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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento n. 3723 iscritto nel registro per gli affari di contenzioso civile per l'anno 2021, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Fiumicino (RM), via Angelo Bascapè, 19, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Flavia Di Marzio, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente all'atto di citazione.
Attore
E
. Controparte_1
Convenuto – non costituito
E
avv. nella qualità di curatore speciale del minore nato a [...] CP_2 Persona_1 il 08.01.2021, rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bracciano (RM), via. U. Bombieri, 45.
Terzo
Oggetto: accertamento giudiziale di paternità. Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11.11.2025.
***
1. In rito
Con atto di citazione, rappresentava di aver intrattenuto una relazione affettiva con Parte_1 dalla quale sarebbe nato un bambino del quale – all'atto dell'iscrizione del Controparte_1 procedimento al ruolo – era stata denunciata la nascita all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ladispoli sebbene il nome fosse ignoto all'attore.
Parte attrice ha quindi rappresentato che detto minore era stato riconosciuto – al momento della nascita – solo dalla madre e di non aver potuto incontrarlo posto che la madre, Controparte_1 aveva interrotto con lui ogni comunicazione e rapporto.
Pertanto, parte attrice ha domandato a questo Tribunale di “NEL MERITO: - accertare e dichiarare che
nato a [...] il [...] è padre del nascituro e per l'effetto ordinare Parte_1 all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che il bambino assuma il cognome CONDANNARE la signora al risarcimento del Pt_1 Controparte_1 danno morale subito dall'attore per essere stato privato dei primi dieci mesi di vita del bambino pari ad euro 5.000,00”.
Rilevato che malgrado la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
la stessa non si è costituita nell'ambito del presente procedimento. CP_1
Con ordinanza del 09.08.2023 questo Ufficio disponeva – a fronte dell'intervenuta acqusizione che detto minore era imposto il nome di - la nomina dell'avv. Persona_1 CP_2 curatore speciale.
Con memoria di costituzione presentata il 27.01.2024 si costituiva nell'ambito del presente procedimento.
Risulta che – nonostante la mancata costituzione di – la stessa compariva Controparte_1 all'udienza del 11.10.2024 e che dal verbale di detta udienza risulta che “La sig.ra dichiara CP_1 che non può permettersi di nominare un difensore e che non può esser ammessa al patrocin llo Stato perché convive con la madre. L'avv. Grandazzo deduce che il sig. vuole riconoscere il bambino e fare Pt_1 il padre ed assumersi gli obblighi nei confronti del figlio che orm ni. La madre si è sempre sottratta anche al procedimento non costituendosi e finora non era stata rintracciata. Si riporta alle proprie richieste e sul test del DNA dichiara di desistere se la madre dichiara che il figlio è nato dalla relazione con il sig. Pt_1 Il Curatore speciale dichiara in udienza che la sig.ra ha dichiarato che il sig. è padre di suo CP_1 Pt_1 figlio. La sig.ra in udienza conferma del sig. Il deduce che è CP_1 Pt_1 superfluo fare la CTU poiché il rapporto filiale non è in contestazione e sulle ulteriori regolamentazioni richiede che le visite siano introdotti in modalità protetta con gli assistenti sociali” e questo Ufficio disponeva il rinvio all'udienza del 30.05.2025 all'esito della quale – a fronte del mutamento delle tabelle di questo Ufficio – veniva disposta la riassegnaizone del fascicolo a altro Giudice che fissava l'udienza del 11.09.2025.
All'udienza del 11.09.2025 parte attrice chiedeva che il procedimento venisse deciso e il curatore speciale di valutare se definire il procedimento.
Con ordinanza del 23.09.2025 questo Tribunale fissava l'udienza del 11.11.2025 per la discussione finale. All'udienza del 11.11.2025 le parti rinunciavano ai termini per le note conclusionali e parte attrice domandava l'accoglimento della domanda e il curatore speciale domandava l'accoglimento della domanda di parte attrice.
2. Nel merito
L'esito dell'istruttoria depone per l'avvenuto riconoscimento del rapporto di discendenza biologica tra e il minore posto che all'udienza del 11.04.2024 è stata la Parte_1 Persona_1 stessa – madre del minore e comparsa all'udienza benché non costituita – che ha Controparte_1 confermato che l'attore è il padre del minore.
La dichiarazione della madre del minore risulta suffragata dalla prova orale espletata, posto che all'udienza 26.04.2023 il teste – madre di – ha dichiarato che era Testimone_1 Parte_1 vero che dal 2020 ha intrattenuto una relazione affettiva con e Parte_1 Controparte_1 che “E' vero. Ricordo che mio figlio pagava le visite ginecologiche per la sig.ra e per le altre CP_1 necessità tipo il passeggino, visite, trio etc.”
A detta udienza, venvia escusso il teste – amico di – che Testimone_2 Parte_1 confermava che dal 2020 aveva intrattenuto una relazione affettiva con Parte_1 [...] e che “Lo so perché frequentavo in quel periodo e a volte l'ho accompagnato anche sotto CP_1 Pt_1 casa della sig.ra e che “E' vero. Ricordo che ha pagato anche il passeggino trio e che ha partecipato CP_1 alle visite ginecologiche perché mentre era allo studio l'ho aspettato per strada”.
Evenienze queste confermate da che ha Parte_2 dato conto che la stessa “riferiva che la relazione con il signor iniziava nel 2019, “ci Parte_1 siamo conosciuti perché era il fratello di una mia amica” (cfr. relazione acquisita il 27.09.2024 del Servizio Sociale del Comune di Ladispoli).
Peraltro, deve essere anche valorizzato – ex art. 116 c.p.c. – la condotta di posto Controparte_1 che la stessa non si è costituita nell'ambito del presente procedimento e sia volontariamente comparsa alla detta udienza del 11.04.2024 per confermare che era il padre del Parte_1 minore. che poi si è sottratta agli ulteriori accertamenti prescritti dal Tribunale come Controparte_1 risulta dai rilievi del Servizio Sociale del Comune di Ladispoli, che dava anche conto che
[...] non voleva avere rapporti con i Servizi Sociali, che aveva riferito che CP_1 Parte_1 non incontrava da circa un mese il minore benché il minore iniziasse a chiamarlo “papà” e che non rispondeva ai suoi messaggi (cfr. relazione acquisita il 09.05.2025 del Controparte_1
Servizio Sociale del Comune di Ladispoli).
Pertanto, detto comportamento e l'evidenza di quanto dichiarato da all'udienza Controparte_1 del 11.10.2024 e l'esito della prova orale risulta la prova che è padre del minore Parte_1
di talché la domanda di parte attrice deve essere accolta. Persona_1
Parte attrice ha domandato la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno per Euro 5.000,00 per averlo privato del rapporto con il figlio nei primi dieci mesi di vita dello stesso.
Questo Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che la condotta della madre che abbia omesso di comunicare al padre del nascituro l'avvenuto concepimento, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile, ex art. 2043 c.c., poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale. Nel caso di specie, la S.C. rigetta la domanda risarcitoria del padre, sul presupposto che questi ha sempre negato il riconoscimento del figlio, e le condotte successive non hanno dimostrato né la relazione con la madre, né il desiderio di essere genitore (Cass., Sez. III civile, 05.05.2020 n. 8459).
Pertanto, risulta che detta domanda soggiace al principio della domanda – ex art. 112 c.p.c. - e all'ordinario riparto dell'onere della prova della domanda di risarcimento del danno derivante da illecito extra – contrattuale – ex art. 2043 c.c. – di talché deve essere provato – dal preteso soggetto danneggiato – la condotta illecita e l'aver subito in concreto un danno ingiusto.
Questo Tribunale ritiene che parte attrice non ha provato – ex art. 2697, I co., c.c. – con la dovuta precisione l'esistenza di una condotta ostativa esercitata da – nel periodo oggetto Controparte_1 della domanda risarcitoria ex art. 112 c.p.c. - rispetto al suo rapporto con il minore e parte attrice non ha provato in concreto l'esistenza di un danno.
La prova orale si è concentrata unicamente sulla verifica dell'esistenza di un rapporto affettivo – sin dal 2020 – tra e sul fatto che lo stesso abbia prestato assistenza alla madre nei primi Parte_1 mesi di vita del minore, come assisterla nelle visite ginecologiche e sostenere spese per i bisogni del minore.
Risulta – peraltro - anche che il Servizio Sociale ha rilevato che dichiarava agli Controparte_1 operato del Servizio Sociale che inizialmente le avrebbre rappresentato dei dubbi Parte_1 sulla sua paternità e che sarebbe stato assente nella cura – per il primo periodo – dei bisogni del minore (cfr. relazione acquisita il 27.09.2024 del Servizio Sociale del Comune di Ladispoli).
Ne discende, che se la prova orale – un teste era madre e l'altro amico dell'attore - escussa risulta attendibile sull'esistenza dei rapporti affettivi tra e – dai quali Parte_1 Controparte_1 poi è nato – posto che da detto riconoscimento risultano anche elementi Persona_1 patrimonialmente sfavorevoli per l'attore – come l'obbligo di pagare il mantenimento – risulta anche che detta prova orale è dubbia sull'esistenza di un profilo rilevante ai fini della domanda risarcitoria presentata da parte attrice, posto che proviene da soggetti vicini all'attore e a fronte del fatto che risulta eccentrica l'elemento illecito della condotta di nell'aver ostacolato i Controparte_1 rapporti con il figlio nell'ambito del periodo oggetto di domanda risarcitoria.
Parte attrice ha domandato l'attribuzione del cognome “ ” al minore. Pt_1
Questo Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza che ha rilevato che in caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda (Cass., Sez. I civile, 02.10.2015 n. 19734) e che nel caso di secondo riconoscimento giudiziale da parte del padre, l'aggiunta del patronimico non deve arrecare, nel caso concreto, pregiudizio al minore e che la mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. determina automaticamente la lesione del diritto di difesa, così integrando un motivo di nullità della sentenza. L'azione di risarcimento del dannoex art. 2059 c.c. può essere esercitata anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (App. Milano, Sez. V civile, 09.06.2021).
Risulta che il minore porta il cognome “ da circa quattro anni e che allo stato risulta che CP_1 il rapporto padre – figlio deve essere ancora strutturato a fronte delle criticità riscontrate nel procedimento nella costruzione del rapporto tra lo stesso e il minore, di talché risulta – al fine di tutelare l'identità del minore come cristallizzatesi sino a oggi – che il cognome ” sia Pt_1 posposto al cognome “ . CP_1
3. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate Controparte_1 ex art. 4 DM 55 del 2014 per i procedimenti presso il Tribunale Ordinario, valore indeterminabile complessità bassa e valori minimi – per la non particolare complessità della decisione – per: Euro 851,00 fase studio, Euro 602,00; Euro 903,00 fase trattazione;
Euro 1.453,00 fase decisionale per complessivi Euro 3.809,00 di talché parte convenuta deve essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano per Euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA – se dovuta – e CPA in misura di legge.
A fronte dell'assenza in concreto nell'ambito del presente procedimento di un profilo di contrapposizione tra il curatore speciale e parte attrice e parte convenuta deve essere disposta la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra dette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda e eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta l'esistenza del rapporto di discendenza biologica tra , nato a Parte_1 Civitavecchia (RM) il 31.05.1986 e il minore nato a [...] il [...], Persona_1 e dichiara che è figlio di;
Persona_1 Parte_1
- attribuisce al minore il cognome D'Aiuto da posporre al cognome Persona_1
in modo che il nome sia: CP_1
➢ prenome: Per_1
➢ cognome: ; Testimone_3
- manda alla cancelleria di trasmettere copia del dispositivo della presente decisione all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni di legge;
- rigetta la domanda risarcitoria presentata da parte attrice;
- condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano per Controparte_1 Euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA – se dovuta – e CPA in misura di legge;
- compensa le spese di lite tra parte attrice e il curatore speciale;
- compensa le spese di lite tra parte convenuta e il curatore speciale.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 15.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti