TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/11/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1706/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa EN ON - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da e Parte_1 Parte_2
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a Fano il 28/08/1994, optando per il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, e nata a [...] il [...], maggiorenne ma Per_2
ancora economicamente non autosufficiente.
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni anche all'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nato il [...] a [...] - REGNO UNITO Parte_1
E
DEBORA URBINATI nata il [...] a [...] - SVIZZERA
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n. 1238, ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 28/11/2025
Il Presidente
EN ON
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa EN ON - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da e Parte_1 Parte_2
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a Fano il 28/08/1994, optando per il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, e nata a [...] il [...], maggiorenne ma Per_2
ancora economicamente non autosufficiente.
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni anche all'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nato il [...] a [...] - REGNO UNITO Parte_1
E
DEBORA URBINATI nata il [...] a [...] - SVIZZERA
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n. 1238, ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 28/11/2025
Il Presidente
EN ON