Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 10.12.2024 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Davide Fiorani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 16.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
A. I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
B. Le figlie minori vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione, in relazione alla loro attuale età ed alle loro attuali esigenze, presso la madre sig.ra ; Parte_2
C. La casa coniugale, sita in Concorezzo (MB) alla Via Don Girotti n.9, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata, con quanto ivi contenuto, alla sig.ra che la abiterà Parte_2
unitamente alle proprie figlie e come ivi già residenti sino alla maggiore Persona_1 Persona_2
età ed indipendenza economica delle Stesse figlie mentre il SI. provvederà a Parte_1
reperire per sé diversa abitazione entro mesi sei dal deposito del presente ricorso;
a titolo di assegno di mantenimento l'Uno nei confronti dell'Altro;
E. Viene stabilito quale mantenimento in favore delle figlie minori e la Persona_1 Persona_2
somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore di ciascuna a carico del padre, sig. Pt_1
, il Quale provvederà alla corresponsione delle dette somme alla SI.ra entro
[...] Parte_2
il giorno cinque di ogni mese di competenza sulle coordinate bancarie della Stessa come già note allo Stesso;
l'importo del concordato mantenimento sarà rivalutato annualmente, come per legge, all'incremento ISTAT;
l'assegno unico INPS verrà attribuito ai coniugi, come per legge, nella percentuale del 50% in favore di ciascuno;
F. A riguardo delle spese straordinarie e della loro qualificazione i coniugi recepiscono e fanno proprie le regolamentazioni contenute nel Protocollo del Tribunale di Monza n. 1377 del 2018, che si versa in atti, determinando quale quota di partecipazione delle spese straordinarie non incluse nell'ordinario mantenimento, fermo restando le necessarie autorizzazioni in tal senso dell'altro coniuge, quella di sostenimento del 70% delle stesse a carico del sig. e del 30% a Parte_1
carico della SI.ra ; Parte_2
G. Il diritto di frequentazione e visita del SI. nei confronti delle figlie Parte_1 Persona_1
e viene regolamentato dai coniugi come segue: il padre potrà far visita alle figlie e Persona_2
portarle con sé un pomeriggio alla settimana, già dalle parti individuato, salvi imprevisti o sopraggiunti impedimenti da comunicarsi con almeno un giorno di preavviso, nella giornata del mercoledi, con pernottamento con il padre e sino alla mattina successiva in cui lo Stesso provvederà ad accompagnarle all'Istituto scolastico o impegnandosi a riportarle presso l'abitazione materna in caso di non frequenza scolastica;
durante ogni fine settimana, il padre potrà prendere le minori presso l'abitazione della madre e portarle con sé con pernottamento con lo Stesso impegnandosi a riportarle presso l'abitazione materna;
a settimane alterne i relativi periodi di permanenza nel fine settimana con il padre saranno quelli che vanno dalle ore 18,00 del venerdi alle ore 18,00 del sabato e la settimana successiva dalle ore 18 del sabato alle ore 18 della domenica;
Le dette determinazioni potranno essere variate in funzione delle esigenze lavorative o personali dei coniugi e delle esigenze scolastiche o personali delle figlie;
H. Ad anni alterni spetta il diritto di ogni genitore di trascorrere il giorno del compleanno delle figlie con le Stesse, il giorno dell'Epifania, alternativamente il giorno della vigilia di Natale o del Natale, alternativamente della Pasqua o del Lunedi dell'Angelo; nonché alternativamente tutti i giorni festivi
(es. 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre); la festa del Papà verrà trascorsa con il padre e quello della Mamma con la madre;
le figlie trascorreranno con il genitore il giorno del rispettivo compleanno dello;
per giorno va inteso il lasso temporale dalle ore 10 alle ore 20 Pt_3 fermo restando gli obblighi ed impegni scolastici delle e le necessità lavorative dei genitori;
Pt_4
il genitore presso il quale le figlie soggiorneranno dovrà occuparsi della cura e del monitoraggio delle attività scolastiche;
durante il periodo estivo, da intendersi quello intercorrente tra l'8 giugno ed il 31 agosto di ogni anno, il padre potrà trascorrere con le figlie un periodo complessivo di giorni quindici, anche frazionati in più volte, dalle ore 8,00 del primo giorno alle ore 20,00 dell'ultimo giorno da concordarsi con almeno giorni quindici di preavviso;
il padre si impegna nelle su indicate occasioni di frequentazione a prendere le figlie presso l'abitazione materna e ivi a riportarLe;
I. I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi i loro eventuali e rispettivi cambi di domicilio;
J. Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio di passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Concorezzo in data 20.09.2014;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Concorezzo per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 24, parte II, serie A, anno 2014);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.01.2025
Il Presidente est. Laura Gaggiotti