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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/02/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7151/2017 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 16.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica,
tra
(CF. , in persona del Presidente pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Simona Pesci ed elettivamente domiciliato presso tale difensore, in Albano Laziale, via Ragusa n. 7, come da procura alle liti depositata in allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 10.02.2021;
parte attrice e
CF. ), a mezzo della procuratrice in virtù di procura Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 per atto del notaio rep. 43026 del 16.06.2015, a sua volta in persona della procuratrice Persona_1
, in virtù di procura per atto del notaio rep. 51999 del Controparte_2 Persona_1
16.11.2016, rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Paola Mormino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, in Roma, viale Pinturicchio n. 204, come da procura alle liti depositata in allegato alla comparsa di risposta;
parte convenuta nonché
(CF. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3 P.IVA_3 difeso dall'avv.to Leonardo Traglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, sito in Cecchina (RM), via Olanda n. 3, come da procura alle liti depositata in allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 05.03.2019;
parte convenuta Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.07.2024 (per l'attore: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di citazione, con l'ulteriore indicazione, in conseguenza dell'attività istruttoria espletata, del punto 2 delle conclusioni dell'atto di citazione nella parte finale laddove è stato indicato “a seguito dell'immissione in fognatura di acqua di sopravanzo proveniente dal serbatoio di Monte Tondo”, anche di ogni ulteriore condotta imputabile alle parti convenute. Chiede i termini ex art. 190 c.p.c.”; per la “si riporta a tutti i propri scritti Controparte_1 difensivi e verbalizzazioni d'udienza, contesta la nuova domanda proposta dalla parte attrice all'udienza odierna e dichiara di non accettare il contraddittorio su tardive ed inammissibili domande delle controparti
1 come quella oggi avanzata. Precisa le proprie conclusioni come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e si associa alla richiesta di termini ex art. 190 c.p.c.”; per il : “si riporta ai propri scritti Controparte_3 difensivi, impugna e contesta tutto quanto dedotto e richiesto dalle controparti, anche all'udienza odierna, e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. Si associa alla richiesta di termini ex art. 190 c.p.c. …si associa all'eccezione di tardività e inammissibilità della modifica o integrazione della domanda attorea oggi operata”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il (nel Parte_1 prosieguo anche solo il “ ”, per brevità) ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(nel seguito anche solo ) e il (nel prosieguo il “ ), esponendo, CP_1 Controparte_3 CP_3 in sintesi:
- che, in data 5.03.2017, all'interno del , in corrispondenza della via dei Cerri n. Parte_1
64, si è verificata una fuoriuscita rilevante di acque reflue miste ad acque chiare da una cisterna ivi ubicata, le quali hanno allagato l'abitazione di una consorziata ( ) adiacente a tale Persona_2 cisterna, e d'urgenza è stata chiamata dall'attore la S.E.M. S.r.l. per l'attività di disostruzione del tratto di rete fognaria intasata, ma la fuoriuscita di acqua è poi proseguita anche nella notte e durante la mattinata successiva e la banchina erbosa situata a fianco della carreggiata di via dei Cerri dove si è verificata la perdita ha ceduto, con un solco ivi generatosi di circa un metro;
- che, in ragione del cedimento della banchina, è stato quindi richiesto un urgente lavoro di rifacimento della stessa e di riparazione dei danni tutti alla e durante tali lavori, durati Controparte_4 per alcuni giorni, si è potuto appurare che la perdita è derivata da un tubo fognario completamente eroso dall'acqua, perdita che, come constatato dagli operai e come anche verificato mediante video ispezione, riguardava acque chiare ed era di quantità rilevante, avendo dunque eroso il tubo risultato danneggiato e determinato il cedimento della banchina;
al fine di comprendere le cause di tale fuoriuscita d'acqua, inoltre, è stato seguito dagli operai il corso della stessa a ritroso sino alla cisterna della Acea situata all'interno del presso Monte Tondo e ivi è stato riscontrato che Parte_1 la immetteva un quantitativo rilevante di acqua chiara all'interno delle fognature consortili;
CP_1
- che il personale del ha poi segnalato che analoghi fenomeni di fuoriuscita di Parte_1 acqua chiara si erano verificati già in precedenza, sia pure con conseguenze meno gravi, risultando le perdite frequentissime, come da relazioni di servizio di tale personale e da fatture di ditte di autospurgo;
- che la è stata dunque diffidata a rimediare ai danni patiti dal , ma la stessa CP_1 Parte_1 non è intervenuta né ha preso posizione;
successivamente, reperito un atto con il quale, nel 2011, l'allora Sindaco del ha autorizzato tale società ad immettere le acque chiare di Controparte_3 sopravanzo provenienti da Monte Tondo nell'impianto fognario consortile, sono stati inoltre richiesti alla stessa e al chiarimenti, stante anche le “rilevanti violazioni di legge conseguenti CP_3 ad un comportamento del genere”, il quale, oltre a generare i danni lamentati, determina anche una rilevante perdita di acqua potabile con un “danno ambientale evidente”, e la ha a ciò replicato CP_1 riconoscendo l'immissione in fognatura dell'acqua di sopravanzo dalla cisterna di Monte Tondo, ma ha evidenziato che il quantitativo immesso è esiguo;
- che sulla questione è intervenuto, poi, il Dipartimento IV – Servizio 2 “Tutela acque e risorse idriche” della nella persona del dirigente Controparte_5 CP_6
che ha contestato, invece, “le rilevanti quantità di acqua chiara immesse nella rete fognaria
[...] consortile” e richiesto pertanto anch'essa chiarimenti ad e tenuto conto CP_1 CP_3 dell'alterazione delle condizioni batteriche da ciò derivanti, “bloccando” le autorizzazioni per il nuovo depuratore di è stato inoltre osservato dalla che la condotta di Pt_2 Controparte_7
2 è contra legem, poiché, ove si tratti di acqua chiara derivante dal sopravanzo del serbatoio CP_1 idrico potabile, non soggetta ad obbligo di trattamento depurativo, l'immissione in fognatura sarebbe contraria all'art. 101 co. 5 d.lgs. 152/2006, mentre nel caso in cui si tratti di acqua di rigetto o concentrato e/o contro lavaggio dei filtri di dearsenificazione si sarebbe in presenza di acque reflue industriali ex art. 74 co. 1 lett. h) d.lgs. 152/06, che possono essere immesse solo previa autorizzazione allo scarico da parte del e nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 CP_3 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06, al riguardo peraltro rilevando che il ha CP_3 dichiarato di avere trasferito il S.I.I. al gestore sin dal 01.01.07 e di non ritenersi quindi CP_1 competente a rilasciare, da tale data, detta autorizzazione;
- che la ha riscontrato la richiesta di chiarimenti e rappresentato che le acque immesse CP_1 sono quelle di rigetto dell'impianto di dearsenificazione, senza però allegare documenti attestanti l'installazione di tale impianto presso Monte Tondo;
in ogni caso, “la condotta di immissione di acqua (che sia poi potabile o di rigetto, appare, alla luce delle osservazioni effettuate dalla Dott.ssa irrilevante) CP_6 CP_ è certamente stata conditio sine qua non della verificazione dei danni di cui è causa e, pertanto, la in concorso solidale con il dovrà essere ritenuta responsabile dei danni tutti occorsi al Controparte_3
e quantificabili, quanto quelli ultimi sulla banchina dinanzi alla Via dei Cerri, nella somma pari ad Parte_1
€ 7.381,00 (di cui alle fatture dell'auto spurgo e della ditta Edilsarr, allegati 1, 3 e 5); quanto gli ulteriori, consistenti nell'usura dell'intero impianto fognario del Comprensorio da accertarsi a Parte_1 CP_ mezzo di rituale CTU che, sin d'ora, si richiede, salva ed incondizionata la circostanza per la quale e hanno esplicitamente riconosciuto l'immissione in fognatura e, pertanto, l'an, con facoltà di CP_3 quantificare i relativi danni a mezzo di CTU che verifichi l'esatta immissione di quantitativi di acqua in fognatura e se siano stati idonei a provocare i vari danni succedutisi negli anni alle fognature del e Parte_1 tuttora in atto”.
Sulla scorta di tali deduzioni, il ha dunque domandato: “1) In via primaria, accertare Parte_1
e dichiarare che i danni occorsi alla banchina consortile sita alla Via dei Cerri altezza civico 64 sono stati causati dal comportamento imprudente/negligente e/o doloso di nonché del Controparte_1 CP_3
e di cui alla narrativa e, per l'effetto, condannare la citata società ed il in concorso tra di loro
[...] CP_3
a risarcire al i danni patiti e di cui alle fatture in atti pari ad € 7.381,00 Parte_1 oltre interessi dal dì dei fatti al soddisfo;
2) Accertare e dichiarare, previa disposizione di CTU, che la rete fognaria del ha subito danni materiali e con essa ulteriori danni a banchine Parte_1
e beni consortili da quantificarsi nell'esatta misura dalla citata consulenza, a seguito dell'immissione in fognatura di acqua di sopravanzo proveniente dal serbatoio di Monte Tondo;
3) Condannare altresì entrambi i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Si è costituito in giudizio il contestando tali domande e deducendo, in sintesi: CP_3
- che, anzitutto, la procura alle liti posta in calce all'atto di citazione è viziata da nullità, per l'impossibilità assoluta di ricondurre la firma ivi apposta a quella del legale rappresentante pro tempore del , considerato che nella procura è riportata soltanto una generica dichiarazione Parte_1 di delega priva di riferimenti anagrafici e di qualificazione del soggetto che l'ha rilasciata e la firma apposta da tale soggetto è illeggibile, né reca l'indicazione “n.q.”, e tantomeno dal testo dell'atto e dalla documentazione depositata è possibile identificare l'eventuale specifica funzione o carica ricoperta in base all'atto costitutivo o statutario del;
Parte_1
- che, nel merito, le domande attoree verso il sono comunque infondate, poiché CP_3 basate sull'assunto che l'ente locale avrebbe autorizzato la a canalizzare il sopravanzo del CP_1 serbatorio idrico di Monte Tondo nella fognatura consortile, ma il documento indicato e prodotto dal non è un provvedimento autorizzativo, costituendo soltanto una “richiesta di Parte_1 autorizzazione scavo” rivolta dal al stesso, con la quale è stata resa nota a CP_3 Parte_1 quest'ultimo la disponibilità manifestata dalla alla canalizzazione del sopravanzo nella CP_1 fognatura consortile e domandata l'autorizzazione al a consentire alla società di realizzare Parte_1
3 nella sua proprietà tale opera, e ciò al fine di cercare di trovare una soluzione definitiva a un problema che al riguardo era stato manifestato dal medesimo, il quale ha poi approvato Parte_1 la richiesta, come risulta appunto da tale documento;
- che ove si ritenesse, di contro, che tale atto costituisca un provvedimento amministrativo con il quale il ha autorizzato la ad immettere le acque di sopravanzo nella fognatura CP_3 CP_1 consortile, vi sarebbe, del resto, un difetto di giurisdizione del giudice adito dal con le Parte_1 sue domande, dal momento che la giurisdizione in ordine a tale provvedimento, anche per quel che attiene a profili di responsabilità risarcitoria per eventi dannosi connessi al suo rilascio, spetterebbe al giudice amministrativo, e peraltro mai alcun vizio di illegittimità è stato lamentato dal sin dal 2011, quando tale atto è stato posto in essere, né è stato richiesto un suo Parte_1 annullamento in autotutela;
inoltre, ove l'attore abbia inteso lamentare la fattiva esecuzione di un simile provvedimento, le sue pretese avrebbero dovuto essere rivolte unicamente verso la CP_1 giacché è evidente che se la rottura del tratto fognario consortile è stata causata da un'eccessiva immissione, in virtù di un nesso eziologico la cui prova grava peraltro sul e che nella Parte_1 specie non è stata fornita, di ciò non potrà che essere responsabile la sola che, materialmente, CP_1 ha realizzato tale immissione, essendo il danno appunto derivante non dall'atto, ma dalla sua corretta esecuzione da parte della società, e dovendosi, d'altro canto, escludere che possa ipotizzarsi un rapporto organico tra l'ente locale e la che è soggetto esterno non legato al CP_1 primo da un rapporto di immedesimazione;
- che il titolo di responsabilità invocato dal verso è individuato nell'art. Parte_1 CP_3
2043 c.c., ma alcuno dei presupposti di tale responsabilità è stato dimostrato dall'attore, il quale non ha provato che vi sia un nesso causale tra l'attività posta in essere dall'ente e i danni lamentati, essendosi limitato sul punto a richiedere una CTU volta a sopperire alle deficienze del suo apparato probatorio, e tantomeno è stata individuata e provata una condotta antigiuridica dell'ente locale, tenuta in violazione di norme di comportamento e tale da violare la sfera giuridica del soggetto passivo dell'illecito lamentato;
per le stesse ragioni, inoltre, va escluso il requisito soggettivo della colpa o dolo, e non ricorre neppure il presupposto dell'ingiustizia del danno;
- che non rileva, altresì, la circostanza che si siano verificati nel passato altri fenomeni come quello lamentato dal con l'atto di citazione, dal momento che le relazioni di servizio di Parte_1 personale interno al e le fatture non provano che la causa di tali eventi siano da ricondurre Parte_1
a una condotta colposa o dolosa del dimostrando piuttosto che l'attore non ha mai CP_3 indagato le cause di simili fenomeni e posto in essere interventi per porvi rimedio;
- che, difettando l'ascrivibilità dei danni lamentati dall'attore a una condotta del CP_3 non è dovuto, quindi, alcun ristoro, considerato che i danni risarcibili sono solo quelli che costituiscono conseguenza diretta di una determinata condotta antigiuridica, ex art. 1223 c.c.; inoltre, rileva al riguardo anche il dettato dell'art. 1227 co. 2 c.c., che esclude il risarcimento per i danni che il preteso danneggiato avrebbe potuto evitare con un suo comportamento diligente, ed infine il pretende il ristoro per danni derivati da esborsi per opere di riparazione che non Parte_1
è documentato che siano stati sostenuti, non essendovi quietanze in merito all'avvenuto pagamento.
Queste le conclusioni rassegnate, quindi, dal nella sua comparsa di risposta: “- in CP_3 via preliminare, dichiarare per le ragioni indicate in premessa il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda proposta contro il;
- in via ancora preliminare, dichiarare la nullità Controparte_3 della procura alle liti rilasciata da parte attrice per le motivazioni di cui in premessa;
- nel merito in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito in via subordinata e salvo gravame, ridurre la somma imputabile al a quanto di ragione per concorso di colpa Controparte_3 con la nella produzione dell'evento lesivo. Con vittoria di spese, onorari e competenze”. CP_1
Si è costituita anche la contestando le domande attoree e deducendo, in sintesi: CP_1
4 - che le pretese attoree sono basate su mere supposizioni e non suffragate da analisi di sorta;
- che vi è da considerare che la rete fognaria interna al è privata e posta a servizio Parte_1 delle abitazioni situate nello stesso e si allaccia poi alla rete fognaria comunale che recapita al neo depuratore di e, allorquando la ha acquisito il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) sul Pt_2 CP_1 territorio del Comune di , a far data dal 01.01.2007, e il centro idrico di Colle Tondo, CP_3 rientrante tra gli impianti trasferiti alla stessa quale gestore, tale impianto era già collegato alla rete fognaria consortile al fine di allontanare eventuali ed eccezionali acque di scolo dal serbatoio omonimo, rispettando, come da verifiche eseguite dalla società prima di sottoscrivere il verbale di consegna, tutti i limiti di legge;
successivamente a una dichiarazione di stato emergenza sul superamento dei limiti ex d.lgs. 31/2001, in tema di qualità delle acque per il consumo umano, è stato poi realizzato nel 2008 e avviato nel 2010 un impianto di potabilizzazione ubicato all'interno del centro idrico di Monte Tondo, previa autorizzazione del e il ha approvato CP_3 Parte_1 la canalizzazione del sopravanzo del serbatoio in argomento sino alla fognatura consortile passante su via Monte Tondo;
- che, per come costruito, tale impianto di potabilizzazione prevede un minimo rilascio di risorsa idrica di circa 3 l/s e in tutti questi anni mai ha dato evidenza di problemi di sovraccarico della rete fognaria e, tantomeno, di un carico anomalo con presunta conseguente diluizione delle acque reflue urbane, così come comunicato prontamente, del resto, dalla al e agli CP_1 Parte_1 enti competenti, oltre al fatto che ai sensi dell'art. 124 co. 4 d.lgs. 152/2006 gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche, alle quali sono assimilate anche le acque in questione, sono sempre ammessi con l'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'ente di governo dell'ambito;
- che, contrariamente a quanto lamentato dal , l'evento occorso in data 05.03.2017 Parte_1 non è dunque riconducibile all'immissione del sopravanzo effettuata dalla e tantomeno il CP_1
ha provato i propri assunti, essendosi tale evento verificato, piuttosto, per occlusioni Parte_1 proprie della sua rete fognante, tali da non permettere il regolare deflusso delle acque;
- che non è dovuto dunque un ristoro per le spese di € 7.381,00, che peraltro il Parte_1 non ha provato di avere sostenuto e che comunque non sono riconducibili a un comportamento ascrivibile alla e priva di pregio, oltre che di prova, è l'ulteriore richiesta di danni dell'attore CP_1 per l'usura dell'impianto fognario consortile e per connessi danneggiamenti a banchine e beni conseguenti all'immissione in fogna di acqua di sopravanzo proveniente da Monte Tondo, che il pretenderebbe inammissibilmente di far accertare e quantificare mediante CTU, in Parte_1 maniera esplorativa.
Queste le conclusioni rassegnate dalla nella sua comparsa di risposta: “1) in via CP_1 principale e nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto totalmente infondata in fatto, errata in diritto e non provata per tutti i motivi sopra ampiamente esposti non potendosi attribuire alcuna responsabilità in capo CP_ all' di quanto genericamente lamentato;
2) in subordine e sul quantum, rigettare la richiesta di risarcimento danni in quanto eccessiva, non in causalità, generica, esplorativa e non provata;
3) in via istruttoria, rigettare l'avversa richiesta di ctu per i motivi esposti;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Così radicatosi il contraddittorio e disattese le eccezioni preliminari di rito sollevate dal con l'ordinanza resa il 10.03.2018 dal precedente G.U., previa concessione di note difensive CP_3 su tali questioni, sono stati assegnati poi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e nel primo di tali termini il ha depositato una memoria con la quale ha richiamato il proprio atto Parte_1 introduttivo e contestato le avverse deduzioni e conclusioni poiché “generiche ed inconferenti”, evidenziando inoltre che dallo stesso documento recante l'autorizzazione del alla CP_3 canalizzazione delle acque di sopravanzo dell'impianto di Monte Tondo emerge che tali acque non
5 sono affatto di modesta quantità, considerati i fenomeni di allagamento ivi menzionati e che hanno condotto dal 2011 all'immissione in fognatura di tale sopravanzo, così danneggiando, quindi, i tratti fognari all'interno dei quali sono state canalizzate, e che è stato, appunto, il ad CP_3 ordinare al proprio gestore di procedere a tali canalizzazioni, disponendo tempi e modalità CP_1 CP_ dei lavori, donde l'infondatezza della pretesa estraneità dell' rispetto ai danni lamentati dall'attore. Per quel che attiene la inoltre, quest'ultima ha espressamente riconosciuto, da CP_1 parte sua, di avere predisposto un sistema attraverso il quale l'acqua proveniente dal serbatoio di Monte Tondo viene costantemente immessa nella fognatura del , anche qui comprovando Parte_1 gli assunti attorei, mentre “…per verificare poi se l'immissione in fognatura di ulteriore acqua sia stata conditio della verificazione dei danni lamentati dal altro non si può fare se non nominare un CTU Parte_1 che valuti tale circostanza…”. Anche in virtù di tali deduzioni, ha insistito quindi l'attore nell'accoglimento delle domande già proposte nel suo atto introduttivo.
Anche la ha depositato, inoltre, una memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nella quale CP_1 ha insistito nelle conclusioni della sua comparsa di risposta ed analogamente il ribadendo CP_3 le proprie eccezioni anche di natura preliminare, ha richiamato le conclusioni della sua comparsa.
La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle parti, con l'assunzione delle prove testimoniali richieste dall'attore e con l'espletamento di CTU, poi integrata con i chiarimenti e il supplemento di indagine forniti dal consulente officiato.
Disattesa la richiesta del di rinnovazione della CTU, da ultimo con l'ordinanza Parte_1 del 25.06.2024, la causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.07.2024 e in tale sede, sulle conclusioni rassegnate dalle parti (così come già richiamate in epigrafe), la stessa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile, ex art. 35 d.lgs. 149/2022).
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi depositati dai contendenti, il giudizio viene quindi deciso come segue.
Preliminarmente, considerato il richiamo operato dal all'udienza del 16.07.24 alle CP_3 conclusioni già rassegnate nella sua comparsa di risposta, è necessario esaminare l'eccezione ivi formulata da tale convenuto di nullità della procura alle liti originariamente depositata dall'attore in allegato all'atto di citazione, per quanto l'eccezione in parola non appare, per la verità, essere stata coltivata, poi, dal nei suoi scritti conclusivi. CP_3
L'eccezione è infondata.
Come è stato evidenziato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità (sia pure in fattispecie relativa a una procura alle liti conferita da un soggetto in rappresentanza di una società, ma con affermazioni di principio di portata generale, come tali da ritenersi applicabili anche nel caso che occupa), l'illeggibilità della firma del conferente la procura alle liti apposta in calce o a margine dell'atto con il quale si costituisce in giudizio un ente che sia stato esattamente indicato nell'atto con la sua denominazione è irrilevante allorquando il nome del sottoscrittore della procura risulti, comunque, dal testo della procura stessa o dal testo dell'atto in calce o a margine del quale la procura è apposta, ovvero ancora quando tale nome sia desumibile con certezza dall'indicazione ivi operata della funzione o carica da lui ricoperta nell'ente, la quale ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze di pubblici registri, quale il registro delle imprese (cfr. tra le altre, Cass. civ. S.U. 25036/2013).
Alla base di tale principio vi è, invero, la considerazione che, nel caso in cui il nome della persona che agisce quale rappresentante di un ente risulti dall'atto al quale la procura alle liti è riferita, è comunque raggiunto lo scopo di fornire certezza dell'identità del soggetto che tale procura ha conferito e della conseguente riconducibilità allo stesso dell'attività svolta dal difensore,
6 laddove, poi, costituisce questione del tutto distinta e ulteriore quella che attiene all'effettiva sussistenza di un potere rappresentativo dell'ente in capo al sottoscrittore della procura (cfr. ancora Cass. 25036/13 cit.).
Ebbene, nel presente caso, è agevole rilevare che l'atto di citazione in calce al quale è stata apposta la procura alle liti originariamente depositata dal ha riportato, in maniera chiara, Parte_1
l'indicazione del legale rappresentante di quest'ultimo, individuandone sia il nominativo, sia la qualità di Presidente pro tempore dell'ente consortile, con ciò assicurando, pertanto, l'identificabilità del soggetto che ha conferito il relativo mandato al difensore allora costituitosi.
Non vi è dubbio, inoltre, che detto mandato sia stato conferito dal sottoscrittore in nome e per conto del , e non già in proprio, ciò risultando, evidentemente, dall'apposizione Parte_1 della sua firma in calce alla procura unitamente al timbro dell'ente consortile, mentre alcuna questione è stata mai specificamente sollevata, poi, dal (né nell'ambito della comparsa CP_3 di costituzione, né successivamente) in ordine al distinto profilo dell'effettiva esistenza in capo al soggetto anzidetto, specificamente indicato nell'atto di citazione, del potere di rappresentanza del
. Parte_1
L'eccezione di nullità dell'originaria procura alle liti depositata dall'attore va dunque respinta, in conformità con quanto già ritenuto in sede di delibazione di tale eccezione operata da precedente G.U. con l'ordinanza resa il 10.03.18.
Del pari da respingere è, inoltre, l'ulteriore eccezione sollevata dal circa il difetto CP_3 di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle domande attoree proposte verso di esso, eccezione quest'ultima che è stata richiamata da tale convenuto anche negli scritti conclusionali.
Invero, è noto che “ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva …il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (cfr. Cass. civ. S.U. 6100/2023).
Muovendo da tale rilievo, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che allorquando il privato lamenti nei confronti di una pubblica amministrazione di avere patito un danno per un comportamento materiale posto in essere da quest'ultima, nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di comune diligenza e prudenza nella gestione dei suoi beni, la relativa domanda risarcitoria appartiene senz'altro alla giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che, avendo riguardo alla causa petendi sottesa a una simile pretesa, non vengono in rilievo scelte e atti autoritativi della P.A., che soli potrebbero giustificare il riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle ipotesi di cd. giurisdizione esclusiva (cfr. ancora Cass. 6100/23 cit., nonché Cass. civ. S.U. 7529/2020).
Ora, con riferimento all'odierna fattispecie, osserva il decidente che, avendo riguardo all'atto di citazione, alla successiva nota autorizzata depositata il 19.12.18 e alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., il risulta avere lamentato, a fondamento delle sue pretese risarcitorie, Parte_1 di avere riportato danni consistiti, anzitutto, nelle spese per gli interventi di riparazione resisi necessari per rimediare alla rottura di una tubazione della rete fognaria consortile e al cedimento della banchina erbosa finitima, in corrispondenza della via dei Cerri n. 64, occorsi il 5.03 - 6.03.2017, nonché ulteriori asseriti danni per l'usura della suddetta rete fognaria e il danneggiamento riportato da altre banchine e beni di sua proprietà, che sarebbero stati cagionati - a dire dello stesso - dall'immissione in tale rete dell'acqua di sopravanzo proveniente dall'impianto di Monte Tondo, la quale, nelle prospettazioni attoree, avrebbe infatti determinato un sovraccarico della fognatura consortile e determinato, appunto, l'erosione e la rottura delle relative condutture. Stando a quanto allegato dal , l'immissione di tale “rilevante” quantitativo di acqua sarebbe da ascrivere, Parte_1
7 poi, sia alla nella sua qualità di gestore dell'impianto di Monte Tondo, sia al CP_1 CP_3 quale proprietario di tale impianto, ed è sulla base del contegno materialmente tenuto, colposamente o dolosamente, da entrambi i convenuti in tale loro rispettiva qualità che sono state avanzate le domande di cui qui si discute, senza che venga in rilievo, evidentemente, l'esercizio o il non esercizio di un potere autoritativo da parte dell'amministrazione comunale.
Il riferimento operato dall'attore alla circostanza che il abbia “autorizzato” la CP_3 canalizzazione e l'immissione dell'acqua di sopravanzo dell'impianto suindicato non vale, inoltre, a far pervenire a una diversa conclusione, e ciò in quanto - a prescindere dall'erroneità della qualificazione prospettata dal in relazione al documento datato il 16.02.11, a suo dire Parte_1 identificabile con una simile “autorizzazione” - è evidente che quel che assume rilevanza agli odierni fini non è la legittimità o illegittimità in sé di un qualche provvedimento amministrativo posto alla base dell'attività d'immissione, ma piuttosto l'asserita dannosità delle modalità con le quali la stessa verrebbe concretamente posta in essere, sull'assunto che con quest'ultima siano state appunto canalizzate acque che avrebbero cagionato il congestionamento e danneggiamento delle tubazioni del tratto fognario consortile, dando luogo a fenomeni di rottura e allagamento quale quello verificatosi, in particolare, tra il 5.03.17 e il 6.03.17 in via dei Cerri.
Né potrebbe giustificare l'esclusione della giurisdizione ordinaria il fatto che l'attore abbia, altresì, richiamato nel suo atto introduttivo una pretesa contrarietà dell'immissione in parola alla disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006, atteso che - al di là dall'impropria allegazione di un possibile
“danno ambientale”, rispetto al quale il risulterebbe, per la verità, del tutto sfornito di Parte_1 legittimazione attiva e che, comunque, è stato indicato dallo stesso in maniera assolutamente sbrigativa e generica - non vi è dubbio che anche tale profilo sia stato prospettato pur sempre in funzione dell'ottenimento di un risarcimento di danni asseritamente prodotti dal mero comportamento materiale d'immissione dell'acqua di sopravanzo nelle fognatura consortile, non riconducibile, neppure rispetto al all'esercizio di poteri autoritativi. CP_3
L'eccezione di difetto di giurisdizione va quindi anch'essa rigettata.
Sempre in via preliminare, occorre poi scrutinare la questione dell'ammissibilità delle domande così come modificate dal in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, Parte_1 ove lo stesso ha richiamato le richieste già formulate nel suo atto di citazione “…con l'ulteriore indicazione, in conseguenza dell'attività istruttoria espletata, del punto 2 delle conclusioni dell'atto di citazione nella parte finale laddove è stato indicato “a seguito dell'immissione in fognatura di acqua di sopravanzo proveniente dal serbatoio di Monte Tondo”, anche di ogni ulteriore condotta imputabile alle parti convenute”, modifica che è stata, di contro, contestata dalla e dal già in occasione CP_1 CP_3 di tale udienza e, successivamente, negli scritti conclusivi (si v. ancora verbale ud. 16.07.24).
Ritiene il giudicante che la modifica così operata dall'attore si presenti, in effetti, inammissibile, integrando un'indubbia modificazione della causa petendi delle sue originarie richieste risarcitorie, per come formulate entro il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
Ed infatti, si è già osservato che il ha richiesto, in questa sede, con il suo atto Parte_1 introduttivo - poi richiamato anche nella sua nota autorizzata e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., senza modificazioni sostanziali ivi apportate agli elementi costitutivi delle sue domande - il risarcimento dei danni che sarebbero da ricondurre all'immissione dell'acqua di sopravanzo dell'impianto di Monte Tondo, la quale, nelle prospettazioni attoree, sarebbe stata - lo si ripete - la causa del danneggiamento del tratto fognario consortile e delle ulteriori conseguenze che da questo sarebbero derivate, consistenti nella rottura delle tubazioni e nella compromissione delle aree circostanti. La causa petendi delle pretese esercitate dall'attore è stata, in tal senso, individuata in condotte attive o omissive, colpose o addirittura dolose, asseritamente ascrivibili al e CP_3 alla in relazione a tale attività di immissione, nelle rispettive qualità già sopra indicate, che CP_1
8 a dire del , in quanto causative dei danni qui lamentati, varrebbero ad integrare una Parte_1 responsabilità dei convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale fattispecie richiamata del resto dallo stesso anche espressamente nell'ambito dei suoi scritti difensivi.
Come è evidente - e come è anche pacifico, per la verità, alla luce delle stesse deduzioni attoree contenute nella comparsa conclusionale - quel che è stato richiesto, invece, dal Parte_1 in sede di udienza del 16.07.24 attiene a un diverso fatto costitutivo della sua pretesa risarcitoria, essendo stato ivi richiesto il ristoro dei danni non più soltanto per le negligenze ascrivibili ai convenuti nell'attività d'immissione nella fognatura consortile dell'acqua di sopravanzo dell'impianto di Monte Tondo, ma anche per “ogni ulteriore condotta imputabile alle parti convenute”, condotta quest'ultima che neppure è stata individuata, oltretutto, dall'attore in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e che solo nella sua successiva comparsa conclusionale è stata ricondotta a negligenze ascrivibili al nell'originaria attività posta in CP_3 essere, all'epoca dell'edificazione del comprensorio nel 1965, di costruzione dell'impianto fognario consortile e/o ad (e all'ente locale, sembrerebbe) negli interventi “non consoni” di CP_1 manutenzione di quest'ultimo, ivi venendo prospettato, in particolare, che “…il Controparte_3 ed saranno da ritenersi civilmente responsabili dei danni tutti patiti dal anche in Controparte_1 Parte_1 caso di accertata usura e negligenza nella manutenzione dell'impianto… a prescindere dall'immissione in fognatura dal sopravanzo di acqua” (si v. comparsa conclusionale attorea).
Una simile richiesta si atteggia, peraltro, quale vera e propria domanda nuova, come tale del tutto inammissibile, in quanto formulata ben oltre il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (termine entro il quale quel che è consentito alle parti è, per di più, non la formulazione di domande ulteriori, aggiunte a quelle originariamente proposte nell'atto introduttivo, ma soltanto una modificazione delle iniziali domande con altre, anche diverse eventualmente nei relativi elementi costitutivi del petitum e/o della causa petendi, ferma la loro riconducibilità alla medesima vicenda sostanziale già dedotta in causa) e, per la verità, nemmeno avanzata anteriormente alla rimessione della causa in decisione del 16.07.24, tenuto conto che - come detto - è soltanto nella comparsa conclusionale che il ha poi individuato “ogni ulteriore condotta imputabile alle parti Parte_1 convenute” che varrebbe, a suo dire, a fondare le sue pretese, non indicata invece, se non nei generici termini appena riprodotti, in occasione dell'udienza del 16.07.24.
Pur nell'invarianza del petitum relativo al risarcimento dei danni asseritamente patiti dal e del richiamo al disposto dell'art. 2043 c.c., è agevole rilevare, difatti, che la pretesa Parte_1 negligenza ascrivibile a nell'attività di manutenzione della rete fognaria consortile CP_10
e/o, quanto al nell'originaria costruzione della stessa (pure indicata nella comparsa CP_3 conclusionale attorea) individua una causa petendi assolutamente differente e ulteriore rispetto a quella delle domande originariamente avanzate dall'attore, fondando l'asserita responsabilità dei convenuti su condotte distinte, per natura e tempistiche del loro avvenuto (o non avvenuto) compimento, rispetto a quelle addebitate ai medesimi entro i termini delle cd. preclusioni assertive e, pertanto, su un fatto costitutivo differente da quello posto dall'onerato a base delle sue originarie pretese, avuto riguardo agli elementi in fatto (oltre che in diritto) che dovrebbero costituirne il fondamento, quali, in particolare, la circostanza che la fognatura consortile sia stata ab origine eventualmente realizzata dal all'epoca dell'edificazione del comprensorio, dovendo l'ente CP_3 rispondere, pertanto, delle sue deficienze costruttive, e/o il fatto che la manutenzione della rete fognaria consortile gravi sul e/o sull e, se sì, a che titolo e con quale contenuto ed CP_3 CP_1 estensione, in uno all'individuazione dei termini nei quali tale manutenzione sarebbe stata omessa (o si sarebbe rivelata “non consona”) ed avrebbe rappresentato la causa (e, quindi, un prius e non piuttosto un posterius) dei fenomeni di congestionamento e rottura delle tubazioni di tale tratto fognario.
9 Né potrebbe far pervenire a una diversa soluzione, favorevole all'ammissibilità delle nuove domande attoree, il richiamo operato dal nei suoi scritti conclusivi a una recente Parte_1 pronuncia del giudice di legittimità (cfr. Cass. civ. 13622/2024), con la quale è stato ritenuto (in fattispecie che non risulta affatto analoga alla presente) che la circostanza che il danneggiato coltivi la propria pretesa risarcitoria, già avanzata in relazione a un determinato illecito, “sulla base di una dinamica accertata dal CTU” diversa da quella da lui inizialmente prospettata (si trattava, nella specie, di un sinistro stradale), non dà luogo di per sé a un'inammissibile modifica della sua domanda in violazione delle preclusioni previste dal codice di rito, atteggiandosi soltanto come
“l'invocazione del principio di acquisizione processuale”, peraltro a condizione che tale “invocazione” non si traduca “nell'avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso” (diversità che tale pronuncia ha escluso, evidentemente, potesse ravvisarsi nel caso sottoposto al suo esame, a fronte di una “mera invocazione di modalità del sinistro temporalmente e localmente rimasto lo stesso e coinvolgente gli stessi soggetti”).
Anche prescindendo dalla considerazione che trattasi di un'unica pronuncia, è invero evidente che la stessa non ha riconosciuto in capo all'attore una facoltà di “modificare” le proprie domande anche ove ciò darebbe luogo a un'immutazione degli elementi costitutivi posti a fondamento delle sue originarie pretese, quale è quella che si verificherebbe, certamente, ove quest'ultimo individuasse, oltre i termini per le preclusioni assertive, un nuovo o nuovi illeciti, diversi e ulteriori rispetto a quelli addebitati alla sua controparte con la sua iniziale domanda risarcitoria (si pensi, per l'appunto, all'individuazione di un sinistro stradale verificatosi in altro luogo e/o con tempi diversi rispetto a quello originariamente allegato dal danneggiato).
E non a caso, è significativo che la pronuncia in parola abbia anche richiamato ulteriori precedenti pronunce rese dal giudice di legittimità che hanno escluso, di contro, l'ammissibilità di modifiche delle domande attoree allorché venga allegata dall'interessato una differente causa petendi, con l'indicazione di presupposti, posti a base della sua richiesta risarcitoria, differenti, in fatto, da quelli inizialmente addotti a suo fondamento (cfr. ancora Cass. 13622/24 cit., là dove ha richiamato anche Cass. civ. 13982/2005; arg. inoltre, per il consolidato indirizzo del giudice di legittimità secondo cui si è presenza di una domanda risarcitoria nuova, di cui non è consentita la proposizione al di là dei termini per le cd. preclusioni assertive, nel caso in cui venga indicato dall'interessato un titolo che, in fatto, risulti diverso da quello inizialmente dedotto a fondamento della sua pretesa, Cass. civ. 29212/2017, nonché Cass. civ. 196/2025, e in relazione, più in generale, alla non consentita modificazione delle domande dopo il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. quale effetto di un diverso fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa creditoria, tra le altre, Cass. civ. 535/2018).
Ebbene, in relazione al caso che occupa, è fin troppo evidente che anche i tempi e luoghi dell'illecito sulla base del quale il ha preteso di ascrivere i danni da lui lamentati al Parte_1
e alla nella sua comparsa conclusionale siano assolutamente diversi da quelli imputati CP_3 CP_1
a tali convenuti nell'ambito del suo atto di citazione (e nella successiva memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), concretandosi gli stessi, in tesi, non più nella dannosa attività realizzata a far data dal 2011 di immissione dell'acqua di sopravanzo proveniente dall'impianto di Monte Tondo, ma in un'erronea attività costruttiva avente ad oggetto la rete fognaria consortile e risalente, temporalmente, a ben altra epoca (quella dell'edificazione del comprensorio), ovvero in una “non consona” attività di manutenzione, differente nel contenuto e nelle relative tempistiche ed inerente, nuovamente, alla suddetta rete consortile e non già all'impianto di Monte Tondo.
Di talché, tenuto conto della diversità dei fatti costitutivi posti a fondamento delle ulteriori domande avanzate dall'attore all'udienza del 16.07.24 e nella sua comparsa conclusionale, va senz'altro esclusa l'ammissibilità in questa sede di tali nuove domande.
10 A non diversa statuizione deve, inoltre, pervenirsi in relazione all'ulteriore domanda introdotta dal nella sua memoria di replica, là dove ha sostenuto che “…da ultimo, anche Parte_1 nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si riscontrasse la responsabilità dei convenuti rispetto ai danni occorsi, è evidente che tali somme andranno refuse da al in quanto è il gestore Controparte_1 Parte_1 della rete idrica e ha usufruito della riparazione del dello spurgo e delle altre opere prontamente Parte_1 poste in essere a sicurezza dei luoghi da parte dell'attrice e che, all'opposto, sarebbero dovute essere poste in essere dal gestore” (si v. memoria di replica attorea del 4.11.2024).
Come emerge dalle prospettazioni appena riportate, si è in presenza, anche qui, di una domanda del tutto nuova, diversa e ulteriore rispetto a quelle proposte dal entro il Parte_1 termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., non più rivolta ad ottenere la somma già richiesta in relazione agli esborsi sostenuti in occasione della rottura della conduttura verificatasi il 5.03 - 06.03.17 a titolo di ristoro di un danno che sarebbe stato a lui cagionato per l'immissione del sopravanzo dall'impianto di Monte Tondo nella rete fognaria consortile, ma intesa a conseguire una
“refusione” del relativo importo in virtù di un differente titolo, quale è - come detto - quello costituito dall'asserita esistenza e violazione da parte della di un obbligo manutentivo della CP_1 rete consortile, o quello rappresentato dalla “utilità” che tale società avrebbe asseritamente conseguito dai suddetti esborsi, “a prescindere dalle cause dei guasti e/o delle rotture” (si v. ancora memoria di replica cit.).
Trattandosi di un'evidente allegazione di nuovi e diversi elementi costitutivi rispetto a quelli sottesi alle originarie domande attoree, anche tale richiesta si rivela pertanto tardiva e, come tale, dev'essere dichiarata inammissibile nella presente sede.
Ciò detto sulle questioni preliminari di rito e venendo ora al merito delle domande ammissibilmente proposte dal - al netto della non consentita modifica delle stesse sin Parte_1 qui esaminata - osserva il giudicante quanto segue.
In punto di diritto, è noto che in tema di responsabilità aquiliana l'art. 2043 c.c. sanziona con il rimedio risarcitorio il “fatto doloso o colposo” che cagioni ad altri un “danno ingiusto”, richiedendo, così, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che l'agente abbia posto in essere un determinato comportamento da cui sia derivata la lesione di una situazione giuridica altrui, ritenuta meritevole di tutela secondo l'ordinamento, lesione non altrimenti giustificata sul piano oggettivo e cagionata almeno con colpa dal relativo autore sotto il profilo soggettivo (in ragione della prevedibilità che dal suo consegno potesse, appunto, derivare una tale lesione), mentre relativamente al danno risarcibile è poi richiesto, come noto, che all'anzidetta lesione risulti conseguenziale un determinato danno (cd. danno conseguenza), consistito in una perdita subìta dal soggetto passivo della lesione e/o in un suo mancato guadagno, ex art. 1223 c.c.
L'onere di allegare e provare i presupposti di tale fattispecie di responsabilità incombe integralmente a carico dell'attore che si assuma danneggiato, e così quest'ultimo è onerato di allegare e dimostrare il fatto e la lesione che ne è derivata, unitamente al relativo nesso di causalità, all'imputabilità soggettiva all'agente e ai pregiudizi, patrimoniali e/o non patrimoniali, che dalla lesione siano scaturiti.
Per quel che attiene, specificamente, il nesso causale che deve sussistere tra la condotta dell'agente e la lesione arrecata alla situazione giuridica dell'interessato, è stato evidenziato, pertanto, dalla giurisprudenza di legittimità che è il danneggiato a dover fornire adeguata allegazione e dimostrazione a supporto dello stesso, per quanto poi, in tema di responsabilità civile (sia essa di natura aquiliana, ex art. 2043 cit., ovvero derivante dall'inadempimento di preesistenti obbligazioni ex art. 1218 c.c.), diversamente dalla responsabilità penale, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta attiva o omissiva dell'agente e l'evento lesivo non richieda la
“assoluta certezza” (intesa come esclusione di qualsiasi ragionevole dubbio), ma sia necessario e
11 sufficiente che venga raggiunta una “elevata certezza probabilistica”, sulla base del criterio della cd. preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, tale che “…un fatto… valutato alla stregua di un complessivo esame di tutte le circostanze concrete, viene ad essere riconosciuto - tra molteplici altri fatti tutti astrattamente idonei ad integrare "possibili fattori causali" di un determinato evento - come il "più probabile" fattore genetico, nel senso che l'evento verificatosi può ritenersi "più probabilmente che non" effetto conseguenza di quel determinato fatto…” (cfr. tra le altre, con statuizioni di portata generale, Cass. civ. 23197/2018).
In tal senso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità in tema di responsabilità civile,
“il giudice di merito deve attenersi al concetto di probabilità, non necessariamente statistico, ma altresì logico… : probabilità logica vuol dire che nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori, o della sua coerenza intrinseca, o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere una decisione. Nel valutare, dunque, quale sia il grado di probabilità di una ipotesi… il giudice di merito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causa come più probabile di altre…”, tenendo conto che il criterio del cd. “più probabile che non” significa “…nel caso di spiegazioni causali alternative …dare la prevalenza alla spiegazione che si presenta più probabile rispetto alle altre disponibili” (cfr. tra le altre, sempre con affermazione di principio di portata generale, Cass. civ. 25805/2024).
Orbene, tanto rilevato ai fini dell'inquadramento giuridico del caso che occupa, vi è da rilevare, in fatto, che è risultata in primo luogo circostanza pacifica, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione dalle stesse versata in atti, che il centro idrico situato in corrispondenza del pozzo di Monte Tondo, attraverso il quale è assicurato l'approvvigionamento idrico di parte del territorio del , sia stato affidato dal in gestione alla Controparte_3 CP_3
a far data dal 01.01.2007, trattandosi di impianto ricompreso tra quelli trasferiti a tale società CP_1 quale gestore del S.I.I., come da verbale di affidamento sottoscritto tra la stessa e l'ente locale (cfr. in tal senso, doc. 1 fasc. nonché doc. 12, 14, 16 in allegato all'atto di citazione). CP_1
È inoltre incontroverso che, tra il 2008 e il 2010, a seguito della necessità emersa a livello regionale di contenere i limiti per il parametro dell'arsenico presente nelle acque a tutela della salute umana, è stato realizzato dalla presso il suddetto centro idrico, un impianto di CP_1 potabilizzazione delle acque emunte dal relativo pozzo e che da tale impianto di potabilizzazione origini un sopravanzo d'acqua che viene canalizzata dalla società dall'impianto da lei gestito all'interno della rete fognaria del e, tramite quest'ultima, nella fognatura comunale, Parte_1 canalizzazione che è risultata, del resto, ben nota all'attore e dallo stesso approvata, per parte sua, sin dal 16.02.2011 (cfr. ancora doc. 12, 16 cit., nonché doc. 9 in allegato all'atto di citazione, recante la “richiesta autorizzazione scavo” rivolta dal Sindaco del al ). Controparte_3 Parte_1
A tale ultimo proposito, diversamente da quanto prospettato nell'atto di citazione, emerge infatti dal documento prodotto dallo stesso che, nella data appena indicata, il Parte_1 CP_3
(lungi dall'emettere un provvedimento amministrativo), abbia rappresentato di avere raccolto la disponibilità della “A seguito delle lamentele da parte del Presidente del CP_1 Parte_1 circa la fuoriuscita di acqua dal sopravanzo del serbatoio idrico di Monte Tondo che provoca l'allagamento della banchina erbosa di via dei Tigli, nonché delle abitazioni dei frontisti di tale via” e “al fine di eliminare definitivamente tale inconveniente”, a procedere a un'immissione di tale sopravanzo nel tratto fognario consortile e richiesto, dunque, al di consentire le opere necessarie a realizzarne la Parte_1 canalizzazione dall'impianto di Monte Tondo sino all'ingresso della fognatura consortile passante sull'omonima strada, trattandosi evidentemente di opere da porre in essere su beni consortili, e tale consenso è stato appunto prestato, come si evince dall'approvazione apposta dal in Parte_1 calce al documento che occupa (la quale, invero, difficilmente si giustificherebbe ove tale documento costituisse di per sé, come si opina, un atto autoritativo;
cfr. ancora doc. 9 cit.).
12 L'assunto che è stato inizialmente avanzato dall'attore in ordine all'assenza di una sua consapevolezza ed accettazione dell'immissione del sopravanzo dall'impianto in gestione alla CP_1 presso Monte Tondo è, pertanto, manifestamente smentito da tale risultanza, e ciò - lo si precisa sin da ora - senza che possa assumere, effettivamente, diretta rilevanza ai fini che occupano il distinto e ulteriore profilo se tale immissione possa ritenersi o meno legittimamente assentita sul piano amministrativo, in relazione al d.lgs. 152/2006, stante che quel che qui interessa, a ben guardare, è la sola ascrivibilità alla e al degli eventi dannosi lamentati a carico della CP_1 CP_3 rete fognaria consortile per il preteso congestionamento e danneggiamento della stessa derivante da tale immissione.
Ciò detto, dunque, in merito all'esistenza di acque di sopravanzo provenienti dall'anzidetto impianto (accertata, d'altra parte, anche con la CTU espletata, di cui di seguito si dirà), ritiene poi il giudicante che sia risultato anche acclarato che nelle giornate del 05.03 - 06.03.17 si sia verificata una rottura delle tubazioni del tratto fognario consortile in corrispondenza della via dei Cerri n. 64, con allagamento dell'area circostante e dilavamento e affossamento del terreno posto in prossimità della relativa perdita, per circa 1 mt.
Tale evento è risultato, infatti, avvalorato sia dalla documentazione prodotta dal , Parte_1 sia dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa, le quali hanno confermato che avanti alla via dei Cerri n. 64 sia stata riscontrata, nei giorni suindicati, una fuoriuscita di acqua e liquami e il formarsi di un solco della banchina erbosa ivi ubicata, nonché il compimento di interventi di disostruzione e di riparazione del tratto fognario interessato dalla rottura ad opera di imprese incaricate dal (rispettivamente, la S.E.M. S.r.l., quanto all'attività di disostruzione, e la Parte_1
per la riparazione della rete fognaria;
si v. verbale ud. 11.02.2020, teste Controparte_11 Tes_1
e teste verbale ud. 10.10.2019, teste e già verbale ud.
[...] Testimone_2 Testimone_3
21.03.2019, teste e teste il quale, in particolare, dopo avere Testimone_4 Testimone_5 raccontato di essere un socio dipendente dell'impresa ha confermato l'accertata Controparte_11 perdita di acqua e liquami e dichiarato che “…sono intervenuto personalmente per riparare la fognatura davanti al cancello di proprietà erché stavano cadendo le colonne del predetto cancello perché l'acqua Pt_3 aveva scavato il terreno…”, per poi aggiungere, inter alia, che “…Prima dei fatti di causa siamo intervenuti altre volte, con cadenza bisettimanale a seconda anche della stagione delle piogge… Preciso che i nostri interventi sono sulla rete unica fognaria e acque chiare”).
Hanno in tal modo trovato conferma, pertanto, sia il danneggiamento del tratto fognario, sia il compimento delle opere di riparazione, quali risultanti, del resto, anche dalle fotografie e dalle fatture depositate dall'attore (cfr. doc. 1, 2, 3, 4, 5 in allegato all'atto di citazione) ed accertate, poi, pure in sede di CTU, avendo il consulente osservato al riguardo (in assenza di contestazioni di parti e cc.tt.pp.) che da tale documentazione è dato trarre, in effetti, sufficiente riscontro degli interventi realizzati dal e, segnatamente, “delle operazioni di svuotamento della trincea dalla Parte_1 copiosa acqua tramite pompa aspirante” e “l'apposizione di un bypass realizzato con tubo corrugato in prolipropilene o in polietilene a sostituzione del tratto di tubatura oggetto di rottura e la trincea reinterrata” (cfr. rel. CTU 14.05.2022 e relativo all. 2). Relativamente ad altri danneggiamenti analoghi lamentati dall'attore nel suo atto introduttivo, non può invece non rilevarsi che, per quanto sia risultato dimostrato che si siano verificati altri episodi di rotture e perdite dell'impianto fognario consortile (quali suffragati, anch'essi, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi: cfr. verbale ud. 21.03.19, dich. teste e Tes_4
nonché verbale ud. 11.02.10, dich. teste che hanno tutti riferito il Testimone_5 Tes_2 frequente verificarsi di rotture della tubazioni), tuttavia, alcun danno specifico a banchine ed altre aree e manufatti è stato allegato (prima ancora che dimostrato) da parte del . Parte_1
13 Ed invero, è sufficiente scorrere l'atto di citazione (non meglio specificato, poi, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) per avvedersi che l'attore si è limitato (di là dall'evento occorso il 5.03 - 6.03.17) a prospettare un danno per un generale danneggiamento delle sue condutture, mentre per banchine o altri beni alcunché è stato indicato dallo stesso, in primis sul piano assertivo, onde individuare un qualche concreto e specifico pregiudizio patito, per esempio per spese occorse per ulteriori interventi riparativi o ad altro titolo, il che vale già di per sé a far ritenere le domande attoree, in parte qua, del tutto infondate, per l'insussistenza di un qualche danno in concreto allegato e dimostrato dall'onerato a fondamento delle stesse.
Per quel attiene le spese lamentate in relazione all'evento del 5.03 - 6.03.17 e il danneggiamento prospettato dall'attore, più in generale, a carico della fognatura consortile quale conseguenza dell'immissione del sopravanzo di Monte Tondo, neppure le domande risarcitorie a ciò relative possono, però, trovare accoglimento, dovendosi escludere, ad avviso del decidente, che l'istruttoria espletata sia valsa a comprovare l'asserita esistenza di un nesso causale tra tale immissione e i danni reclamati.
Ed infatti, dalla CTU assunta è emerso, in primo luogo, che le rotture e le perdite che lo stesso ha indicato essersi verificate nel corso del tempo (cfr. al riguardo, doc. 10 in Parte_1 allegato all'atto di citazione, recante la contestazione inviata dall'attore in sede stragiudiziale il 13.03.17 ad e e doc. 7, ove sono riportate relazioni di servizio sottoscritte da CP_1 CP_3 personale interno al ed elenco segnalazioni guasti compilato dallo stesso) non abbiano Parte_1 riguardato unicamente le condutture della rete fognaria consortile interessate dal versamento del suddetto sopravanzo derivante dall'impianto in gestione alla Come si evince CP_1 dall'accertamento effettuato dal consulente officiato in ordine all'ubicazione dei guasti che, a dire dell'attore, sono stati riscontrati nel tempo a carico della fognatura consortile, gli stessi risultano essersi concentrati, anzi, in larga parte in tratti della rete che non sono affatto coinvolti da tale versamento (cfr. in particolare, la planimetria depositata con l'elaborato suppletivo CTU del 23.05.2023, in risposta al chiarimento richiestogli sul punto, da ultimo, all'udienza del 04.05.2023, corredata dall'individuazione grafica del tratto interessato dall'immissione del sopravanzo dell'impianto di Monte Tondo, ivi indicato con due apposite colorazioni, tra loro distinte a seconda del diverso diametro che, come si dirà, presentano le tubazioni, e dell'ubicazione delle perdite occorse su tale tratto, anche numericamente più esigue, a ben guardare, rispetto a quelle collocate nelle restanti condotte fognarie).
La risultanza in parola vale, quindi, a contraddire già da sé la pretesa attorea secondo cui simili eventi dannosi sarebbero da imputare al quantitativo (o alla qualità) del sopravanzo proveniente dall'impianto in gestione di (di cui il CTU, nel corso delle oo.pp., nel CP_1 contraddittorio con le parti e/o relativi cc.tt.pp., risulta aver effettuato, del resto, apposita rilevazione anche mediante prova colorimetrica, al fine di ricostruire la modalità di incondottamento e il tracciato dell'acqua di sopravanzo: cfr. segnatamente, verbali oo.pp. 28.02.22 e 15.03.22, in allegato alla rel. CTU 14.05.22 cit.), dal momento che non si vede come tale immissione potrebbe avere causato le frequenti rotture occorse anche in tratti non interessati dal relativo versamento.
L'assunto del ha trovato, poi, ulteriore smentita anche nei rilievi operati dal Parte_1 consulente officiato sia relativamente all'immissione del sopravanzo in concreto proveniente dall'impianto di Monte Tondo, sia con riferimento alle caratteristiche e alla condizione della fognatura consortile (in ottemperanza - lo si precisa anche qui, a fronte delle contestazioni svolte dall'attore nei suoi scritti conclusivi - alle indagini demandategli con i quesiti formulati, con i quali è stato richiesto al CTU l'accertamento dell'effettiva riconducibilità causale dei danni reclamati all'immissione del sopravanzo derivante dall'impianto di Monte Tondo in gestione alla CP_1
14 riconducibilità causale da apprezzare, evidentemente, avendo riguardo alla situazione concreta della vicenda in discussione, nei termini della cd. probabilità logica di cui già si è detto).
Invero, per quel che attiene l'impianto di Monto Tondo, è stato accertato con le oo.pp. che quest'ultimo “… è telecontrollato in continuo”, che “…a presidio dell'impianto stesso sussistono tecnici di zona di pronto intervento” e che, altresì, “…il sistema di troppo pieno è considerato in modo tale da lasciare un ampio livello di salvaguardia prima ancora di sfiorare, atteso che tale serbatoio continua ad alimentare la rete idrica e pertanto a regimentare ulteriormente lo stato di sopravanzo” (si v. in particolare, verbale oo.pp. 13.05.2021, allegato alla rel. CTU 14.05.22 cit.), di modo che è risultata suffragata la prospettazione della secondo cui il versamento del sopravanzo non può, in realtà, superare CP_1 ordinariamente il limitato quantitativo dichiarato dalla stessa di circa 3 lt/s, essendo appunto assicurato un continuo monitoraggio della quantità d'acqua di sopravanzo immessa nella fognatura consortile anche mediante sistemi di sicurezza elettronici, e tale quantitativo medio non è stato in effetti superato, nello specifico, nelle giornate a ridosso della rottura lamentata dal in Parte_1 corrispondenza di via dei Cerri n. 64, così come è emerso dai tracciati dei quantitativi in entrata e in uscita forniti nel corso delle oo.pp. dalla anche su sollecitazione dei cc.tt. del , da CP_1 Parte_1 cui si trae - secondo quanto ha osservato il CTU - che “…nei giorni a ridosso della rottura ha CP_1 sversato in fognatura un quantito di acqua inferiore ai 3 l/sec…” (cfr. rel. CTU 14.05.22 cit. e all. 10.1, 10.2, 11, 11.1, 11.2).
Per quanto concerne le caratteristiche della rete fognaria consortile, ha evidenziato, invece, il consulente officiato - in virtù delle verifiche operate nel contraddittorio, come da verbali di oo.pp. in atti, e in difetto di alcuna specifica e conducente deduzione avanzata in contrario dai contendenti, ivi incluso l'attore - che le condutture di tale rete risultano essere state realizzate in conglomerato cementizio, che è materiale che non assicura un regolare deflusso dei liquami (tanto da non essere più consentito alla stregua della vigente normativa tecnica sulle tubazioni), poiché caratterizzato da una scabrosità che non consente, logicamente, un rapido passaggio dei reflui lungo le condotte e determina, pertanto, il prodursi di incrostazioni al loro interno, riducendone gradualmente la portata e portando alla loro rottura, rottura che è poi ben possibile si verifichi, altresì, pure in ragione della vicina presenza di alberi, giacché - come ha spiegato anche sul punto il CTU - “è … frequente che in presenza di alberature di alto fusto in vicinanza delle condutture realizzate con detto materiale, gli apparati radicali, attratti dall'umidità ne provochino la rottura e il susseguente intasamento”. Inoltre, tali tubazioni presentano un diametro che per alcuni tratti è di 30 cm. (così, in particolare, per larga parte del tratto interessato dal versamento Acea), mentre per altri tratti (molteplici, stando alla planimetria già richiamata, lungo la restante rete consortile e peraltro sedi frequenti dei guasti che, come detto, sono stati indicati in atti dallo stesso ) è di 20 cm., Parte_1 oltre a risultare almeno in parte prive di un adeguato allettamento, di modo che è plausibile che anche in virtù di ciò si verifichino rotture e cedimenti delle condotte (cfr. rel. CTU 14.05.22 cit., nonché chiarimenti resi all'udienza del 13.10.22, ove il CTU ha specificato in proposito che “…ho visionato le foto e posso dire che la conduttura poggia direttamente per terra e la tubatura caricata dall'acqua si abbassa e trattandosi di tubatura rigida può subire una rottura”).
È stata rilevata, poi, una generale condizione di vetustà e fatiscenza della rete fognaria consortile - fatiscenza che non è stata confutata, anch'essa, con specifiche deduzioni dal Parte_1
e che trova conferma, evidentemente, nei suddetti numerosi fenomeni di rottura che quest'ultimo ha richiamato nei suoi stessi scritti e documenti, non collocati, si è detto, unicamente nel tratto ove si è verificata la rottura di cui all'evento del 5.03 - 6.03.17, in corrispondenza della via dei Cerri n. 64, come d'altro canto già evidenziato, specificamente, anche dal c.t. di nelle sue CP_1 osservazioni all'elaborato CTU, ma ubicati anche in tratti nient'affatto interessati dall'immissione proveniente da Monte Tondo - ed è in questo senso che il CTU ha evidenziato, invero, che lo stato
15 della rete consortile imporrebbe non il compimento di interventi di natura episodica (come quelli che anche la richiesta di intervenire a seguito di segnalazioni del , ha talora posto CP_1 Parte_1 in essere per gli episodi più rilevanti, o quelli che è pacifico l'attore abbia realizzato in proprio, mediante imprese da esso incaricate: cfr. ancora planimetria cit., depositata dal CTU il 23.05.23, e relativo elenco guasti e interventi, stando alle relazioni di servizio e all'elenco segnalazioni del personale interno dello stesso sub doc. 7 cit., ed ancora dich. teste Parte_1 Testimone_5 verbale ud. 21.03.19 cit.: “…Prima dei fatti di causa eravamo intervenuti altre volte, con cadenza bisettimanale a seconda anche della stagione delle piogge… Preciso che i nostri interventi sono sulla rete unica fognaria e acque chiare”, nonché doc. 3 cit. allegato alla citazione), ma, piuttosto, un'opera di graduale sostituzione di tutte le canalizzazioni della rete sino ad oggi non ancora sostituite, e ciò anche tenendo conto, a tal uopo, delle caratteristiche e del dimensionamento delle condutture necessari ad assicurarne la funzionalità in rapporto al carico derivante dagli abitanti del comprensorio serviti da tale rete, che non è stato documentato - come pure ha osservato il CTU - se ed in che modo siano stati apprezzati e progettati, invece, in occasione dell'originaria realizzazione della rete consortile (cfr. ancora rel. CTU cit.).
Ed ancora, come ha evidenziato il consulente officiato (e come si evince anche graficamente dalla planimetria già menzionata), le condutture consortili esistenti presentano anche alcuni tratti
“a gomito” senza la presenza di un pozzetto di derivazione, il che - deve logicamente ritenersi - vale a renderne quantomeno difficoltosa la manutenzione, oltre a contribuire anch'esso a determinare un rallentamento del deflusso dei liquami, e tanto, in particolare, risulta emerso per lo specifico tratto ove si è verificata la rottura lamentata in relazione all'evento del 5.03 - 06.03.17, tenuto conto che “…immediatamente a valle della tubatura collassata e poi sostituita, il condotto fognario subisce una deviazione con un angolo leggermente inferiore ai 90 gradi, senza la presenza di un pozzetto di derivazione…” (cfr. ancora rel. CTU cit., con rilievi che non risultano inficiati, al riguardo, dall'osservazione del c.t. attoreo secondo cui “la presenza del pozzetto non è stata riscontrata dal CTU ma ciò non esclude la sua esistenza”, avendo in realtà il CTU ben spiegato, nella replica a tale rilievo contenuta nella sezione del suo elaborato recante le controdeduzioni alle osservazioni delle parti, che in occasione degli accessi e delle ispezioni effettuate alla presenza di queste ultime e/o relativi cc.tt.pp. sono stati ispezionati tutti i pozzetti ed è stato escluso dal personale dello stesso Parte_1 che ve ne fossero di ulteriori, e che, d'altro canto, alcun contrario riscontro è stato poi offerto, anche successivamente, dall'attore, onde dimostrare un differente stato dei luoghi per il tratto in parola).
Ebbene, tenuto conto degli elementi sin qui richiamati, ha osservato sostanzialmente il CTU che, per quanto l'immissione del sopravanzo dall'impianto di Monte Tondo nella rete fognaria consortile determini un aumento del carico della stessa, nondimeno, è da escludere che tale versamento possa ritenersi essere stato la causa dei danni lamentati dal , essendo questi Parte_1 ultimi da ricondurre, ben più plausibilmente, alla riferita fatiscenza della sua rete fognaria e alle caratteristiche costruttive che la connotano, nei termini sopra illustrati, tali da non assicurare un regolare e rapido deflusso dei liquami attraverso tale rete e da ingenerarne rotture e, ad avviso del giudicante, le valutazioni espresse dal consulente officiato a tal proposito meritano senz'altro di essere condivise e recepite in questa sede, poiché puntualmente e logicamente motivate sulla scorta delle risultanze delle indagini espletate e non superate - come pure di seguito ancora si dirà - da concreti e conducenti elementi offerti in diverso senso dall'attore onerato.
Infatti, si è detto come, a fronte delle indicate caratteristiche dell'impianto fognario consortile e della frequenza del verificarsi di fenomeni di rottura e perdite delle condotte anche in tratti che in alcun modo sono interessati dal versamento del sopravanzo tale versamento sia CP_1 in effetti risultato, per parte sua, di portata quantitativamente modesta, a dispetto della doglianza
16 avanzata dall'attore nel suo atto introduttivo in ordine alla “rilevante” quantità che tale società immetterebbe nella rete consortile, avendo riguardo ai riscontri acquisiti sul punto in sede di oo.pp. (contestati del resto dal , da ultimo, nella sua comparsa conclusionale, soltanto in Parte_1 maniera generica e in contrasto con le risultanze documentali in atti) ed essendo certamente da escludere che possa far pervenire, al riguardo, a una contraria conclusione la mera esistenza di lamentele dello stesso ente consortile circa originari non meglio precisati allagamenti verificatisi prima del 2011 e delle opere di canalizzazione del sopravanzo nella sua rete fognaria, di cui alla già menzionata autorizzazione allo scavo del 16.02.11 (si v. ancora doc. 9 cit.), ovvero quanto solo risulta essere stato dichiarato dai testi e a proposito della presenza di “molta acqua” Tes_3 Tes_2 rilevata in occasione della rottura della tubazione del 05.03.17, che di per sé nulla prova in merito all'entità del versamento e al preteso congestionamento da questo derivante, tanto più in CP_1 difetto di alcuna ulteriore specificazione (si v. verbali ud. 11.02.20, teste ed analogamente Tes_2 già teste verbale ud. 10.10.19, mentre alcunché a tal proposito è stato raccontato dagli altri Tes_3 testi escussi), o quanto è stato riportato, in maniera altrettanto valutativa e senza alcuna Part motivazione a supporto, sulla fattura della A r.l., prodotta dal in Controparte_12 Parte_1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (dove è stato singolarmente indicato che “nel corso CP_ dei lavori si è potuto constatare che l' ha aumentato il flusso dell'acqua all'interno della fognatura”, senza alcun elemento addotto, peraltro, a suffragio di una simile “affermazione” ed anzi con l'aggiunta, contraddittoriamente riportata nel medesimo documento, che nella disostruzione posta in essere da tale impresa è stato constatato “…che il collettore stradale era in carico… tirando fuori dalla tubazione un ramo e dei residui di stracci”: cfr. doc. 3 allegato alla memoria istruttoria attorea, recante “Fattura SA.DA. per lavori eseguiti a causa di allagamento Dicembre 2017”).
Non solo, ma come ha anche spiegato il CTU, in maniera del tutto logica e con il conforto di quanto appurato in occasione dell'ispezione di pozzetti e tubature, l'immissione dell'acqua di sopravanzo di cui si discute, considerato il suo scorrimento veloce all'interno della rete fognaria consortile, ben lungi dal creare, da parte sua, occlusioni nelle relative condotte, ne favorisce, in realtà, la capacità di convogliamento, riducendo il formarsi di ristagni e incrostazioni che di contro derivano ragionevolmente - come detto - della scabrosità del materiale con il quale le tubature sono state realizzate (tanto da farle ritenere non più conformi con l'attuale normativa) e dalle ulteriori caratteristiche costruttive sin qui richiamate, il che senz'altro contribuisce, ulteriormente, ad avvalorare la conclusione che tale immissione non possa affatto ritenersi in relazione causale con l'evento dannoso qui lamentato.
Né tale conclusione può dirsi, poi, inficiata, ad avviso del decidente, dalle deduzioni svolte dall'attore nei suoi scritti conclusivi, là dove è stata lamentata una pretesa “parziale inutilizzabilità” della CTU espletata per avere il consulente richiamato, a dire del , Parte_1 documentazione acquisita senza assicurare il rispetto del contraddittorio, o dove è stata prospettata una sua erroneità o incompletezza sull'assunto che l'immissione di cui si discute non possa considerarsi, in realtà, autorizzata e sono stati menzionati dall'attore (per la verità, non senza contraddizioni) alcuni dei rilievi originariamente operati in occasione della sospensione del procedimento per il rilascio di autorizzazione allo scarico proveniente dal depuratore pubblico intercomunale di a servizio dei Comuni di Albano Laziale, , Pt_2 Pt_2 CP_3 CP_13
e Nemi da parte della dott.ssa nq. Dirigente del Servizio 2 – Dipartimento IV della CP_6
- “Tutela acque e risorse idriche”, relativi all'inesistenza di Controparte_5 soglie quantitative entro le quali un'immissione d'acqua nelle pubbliche fognature potrebbe considerarsi consentita (inesistenza riferita, nei rilievi tratti dal dall'atto in parola, ad Parte_1 eventuali acque chiare derivanti dalla potabilizzazione), ovvero al fatto che tale immissione si porrebbe, comunque, in contrasto con l'esigenza di preservare la capacità delle fogne di prestarsi
17 anche alla raccolta di acque meteoriche “riducendo in tal modo i possibili danni idraulici sul territorio” (si v. pag.
7-8 comparsa conclusionale attorea e doc. 15 allegato all'atto di citazione, recante l'atto adottato dalla dott.ssa in data 07.07.2017). CP_6
Invero, per quel che attiene la doglianza in merito alla “parziale inutilizzabilità” della CTU assunta, vi è da osservare che, come già rilevato anche con il provvedimento reso il 25.06.24, i documenti di cui fa menzione il anche nella sua comparsa conclusiva (e, segnatamente, Parte_1 il parere di un legale reso nel 2003 al per la ricostruzione della situazione urbanistico- CP_3 amministrativa relativa alla lottizzazione “ e le ordinanze ivi richiamate) attengono Parte_1
a profili di natura giuridica che esulano, in ogni caso, dall'attività di indagine tecnica affidata al consulente e che non hanno assunto, a ben vedere, alcuna influenza sulle risultanze di tale indagine, per come sopra richiamate, oltre a non rientrare, in virtù di quanto già rilevato in premessa, nel perimetro del thema decidendum, al quale devono ritenersi estranee - si è detto - la circostanza se la manutenzione della rete fognaria consortile competa al o, se del caso, Parte_1 ad altri soggetti e/o il fatto se l'originaria realizzazione di tale rete sia stata posta in essere dall'attore o da altri (poiché non inerenti alle responsabilità ascritte dall'onerato a e CP_3 CP_1 con le domande avanzate in questa sede nei termini per le cd. preclusioni assertive), con la conseguente inconferenza - si aggiunga - anche del richiamo operato dal nella comparsa Parte_1 conclusionale allo stralcio della Convenzione per l'originaria realizzazione da parte della
[...] del comprensorio residenziale, menzionato dal CTU nella sua relazione Parte_5
e poi prodotto dallo stesso nel corso dell'udienza del 13.10.22, trattandosi anche qui di documento che (oltre ad essere stato esaminato, per la verità, in corso di oo.pp., come da verbale oo.pp. 13.09.21, e ad essere stato menzionato in ogni caso nell'elaborato peritale soltanto “per meglio argomentare sullo stato e sulla vetustà della conduttura” della rete fognaria consortile, senza che possa di contro inferirsene - può soggiungersi, per completezza - chi sarebbe stato poi il soggetto che avrebbe costruito tale rete, non rilevando, da sé solo, il mero “consenso” previsto dall'art. 4 di tale Convenzione alla posa in opera di canali e condutture, invece invocato dall'attore nei suoi scritti conclusivi), non ha parimenti assunto, comunque, come è evidente, alcuna incidenza sulle risultanze fin qui esaminate (si v. al riguardo, ancora rel. CTU 14.05.22 e ordinanza istruttoria resa il 25.06.24).
Relativamente all'atto del Dirigente del Dipartimento IV - Servizio 2 “Tutela acque e risorse idriche” della del 07.07.17, richiamato dall'attore nei termini Controparte_14 anzidetti all'interno della sua comparsa conclusionale, è evidente, inoltre, che quest'ultimo attenga a profili che, di per sé considerati, si presentano privi di decisività ai fini che occupano, poiché afferenti al rispetto della disciplina dettata a tutela dell'ambiente e non già, di certo, alla concreta efficienza causale ascrivibile all'immissione del sopravanzo rispetto ai fenomeni CP_1 dannosi qui lamentati dall'attore a carico della sua rete fognaria, e ciò senza tacere, comunque, che neppure è stato allegato e documentato da quest'ultimo (che pure pretenderebbe di impiegare tale atto a supporto delle sue pretese) quale seguito abbia avuto l'anzidetta sospensione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo scarico del depuratore intercomunale disposta dal Servizio suindicato (sospensione che costituisce il solo oggetto e fine degli atti provenienti da tale Servizio), se si considera che nel documento di cui trattasi non risulta adottato alcunché di definitivo, essendo stato ivi richiesto, piuttosto, alla di concerto con tutti i Comuni CP_1 interessati, soltanto di chiarire la natura delle acque immesse nella fognatura pubblica afferente all'impianto di depurazione intercomunale dai centri idrici potabili situati in tali Comuni, di riverificare la situazione degli scarichi di acque reflue industriali autorizzati e comunicare eventuali variazioni e di indicare gli interventi attuati per l'eliminazione di immissioni di “eventuali” acque chiare non soggette a trattamento depurativo che la è stata invitata a cessare per “…la tutela dei CP_1
18 diritti dei cittadini di tutti i comuni interessati di poter usufruire di sufficienti quantità di acque di qualità idonea per gli usi cui è destinata”, e che proprio la dott.ssa sentita anch'essa quale CP_6 testimone avanti al precedente G.U., ha poi dichiarato, inter alia, che “…Acea ha dato riscontro alla CP_ diffida evidenziando che non si trattava di acque chiare ma derivanti dal dearsenificatore… mi ha comunicato di aver chiesto ai singoli comuni l'autorizzazione nello scarico per le suddette acque, ma non conosco l'esito dei procedimenti. Ho chiesto queste specifiche per indicare le prescrizioni dello scarico del depuratore di ”, infine aggiungendo, peraltro, che “…ho autorizzato il depuratore di Pt_6 Pt_2 allo scarico nel fosso” (si v. doc. 12, 14 allegati all'atto di citazione, recanti, rispettivamente, la sospensione adottata dall'anzidetto Servizio nel maggio 2017 e la diffida inviata dal CP_3
alla del giugno 2017, doc. 15 cit., relativo all'atto di
[...] Controparte_5 cui trattasi del 07.07.17, e doc. 16, quest'ultimo recante il riscontro del 21.07.17, nonché CP_1 verbale ud. 10.10.2019, dich. teste . CP_6
Né diversamente è a dirsi con riferimento all'ulteriore profilo (richiamato dall'attore nei suoi scritti conclusivi) inerente il limite entro il quale sarebbe consentita l'immissione di acque reflue industriali nella pubblica fognatura alla stregua del d.lgs. 152/06 e delle tabelle ad esso relative (quale, in particolare, la tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III d.lgs. 152/2006, indicata dal nella sua comparsa conclusionale, che riguarda, invero, i limiti fissati in termini di pH, Parte_1 temperature e sostanze contenute nell'immissione dei reflui industriali ai fini del loro scarico in fognatura), atteso che - come già sopra anticipato - è da escludere, in effetti, che tale profilo possa assumere, di per sé, diretta rilevanza agli odierni fini, ove è piuttosto in discussione se il versamento del sopravanzo dell'impianto di Monte Tondo abbia o meno avuto efficacia causale rispetto al danneggiamento delle condotte della rete fognaria consortile e agli asseriti ulteriori danni che da questo sarebbero conseguiti, qui reclamati in ristoro da parte attrice.
Ed altresì, per quel concerne il richiamo operato dallo stesso nell'ambito della Parte_1 comparsa conclusionale, a preteso supporto delle sue domande, all'ordinanza sindacale n. 105 del 22.07.1987, n. prot. 8426, relativa al divieto impartito agli abitanti del comprensorio di convogliare e immettere le acque piovane nella rete fognaria consortile (ordinanza di cui l'attore sembrerebbe avere invece sostenuto poi, nella sua memoria di replica, un'asserita “revoca”, intervenuta però in tempi e modi non precisati, e contestato comunque la disamina ad opera del CTU, peraltro trascurando quanto avvenuto nel corso delle oo.pp., ove risultano essere stati proprio i cc.tt. attorei a rilevare l'esistenza di un simile divieto: cfr. verbale oo.pp. 13.05.21, in allegato alla rel. CTU 14.05.22), ritiene il giudicante che neppure il riferimento in parola sia idoneo a far riconoscere un nesso causale tra i danni lamentati e l'immissione del sopravanzo dall'impianto di Monte Tondo.
Infatti, è vero che con l'anzidetta ordinanza è stato ordinato ai proprietari degli immobili situati nel che scaricavano acque bianche meteoriche e di scolo nella rete fognante Parte_1 consortile di distaccare i relativi allacci, separando così le acque nere dalle acque piovane, sul rilievo dell'insufficienza di tale rete ad accoglierne l'afflusso e dell'avvenuta verificazione a quella data di allagamenti ai quali avrebbe dovuto ovviarsi anche per ragioni di carattere igienico – sanitario, ma è stato al riguardo persuasivamente chiarito, poi, dal CTU che l'immissione di acqua piovana nella rete consortile non è affatto equiparabile al versamento di cui qui si CP_1 discute, stante che “…un conto che una immissione che è costante e controllata e di quantitativo contenuto, CP_ la quale anzi può avere l'effetto di pulire i tubi e consentire il maggior deflusso dei reflui, come è quella di e un'altra cosa è che ci possano essere delle immissioni di acqua piovana che possono essere di quantitativo anche elevato e comunque non controllabile e quindi possono contribuire a generare il collasso dei tratti delle tubazioni…”, per poi aggiungere inoltre, sempre con riferimento al quantitativo del sopravanzo immesso, che “…Per quanto riguarda la compatibilità di questo quantitativo con la capacità dell'impianto di accoglierlo senza che si verifichino per questo rotture, faccio presente che si tratta di un quantitativo contenuto e dunque è da escludere che incida sulle rotture e infatti si può anche considerare, a tal riguardo,
19 che quando abbiamo fatto i sopralluoghi nel corso delle operazioni peritali e non c'erano piogge, quel quantitativo non determina problematiche di sovraccarico, come evidenziato dalle prove colorimetriche che hanno mostrato, infatti, come l'acqua non si accumuli ma defluisca regolarmente …confermo poi che abbiamo verificato più volte alla presenza di tutte le parti che il quantitativo è quello necessariamente, cioè non supera il limite suindicato, in quanto è misurato da una apparecchiatura che controlla che non venga immessa acqua in quantità superiore” (cfr. ulteriori chiarimenti CTU, verbale ud. 04.05.23).
Quanto precede vale, dunque, a smentire l'assunto attoreo secondo cui l'ordinanza suindicata rileverebbe nel senso di dimostrare che la rete non è idonea ad accogliere ulteriori acque compresa quella dell'impianto di Monte Tondo, essendone logicamente evidente la diversità rispetto all'immissione di acque piovane, diversità che è tale, pertanto, da far escludere che dal solo elemento di cui trattasi possa ricavarsi, ragionevolmente, la dimostrazione dell'efficacia causale del versamento oggetto di causa rispetto ai danni lamentati da parte attrice.
E piuttosto, proprio avendo riguardo all'anzidetto divieto d'immissione di acqua meteorica da parte dei consorziati (originariamente riferito, lo si ripete, in corso di oo.pp. dagli stessi cc.tt. attorei: cfr. ancora verbale oo.pp. 13.05.21), non può sottacersi che sia risultato, comunque, acclarato che in uno su tre dei villini ispezionati a campione in sede di CTU (il ), Persona_3 posti nei pressi del tratto interessato dalla rottura del 05.03 - 06.03.17, una parte dell'acqua piovana fosse “…raccolta in un serbatoio il cui troppo pieno scaricava poi su strada” ed altra parte fosse
“…direttamente incondottata nella fognatura per stessa ammissione del proprietario…”, il che neppure consente, pertanto, di far escludere che alla determinazione del suddetto evento dannoso, qui lamentato dal , abbia semmai contribuito, in termini di concausa, una simile vietata Parte_1 immissione, di quantità evidentemente incontrollabile e, si è detto, ben diversa per le sue caratteristiche dal versamento Acea, come pure convincentemente osservato dal CTU, anche sul punto, in sede di chiarimenti (cfr. già chiarimenti CTU a verbale ud. 13.10.2022).
E a tal proposito, ha ancora osservato, d'altro canto, il consulente che, per quanto inizialmente fosse stato realizzato all'interno del comprensorio anche un impianto costituito da
“pozzi profondi a perdere” con sovrastanti griglie metalliche, finalizzato allo smaltimento delle acque di origine meteorica provenienti da strade e superfici impermeabilizzate dei lotti, tale impianto è risultato, poi, “inspiegabilmente abbandonato”, non essendovi una rete di collettamento verso tali pozzi ed essendo, altresì, da escludere che gli stessi consentano, comunque, la ricezione delle acque piovane che ruscellano sulle strade ed escono dalle caditoie realizzate lungo le recinzioni delle singole unità abitative, avendo il CTU motivatamente smentito anche l'obiezione avanzata al riguardo dai cc.tt. attorei, sin dal suo originario elaborato del 14.05.22, pure mediante il riferimento alle fotografie effettuate nel corso delle oo.pp. (si v. ancora rel. CTU 14.05.22 cit., ove è stato puntualmente spiegato, inter alia, che “…non è vero che ricevono tutt'ora le acque meteoriche che ruscellano dalle strade come dimostrato dalle foto che seguono, in quanto le stesse sono invece convogliate in una canalina scavata a ridosso del manto di asfalto che si trova a quota inferiore alle citate griglie di raccolta”).
Ed infine, il riferimento operato dal alla qualità delle acque di sopravanzo, se Parte_1 qualificabili come “acque chiare” o “acque reflue industriali” (nelle due alternative indicate, come anticipato, nell'atto del 07.07.17 del Servizio 2 del Dipartimento IV della Controparte_5
si v. doc. 15 cit. fasc. attoreo), ovvero equiparabili ad “acque reflue domestiche”
[...]
(secondo quanto prospettato dalla in replica il 21.07.17: cfr. doc. 16 cit. fasc. attoreo), si CP_1 presenta anch'esso assolutamente inidoneo a far pervenire a una soluzione diversa da quella che precede, dal momento che è del tutto mancata qualsivoglia allegazione (prima ancora che alcuna prova) da parte dell'attore onerato in merito alla concreta rilevanza di tale profilo ai fini dell'eziologia dei danni qui lamentati, ben potendo e dovendo essere, pertanto, recepito quanto prospettato sul punto dal CTU in sede di chiarimenti a proposito dell'inconferenza anche della qualità di tale acqua di sopravanzo rispetto ai fenomeni di danneggiamento delle condutture
20 fognarie consortili, qualità sulla quale - lo si ripete - mai è stato concretamente addotto alcunché dal ai fini del riconoscimento della pretesa riconducibilità causale dei danni reclamati al Parte_1 versamento di cui si discute (cfr. ancora chiarimenti CTU, verbale ud. 13.10.22).
Tenuto conto delle risultanze acquisite e sin qui richiamate, va dunque escluso, conclusivamente, ad avviso del decidente, che possa ritenersi fondata la pretesa riconducibilità causale dei danni lamentati dall'attore all'immissione proveniente dall'impianto di Monte Tondo in gestione alla riconducibilità che è piuttosto da ascrivere, ragionevolmente, alle altre cause CP_1 sopra illustrate.
Le domande attoree risultano quindi infondate e devono essere rigettate, mancando il necessario requisito del nesso di causalità tra la condotta ascritta dal ai convenuti per la Parte_1 realizzata immissione delle acque di sopravanzo del suddetto impianto nella rete fognaria consortile e i danni qui reclamati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche da ultimo introdotte dal D.M. 147/2022 (si v. al riguardo, art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché già Cass. civ. 17577/2018, la quale ha affermato che “L'intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per corollario la necessità che il giudice, quando provveda alla liquidazione suddetta, applichi la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero d'una legge diversa”).
Considerato il valore della controversia (di valore indeterminabile, complessità media), si perviene dunque a una liquidazione per compensi di € 10.860,00 per ciascuno dei convenuti e a tale importo vanno aggiunti il rimborso forfettario per le spese generali, ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit., e iva e cpa come per legge.
Le spese della CTU assunta in corso di causa, così come separatamente liquidate, vanno poste, inoltre, nei rapporti interni tra le parti, integralmente a carico dell'attore, in virtù dell'esito del giudizio e tenuto conto delle ragioni per le quali la consulenza è stata espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa deduzione, eccezione e richiesta assorbita o disattesa, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità delle nuove domande introdotte dal Parte_1
in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 16.07.2024 e nella comparsa
[...] conclusionale e in memoria di replica, così come meglio indicate in parte motiva;
- Rigetta le ulteriori domande proposte dal nei confronti di Parte_1
e del;
Controparte_1 Controparte_3
- Condanna il al rimborso delle spese processuali in favore della Parte_1
e del , che liquida per ciascuno in € 10.860,00 per compensi, Controparte_1 Controparte_3 al quale vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i. e iva e cpa come per legge;
- Pone le spese della CTU assunta, così come separatamente liquidate, a carico del
[...]
, nei rapporti interni tra le parti di causa. Parte_1
Così deciso in Velletri in data 22.02.2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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