CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 94/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Lamanna Luigi e Parte_1 P.IVA_1
MA TO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, via Toledo
n. 106, come da mandato in atti
APPELLANTE contro
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Verticale Carlo e Dinetta CP_1 P.IVA_2
MO elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti in Milano via Durini n. 4, come da procura in atti pagina 1 di 9 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 5675 del 4 giugno 2024 del Tribunale di Milano
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante:
“1.In via preliminare, dichiarare la nullità per vessatorietà della clausola 7.6 lett. a) della convenzione. Tale clausola determinando un grave squilibrio contrattuale, trasferisce su Pt_1 tutto il rischio derivante dal disconoscimento della firma da parte del cliente, evento che
[...] ricade nella sfera di controllo e competenza della società finanziaria, soprattutto, in presenza di una firma elettronica con sistema OTP gestito dalla stessa . CP_1
2.In via principale, accertare l'errata interpretazione della medesima clausola. Il Tribunale, infatti, ha erroneamente esteso l'obbligo di restituzione al disconoscimento del contratto, mentre la clausola si riferisce specificamente al disconoscimento della "sottoscrizione apposta sulla domanda di finanziamento.
Inoltre, trattandosi di firme elettroniche qualificate, il semplice disconoscimento ai sensi dell'art.
214 c.p.c. è inammissibile senza una prova, mai fornita, della violazione delle regole tecniche di sottoscrizione.
Per l'effetto, si chiede revocarsi la sentenza di primo grado e il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio ".
Per parte appellata : CP_1
“Piaccia alla Corte Eccellentissima, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta:
- dichiarare l'appello inammissibile ex art.348 bis cpc o comunque respingerlo secondo miglior formula;
per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Milano
n.5675/2024.
In ogni caso con le spese e gli onorari – salvis juribus”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 19 gennaio 2024 (d'ora in avanti, per Parte_1 brevità, ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19221/2023 Pt_1 emesso, nei suoi confronti, dal Tribunale di Milano, su ricorso di Controparte_2
pagina 2 di 9 (d'ora in avanti per brevità ) per il pagamento di € 14.589,36, dovute, in CP_3 CP_1 restituzione, per quanto erogato da in adempimento del contratto di CP_1
Convenzionamento di Credito al consumo concluso inter partes in data 26 maggio 2022
(doc. n. 1 del fascicolo monitorio e doc. n. 3 prodotto da in primo grado). Con il Pt_1 predetto contratto si impegnava a finanziare i clienti di per l'acquisto dei CP_1 Pt_1 beni da questa venduti, erogando l'importo del loro corrispettivo direttamente a;
Pt_1 di contro, i clienti della convenzionata, contestualmente al perfezionamento del contratto di acquisto dei beni venduti da , sottoscrivevano un contratto di finanziamento, Pt_1 parziale o totale, del corrispettivo dovuto al convenzionato, impegnandosi a rimborsare la somma contrattualmente stabilita, oltre interessi, attraverso pagamenti mensili.
2) Ai sensi dell'art.
7.6 della convenzione, riportato in nota1, alla lett. a), la convenzionata si impegnava a restituire il finanziamento erogato nell'ipotesi, tra le altre, in cui Pt_1
“una o più delle sottoscrizioni apposte sulla domanda di finanziamento o sulla richiesta di utilizzo della Linea di credito venisse denunciata come falsa o Controparte_4 comunque venisse, in qualsiasi forma, disconosciuta”. 1
pagina 3 di 9 3) Accadeva poi che i signori , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e sporgevano denuncia, Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 affermando di non aver mai sottoscritto alcun finanziamento, o di esser stati vittima di un furto di identità, e quindi, di non essere i soggetti acquirenti dei beni venduti da Pt_1
e beneficiari dei finanziamenti erogati da . Conseguentemente, – previa CP_1 CP_1 risoluzione di contratti di finanziamento stipulati dai predetti clienti – chiedeva alla convenzionata , in applicazione della clausola sopra menzionata, l'importo dei Pt_1 finanziamenti erogati, maggiorato di interessi, promuovendo procedimento monitorio;
4) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da Pt_1
, lamentando, con unico motivo, l'insussistenza dei presupposti per azionare la CP_1 pretesa restitutoria, che a detta dell'opponente, richiedeva, congiuntamente, sia il requisito della irregolarità, incompletezza, o falsificazione della documentazione inoltrata a , sia la significativa difformità della documentazione attestante i dati del cliente, CP_1 mentre, nel caso di specie, la richiesta restitutoria svolta da era fondata CP_1 unicamente sul mero disconoscimento operato dai clienti del contratto di finanziamento, dal quale, peraltro, non emergevano significative difformità tra i dati trasmessi a CP_1
e quelli riportati nei documenti allegati alla pratica di finanziamento;
5) , costituendosi nel giudizio di opposizione, contestava quando sostenuto CP_1 dall'opponente e rilevava come la clausola del contratto sopra detta attribuisse a CP_1 il diritto di ottenere la restituzione del finanziamento dalla società convenzionata in caso di contestazioni che riguardassero la riferibilità del contratto al cliente;
6) Il Tribunale, con la sentenza oggi gravata, respingeva l'opposizione, condannando alla rifusione delle spese di lite, rilevando come, ai sensi dell'art.
5.1 lett. f) della Pt_1
Convenzione intervenuta tra le parti, fosse tenuta ad identificare il cliente e Pt_1 verificarne l'identità sulla base dei documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte
“affidabile ed indipendente”, mentre, ai sensi del successivo art.
7.6 lett. a), era Pt_1 parimenti obbligata a restituire l'importo del finanziamento laddove “emergesse che la documentazione inoltrata a fosse irregolare, incompleta o falsificata o qualora i CP_1 dati del cliente, ivi compresi quelli di reddito, trasmessi anticipatamente a per il CP_1 caricamento della richiesta di finanziamento, si siano poi rilevati significativamente difformi dalla documentazione attestante tali dati;
in particolare, nel caso una o più delle sottoscrizioni apposte sulla domanda di finanziamento o sulla richiesta di utilizzo della
Linea di Credito venisse denunciata come falsa o comunque venisse Controparte_4
pagina 4 di 9 in qualsiasi forma disconosciuta”. Al contrario di quanto ritenuto ed argomentato dalla parte opponente, a detta della quale – interpretando la suddetta clausola - l'ipotesi del disconoscimento della firma non era autonoma, ma doveva ritenersi operante solo nel caso in cui ricorressero congiuntamente anche il caso di “irregolarità, incompletezza o falsificazione dei dati del cliente, e loro significativa difformità”, il Tribunale riteneva che l'ipotesi del disconoscimento del finanziamento da parte del cliente fosse ipotesi specifica, suscettibile di operare autonomamente. Ancora, il Tribunale riteneva che tale previsione negoziale fosse pienamente legittima, essendo deputata a realizzare un coerente bilanciamento degli interessi e degli oneri delle parti, anche in considerazione del fatto che il convenzionato era agevolato nella conclusione dei contratti al consumo,
e che costui era l'unico soggetto ad intrattenere un contatto diretto e personale con il cliente, tanto da giustificare un addossamento allo stesso di tutti i rischi connessi ad eventuali irregolarità nella identificazione della persona richiedente il finanziamento.
7) Con atto di appello notificato in data 5.1.2025, ha chiesto la riforma della Pt_1 sentenza n. 5675/2024 in data 4 giugno 2024 del Tribunale di Milano per i seguenti motivi: a) primo motivo: vessatorietà della clausola di cui al punto n.
7.6 lett. a) delle condizioni generali della Convenzione, eccependo, in particolare, la nullità della suddetta clausola in quanto determinante un significativo squilibrio contrattuale dei diritti e degli obblighi a carico di , trasferendo interamente su di essa il rischio di un Pt_1 evento (disconoscimento della firma) che, per sua natura, era dalla stessa difficilmente controllabile, e che invece, in gran parte, ricadeva invece nella sfera di responsabilità della società finanziaria. La clausola, inoltre, contrastava con le buone pratiche commerciali, atteso che , a differenza di , in qualità di società finanziaria CP_1 Pt_1 esperta, disponeva di tutti gli strumenti di controllo e delle competenze necessarie per verificare l'identità dei clienti, la loro capacità di agire e controllare tutti i dati ed i documenti richiesti, prima di erogare il finanziamento. Aggiuntivamente, essendo contenuta in condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'appellata, la suddetta clausola non era stata frutto di una specifica trattativa individuale, e pertanto,
l'appellante non aveva potuto negoziarne il contenuto. Infine, si sottolineava come la clausola impugnata, pur in presenza di una firma elettronica del cliente apposta mediante OTP, trasferiva sull'appellante un rischio eccessivo, sminuendo la valenza probatoria privilegiata della firma elettronica, e contraddicendo le finalità di semplificazione e sicurezza proprie di tale strumento;
b) secondo motivo: errata pagina 5 di 9 interpretazione della clausola di cui al punto 7.6 lett. a) della convenzione. Carenza di prova. Parte appellante rilevava come il Tribunale avesse erroneamente ritenuto, mal interpretando il contenuto della clausola in questione, che fosse tenuta a Pt_1 restituire a le somme da quest'ultima erogate anche in presenza di ipotesi CP_1 diversa da quella di “falsità o disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla domanda di finanziamento” (pag. 11 dell'atto di gravame). Tale distinzione, secondo parte appellante, non costituiva questione meramente formale ma di fondamentale importanza, giacché i contratti di finanziamento con i clienti venivano conclusi Pt_1 mediante firma elettronica, con sistema OTP, rendendo quindi di fatto impossibile il disconoscimento della firma ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
8) rassegnava quindi le conclusioni riportate in epigrafe, insistendo per Pt_1
l'ammissione dei mezzi istruttori già dedotti in primo grado e non ammessi dal giudice istruttore, volti a ricostruire il procedimento di stipulazione dei contratti di finanziamento afferenti agli acquisti dei prodotti venduti da , che prevedeva l'utilizzazione di una Pt_1 piattaforma on line di e la firma di essi tramite un sistema OTP. CP_1
9) Nel giudizio di appello così radicato, si costituiva , rilevando ed eccependo, in via CP_1 preliminare, la novità e quindi l'inammissibilità del primo motivo di appello, atteso che la vessatorietà della clausola azionata da per ottenere la restituzione del CP_1 finanziamento erogato non era mai stata dedotta in precedenza, e comunque la sua infondatezza nel merito, atteso che mai avrebbe potuto invocare la disciplina Pt_1 consumeristica e posto che, in ogni caso, tale clausola era stata specificamente approvata a pagina 27 del documento prodotto sub 1 del fascicolo monitorio2.
Contestava, in ogni caso, la natura vessatoria della clausola, atteso che la stessa non andava a creare nessun ingiustificato disequilibrio, ma al contrario, come ritenuto dal
Tribunale, rappresentava previsione diretta a realizzare un coerente bilanciamento di 2
pagina 6 di 9 interessi. Quanto al secondo motivo, ne eccepiva del pari l'infondatezza, dovendo l'art.
7.6 lett. a) leggersi congiuntamente all'obbligazione, assunta dalla convenzionata al punto 5.1. lett. f) della convenzione, di corretta ed affidabile identificazione del cliente.
Chiedeva quindi il rigetto dell'appello, e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
10) Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione previo deposito degli atti difensivi conclusivi.
***
11) Reputa la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
12) A prescindere dalla novità del primo motivo, che introduce il vaglio di una eccezione di nullità di protezione mai in precedenza dedotta, valga osservare che il motivo è, per plurime ragioni, anche infondato. Innanzi tutto, in quanto a nessun titolo potrebbe essere riconosciuta a , in relazione alla convenzione stipulata con , la qualità di Pt_1 CP_1 consumatore ed il conseguente obbligo in capo a di addivenire ad una trattativa CP_1 individuale con per l'inserimento della clausola prevedente l'obbligo di Pt_1 quest'ultima di restituire a l'importo dei finanziamenti erogati nel caso di CP_1 contestazioni, da parte dei clienti, della regolarità o riferibilità soggettiva dei contratti conclusi. In secondo luogo, in quanto la clausola in oggetto era stata comunque, prudenzialmente, inserita da tra le clausole da approvarsi specificamente da CP_1 parte della convenzionata ai sensi dell'art. 1341 -1342 c.c., come, in effetti, era avvenuto, risultando la stessa specificamente approvata mediante duplice sottoscrizione. In terzo luogo, perché in ogni caso la clausola in oggetto, lungi dal creare un significativo sbilanciamento tra le posizioni delle parti, a vantaggio di , e dunque lungi dal CP_1 potersi definire propriamente vessatoria, rappresentava naturale esito di un coerente bilanciamento di interessi, da un lato quello di , alla stipulazione di finanziamenti Pt_1 ottenibili sulla scorta di una procedura su base informatica, di agevole e veloce fruibilità, incrementando di conseguenza l'appetibilità dei propri prodotti e, di conseguenza, il proprio fatturato;
dall'altro, l'interesse di , evidentemente consapevole della CP_1 frequenza con cui, in questo settore, avvengono contestazioni legate, tra gli altri, alle truffe ed ai furti di identità, a cautelarsi anche in ragione del fatto che erano gli operatori di , peraltro per stessa ammissione della medesima, appositamente a ciò formati, Pt_1
pagina 7 di 9 ad avere il contatto personale con il cliente, ad esaminare in originale la documentazione da questi prodotta, determinandosi, se del caso, a richiedere documentazione e/o informazioni aggiuntive. Trattasi dunque di motivo d'appello infondato.
13) Quanto al secondo motivo, la Corte reputa che anch'esso non possa ritenersi meritevole di accoglimento, in quanto l'interpretazione proposta da del tenore Pt_1 della clausola di cui al punto 7.6 lett. a) della Convenzione – volta a limitare l'operatività della clausola, sia perché la stessa dovrebbe ritenersi applicabile a condizione della congiunta ricorrenza di tutte le ipotesi previste – come sopra già detto – sia perché non sarebbe di fatto attuabile un disconoscimento di firma apposta mediante codice OTP, non pare conforme né al tenore letterale della clausola di cui si discute, dalla lettura della quale, al contrario di quanto sostenuto da , si desume chiaramente che la stessa Pt_1 si prestava a comprendere non soltanto le ipotesi di falsità o incongruenze documentali
(non necessariamente esistenti, ma anzi, inesistenti nei casi più insidiosi di truffa o furto di identità), ma anche l'eventualità di disconoscimenti della paternità del contratto operati
“in qualsiasi forma” (come significativamente recitava l'inciso finale della stessa), sia perché la dedotta inoperatività dell'ipotesi di disconoscimento di firma nel caso di sottoscrizione del contratto mediante OTP rappresenta interpretazione palesemente contraria alle intenzioni dei contraenti (art. 1362 c.c.), come palesata dal tenore complessivo del contratto (art. 1363 c.c.), nonché a buona fede (art. 1366 c.c.) e contrastante con il canone dell'utilità di cui all'art. 1367 c.c., essendo palese che le parti non avrebbero certo inteso inserire nel contratto una previsione di impossibile attuazione e dunque, di fatto priva di effetti (essendo la sottoscrizione dei finanziamenti erogati da da attuarsi in forma telematica mediante OTP). CP_1
14) L'appello deve essere quindi respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
15) Secondo il criterio della soccombenza la parte appellante va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147) relativi al valore di causa, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria- trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
16) Data la palese infondatezza dell'appello, sussistono altresì i requisiti ed i presupposti, di cui agli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c., per condannare parte appellante al pagamento a pagina 8 di 9 favore della parte appellata di un importo equitativamente determinato nella somma di
€ 2.000,00, pari a circa la metà dell'ammontare delle spese legali come sopra liquidate,
e di un ulteriore importo di € 2.000,00 a favore della . Controparte_5
17) Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 5675/2024 del 4 giugno 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di secondo grado, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre
IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna altresì al pagamento, a favore di , ai sensi dell'art. 96, Parte_1 CP_1 comma terzo, c.p.c. della somma di € 2.000,00, nonché, ai sensi dell'art. 96, quarto comma c.p.c., dell'ulteriore somma di € 2.000,00 a favore della;
Controparte_5
4) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 94/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Lamanna Luigi e Parte_1 P.IVA_1
MA TO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, via Toledo
n. 106, come da mandato in atti
APPELLANTE contro
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Verticale Carlo e Dinetta CP_1 P.IVA_2
MO elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti in Milano via Durini n. 4, come da procura in atti pagina 1 di 9 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 5675 del 4 giugno 2024 del Tribunale di Milano
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante:
“1.In via preliminare, dichiarare la nullità per vessatorietà della clausola 7.6 lett. a) della convenzione. Tale clausola determinando un grave squilibrio contrattuale, trasferisce su Pt_1 tutto il rischio derivante dal disconoscimento della firma da parte del cliente, evento che
[...] ricade nella sfera di controllo e competenza della società finanziaria, soprattutto, in presenza di una firma elettronica con sistema OTP gestito dalla stessa . CP_1
2.In via principale, accertare l'errata interpretazione della medesima clausola. Il Tribunale, infatti, ha erroneamente esteso l'obbligo di restituzione al disconoscimento del contratto, mentre la clausola si riferisce specificamente al disconoscimento della "sottoscrizione apposta sulla domanda di finanziamento.
Inoltre, trattandosi di firme elettroniche qualificate, il semplice disconoscimento ai sensi dell'art.
214 c.p.c. è inammissibile senza una prova, mai fornita, della violazione delle regole tecniche di sottoscrizione.
Per l'effetto, si chiede revocarsi la sentenza di primo grado e il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio ".
Per parte appellata : CP_1
“Piaccia alla Corte Eccellentissima, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta:
- dichiarare l'appello inammissibile ex art.348 bis cpc o comunque respingerlo secondo miglior formula;
per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Milano
n.5675/2024.
In ogni caso con le spese e gli onorari – salvis juribus”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 19 gennaio 2024 (d'ora in avanti, per Parte_1 brevità, ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19221/2023 Pt_1 emesso, nei suoi confronti, dal Tribunale di Milano, su ricorso di Controparte_2
pagina 2 di 9 (d'ora in avanti per brevità ) per il pagamento di € 14.589,36, dovute, in CP_3 CP_1 restituzione, per quanto erogato da in adempimento del contratto di CP_1
Convenzionamento di Credito al consumo concluso inter partes in data 26 maggio 2022
(doc. n. 1 del fascicolo monitorio e doc. n. 3 prodotto da in primo grado). Con il Pt_1 predetto contratto si impegnava a finanziare i clienti di per l'acquisto dei CP_1 Pt_1 beni da questa venduti, erogando l'importo del loro corrispettivo direttamente a;
Pt_1 di contro, i clienti della convenzionata, contestualmente al perfezionamento del contratto di acquisto dei beni venduti da , sottoscrivevano un contratto di finanziamento, Pt_1 parziale o totale, del corrispettivo dovuto al convenzionato, impegnandosi a rimborsare la somma contrattualmente stabilita, oltre interessi, attraverso pagamenti mensili.
2) Ai sensi dell'art.
7.6 della convenzione, riportato in nota1, alla lett. a), la convenzionata si impegnava a restituire il finanziamento erogato nell'ipotesi, tra le altre, in cui Pt_1
“una o più delle sottoscrizioni apposte sulla domanda di finanziamento o sulla richiesta di utilizzo della Linea di credito venisse denunciata come falsa o Controparte_4 comunque venisse, in qualsiasi forma, disconosciuta”. 1
pagina 3 di 9 3) Accadeva poi che i signori , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e sporgevano denuncia, Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 affermando di non aver mai sottoscritto alcun finanziamento, o di esser stati vittima di un furto di identità, e quindi, di non essere i soggetti acquirenti dei beni venduti da Pt_1
e beneficiari dei finanziamenti erogati da . Conseguentemente, – previa CP_1 CP_1 risoluzione di contratti di finanziamento stipulati dai predetti clienti – chiedeva alla convenzionata , in applicazione della clausola sopra menzionata, l'importo dei Pt_1 finanziamenti erogati, maggiorato di interessi, promuovendo procedimento monitorio;
4) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da Pt_1
, lamentando, con unico motivo, l'insussistenza dei presupposti per azionare la CP_1 pretesa restitutoria, che a detta dell'opponente, richiedeva, congiuntamente, sia il requisito della irregolarità, incompletezza, o falsificazione della documentazione inoltrata a , sia la significativa difformità della documentazione attestante i dati del cliente, CP_1 mentre, nel caso di specie, la richiesta restitutoria svolta da era fondata CP_1 unicamente sul mero disconoscimento operato dai clienti del contratto di finanziamento, dal quale, peraltro, non emergevano significative difformità tra i dati trasmessi a CP_1
e quelli riportati nei documenti allegati alla pratica di finanziamento;
5) , costituendosi nel giudizio di opposizione, contestava quando sostenuto CP_1 dall'opponente e rilevava come la clausola del contratto sopra detta attribuisse a CP_1 il diritto di ottenere la restituzione del finanziamento dalla società convenzionata in caso di contestazioni che riguardassero la riferibilità del contratto al cliente;
6) Il Tribunale, con la sentenza oggi gravata, respingeva l'opposizione, condannando alla rifusione delle spese di lite, rilevando come, ai sensi dell'art.
5.1 lett. f) della Pt_1
Convenzione intervenuta tra le parti, fosse tenuta ad identificare il cliente e Pt_1 verificarne l'identità sulla base dei documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte
“affidabile ed indipendente”, mentre, ai sensi del successivo art.
7.6 lett. a), era Pt_1 parimenti obbligata a restituire l'importo del finanziamento laddove “emergesse che la documentazione inoltrata a fosse irregolare, incompleta o falsificata o qualora i CP_1 dati del cliente, ivi compresi quelli di reddito, trasmessi anticipatamente a per il CP_1 caricamento della richiesta di finanziamento, si siano poi rilevati significativamente difformi dalla documentazione attestante tali dati;
in particolare, nel caso una o più delle sottoscrizioni apposte sulla domanda di finanziamento o sulla richiesta di utilizzo della
Linea di Credito venisse denunciata come falsa o comunque venisse Controparte_4
pagina 4 di 9 in qualsiasi forma disconosciuta”. Al contrario di quanto ritenuto ed argomentato dalla parte opponente, a detta della quale – interpretando la suddetta clausola - l'ipotesi del disconoscimento della firma non era autonoma, ma doveva ritenersi operante solo nel caso in cui ricorressero congiuntamente anche il caso di “irregolarità, incompletezza o falsificazione dei dati del cliente, e loro significativa difformità”, il Tribunale riteneva che l'ipotesi del disconoscimento del finanziamento da parte del cliente fosse ipotesi specifica, suscettibile di operare autonomamente. Ancora, il Tribunale riteneva che tale previsione negoziale fosse pienamente legittima, essendo deputata a realizzare un coerente bilanciamento degli interessi e degli oneri delle parti, anche in considerazione del fatto che il convenzionato era agevolato nella conclusione dei contratti al consumo,
e che costui era l'unico soggetto ad intrattenere un contatto diretto e personale con il cliente, tanto da giustificare un addossamento allo stesso di tutti i rischi connessi ad eventuali irregolarità nella identificazione della persona richiedente il finanziamento.
7) Con atto di appello notificato in data 5.1.2025, ha chiesto la riforma della Pt_1 sentenza n. 5675/2024 in data 4 giugno 2024 del Tribunale di Milano per i seguenti motivi: a) primo motivo: vessatorietà della clausola di cui al punto n.
7.6 lett. a) delle condizioni generali della Convenzione, eccependo, in particolare, la nullità della suddetta clausola in quanto determinante un significativo squilibrio contrattuale dei diritti e degli obblighi a carico di , trasferendo interamente su di essa il rischio di un Pt_1 evento (disconoscimento della firma) che, per sua natura, era dalla stessa difficilmente controllabile, e che invece, in gran parte, ricadeva invece nella sfera di responsabilità della società finanziaria. La clausola, inoltre, contrastava con le buone pratiche commerciali, atteso che , a differenza di , in qualità di società finanziaria CP_1 Pt_1 esperta, disponeva di tutti gli strumenti di controllo e delle competenze necessarie per verificare l'identità dei clienti, la loro capacità di agire e controllare tutti i dati ed i documenti richiesti, prima di erogare il finanziamento. Aggiuntivamente, essendo contenuta in condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'appellata, la suddetta clausola non era stata frutto di una specifica trattativa individuale, e pertanto,
l'appellante non aveva potuto negoziarne il contenuto. Infine, si sottolineava come la clausola impugnata, pur in presenza di una firma elettronica del cliente apposta mediante OTP, trasferiva sull'appellante un rischio eccessivo, sminuendo la valenza probatoria privilegiata della firma elettronica, e contraddicendo le finalità di semplificazione e sicurezza proprie di tale strumento;
b) secondo motivo: errata pagina 5 di 9 interpretazione della clausola di cui al punto 7.6 lett. a) della convenzione. Carenza di prova. Parte appellante rilevava come il Tribunale avesse erroneamente ritenuto, mal interpretando il contenuto della clausola in questione, che fosse tenuta a Pt_1 restituire a le somme da quest'ultima erogate anche in presenza di ipotesi CP_1 diversa da quella di “falsità o disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla domanda di finanziamento” (pag. 11 dell'atto di gravame). Tale distinzione, secondo parte appellante, non costituiva questione meramente formale ma di fondamentale importanza, giacché i contratti di finanziamento con i clienti venivano conclusi Pt_1 mediante firma elettronica, con sistema OTP, rendendo quindi di fatto impossibile il disconoscimento della firma ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
8) rassegnava quindi le conclusioni riportate in epigrafe, insistendo per Pt_1
l'ammissione dei mezzi istruttori già dedotti in primo grado e non ammessi dal giudice istruttore, volti a ricostruire il procedimento di stipulazione dei contratti di finanziamento afferenti agli acquisti dei prodotti venduti da , che prevedeva l'utilizzazione di una Pt_1 piattaforma on line di e la firma di essi tramite un sistema OTP. CP_1
9) Nel giudizio di appello così radicato, si costituiva , rilevando ed eccependo, in via CP_1 preliminare, la novità e quindi l'inammissibilità del primo motivo di appello, atteso che la vessatorietà della clausola azionata da per ottenere la restituzione del CP_1 finanziamento erogato non era mai stata dedotta in precedenza, e comunque la sua infondatezza nel merito, atteso che mai avrebbe potuto invocare la disciplina Pt_1 consumeristica e posto che, in ogni caso, tale clausola era stata specificamente approvata a pagina 27 del documento prodotto sub 1 del fascicolo monitorio2.
Contestava, in ogni caso, la natura vessatoria della clausola, atteso che la stessa non andava a creare nessun ingiustificato disequilibrio, ma al contrario, come ritenuto dal
Tribunale, rappresentava previsione diretta a realizzare un coerente bilanciamento di 2
pagina 6 di 9 interessi. Quanto al secondo motivo, ne eccepiva del pari l'infondatezza, dovendo l'art.
7.6 lett. a) leggersi congiuntamente all'obbligazione, assunta dalla convenzionata al punto 5.1. lett. f) della convenzione, di corretta ed affidabile identificazione del cliente.
Chiedeva quindi il rigetto dell'appello, e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
10) Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione previo deposito degli atti difensivi conclusivi.
***
11) Reputa la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
12) A prescindere dalla novità del primo motivo, che introduce il vaglio di una eccezione di nullità di protezione mai in precedenza dedotta, valga osservare che il motivo è, per plurime ragioni, anche infondato. Innanzi tutto, in quanto a nessun titolo potrebbe essere riconosciuta a , in relazione alla convenzione stipulata con , la qualità di Pt_1 CP_1 consumatore ed il conseguente obbligo in capo a di addivenire ad una trattativa CP_1 individuale con per l'inserimento della clausola prevedente l'obbligo di Pt_1 quest'ultima di restituire a l'importo dei finanziamenti erogati nel caso di CP_1 contestazioni, da parte dei clienti, della regolarità o riferibilità soggettiva dei contratti conclusi. In secondo luogo, in quanto la clausola in oggetto era stata comunque, prudenzialmente, inserita da tra le clausole da approvarsi specificamente da CP_1 parte della convenzionata ai sensi dell'art. 1341 -1342 c.c., come, in effetti, era avvenuto, risultando la stessa specificamente approvata mediante duplice sottoscrizione. In terzo luogo, perché in ogni caso la clausola in oggetto, lungi dal creare un significativo sbilanciamento tra le posizioni delle parti, a vantaggio di , e dunque lungi dal CP_1 potersi definire propriamente vessatoria, rappresentava naturale esito di un coerente bilanciamento di interessi, da un lato quello di , alla stipulazione di finanziamenti Pt_1 ottenibili sulla scorta di una procedura su base informatica, di agevole e veloce fruibilità, incrementando di conseguenza l'appetibilità dei propri prodotti e, di conseguenza, il proprio fatturato;
dall'altro, l'interesse di , evidentemente consapevole della CP_1 frequenza con cui, in questo settore, avvengono contestazioni legate, tra gli altri, alle truffe ed ai furti di identità, a cautelarsi anche in ragione del fatto che erano gli operatori di , peraltro per stessa ammissione della medesima, appositamente a ciò formati, Pt_1
pagina 7 di 9 ad avere il contatto personale con il cliente, ad esaminare in originale la documentazione da questi prodotta, determinandosi, se del caso, a richiedere documentazione e/o informazioni aggiuntive. Trattasi dunque di motivo d'appello infondato.
13) Quanto al secondo motivo, la Corte reputa che anch'esso non possa ritenersi meritevole di accoglimento, in quanto l'interpretazione proposta da del tenore Pt_1 della clausola di cui al punto 7.6 lett. a) della Convenzione – volta a limitare l'operatività della clausola, sia perché la stessa dovrebbe ritenersi applicabile a condizione della congiunta ricorrenza di tutte le ipotesi previste – come sopra già detto – sia perché non sarebbe di fatto attuabile un disconoscimento di firma apposta mediante codice OTP, non pare conforme né al tenore letterale della clausola di cui si discute, dalla lettura della quale, al contrario di quanto sostenuto da , si desume chiaramente che la stessa Pt_1 si prestava a comprendere non soltanto le ipotesi di falsità o incongruenze documentali
(non necessariamente esistenti, ma anzi, inesistenti nei casi più insidiosi di truffa o furto di identità), ma anche l'eventualità di disconoscimenti della paternità del contratto operati
“in qualsiasi forma” (come significativamente recitava l'inciso finale della stessa), sia perché la dedotta inoperatività dell'ipotesi di disconoscimento di firma nel caso di sottoscrizione del contratto mediante OTP rappresenta interpretazione palesemente contraria alle intenzioni dei contraenti (art. 1362 c.c.), come palesata dal tenore complessivo del contratto (art. 1363 c.c.), nonché a buona fede (art. 1366 c.c.) e contrastante con il canone dell'utilità di cui all'art. 1367 c.c., essendo palese che le parti non avrebbero certo inteso inserire nel contratto una previsione di impossibile attuazione e dunque, di fatto priva di effetti (essendo la sottoscrizione dei finanziamenti erogati da da attuarsi in forma telematica mediante OTP). CP_1
14) L'appello deve essere quindi respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
15) Secondo il criterio della soccombenza la parte appellante va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147) relativi al valore di causa, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria- trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
16) Data la palese infondatezza dell'appello, sussistono altresì i requisiti ed i presupposti, di cui agli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c., per condannare parte appellante al pagamento a pagina 8 di 9 favore della parte appellata di un importo equitativamente determinato nella somma di
€ 2.000,00, pari a circa la metà dell'ammontare delle spese legali come sopra liquidate,
e di un ulteriore importo di € 2.000,00 a favore della . Controparte_5
17) Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 5675/2024 del 4 giugno 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di secondo grado, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre
IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna altresì al pagamento, a favore di , ai sensi dell'art. 96, Parte_1 CP_1 comma terzo, c.p.c. della somma di € 2.000,00, nonché, ai sensi dell'art. 96, quarto comma c.p.c., dell'ulteriore somma di € 2.000,00 a favore della;
Controparte_5
4) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9