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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
OV LL ER Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 28.7.2021 al n. 1386 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del
Tribunale di Siena n. 490 pubblicata il 18.6.2021 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
ISOLKAPPA S.R.L., corrente in Postiglione (SA),
E , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Siena, presso e nello studio dell'avv. Cristiana Campoccia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo D'Orlando e Sergio Amicarelli, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti- contro
corrente in Controparte_1
Siena, elettivamente domiciliata in Pistoia, presso e nello studio dell'avv. Fabio Nannotti, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
1 -appellata-
All'udienza del 14-16.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI: per ISOLKAPPA S.R.L., Parte_1 Pt_2
E
[...] Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di FIRENZE, contrariis reiectis:
A. IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 490/2021 resa dal Tribunale di Siena, pubblicata in data 18.06.2021 (RG
n. 363/2017), notificata in data 21.06.2021, accogliere le seguenti conclusioni, già avanzate in prime cure:
“1) Accertare e dichiarare, per tutte le causali espresse nella premessa del presente atto, che la convenuta ha proceduto sui conti correnti di cui è causa ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate dall'origine (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) e/o comunque poste in divieto a norme codicistiche ed al T.U.B., con conseguente applicazione di interessi, spese e commissioni non contrattualizzate
e/o comunque non dovute perché illecite, oltre al superamento del tasso soglia (usura oggettiva) ed al superamento del TEGM in presenza di difficoltà economica del cliente (usura concreta e/o soggettiva).
2) Per l'effetto pronunciarsi: a) sulla nullità delle clausole contrattuali;
b) sulla inesistenza dei contratti di apertura di credito sin dall'origine e/o eventualmente
2 sino alla data del deposito dei contratti monofirma di apertura di credito da parte della Banca convenuta (e che come indicato dalla sentenza della Suprema Corte n.
5919/2016 avrebbero efficacia ex nunc e non ex tunc ed a valere sui contratti di corrispondenza); c) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi
(perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma,
c.c.); d) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
e) sulla illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
f) sulla illegittimità dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate e comunicate;
g) sulla nullità della antergazione e postergazione delle valute in conto corrente (gioco delle valute);
3) Accertare e dichiarare che la nullità dei contratti per cui è causa, per avere la banca applicato tassi usurari, per cui a tale titolo nulla è dovuto per i trimestri in cui si è appurata l'esistenza dell'usura oggettiva e/o soggettiva (utilizzando, ai fini della verifica, la sola formula di derivazione normativa ex art.644 comma 4 c.p., ovvero TEG = Interessi +CMS + Spese
-------------------------------- . 365
Numeri debitori
4) Conseguentemente, se del caso anche mediante rinnovazione delle operazioni peritali se ritenuta opportuna dalla adita Corte, procedere ad espungere tutti gli interessi non dovuti nei trimestri in cui si è riscontrata l'usura, e diversamente nei trimestri in cui non si è verificato il superamento del tasso soglia,
3 procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere dei rapporti ad oggi, con applicazione del saggio legale e/o in subordine di quanto disposto dall'art.117 TUB, comma
7. Il tutto per rideterminare il reale saldo dei singoli conti correnti oggetto di causa;
5) Per l'effetto, procedere alla rettifica dei saldi tra le somme corrisposte alla ed illecitamente CP_1 trattenute dalla stessa, con quelle effettivamente dovute;
6) Parimenti, condannare la convenuta alla restituzione in favore della parte attrice di quelle somme di danaro (a seguito della rielaborazione del rapporto dalla sua origine ad oggi) corrisposte per le sole partite solutorie dalla parte attrice ed indebitamente trattenute dalla convenuta.
7) Con vittoria di spese e competenze di lite per le quali i procuratori si dichiarano antistatari.”
C) In ogni caso, ricalcolare il saldo dei conti correnti di cui è causa secondo la quantificazione indicata nelle perizie tecniche di parte attrice ed, in subordine, secondo la quantificazione operata dal Ctu nel corso del giudizio di primo grado (con particolare riferimento al conteggio con formula matematico finanziaria, “esclusione di tutte le competenze nel trimestre di sforamento del tasso soglia” e senza applicazione della prescrizione), nella misura di €
158.462,77 a credito correntista (C/C n. 6045.30) e nella misura di € 42.804,58 a debito correntista (C/C n.
6047.16) o della diversa somma che la Corte riterrà di giustizia. D) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio,
4 con attribuzione ai sottoscritti procuratori, quale antistatari”.
Per Controparte_1
“Perché Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, ogni contraria istanza, anche istruttoria, deduzione ed eccezione reietta:
- in via istruttoria, disporre un supplemento di CTU, stante la nullità ed inattendibilità di quella depositata in data 19/12/2024;
- in ogni caso, rigettare integralmente l'appello, i motivi, le istanze e le domande tutte proposte dalla
e dai Sig.ri Parte_4 Pt_3
, e con l'atto di
[...] Parte_2 Parte_1 citazione notificato alla Controparte_1
in data 19/07/2021, perché del tutto inammissibili ed
[...] infondati, in fatto ed in diritto, per le eccezioni, ed i motivi tutti proposti dalla Controparte_1
con conseguente conferma della sentenza n.
[...]
490/2021, Repert. n. 1029/2021, emessa dal Tribunale di
Siena, in composizione monocratica, in persona del Dott.
CH MO, in data 14/06/2021, pubblicata il
18/06/2021 e notificata il 21/06/2021.
- Sempre in ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
(di seguito anche solo Parte_4
“Isolkappa” o “ ”) nonché Pt_4 Parte_1 Pt_2
e questi ultimi quali garanti
[...] Parte_3 della Società, convenivano in giudizio
[...]
(di seguito anche solo “ ” O Controparte_1 CP_2
“ ”) al fine di sentir accertare e dichiarare la CP_1 nullità del contratto di conto corrente ordinario n.
6045.30 e di conto anticipi n. 6047.16 e, per l'effetto,
5 la rideterminazione del saldo finale epurato degli importi illegittimamente applicati a titolo di interessi ultralegali, di interessi usurari, di interessi anatocistici e di commissione di massimo scoperto, come da perizia di parte che veniva allegata, con condanna della alla restituzione delle partite solutorie CP_1 corrisposte dalla Società correntista ed indebitamente trattenute dalla CP_1
Esponevano in particolare gli attori che i rapporti bancari dedotti in giudizio difettavano di regolare pattuizione scritta, così come le aperture di credito concesse sui conti medesimi, rendendo perciò illegittime le condizioni economiche applicate nonché priva di efficacia la garanzia fideiussoria rilasciata dai garanti;
riferivano, inoltre, che il tentativo di mediazione obbligatoria esperito in via stragiudiziale aveva riportato esito negativo.
In via istruttoria chiedevano gli attori ammettersi c.t.u. contabile.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via CP_2 pregiudiziale, il difetto di legittimazione ad agire dei garanti e Parte_3 Parte_2 Pt_1
nel merito, in via preliminare, eccepiva
[...]
l'inammissibilità della domanda degli attori sia di rideterminazione del saldo sia di ripetizione degli indebiti essendo il c/c ancora aperto alla data della domanda giudiziale;
sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie relative al periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione del 26.1.2017, chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande avanzate dagli attori.
La causa veniva istruita con prove documentali e c.t.u. contabile che veniva successivamente integrata.
6 Con sentenza n. 490 pubblicata il 18.6.2021 il
Tribunale di Siena, in sintesi, e ai fini che qui ancora rilevano:
- dichiarava ammissibile la domanda di rideterminazione del saldo avanzata dagli attori
- accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla non avendo fornito gli attori prova CP_1 dell'esistenza di un'apertura di credito e, quindi, della natura ripristinatoria delle rimesse effettuate sul c/c in esame
- rigettava l'eccezione di nullità dei contratti di conto corrente e di conto anticipi, al cui deposito aveva provveduto la , avendone constatato la CP_1 sottoscrizione della Società correntista ai fini della loro validità; rigettava, per l'effetto, la doglianza relativa alla mancata pattuizione degli interessi ultralegali
- rigettava, altresì, la doglianza relativa alla capitalizzazione trimestrale, avendo constatato che la si era adeguata alla Delibera CICR del 9.2.2000 CP_1 dandone comunicazione alla clientela a mezzo di pubblicazione in G.U. e alla Società correntista anche con l'estratto conto al 30.9.2000, mentre, per il periodo anteriore, gli eventuali addebiti a tale titolo erano da considerarsi prescritti;
considerava, inoltre, legittimo l'anatocismo per il periodo successivo all'1.1.2014 ritenendo che la norma di cui al comma 2 dell'art. 120
TUB, come modificata ad opera della Legge n. 147/2013, art. 1, comma 629, con cui veniva reintrodotto il divieto di anatocismo, non fosse di immediata applicazione, con conseguente ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità stabilito dalla Delibera CICR del 9.2.2000
7 - quanto alla cms, pur rilevando che la stessa difettasse del requisito di determinatezza, essendone indicata la sola aliquota percentuale, constatava che dalla c.t.u. non erano stati individuati addebiti a tale titolo da eliminarsi
- rigettava, infine, anche le contestazioni relative alla dedotta sussistenza di usura oggettiva, in quanto fondata sulla determinazione del teg mediante una formula diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia,
e di usura soggettiva, non avendo gli attori fornito elementi configuranti il reato di cui all'art. 644, comma
3, c.p., ossia la situazione di difficoltà economica o finanziaria né della sproporzione degli interessi pattuiti.
Il Tribunale rigettava quindi la domanda degli attori e li condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di , ponendo a loro carico anche le spese CP_2 della c.t.u..
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena, hanno interposto gravame Parte_4 Pt_1
, e chiedendo, in
[...] Parte_2 Parte_3 accoglimento del proposto appello, la riforma parziale della impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi di impugnazione così riassumibili:
1) Errore in fatto ed in diritto circa la presunta prescrizione delle poste contabilizzate ante il decennio della domanda giudiziale -
Differenziazione e caratteristiche dell'azione di accertamento e dell'azione di ripetizione dell'indebito arricchimento ex art.2033 c.c.
2) Errore in fatto ed in diritto - Errata interpretazione della CMS e della mancata richiesta di parte attrice alla eliminazione degli importi addebitati nei Conti (Ordinario ed
8 Anticipo) a seguito e per l'effetto di tale causale
3) Errore in diritto circa l'applicazione della clausola anatocistica post 2000, su conti aperti nel 1997
4) Clausola Jus Variandi
5) Superamento del tasso soglia ad opera degli interessi spese e commissioni ex art.644 comma 4
c.p. nel conto ordinario e nel conto anticipi;
Gli appellanti hanno concluso, come in epigrafe, reiterando le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di primo grado, chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare, per tutte le causali espresse nella premessa del presente atto, che la convenuta ha proceduto sui conti correnti di cui è causa ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate dall'origine (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) e/o comunque poste in divieto a norme codicistiche ed al T.U.B., con conseguente applicazione di interessi, spese e commissioni non contrattualizzate e/o comunque non dovute perché illecite, oltre al superamento del tasso soglia (usura oggettiva) ed al superamento del TEGM in presenza di difficoltà economica del cliente (usura concreta e/o soggettiva).
2) Per l'effetto pronunciarsi: a) sulla nullità delle clausole contrattuali;
b) sulla inesistenza dei contratti di apertura di credito sin dall'origine e/o eventualmente sino alla data del deposito dei contratti monofirma di apertura di credito da parte della Banca convenuta (e che come indicato dalla sentenza della Suprema Corte n.
5919/2016 avrebbero efficacia ex nunc e non ex tunc ed a valere sui contratti di corrispondenza); c) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi
9 (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma,
c.c.); d) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
e) sulla illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
f) sulla illegittimità dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate e comunicate;
g) sulla nullità della antergazione e postergazione delle valute in conto corrente (gioco delle valute);
3) Accertare e dichiarare che la nullità dei contratti per cui è causa, per avere la banca applicato tassi usurari, per cui a tale titolo nulla è dovuto per i trimestri in cui si è appurata l'esistenza dell'usura oggettiva e/o soggettiva (utilizzando, ai fini della verifica, la sola formula di derivazione normativa ex art.644 comma 4 c.p., ovvero TEG = Interessi +CMS + Spese
-------------------------------- . 365
Numeri debitori
4) Conseguentemente, se del caso anche mediante rinnovazione delle operazioni peritali se ritenuta opportuna dalla adita Corte, procedere ad espungere tutti gli interessi non dovuti nei trimestri in cui si è riscontrata l'usura, e diversamente nei trimestri in cui non si è verificato il superamento del tasso soglia, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere dei rapporti ad oggi, con applicazione del saggio legale e/o in subordine di quanto disposto dall'art. 117 TUB, comma
7. Il tutto per rideterminare il reale saldo dei singoli conti correnti oggetto di causa;
10 5) Per l'effetto, procedere alla rettifica dei saldi tra le somme corrisposte alla ed illecitamente CP_1 trattenute dalla stessa, con quelle effettivamente dovute;
6) Parimenti, condannare la convenuta alla restituzione in favore della parte attrice di quelle somme di danaro (a seguito della rielaborazione del rapporto dalla sua origine ad oggi) corrisposte per le sole partite solutorie dalla parte attrice ed indebitamente trattenute dalla convenuta.
7) Con vittoria di spese e competenze di lite per le quali i procuratori si dichiarano antistatari
C) In ogni caso, ricalcolare il saldo dei conti correnti di cui è causa secondo la quantificazione indicata nelle perizie tecniche di parte attrice ed, in subordine, secondo la quantificazione operata dal Ctu nel corso del giudizio di primo grado (con particolare riferimento al conteggio con formula matematico finanziaria, “esclusione di tutte le competenze nel trimestre di sforamento del tasso soglia” e senza applicazione della prescrizione), nella misura di €
158.462,77 a credito correntista (C/C n. 6045.30) e nella misura di € 42.804,58 a debito correntista (C/C n.
6047.16) o della diversa somma che la Corte riterrà di giustizia.
D) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, quale antistatari”.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità per novità e tardività delle domande proposte al punto C) delle conclusioni precisate nell'atto di citazione in appello;
sempre in
11 via preliminare ha sollevato eccezione di res iudicata parziale relativamente alle domande e censure non riproposte in appello, concludendo a sua volta per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
Con ordinanza del 26.10.2023 è stata disposta c.t.u. integrativa di quella espletata in primo grado e la causa
è stata rimessa in istruttoria.
Espletata la c.t.u., all'udienza del 14-16.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla con riferimento CP_1 alla ritenuta novità delle domande proposte al punto C) delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello (pag. 8 costituzione appello ). Al di là del fatto che parte CP_1 appellata non specifica in maniera puntuale quali domande sarebbero da ritenersi nuove, le richieste degli appellanti di cui al punto C) - concernenti la rideterminazione del saldo finale del c/c ordinario e del conto anticipi da effettuarsi sulla base della perizia di parte o delle risultanze della c.t.u. svolta in primo grado – ricalcano nella sostanza quelle già rassegnate nell'atto introduttivo in primo grado, non configurandosi, pertanto, la novità prospettata dalla appellata. CP_1
Sempre in via preliminare, prende atto questa Corte dell'acquiescenza manifestata dagli appellanti in relazione ai capi della sentenza impugnata che hanno riconosciuto la validità dei contratti di c/c e di conto anticipi e, per l'effetto, la valida pattuizione degli
12 interessi ultralegali, essendo che detti rilievi, pur riproposti nelle conclusioni in appello, non sono stati fatti oggetto di specifica impugnazione ex art. 342
c.p.c..
Con il primo motivo di gravame - pag.
6-19 dell'atto di appello - viene, in sintesi, mossa censura alla impugnata sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha accolto l'eccezione sollevata dalla e dichiarato CP_1 prescritte le rimesse effettuate sui conti in esame nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione del 26.1.2017, senza previamente procedere alla ricostruzione del rapporto bancario e senza tenere conto che la non aveva fornito l'ammontare degli CP_1 affidamenti nonostante la richiesta ex art. 119 TUB avanzata dalla Società con p.e.c. del 14.10.2016 (pag. 19 dell'atto di appello).
Osserva la Corte quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta in effetti che la Società abbia avanzato istanza ex art. 119, comma 4,
TUB in data 28.10.2016 (doc. 2 citazione I° grado) chiedendo la consegna, tra gli altri, dei contratti di apertura di credito sul c/c e sul conto anticipi.
Risulta, inoltre, che gli attori, rimasta inevasa la suddetta richiesta, in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., hanno avanzato istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c (cfr. p. 16). Detta ultima istanza è stata tuttavia formulata in maniera del tutto generica, senza alcuna specificazione dei documenti di cui il primo
Giudice avrebbe dovuto eventualmente ordinare il deposito alla (segnatamente, dei contratti di apertura di CP_1 credito).
Vi è, oltretutto, da considerare che – stando alle allegazioni delle parti e da quanto rilevato dal c.t.u. - il presunto affidamento risalirebbe al mese di marzo del
13 1996. Pertanto, ritiene questa Corte che non vi fosse un obbligo in capo alla di evadere la richiesta della CP_1
Società correntista (del 28.10.2016), dal momento che quest'ultima avrebbe dovuto farsi parte diligente e richiederne copia entro un tempo ragionevole, da individuarsi nei dieci anni decorrenti dalla sottoscrizione dei singoli contratti, non essendovi per l'istituto di credito un obbligo di conservazione sine die della documentazione, ivi compresa di quella contrattuale.
Neppure ritiene questa Corte che vi siano elementi per ritenere che i conti in questione fossero affidati, non essendo stato possibile per il c.t.u. individuare il limite di utilizzo accordato e stabilire quindi la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate.
Alla mancanza del contratto non può infatti sopperirsi mediante gli estratti conto prodotti o altri elementi indiretti presuntivi di un accordo di fido tra le parti, privi dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., quali ad es. la pura e semplice previsione di commissioni di massimo scoperto o di differenti tassi debitori in ragione di diversi livelli di sconfinamento.
La sussistenza di un'apertura di credito deve infatti essere provata mediante forma scritta onde poter essere precisamente individuato il limite dell'affidamento e, anche a non voler ritenere essenziale il contratto scritto di affidamento, la Società correntista avrebbe dovuto fornire elementi probatori inconfutabili, quali l'aver anzitutto richiesto la concessione di una linea di credito fino ad un determinato importo al superamento del quale la si sarebbe verosimilmente attivata per CP_1 richiederne l'immediato rientro.
Nulla di tutto ciò è stato tuttavia addotto dagli attori-odierni appellanti, conseguendone che per il
14 periodo anteriore al 26.1.2007 le rimesse andranno considerate tutte solutorie.
Quanto appena detto non incide, ad ogni modo, sul diritto degli odierni appellanti di chiedere la rideterminazione del saldo del conto corrente epurato degli addebiti ritenuti illegittimi, affinché gli effetti della prescrizione siano comunque calcolati sul saldo rettificato e non sul saldo banca, come si vedrà più avanti trattando dell'anatocismo, oggetto del terzo motivo di gravame, del quale si rinvia per il momento la trattazione.
Con il secondo motivo di gravame – pagg. 19-22 dell'atto di appello - viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe, nella loro prospettazione erroneamente, escluso la necessità di eliminare gli addebiti a titolo di cms nonostante l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola sollevata da essi appellanti fin dall'atto introduttivo.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della motivazione si evince chiaramente che il primo Giudice ha riconosciuto fondato il rilievo sulla indeterminatezza della cms – mosso dagli attori in ragione del fatto che detta commissione era stata indicata solo con riferimento alla percentuale – prendendo però, al contempo, atto del fatto che dalla c.t.u. espletata non risultavano somme addebitate a titolo di c.m.s. sul c/c in esame e che gli attori né il loro consulente di parte avevano mosso sul punto contestazione alcuna (cfr. il seguente passaggio della sentenza impugnata alle pagine 22 e 23 della sentenza impugnata: “il consulente tecnico d'ufficio, pur richiesto di valutare la corrispondenza delle condizioni applicate a quelle concordate, non ha fornito alcuna
15 indicazione sull'eventuale addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto;
né i consulenti tecnici di parte hanno evidenziato alcuna carenza sul punto”).
Con il quarto motivo di gravame - pag. 26 dell'atto di appello - gli appellanti muovono censura avverso la sentenza impugnata nella parte in cui questa avrebbe rilevato l'assenza di specifiche contestazioni in merito all'esercizio dello ius variandi, con conseguente mancata espunzione delle somme illegittimamente applicate a tale titolo, sebbene essi appellanti avessero fin dall'atto introduttivo dedotto la mancata valida sottoscrizione di detta clausola e la sua nullità per violazione del disposto di cui all'art. 118 TUB.
Il motivo è infondato.
Occorre, anzitutto, distinguere la legittimità dello ius variandi dal suo corretto esercizio. Sotto il primo profilo – che è quello su cui insistono gli appellanti – nei contratti di apertura del c/c e del conto anticipi, in atti, risulta sottoscritta la clausola che consentiva alla di modificare le condizioni contrattuali CP_1 originariamente pattuite (cfr., per entrambi, il rispettivo art. 16 – docc. 4 e 5 comparsa I° grado
); inoltre, la ha provveduto al deposito delle CP_1 CP_1 modifiche apportate nel corso del rapporto bancario (cfr. docc.
6-14 comparsa I° grado Banca). Constatata la legittimità dello ius variandi, va preso atto del fatto che gli attori-odierni appellanti non hanno mai contestato di aver regolarmente ricevuto le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali né che queste ultime fossero state applicate dalla in maniera non CP_1 conforme a quanto indicato (in questo senso si parla di esercizio dello ius variandi); ragion per cui la doglianza è da rigettare con conferma sul punto della impugnata sentenza.
16 È parimenti infondato il quinto ed ultimo motivo di gravame - pag. 26 e ss. dell'atto di appello - con cui viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui questa non ha riconosciuto la sussistenza dell'usura oggettiva e soggettiva.
In relazione alla dedotta usura oggettiva gli appellanti ripropongono le medesime argomentazioni rese in primo grado – segnatamente sulla verifica dell'usura da effettuarsi mediante l'adozione di criteri per la determinazione del tegm e del teg differenti da quelli previsti dalle Istruzioni della Banca d'Italia e con inclusione della cms nel calcolo del teg – che il primo
Giudice, con ampia e condivisibile motivazione (pagg. 23-
26 della sentenza impugnata), ha rigettato, richiamando sul punto la sentenza delle Sezioni Unite del 20 giugno
2018 n. 16303 (sulla necessità di attenersi ai criteri dettati dalla Banca d'Italia al fine di rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale), dai cui principi questa Corte non intende discostarsi.
Dei medesimi principi ha fatto applicazione il c.t.u. in primo grado e dalle risultanze della perizia non sono stati riscontrati trimestri in cui vi sia stato il superamento del tasso soglia usura (cfr. pag. 2 primo supplemento c.t.u. in primo grado del 6.11.2018).
Quanto all'usura soggettiva il primo Giudice aveva rigettato la doglianza degli attori non avendo questi ultimi fornito evidenza degli elementi richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 644, comma 3, c.p., ossia la situazione di difficoltà economica o finanziaria e la sproporzione degli interessi pattuiti, rilevando che anche il c.t.u. aveva escluso dall'esame della documentazione uno stato di difficoltà della Società correntista (cfr. pagg. 26-27 della sentenza impugnata).
17 A fronte, tuttavia, anche in questo caso, della esaustiva motivazione resa in proposito dal primo Giudice, gli odierni appellanti si sono limitati ad affermare quanto segue “si rimanda alle considerazioni in atti ed alla relazione di parte attrice, impugnando le risultanze del
CTU ed i capi sul punto della sentenza di primo grado”
(cfr. pag. 29 dell'atto di appello), non offrendo pertanto a questa Corte argomentazioni idonee a sollecitare un riesame della questione, con conseguente conferma del relativo capo della impugnata sentenza.
Passando all'esame del terzo motivo di gravame - pag.
22-25 dell'atto di appello - con cui, in sintesi, viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha riconosciuto legittima la capitalizzazione trimestrale operata dalla per il CP_1 periodo successivo al 30.9.2000, pur in assenza di specifica approvazione per iscritto della società correntista -, in corso di causa questa Corte ha disposto l'integrazione della c.t.u. svolta in primo grado, ritenuta la necessità di rielaborare i conteggi alla luce dell'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio
2000 sono radicalmente nulle, conseguendone che, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (come recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 27460 del
14.10.2025, che nel richiamare precedenti conformi quali
“Cass., n. 28215/2024, Cass., n. 13669/2025, Cass., n.
7377/2025”, tutti successivi alle sentenze gemelle Cass.
n. 5054/2024 e Cass. n. 5064/2024, decreta il superamento
18 del principio da queste due ultime affermato “secondo cui la natura peggiorativa delle clausole implicherebbe «una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece (…) tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”, cfr. p. 6 della citata pronuncia).
Il consulente incaricato ha proceduto quindi ad elaborare le ulteriori ipotesi considerando legittimo l'anatocismo dal IV trimestre del 2003 - a partire dal quale la Banca ha dimostrato di essersi adeguata alla nuova normativa mediante la specifica approvazione per iscritto della Società correntista della clausola (n. 7) che prevedeva l'applicazione della capitalizzazione trimestrale (cfr. contratto del 17.9.2003, doc. 7 comparsa I° grado ). CP_1
Premesso tutto quanto sopra, tra le ipotesi elaborate dal c.t.u. quella a cui questa Corte ritiene di aderire è quella che evidenzia un saldo finale a debito per la
Società correntista di euro 5.076,76 (cfr. pag. 9 c.t.u. appello), che considera altresì gli effetti della prescrizione fino al 26 gennaio 2007, per quanto si è detto trattando del primo motivo di gravame.
Il c.t.u. ha invece escluso che l'effetto anatocistico potesse prodursi sul conto anticipi avendo rilevato che la faceva confluire sul conto CP_1 ordinario le competenze che maturavano sul primo (cfr. pag. 5 relazione c.t.u. I° grado dell'11.7.2018).
Va, tuttavia, tenuto conto del fatto che per effetto della modifica dell'art. 120, comma 2, TUB ad opera dell'art. 1, comma 629, legge n. 147 del 27 dicembre
2013, la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 – contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice - non
è più applicabile ed il reintrodotto divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. è da intendersi
19 immediatamente attuabile, conseguendone l'illegittima applicazione dell'anatocismo a partire dal 1° gennaio
2014, data di entrata in vigore della richiamata legge n.
147/2013 (indipendentemente, quindi, dalla temporanea mancata adozione di una nuova Delibera da parte del CICR, cfr. Cass., sez. I, sent., 30.7.2024, n. 21344).
Andranno pertanto espunti anche gli interessi anatocistici applicati dalla Banca nel periodo dall'1.1.2014 al 26.1.2017, pari a complessivi euro
17.075,25 (cfr. all. 4 relazione c.t.u. appello), risultando pertanto il saldo finale del c/c n. 6045.30 alla data del 26.1.2017 a credito per la Società correntista per euro 11.998,49 (-5.076,76 + 17.075,25).
Alla luce di quanto sopra, l'appello merita parziale accoglimento con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Risultando il saldo finale a credito per la Società correntista, nulla è dovuto da Parte_1 Pt_2
e nella loro qualità di garanti
[...] Parte_3 della Società medesima.
Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, ai sensi del D.M.
55/2014 per il primo grado (valori minimi, dato il differenziale riaccreditato vicino al minimo) e ai sensi del D.M. 147/2022 per il secondo grado (valori minimi per le stesse ragioni di cui sopra, compresa la fase istruttoria) e, in ragione dell'esito complessivo del giudizio che ha visto gli odierni appellanti vittoriosi, sono interamente poste a carico della odierna CP_1 appellata con distrazione in favore degli officiati procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese della c.t.u. contabile, e relative integrazioni, espletata nel primo grado di giudizio
20 nonché di quella suppletiva disposta nel presente grado di giudizio sono poste per 2/3 a carico della CP_1 appellata e per il restante 1/3 a carico solidale degli appellanti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da ISOLKAPPA S.R.L., Pt_1
, e avverso la
[...] Parte_2 Parte_3 sentenza del Tribunale di Siena n. 490 pubblicata il
18.6.2021:
1) accoglie parzialmente l'appello e ridetermina in euro 11.998,49 a credito della Società correntista il saldo finale del c/c n. 6045.30 alla data del 26.1.2017;
2) dichiara che nulla è dovuto da Parte_1
e nella loro Parte_2 Parte_3 qualità di garanti di ISOLKAPPA S.R.L.;
3) liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 7.795,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
4) dichiara tenuta e condanna
[...] alla rifusione di dette Controparte_1 spese in favore di ISOLKAPPA S.R.L., Pt_1
, e da
[...] Parte_2 Parte_3 distrarsi in favore degli officiati procuratori dichiaratisi antistatari;
5) liquida le spese del presente grado di giudizio in euro 7.160,00 per compensi avvocato, CAP e
IVA, come per legge;
6) dichiara tenute e condanna
[...] alla rifusione di dette Controparte_1 spese in favore di ISOLKAPPA S.R.L., Pt_1
, e da
[...] Parte_2 Parte_3
21 distrarsi in favore degli officiati procuratori dichiaratisi antistatari;
7) pone le spese delle c.t.u. contabili disposte nel primo e nel presente grado di giudizio per
2/3 a carico di Controparte_1
e per il rimanente 1/3 a carico solidale
[...] di ISOLKAPPA S.R.L., Parte_1 Pt_2
e ;
[...] Parte_3
8) manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale, in ordine al valore della controversia.
Così deciso in Firenze, il 14.11.2025
Il Presidente rel.
OV LL ER
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