporre istanza di rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Secondo tale orientamento il consumatore finale sarebbe legittimato a pag. 3/14 chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria solo nel caso eccezionale in cui l'azione del fornitore si riveli impossibile o eccessivamente difficile.
L'attrice chiedeva, infine, il riconoscimento degli interessi legali sul dovuto.
§2 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità della domanda per la mancata presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.29 quarto comma
L.428/1990, avendo l'addebito dell'accisa concorso a formare il reddito di impresa.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di ripetizione Pt_1
dell'addizionale corrisposta, in quanto legittimamente richiesta in base ad un valido contratto di somministrazione, pienamente efficace fra le parti, nel quale la somma costituiva parte del prezzo della fornitura e applicata secondo le disposizioni fiscali vigenti all'epoca. Secondo la normativa in vigore nel periodo in questione (anni 2010 e 2011), infatti, , in qualità di Pt_1
venditore di energia elettrica, aveva l'obbligo di versare l'addizionale provinciale all (o alla Provincia a seconda della Controparte_2
potenza di fornitura), le era riconosciuto il diritto di rivalsa sui consumatori finali per quanto pagato ed era passibile di gravi sanzioni in caso di mancato versamento (artt.56 - 59 T.U.A.).
contestava che il giudice potesse imporre la restituzione di quanto Pt_1
versato a titolo di accise disapplicando la disposizione nazionale istitutiva del tributo per contrasto con una direttiva comunitaria.
pag. 4/14 Infatti, secondo il principio più volte espresso dalla Corte di Giustizia UE, le direttive non recepite non hanno alcuna efficacia “orizzontale” nei rapporti fra soggetti privati e possono venire disapplicate dal giudice nazionale solo nei rapporti “verticali”, vale a dire quando la direttiva sia invocata nei confronti di uno Stato membro, dei suoi organi amministrativi (incluse le autorità decentrate), o di enti sottoposti al controllo dello Stato incaricati di compiti di interesse pubblico, con poteri eccedenti quelli dei soggetti privati e non nei rapporti tra privati.
affermava inoltre, in radice, la compatibilità dell'addizionale Pt_1
provinciale con il diritto dell'Unione Europea, qualificandola come un inasprimento accessorio di una imposta esistente e non come una imposta autonoma.
In subordine, chiedeva, in considerazione del proprio comportamento Pt_1
di buona fede nel richiedere il pagamento dell'addizionale, in caso di accoglimento della domanda, che gli interessi venissero riconosciuti solo dalla data della domanda giudiziale e non dalle date dei singoli pagamenti e che le spese venissero integralmente compensate.
§3
Il Tribunale di Verona con ordinanza ex art.702-ter c.p.c. del 30 aprile 2024 ha accolto la domanda proposta da condannando Controparte_1 Pt_1
alla restituzione della somma di €28.299,79, oltre agli interessi legali calcolati dal 30 gennaio 2020 fino al saldo.
Il Tribunale ha ritenuto che l'addizionale prevista dell'art. 6 DL 511/88 fosse incompatibile con il diritto dell'Unione Europea ed in proposito ha ricordato che il Governo ne ha disposto l'abrogazione a decorrere dal 2012, per evitare pag. 5/14 l'instaurarsi della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia che la
Commissione Europea aveva avviato per contrasto con la Direttiva
2008/118/CE.
Il primo giudice ha ritenuto ammissibile l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore, ritenendo tale azione compatibile con il principio di esclusione dell'efficacia diretta (c.d. “orizzontale”) delle direttive nei rapporti fra privati.
Ha infatti aderito, con motivazione ampia e articolata, all'orientamento giurisprudenziale allora diffuso, che distingueva il rapporto tributario fra fornitore e amministrazione finanziaria da quello civilistico, di rivalsa, fra fornitore e consumatore. Secondo questo orientamento, mentre nell'ambito del rapporto tributario è consentita l'applicazione “verticale” della direttiva, nell'ambito del rapporto civilistico fra fornitore e consumatore la valutazione della legittimità della normativa interna viene effettuata in via meramente incidentale ed è pertanto consentita al giudice ordinario. Infatti, per valutare la sussistenza dell'indebito civilistico occorre risalire a monte al rapporto tributario ma solo in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa
(Corte d'Appello di Trieste n.296/2022, Corte d'Appello di Milano
18.9.2023).
In applicazione di questi principi, ritenuta, in via incidentale, illegittima l'addizionale prevista dell'art. 6 DL 511/88 per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, ritenuto provato in quanto non contestato che nel periodo gennaio 2010 - dicembre 2011 abbia addebitato alla ricorrente Pt_1
ed abbia da questa incassato la complessiva somma di €28.299,79 a titolo di addizionale sull'accisa sull'energia elettrica erogata e ritenuto infine, secondo una valutazione di natura civilistica, che tali somme siano state indebitamente pag. 6/14 corrisposte, il Tribunale di Verona ne ha disposto la restituzione in favore della ricorrente.
Il primo giudice ha riconosciuto la chiara buona fede di al momento Pt_1
del pagamento, non essendo ancora emersa, in quel periodo, la questione oggetto del presente giudizio e ha di conseguenza riconosciuto gli interessi nella misura prevista dall'art.1284 primo comma c.c. dalla data della messa in mora (PEC del 30 gennaio 2020) fino alla data della domanda giudiziale, e nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c., per il periodo successivo fino al saldo. Ha compensato integralmente le spese di lite, in considerazione della particolarità e della novità della questione trattata.
§4
4.1.
Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona, Parte_1
ha proposto tempestivo appello.
[...]
Con il primo motivo, sostiene che il Tribunale abbia errato nel Pt_1
ritenere indebiti i pagamenti effettuati a titolo di accise e nel disporre la condanna di alla restituzione delle somme corrisposte. Nella Pt_1
prospettiva dell'appellante, avrebbe dovuto rivolgersi Controparte_1
direttamente allo Stato per ottenere il rimborso, non essendo consentita, nei giudizi fra privati, la disapplicazione della normativa nazionale che imponeva il pagamento delle accise, pur se in contrasto con la Direttiva europea n.2008/118/CE. Tale direttiva, infatti, come stabilito anche dalla Corte di
Giustizia UE con sentenza del 11 aprile 2024, non può venire invocata in controversie inter-privatistiche.
pag. 7/14 Con il secondo motivo contesta, “a monte”, che la richiesta di Pt_1
pagamento dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica fosse illegittima ed afferma la sua compatibilità con la normativa europea, in quanto non si tratterebbe di un tributo autonomo, ma di una mera componente dell'accisa armonizzata, per la quale non sarebbe richiesta una finalità autonoma.
Con il terzo motivo contesta inoltre la condanna al pagamento degli Pt_1
interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, ritenendo che il Tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi su tale punto in assenza di una specifica domanda. Contesta in ogni caso che tali interessi si possano applicare alle azioni di ripetizione dell'indebito x art.2033
c.c..
Con il quarto motivo chiede la restituzione delle somme versate in Pt_1
corso di causa in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza di primo grado.
Conclude quindi l'appellante chiedendo alla Corte di Appello di Venezia di riformare l'ordinanza impugnata e, in principalità, di respingere la domanda di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica avanzata da e in via subordinata di dichiarare non Controparte_1
dovuti gli interessi moratori, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
4.2.
Si è costituita in giudizio l'appellata , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma dell'Ordinanza impugnata.
Secondo le difese di parte appellata, il primo motivo d'appello, relativo alla presunta violazione e errata interpretazione di norme nazionali ed europee pag. 8/14 (art. 2033 c.c., D.L. n. 511/1988, Direttiva 2008/118/CE, art. 288 TFUE), risulterebbe privo di fondamento, poiché la sentenza della Corte di Giustizia dell'11 aprile 2024 confermerebbe la possibilità, per il somministrato, di ottenere il rimborso dell'addizionale tramite il proprio fornitore, nel rispetto del principio di effettività del diritto dell'Unione. sostiene che il giudice di primo grado ha correttamente Controparte_1
interpretato la normativa interna in modo conforme al diritto comunitario garantendo così la tutela del consumatore finale, che può ottenere il rimborso dal fornitore, il quale a sua volta ha la facoltà di rivalersi sullo Stato.
L'appellata condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto tra fornitore e amministrazione finanziaria, di natura tributaria, e quello tra fornitore e consumatore, di natura civilistica, sono distinti e autonomi. Secondo tale orientamento, il cliente finale, non essendo soggetto passivo del tributo, non può agire direttamente verso l'amministrazione per ottenere il rimborso delle accise, azione che spetterebbe unicamente al fornitore. Infine, ritiene corretta la ricostruzione giuridica del giudice di primo grado, secondo cui la rivalsa non implicherebbe un rapporto d'imposta tra consumatore e Stato, ma solo un effetto economico nel rapporto civilistico tra consumatore e fornitore. chiede il rigetto anche del secondo motivo Controparte_1
d'appello, relativo alla presunta violazione ed errata interpretazione degli artt.
52 e ss. del D.Lgs. n. 504/1995, dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e dell'art. 2, comma 1, della Direttiva 2008/118/CE. L'appellata sostiene che la ricostruzione operata dal giudice di primo grado sia pienamente condivisibile, in quanto fondata su un'analisi logico-giuridica coerente e supportata da consolidata giurisprudenza, secondo cui l'addizionale provinciale prevista pag. 9/14 dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 costituirebbe un tributo autonomo e distinto dall'accisa, come confermato dalla Corte di Cassazione e da numerose pronunce di merito.
4.3.
Successivamente al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica è stata pubblicata, in data 15 aprile 2025, la sentenza della Corte
Costituzionale n.43/2025, decisa nella camera di consiglio del 24.2.2025.
4.4.
Le parti, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza fissata per l'8 aprile
2025, pur se a conoscenza dell'avvenuta discussione della controversia avanti alla Corte Costituzionale, non hanno fatto istanza di differimento dell'udienza né di concessione di termine a difesa. con atto depositato in data 30 aprile 2025 ha Controparte_1
depositato copia della sentenza della Corte Costituzionale n.43/2025 e parte appellante non ha depositato alcuna istanza od osservazione in merito.
Si ritiene pertanto che la causa possa venire decisa.
§5.
5.1.
L'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, sia pure con diversa motivazione.
5.2.
Il primo e il secondo motivo possono venire trattati congiuntamente.
La questione oggetto del presente giudizio concerne il diritto, per il consumatore finale, di ottenere dal fornitore di energia elettrica la restituzione pag. 10/14 di quanto corrisposto a titolo di accise addizionali provinciali ex art. 6, commi
1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, in quanto indebita per contrasto con la normativa comunitaria.
La questione, che come sopra riportato, è stata a lungo dibattuta in giurisprudenza con espressione di orientamenti contrastanti e deve ritenersi definitivamente risolta a seguito della recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 43/2025 del 15/04/2025, emessa nelle more del giudizio di appello.
Detta sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme istitutive del tributo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per mancato rispetto del requisito, imposto dalla normativa comunitaria, della finalità specifica. Infatti, l'imposizione dell'addizionale provinciale all'accisa non è volta ad alcuna finalità specifica bensì, come chiarito nel preambolo del D.L.
n.511 del 1988 ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
La questione, sollevata nel primo motivo di appello, riguardo alla possibilità per il giudice di disapplicare, nei rapporti fra privati, la norma interna per contrasto con il diritto comunitario è venuta meno con la dichiarazione di incostituzionalità della norma.
Il diritto alla restituzione, da parte del fornitore, delle somme indebitamente corrisposte a titolo di accise addizionali provinciali sull'energia elettrica è definitivamente sancito, in considerazione dell'effetto ex tunc della sentenza pag. 11/14 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Il fornitore potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale deve rigettarsi anche il secondo motivo di impugnazione in quanto non è più sostenibile la tesi secondo cui l'addizionale provinciale non sarebbe in contrasto con il diritto comunitario, in quanto mera componente dell'accisa armonizzata, per la quale non sarebbe richiesta una finalità autonoma.
5.3.
Con il terzo motivo contesta l'applicabilità della condanna al Pt_1
pagamento degli interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. in assenza di una specifica domanda della controparte e in un caso di indebito extracontrattuale.
Il motivo è infondato.
In primo grado parte ricorrente ha chiesto l'applicazione Controparte_1
degli interessi ex lege dal pagamento delle singole fatture.
Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato gli interessi ex art.1284 primo comma c.c. dal 30.1.2020 (data di messa in mora) sino al 21.10.2020 e al tasso di cui all'art.1284 quarto comma dal 22.10.2020 (dalla domanda) al saldo in quanto Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non
è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile
pag. 12/14 della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione. (Cass.n.
7677 del 22/03/2025).
Stante la chiara condizione di buona fede di al momento del Parte_1
pagamento, gli interessi sono dovuti solamente dalla domanda e precisamente dalla prima messa in mora recapitata via PEC il 30 gennaio 2020.
5.5.
Il quarto motivo di appello è assorbito.
5.6.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la sentenza del Tribunale di
Verona deve venire integralmente confermata, con diversa motivazione.
I pagamenti corrisposti da a a titolo di addizionali Controparte_1 Pt_1
sulle accise devono ritenersi indebiti, come statuito dal giudice di prime cure, tuttavia non più disapplicando l'atto impositivo contrario alla direttiva europea 2008/18/CE, bensì prendendo atto della avvenuta abrogazione di tale norma per effetto della pronunzia della Corte Costituzionale n.43/2025.
Su tale somma sono dovuti gli interessi, chiesti nella misura legale e correttamente applicati dal primo giudice.
§6
In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della
Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per pag. 13/14 compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 30 maggio Parte_1
2024 nei confronti di avverso l'ordinanza Controparte_1
resa ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Verona cron. n. 2006/2024 del
30.04.2024, così provvede:
I. Conferma integralmente l'ordinanza appellata;
II. Dispone la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data
13/07/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 976/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv.Damiano Peruzza appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv.Luca Pezzini appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702-ter c.p.c. dal
Tribunale di Verona cron. n. 2006/2024 del 30.04.2024.
CONCLUSIONI: per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal Tribunale di
Verona, Sez. II Civile, Dott. Luigi Pagliuca, cron. n. 2006/2024 del
30.04.2024 R.G. 8068/2020 rep. 1643/2024 del 21.05.2024, pubblicata e comunicata in data 30.04.2024 e notificata in data 6.05.2024, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e:
- in via principale, respingere la domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex art.1284
c.c. oggetto di condanna da parte dell'Ordinanza impugnata;
- per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Verona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- conseguentemente, condannare controparte a restituire le somme corrisposte nelle more del giudizio da in forza Parte_1
dell'appellata ordinanza in quanto non dovute, oltre ai relativi interessi di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. per parte appellata:
Ogni altra e contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione rejette, per le argomentazioni tutte in facto et in jure spiegate nella presente comparsa di costituzione e di risposta, rigettare integralmente l'appello proposto da ut supra, avverso l'ordinanza resa ex art. 702 Parte_1
ter c.p.c. dal Tribunale di Verona in persona del Giudice dott. Luigi Pagliuca -
pag. 2/14 Cron. n. 2006/2024 del 30.04.2024 - R.G. n. 8068/2020 pubblicata in data
30.04.2024 e comunicata in pari data.
Spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Ragioni della Decisione
§1
Con ricorso ex art.702-bis c.p.c., notificato alla convenuta il 24 novembre
2020 unitamente al decreto di fissazione della prima udienza,
[...]
chiedeva la condanna del proprio fornitore di energia elettrica, CP_1
(di seguito, ), al pagamento di €28.299,79, oltre Parte_1 Pt_1
interessi, a titolo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale/addizionale enti locali sull'accisa in relazione alla fornitura di energia elettrica degli anni 2010 e 2011, in quanto indebitamente pretese da nel corso del rapporto di somministrazione. Pt_1
affermava l'illegittimità delle addizionali, previste con Controparte_1
D.L. m.511 del 1988 art.6 e poi soppresse con effetto dal 2012, per incompatibilità con l'art.1 punto 2 della Direttiva 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze del 5 marzo 2015, (causa C-553/13) e del 25 luglio 2018 (causa C-103/17). La ricorrente si richiamava nelle proprie difese ai principi di diritto espressi dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n.27099 resa il 23.10.2019, che riconosce in capo al consumatore finale di energia elettrica la legittimazione ad agire nei confronti del proprio fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito, essendo normalmente riservata al solo fornitore la legittimazione a proporre istanza di rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Secondo tale orientamento il consumatore finale sarebbe legittimato a pag. 3/14 chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria solo nel caso eccezionale in cui l'azione del fornitore si riveli impossibile o eccessivamente difficile.
L'attrice chiedeva, infine, il riconoscimento degli interessi legali sul dovuto.
§2 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità della domanda per la mancata presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.29 quarto comma
L.428/1990, avendo l'addebito dell'accisa concorso a formare il reddito di impresa.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di ripetizione Pt_1
dell'addizionale corrisposta, in quanto legittimamente richiesta in base ad un valido contratto di somministrazione, pienamente efficace fra le parti, nel quale la somma costituiva parte del prezzo della fornitura e applicata secondo le disposizioni fiscali vigenti all'epoca. Secondo la normativa in vigore nel periodo in questione (anni 2010 e 2011), infatti, , in qualità di Pt_1
venditore di energia elettrica, aveva l'obbligo di versare l'addizionale provinciale all (o alla Provincia a seconda della Controparte_2
potenza di fornitura), le era riconosciuto il diritto di rivalsa sui consumatori finali per quanto pagato ed era passibile di gravi sanzioni in caso di mancato versamento (artt.56 - 59 T.U.A.).
contestava che il giudice potesse imporre la restituzione di quanto Pt_1
versato a titolo di accise disapplicando la disposizione nazionale istitutiva del tributo per contrasto con una direttiva comunitaria.
pag. 4/14 Infatti, secondo il principio più volte espresso dalla Corte di Giustizia UE, le direttive non recepite non hanno alcuna efficacia “orizzontale” nei rapporti fra soggetti privati e possono venire disapplicate dal giudice nazionale solo nei rapporti “verticali”, vale a dire quando la direttiva sia invocata nei confronti di uno Stato membro, dei suoi organi amministrativi (incluse le autorità decentrate), o di enti sottoposti al controllo dello Stato incaricati di compiti di interesse pubblico, con poteri eccedenti quelli dei soggetti privati e non nei rapporti tra privati.
affermava inoltre, in radice, la compatibilità dell'addizionale Pt_1
provinciale con il diritto dell'Unione Europea, qualificandola come un inasprimento accessorio di una imposta esistente e non come una imposta autonoma.
In subordine, chiedeva, in considerazione del proprio comportamento Pt_1
di buona fede nel richiedere il pagamento dell'addizionale, in caso di accoglimento della domanda, che gli interessi venissero riconosciuti solo dalla data della domanda giudiziale e non dalle date dei singoli pagamenti e che le spese venissero integralmente compensate.
§3
Il Tribunale di Verona con ordinanza ex art.702-ter c.p.c. del 30 aprile 2024 ha accolto la domanda proposta da condannando Controparte_1 Pt_1
alla restituzione della somma di €28.299,79, oltre agli interessi legali calcolati dal 30 gennaio 2020 fino al saldo.
Il Tribunale ha ritenuto che l'addizionale prevista dell'art. 6 DL 511/88 fosse incompatibile con il diritto dell'Unione Europea ed in proposito ha ricordato che il Governo ne ha disposto l'abrogazione a decorrere dal 2012, per evitare pag. 5/14 l'instaurarsi della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia che la
Commissione Europea aveva avviato per contrasto con la Direttiva
2008/118/CE.
Il primo giudice ha ritenuto ammissibile l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore, ritenendo tale azione compatibile con il principio di esclusione dell'efficacia diretta (c.d. “orizzontale”) delle direttive nei rapporti fra privati.
Ha infatti aderito, con motivazione ampia e articolata, all'orientamento giurisprudenziale allora diffuso, che distingueva il rapporto tributario fra fornitore e amministrazione finanziaria da quello civilistico, di rivalsa, fra fornitore e consumatore. Secondo questo orientamento, mentre nell'ambito del rapporto tributario è consentita l'applicazione “verticale” della direttiva, nell'ambito del rapporto civilistico fra fornitore e consumatore la valutazione della legittimità della normativa interna viene effettuata in via meramente incidentale ed è pertanto consentita al giudice ordinario. Infatti, per valutare la sussistenza dell'indebito civilistico occorre risalire a monte al rapporto tributario ma solo in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa
(Corte d'Appello di Trieste n.296/2022, Corte d'Appello di Milano
18.9.2023).
In applicazione di questi principi, ritenuta, in via incidentale, illegittima l'addizionale prevista dell'art. 6 DL 511/88 per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, ritenuto provato in quanto non contestato che nel periodo gennaio 2010 - dicembre 2011 abbia addebitato alla ricorrente Pt_1
ed abbia da questa incassato la complessiva somma di €28.299,79 a titolo di addizionale sull'accisa sull'energia elettrica erogata e ritenuto infine, secondo una valutazione di natura civilistica, che tali somme siano state indebitamente pag. 6/14 corrisposte, il Tribunale di Verona ne ha disposto la restituzione in favore della ricorrente.
Il primo giudice ha riconosciuto la chiara buona fede di al momento Pt_1
del pagamento, non essendo ancora emersa, in quel periodo, la questione oggetto del presente giudizio e ha di conseguenza riconosciuto gli interessi nella misura prevista dall'art.1284 primo comma c.c. dalla data della messa in mora (PEC del 30 gennaio 2020) fino alla data della domanda giudiziale, e nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c., per il periodo successivo fino al saldo. Ha compensato integralmente le spese di lite, in considerazione della particolarità e della novità della questione trattata.
§4
4.1.
Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona, Parte_1
ha proposto tempestivo appello.
[...]
Con il primo motivo, sostiene che il Tribunale abbia errato nel Pt_1
ritenere indebiti i pagamenti effettuati a titolo di accise e nel disporre la condanna di alla restituzione delle somme corrisposte. Nella Pt_1
prospettiva dell'appellante, avrebbe dovuto rivolgersi Controparte_1
direttamente allo Stato per ottenere il rimborso, non essendo consentita, nei giudizi fra privati, la disapplicazione della normativa nazionale che imponeva il pagamento delle accise, pur se in contrasto con la Direttiva europea n.2008/118/CE. Tale direttiva, infatti, come stabilito anche dalla Corte di
Giustizia UE con sentenza del 11 aprile 2024, non può venire invocata in controversie inter-privatistiche.
pag. 7/14 Con il secondo motivo contesta, “a monte”, che la richiesta di Pt_1
pagamento dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica fosse illegittima ed afferma la sua compatibilità con la normativa europea, in quanto non si tratterebbe di un tributo autonomo, ma di una mera componente dell'accisa armonizzata, per la quale non sarebbe richiesta una finalità autonoma.
Con il terzo motivo contesta inoltre la condanna al pagamento degli Pt_1
interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, ritenendo che il Tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi su tale punto in assenza di una specifica domanda. Contesta in ogni caso che tali interessi si possano applicare alle azioni di ripetizione dell'indebito x art.2033
c.c..
Con il quarto motivo chiede la restituzione delle somme versate in Pt_1
corso di causa in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza di primo grado.
Conclude quindi l'appellante chiedendo alla Corte di Appello di Venezia di riformare l'ordinanza impugnata e, in principalità, di respingere la domanda di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica avanzata da e in via subordinata di dichiarare non Controparte_1
dovuti gli interessi moratori, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
4.2.
Si è costituita in giudizio l'appellata , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma dell'Ordinanza impugnata.
Secondo le difese di parte appellata, il primo motivo d'appello, relativo alla presunta violazione e errata interpretazione di norme nazionali ed europee pag. 8/14 (art. 2033 c.c., D.L. n. 511/1988, Direttiva 2008/118/CE, art. 288 TFUE), risulterebbe privo di fondamento, poiché la sentenza della Corte di Giustizia dell'11 aprile 2024 confermerebbe la possibilità, per il somministrato, di ottenere il rimborso dell'addizionale tramite il proprio fornitore, nel rispetto del principio di effettività del diritto dell'Unione. sostiene che il giudice di primo grado ha correttamente Controparte_1
interpretato la normativa interna in modo conforme al diritto comunitario garantendo così la tutela del consumatore finale, che può ottenere il rimborso dal fornitore, il quale a sua volta ha la facoltà di rivalersi sullo Stato.
L'appellata condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto tra fornitore e amministrazione finanziaria, di natura tributaria, e quello tra fornitore e consumatore, di natura civilistica, sono distinti e autonomi. Secondo tale orientamento, il cliente finale, non essendo soggetto passivo del tributo, non può agire direttamente verso l'amministrazione per ottenere il rimborso delle accise, azione che spetterebbe unicamente al fornitore. Infine, ritiene corretta la ricostruzione giuridica del giudice di primo grado, secondo cui la rivalsa non implicherebbe un rapporto d'imposta tra consumatore e Stato, ma solo un effetto economico nel rapporto civilistico tra consumatore e fornitore. chiede il rigetto anche del secondo motivo Controparte_1
d'appello, relativo alla presunta violazione ed errata interpretazione degli artt.
52 e ss. del D.Lgs. n. 504/1995, dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e dell'art. 2, comma 1, della Direttiva 2008/118/CE. L'appellata sostiene che la ricostruzione operata dal giudice di primo grado sia pienamente condivisibile, in quanto fondata su un'analisi logico-giuridica coerente e supportata da consolidata giurisprudenza, secondo cui l'addizionale provinciale prevista pag. 9/14 dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 costituirebbe un tributo autonomo e distinto dall'accisa, come confermato dalla Corte di Cassazione e da numerose pronunce di merito.
4.3.
Successivamente al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica è stata pubblicata, in data 15 aprile 2025, la sentenza della Corte
Costituzionale n.43/2025, decisa nella camera di consiglio del 24.2.2025.
4.4.
Le parti, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza fissata per l'8 aprile
2025, pur se a conoscenza dell'avvenuta discussione della controversia avanti alla Corte Costituzionale, non hanno fatto istanza di differimento dell'udienza né di concessione di termine a difesa. con atto depositato in data 30 aprile 2025 ha Controparte_1
depositato copia della sentenza della Corte Costituzionale n.43/2025 e parte appellante non ha depositato alcuna istanza od osservazione in merito.
Si ritiene pertanto che la causa possa venire decisa.
§5.
5.1.
L'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, sia pure con diversa motivazione.
5.2.
Il primo e il secondo motivo possono venire trattati congiuntamente.
La questione oggetto del presente giudizio concerne il diritto, per il consumatore finale, di ottenere dal fornitore di energia elettrica la restituzione pag. 10/14 di quanto corrisposto a titolo di accise addizionali provinciali ex art. 6, commi
1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, in quanto indebita per contrasto con la normativa comunitaria.
La questione, che come sopra riportato, è stata a lungo dibattuta in giurisprudenza con espressione di orientamenti contrastanti e deve ritenersi definitivamente risolta a seguito della recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 43/2025 del 15/04/2025, emessa nelle more del giudizio di appello.
Detta sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme istitutive del tributo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per mancato rispetto del requisito, imposto dalla normativa comunitaria, della finalità specifica. Infatti, l'imposizione dell'addizionale provinciale all'accisa non è volta ad alcuna finalità specifica bensì, come chiarito nel preambolo del D.L.
n.511 del 1988 ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
La questione, sollevata nel primo motivo di appello, riguardo alla possibilità per il giudice di disapplicare, nei rapporti fra privati, la norma interna per contrasto con il diritto comunitario è venuta meno con la dichiarazione di incostituzionalità della norma.
Il diritto alla restituzione, da parte del fornitore, delle somme indebitamente corrisposte a titolo di accise addizionali provinciali sull'energia elettrica è definitivamente sancito, in considerazione dell'effetto ex tunc della sentenza pag. 11/14 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Il fornitore potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale deve rigettarsi anche il secondo motivo di impugnazione in quanto non è più sostenibile la tesi secondo cui l'addizionale provinciale non sarebbe in contrasto con il diritto comunitario, in quanto mera componente dell'accisa armonizzata, per la quale non sarebbe richiesta una finalità autonoma.
5.3.
Con il terzo motivo contesta l'applicabilità della condanna al Pt_1
pagamento degli interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. in assenza di una specifica domanda della controparte e in un caso di indebito extracontrattuale.
Il motivo è infondato.
In primo grado parte ricorrente ha chiesto l'applicazione Controparte_1
degli interessi ex lege dal pagamento delle singole fatture.
Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato gli interessi ex art.1284 primo comma c.c. dal 30.1.2020 (data di messa in mora) sino al 21.10.2020 e al tasso di cui all'art.1284 quarto comma dal 22.10.2020 (dalla domanda) al saldo in quanto Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non
è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile
pag. 12/14 della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione. (Cass.n.
7677 del 22/03/2025).
Stante la chiara condizione di buona fede di al momento del Parte_1
pagamento, gli interessi sono dovuti solamente dalla domanda e precisamente dalla prima messa in mora recapitata via PEC il 30 gennaio 2020.
5.5.
Il quarto motivo di appello è assorbito.
5.6.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la sentenza del Tribunale di
Verona deve venire integralmente confermata, con diversa motivazione.
I pagamenti corrisposti da a a titolo di addizionali Controparte_1 Pt_1
sulle accise devono ritenersi indebiti, come statuito dal giudice di prime cure, tuttavia non più disapplicando l'atto impositivo contrario alla direttiva europea 2008/18/CE, bensì prendendo atto della avvenuta abrogazione di tale norma per effetto della pronunzia della Corte Costituzionale n.43/2025.
Su tale somma sono dovuti gli interessi, chiesti nella misura legale e correttamente applicati dal primo giudice.
§6
In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della
Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per pag. 13/14 compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 30 maggio Parte_1
2024 nei confronti di avverso l'ordinanza Controparte_1
resa ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Verona cron. n. 2006/2024 del
30.04.2024, così provvede:
I. Conferma integralmente l'ordinanza appellata;
II. Dispone la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data
13/07/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
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