Articolo 10 della Legge 24 novembre 1967, n. 1114
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 dicembre 1967
Art. 10.
Sulle autorizzazioni di spesa per l'anno 1967, previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario, con effetto dal 10 giugno 1967, decorrenza del conferimento al commissario dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'esposizione.
Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a coloro che comunque, per inderogabili esigenze di ordine pratico, sono utilizzati ed assunti dopo la suddetta data del 10 giugno 1967, fermi restando i contingenti numerici previsti.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1967