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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1084/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6390/2022 depositato il 29/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2572/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 15 e pubblicata il 30/03/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2938020160027549 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e chiede la condanna alle spese;
riscossione insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Resistente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo 29380201600027549000 e la cartella di pagamento nr 29320130020238071000, portante iscrizione a ruolo a titolo anno d'imposta 2008, chiedendone l'annullamento per vari motivi di illegittimità tra i quali l'omessa notifica della cartella.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania si costituiva in giudizio, contestando l'ammissibilità del ricorso avverso il preavviso di fermo ed, in ogni caso, l'inammissibilità di ogni eccezione relativa al merito della pretesa, una volta che, l'Agente della Riscossione, anch'esso chiamato in causa, avrebbe provato l'avvenuta notifica della cartella impugnata.
Riscossione Sicilia S.P.A. non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie illustrative la parte insisteva nei motivi di ricorso pur dando di aver interamente pagato le somme portate dalla cartella impugnata unitamente al preavviso di fermo amministrativo.
La CTP, con la sentenza n. 2572/2022 depositata il 30/03/2002 accoglieva il ricorso sul presupposto che nessuna prova è stata degli atti prodromici al preavviso di fermo.
L'Agenzia delle Entrate appello al fine di ottenere la riforma della sentenza qui impugnata, in quanto da riformare sulla scorta della documentazione che ex art. 58 DPR 546/1992 prodotta e per violazione dell'art. 21 del D. LGS.546/1992.
La signora Resistente_1 , controdeduce puntualmente, e propone appello incidentale per omessa condanna dei resistenti alla restituzione di quanto pagato dalla contribuente in pendenza del giudizio di primo grado, chiede la condanna dei due gradi di giudizio..
All'udienza pubblica del 20 maggio 2025, sentite le parti, la causa è poste in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato. L'appello incidentale è da accogliere.
I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso perché non è stata prodotta la documentazione relativa alla notifica della cartella nr. 293201300202380071000 sottostante al preavviso di fermo. Ciò posto poiché ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. 546/92 è possibile, nel giudizio di appello, la produzione della documentazione necessaria ai fini della decisione. Ne consegue che essendo possibile produrre liberamente i
documenti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n.
20086/2005; Cass. n. 9604/2000; Cass. n.232/2009; Cass. n.9511/2008 Cass. 16916/2005;
Cass.2027/2003; Cass. n.7329/2003;).
Ma l'Agenzia delle Entrate nulla produce. Nell'appello precisa che è obbligo dell'Agente della Riscossione la produzione documentale. La produzione documentale dell'Agente della Riscossione eseguita ai sensi art. 140 non dimostra la regolare notifica.
E' da rigettare l'appello principale.
E', pertanto, da accogliere l'appello incidentale della signora Resistente_1 di restituzione di quanto pagato dalla contribuente in pendenza del giudizio di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, accoglie l'appello incidentale della signora Resistente_1 società ed in riforma della sentenza appellata dichiara illegittimo l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessive € 350,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. e di secondo grado che liquida in complessive € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AS RD AN IS ST
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6390/2022 depositato il 29/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2572/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 15 e pubblicata il 30/03/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2938020160027549 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e chiede la condanna alle spese;
riscossione insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Resistente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo 29380201600027549000 e la cartella di pagamento nr 29320130020238071000, portante iscrizione a ruolo a titolo anno d'imposta 2008, chiedendone l'annullamento per vari motivi di illegittimità tra i quali l'omessa notifica della cartella.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania si costituiva in giudizio, contestando l'ammissibilità del ricorso avverso il preavviso di fermo ed, in ogni caso, l'inammissibilità di ogni eccezione relativa al merito della pretesa, una volta che, l'Agente della Riscossione, anch'esso chiamato in causa, avrebbe provato l'avvenuta notifica della cartella impugnata.
Riscossione Sicilia S.P.A. non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie illustrative la parte insisteva nei motivi di ricorso pur dando di aver interamente pagato le somme portate dalla cartella impugnata unitamente al preavviso di fermo amministrativo.
La CTP, con la sentenza n. 2572/2022 depositata il 30/03/2002 accoglieva il ricorso sul presupposto che nessuna prova è stata degli atti prodromici al preavviso di fermo.
L'Agenzia delle Entrate appello al fine di ottenere la riforma della sentenza qui impugnata, in quanto da riformare sulla scorta della documentazione che ex art. 58 DPR 546/1992 prodotta e per violazione dell'art. 21 del D. LGS.546/1992.
La signora Resistente_1 , controdeduce puntualmente, e propone appello incidentale per omessa condanna dei resistenti alla restituzione di quanto pagato dalla contribuente in pendenza del giudizio di primo grado, chiede la condanna dei due gradi di giudizio..
All'udienza pubblica del 20 maggio 2025, sentite le parti, la causa è poste in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato. L'appello incidentale è da accogliere.
I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso perché non è stata prodotta la documentazione relativa alla notifica della cartella nr. 293201300202380071000 sottostante al preavviso di fermo. Ciò posto poiché ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. 546/92 è possibile, nel giudizio di appello, la produzione della documentazione necessaria ai fini della decisione. Ne consegue che essendo possibile produrre liberamente i
documenti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n.
20086/2005; Cass. n. 9604/2000; Cass. n.232/2009; Cass. n.9511/2008 Cass. 16916/2005;
Cass.2027/2003; Cass. n.7329/2003;).
Ma l'Agenzia delle Entrate nulla produce. Nell'appello precisa che è obbligo dell'Agente della Riscossione la produzione documentale. La produzione documentale dell'Agente della Riscossione eseguita ai sensi art. 140 non dimostra la regolare notifica.
E' da rigettare l'appello principale.
E', pertanto, da accogliere l'appello incidentale della signora Resistente_1 di restituzione di quanto pagato dalla contribuente in pendenza del giudizio di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, accoglie l'appello incidentale della signora Resistente_1 società ed in riforma della sentenza appellata dichiara illegittimo l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessive € 350,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. e di secondo grado che liquida in complessive € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AS RD AN IS ST