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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/09/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Maurizio Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Seregno, Via Carroccio n. 56;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, celebrato in data 21 giugno 2012 nel comune di Viagrande (CT); il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Viagrande (CT) anno 2012 numero 6 Parte II Serie A Ufficio 1 tra i Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile competente perché effettui le annotazioni conseguenti,
[...] alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio è affidato in via condivisa e congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la residenza anagrafica della madre in Seregno Via Firenze n. 11.
2) Su accordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimane alternate con la Per_1 madre dal venerdì dopo scuola e/o eventuale attività sportiva alla domenica sera alle ore 19:00 con prelievo e accompagnamento del figlio minore presso l'abitazione materna.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale, indicativamente martedì o mercoledì dalle ore 18:30 tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del minore e dei genitori, con pernottamento e riaccompagno a scuola la mattina seguente;
in caso di impossibilità di uno dei genitori, essi concorderanno un altro giorno infrasettimanale.
- durante le festività Natalizie il padre, in alternanza con la madre, trascorrerà con il figlio l'intera giornata del
24 o del 25 dicembre, nonché il periodo dal 25 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali il padre trascorrerà, sempre ad anni alterni, con il periodo dal giovedì santo a Per_1
Pasqua o da Pasquetta al mercoledì successivo;
- l'alternanza con la madre regolerà pure i restanti ponti infrannuali cercando di unire le festività ai giorni di spettanza dei genitori.
-durante le vacanze estive potrà trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, da Per_1 concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze con il figlio e a trasmettersi tempestivamente un recapito telefonico attraverso il quale il minore sia sempre raggiungibile. Le altre festività e ponti scolastici verranno trascorsi con l'uno e con l'altro genitore secondo il periodo di turnazione abituale, salvo diversi accordi in relazione alle esigenze del figlio e proprie.
3) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi di villeggiatura e a fornirsi i recapiti telefonici;
coordinandosi tra loro nei rispettivi compiti ed incombenze.
4) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto genitoriale, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva comunicazione e consultazione relativamente alle questioni di maggior interesse quali la salute,
pagina 2 di 5 l'educazione e l'istruzione, le cui decisioni verranno adottate di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore.
5) I coniugi dovranno avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza del figlio e dovranno firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi, anche attivandosi per la richiesta di copie di documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
6) Riguardo al mantenimento ordinario del figlio , il padre vi contribuirà in via indiretta mediante Per_1 il versamento alla madre sig.ra in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_2 bancario, della somma mensile di euro 200,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
7) Il padre parteciperà, altresì, al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie del figlio - la cui deducibilità spetterà al marito nella stessa misura del 50% - come definite e con le modalità di erogazione stabilite nelle linee guida adottate dal Tribunale di Monza e dal locale Ordine degli Avvocati in data 7 maggio
2018 (prot. n. 1377/18), che si riportano qui di seguito:
I genitori, per quanto concerne le spese ordinarie connesse alle esigenze ordinarie di vita del figlio, dichiarano di riferirsi concordemente e totalmente a quelle espressamente indicate nel citato documento e qui riportate: spese ordinarie. a) vitto e mensa scolastica;
b) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione, c) farmaci da banco;
d) abbigliamento, comprese le spese di cambio stagione;
e) contributi alle spese di abitazioni
(canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi) f) materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e del c.d. doposcuola. Per quanto concerne le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio minore (spese mediche, spese scolastiche ed istruzione, spese extrascolastiche) i genitori dovranno concorrere, in ragione del 50% ciascuno, ed a tale scopo, essi genitori, dichiarano di riferirsi concordemente ed integralmente al sopracitato documento, denominato “Linee Guida Condivise Concernenti Le Spese Per
I Figli”, aderendo pienamente sia all'assetto delle spese straordinarie ivi specificate e ripartite in “spese erogabili senza preventivo accordo” e “spese per le quali è necessario il preventivo accordo”, sia alla preventiva concertazione per quelle espressamente indicate, con l'ulteriore precisazione che le parti, con riferimento alle “altre spese” straordinarie richiedenti il “preventivo accordo”, indicano anche le “attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature , comprese le spese per corsi, per iscrizioni, anche a gare e tornei;
” “corsi di musica ed attività ricreative.
Le parti convengono che ogni spesa per la quale si intenda richiedere un contributo od il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. Le parti convengono, altresì, che onde consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di richiedere tempestivamente ed a mettere a pagina 3 di 5 disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione della quota erogata, al relativo beneficio.
Per quanto riguarda la previa “concertazione degli oneri”, le parti nel riportarsi integralmente anche per questo aspetto al citato documento denominato “Linee Guida Condivise Concernenti Le Spese Per I Figli”
(punto E: modalità di richiesta e prestazione del consenso) convengono che la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata da un genitore all'altro in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), richiesta nella quale dovranno essere espressamente quantificati gli oneri derivanti dall'attività, da riceversi dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni-salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività oggetto di spesa. L'altro genitore, entro sette giorni dalla richiesta, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso;
in mancanza, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta e la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre. eventuali diversi preventivi a parità di condizioni.
Le parti, per quanto concerne la “richiesta del rimborso e le modalità di adempimento”, sulla base delle indicate linee guida, convengono:
-che i conteggi di dare-avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
-che .il genitore anticipatario dovrà inviare la propria richiesta in forma scritta anche a mezzo telematico
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) all'altro genitore con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà contestualmente a quest'ultimo, fermo restando che le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento il mese successivo;
una volta terminata la corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui al punto 9, le richieste di rimborso dovranno essere pagate da un genitore all'altro entro termini ragionevoli e comunque entro 30 giorni dalla richiesta scritta/telematica, documentata;
-.che nel caso in cui le spese dovessero superare €.500.00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
8) L'assegno unico competerà al 100% alla Sig.ra quale genitrice collocataria del figlio Pt_2
9) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o documenti di identità per il figlio e per tutto quanto possa venire richiesto dagli Uffici competenti per l'espletamento delle formalità di rilascio dei predetti documenti consentendo, sin d'ora, l'espatrio dello stesso anche se accompagnato da uno solo dei genitori.
10) I coniugi dichiarano infine di essere economicamente indipendenti e di aver già definito tutti i restanti rapporti patrimoniali in virtù del precorso rapporto di coniugio e di non avere alcunchè reciprocamente da pretendere l'uno nei confronti dell'altra. pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 21.6.2012 a Viagrande;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 11.3.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (4.3.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 21.6.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 24.6.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Viagrande in data 21.6.2012 (Atto n. 6, Parte II, Serie A del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Viagrande), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Viagrande, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Maurizio Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Seregno, Via Carroccio n. 56;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, celebrato in data 21 giugno 2012 nel comune di Viagrande (CT); il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Viagrande (CT) anno 2012 numero 6 Parte II Serie A Ufficio 1 tra i Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile competente perché effettui le annotazioni conseguenti,
[...] alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio è affidato in via condivisa e congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la residenza anagrafica della madre in Seregno Via Firenze n. 11.
2) Su accordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimane alternate con la Per_1 madre dal venerdì dopo scuola e/o eventuale attività sportiva alla domenica sera alle ore 19:00 con prelievo e accompagnamento del figlio minore presso l'abitazione materna.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale, indicativamente martedì o mercoledì dalle ore 18:30 tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del minore e dei genitori, con pernottamento e riaccompagno a scuola la mattina seguente;
in caso di impossibilità di uno dei genitori, essi concorderanno un altro giorno infrasettimanale.
- durante le festività Natalizie il padre, in alternanza con la madre, trascorrerà con il figlio l'intera giornata del
24 o del 25 dicembre, nonché il periodo dal 25 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali il padre trascorrerà, sempre ad anni alterni, con il periodo dal giovedì santo a Per_1
Pasqua o da Pasquetta al mercoledì successivo;
- l'alternanza con la madre regolerà pure i restanti ponti infrannuali cercando di unire le festività ai giorni di spettanza dei genitori.
-durante le vacanze estive potrà trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, da Per_1 concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze con il figlio e a trasmettersi tempestivamente un recapito telefonico attraverso il quale il minore sia sempre raggiungibile. Le altre festività e ponti scolastici verranno trascorsi con l'uno e con l'altro genitore secondo il periodo di turnazione abituale, salvo diversi accordi in relazione alle esigenze del figlio e proprie.
3) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi di villeggiatura e a fornirsi i recapiti telefonici;
coordinandosi tra loro nei rispettivi compiti ed incombenze.
4) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto genitoriale, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva comunicazione e consultazione relativamente alle questioni di maggior interesse quali la salute,
pagina 2 di 5 l'educazione e l'istruzione, le cui decisioni verranno adottate di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore.
5) I coniugi dovranno avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza del figlio e dovranno firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi, anche attivandosi per la richiesta di copie di documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
6) Riguardo al mantenimento ordinario del figlio , il padre vi contribuirà in via indiretta mediante Per_1 il versamento alla madre sig.ra in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_2 bancario, della somma mensile di euro 200,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
7) Il padre parteciperà, altresì, al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie del figlio - la cui deducibilità spetterà al marito nella stessa misura del 50% - come definite e con le modalità di erogazione stabilite nelle linee guida adottate dal Tribunale di Monza e dal locale Ordine degli Avvocati in data 7 maggio
2018 (prot. n. 1377/18), che si riportano qui di seguito:
I genitori, per quanto concerne le spese ordinarie connesse alle esigenze ordinarie di vita del figlio, dichiarano di riferirsi concordemente e totalmente a quelle espressamente indicate nel citato documento e qui riportate: spese ordinarie. a) vitto e mensa scolastica;
b) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione, c) farmaci da banco;
d) abbigliamento, comprese le spese di cambio stagione;
e) contributi alle spese di abitazioni
(canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi) f) materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e del c.d. doposcuola. Per quanto concerne le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio minore (spese mediche, spese scolastiche ed istruzione, spese extrascolastiche) i genitori dovranno concorrere, in ragione del 50% ciascuno, ed a tale scopo, essi genitori, dichiarano di riferirsi concordemente ed integralmente al sopracitato documento, denominato “Linee Guida Condivise Concernenti Le Spese Per
I Figli”, aderendo pienamente sia all'assetto delle spese straordinarie ivi specificate e ripartite in “spese erogabili senza preventivo accordo” e “spese per le quali è necessario il preventivo accordo”, sia alla preventiva concertazione per quelle espressamente indicate, con l'ulteriore precisazione che le parti, con riferimento alle “altre spese” straordinarie richiedenti il “preventivo accordo”, indicano anche le “attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature , comprese le spese per corsi, per iscrizioni, anche a gare e tornei;
” “corsi di musica ed attività ricreative.
Le parti convengono che ogni spesa per la quale si intenda richiedere un contributo od il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. Le parti convengono, altresì, che onde consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di richiedere tempestivamente ed a mettere a pagina 3 di 5 disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione della quota erogata, al relativo beneficio.
Per quanto riguarda la previa “concertazione degli oneri”, le parti nel riportarsi integralmente anche per questo aspetto al citato documento denominato “Linee Guida Condivise Concernenti Le Spese Per I Figli”
(punto E: modalità di richiesta e prestazione del consenso) convengono che la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata da un genitore all'altro in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), richiesta nella quale dovranno essere espressamente quantificati gli oneri derivanti dall'attività, da riceversi dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni-salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività oggetto di spesa. L'altro genitore, entro sette giorni dalla richiesta, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso;
in mancanza, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta e la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre. eventuali diversi preventivi a parità di condizioni.
Le parti, per quanto concerne la “richiesta del rimborso e le modalità di adempimento”, sulla base delle indicate linee guida, convengono:
-che i conteggi di dare-avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
-che .il genitore anticipatario dovrà inviare la propria richiesta in forma scritta anche a mezzo telematico
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) all'altro genitore con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà contestualmente a quest'ultimo, fermo restando che le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento il mese successivo;
una volta terminata la corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui al punto 9, le richieste di rimborso dovranno essere pagate da un genitore all'altro entro termini ragionevoli e comunque entro 30 giorni dalla richiesta scritta/telematica, documentata;
-.che nel caso in cui le spese dovessero superare €.500.00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
8) L'assegno unico competerà al 100% alla Sig.ra quale genitrice collocataria del figlio Pt_2
9) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o documenti di identità per il figlio e per tutto quanto possa venire richiesto dagli Uffici competenti per l'espletamento delle formalità di rilascio dei predetti documenti consentendo, sin d'ora, l'espatrio dello stesso anche se accompagnato da uno solo dei genitori.
10) I coniugi dichiarano infine di essere economicamente indipendenti e di aver già definito tutti i restanti rapporti patrimoniali in virtù del precorso rapporto di coniugio e di non avere alcunchè reciprocamente da pretendere l'uno nei confronti dell'altra. pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 21.6.2012 a Viagrande;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 11.3.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (4.3.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 21.6.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 24.6.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Viagrande in data 21.6.2012 (Atto n. 6, Parte II, Serie A del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Viagrande), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Viagrande, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi pagina 5 di 5