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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/12/2025, n. 6152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6152 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Tagliamonte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8359 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del vertente
TRA
(C.F. nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Fulin n.20, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Trevisan (cf. ) C.F._2 del foro di Padova
ATTRICE contro
, (C.F. ), in persona del sindaco dott. , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 convenuto con l'avv. Andrea Cesare (c.f. ), suo procuratore e domiciliatario C.F._3 come da mandato steso su foglio separato e congiunto alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
in Controparte_3 persona del Presidente e Legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] il Controparte_4
06.08.1957 cod.fisc. con sede in Mestre via Asseggiano 41/N, C.F._4 CP_1 cod.fisc.: e p.iva: elettivamente domiciliato presso l' avv. Roberta Viero P.IVA_2
RZ AM
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione 13.06.2023 la sig. conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'evento lesivo del 2.3.2021 a
[...] Mestre Venezia, quando, mentre passeggiava in Piazzale Donatori di Sangue “nell'intento di attraversare l'aiuola sita di fronte all'Ufficio Postale a causa del dislivello del terreno esistente tra la pavimentazione e l'area verde, e per la presenza di un tubo della condotta di irrigazione del prato che fuoriusciva dal terreno”, cadeva rovinosamente a terra. La parte attrice rivolgeva le proprie pretese al con il quale non riusciva a Controparte_1 comporre la vertenza in via stragiudiziale nemmeno a seguito del ricorso ex art. 696 bis cc conclusosi con ordinanza di accoglimento di inammissibilità sollevata dall'Ente Pubblico e, successivamente, con l'atto di citazione 13.6.2023, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, il CP_1 ritenuto esclusivo responsabile per l'evento lesivo de quo e chiedendo, per l'effetto, il
[...] risarcimento dei danni asseritamente subiti quantificati solo nel totale complessivo e non indicati voce per voce in € 38.188,66. Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale istanza di chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa del Controparte_1 quale soggetto cui era Controparte_3 affidata, all'epoca del sinistro de quo, la manutenzione della zona erbosa ritratta nelle fotografie prodotte dall'attrice e contestando, nel merito, le domande attoree in quanto del tutto destituite di ondamento probatorio in punto an debeatur nonché nel quantum debeatur non solo perchè la sig.ra non aveva assolto alla prova del fatto storico, ma anche perchè l'evento lesivo era Pt_1 riconducibile esclusivamente alla negligenza e disattenzione della stessa (che incedeva fuori dal camminamento pedonale in zona verde interdetta al passaggio dei pedoni). Veniva autorizzata la chiamata in giudizio della terza chiamata la quale si costituiva in giudizio contestando in via preliminare la carenza di legittimazione del rispetto alla Controparte_3 pretesa risarcitoria come svolta e formulata nei suoi confronti. Si precisava, infatti:
“La chiamata in causa del è errata in fatto e in diritto e questa terza chiamata é Controparte_3 priva della legittimazione passiva per stare nel presente giudizio e alcuna responsabilità potrà esserle addebitata per quanto andremo di seguito a esporre. Il aveva, all'epoca Controparte_3 dei fatti per cui è causa, in gestione la manutenzione del verde pubblico al (doc. 01) e CP_3 anche “della zona erbosa ritratta nelle fotografie prodotte da controparte, non calpestabile” (pag. 11 comparsa di costituzione e risposta del ), ma l'evento dannoso asseritamente Controparte_1 occorso si è verificato in un tratto di bene demaniale che era nella piena ed esclusiva disponibilità dell con la conseguenza che gli obblighi del custode non possono che Controparte_5 gravare sulla medesima P.A. L'area verde, infatti, era ed è aperta al pubblico transito e l'affidamento dell'attività di manutenzione non implica, in alcun modo, che l'appaltatore di detto servizio eserciti un potere, né alcuna custodia sul bene demaniale. Il del resto, non può CP_1 spogliarsi del dovere, di fonte pubblicistica, di custodia sul bene medesimo. Inoltre, il contratto richiamato regola e disciplina il rapporto tra le due parti per quanto attiene esclusivamente l'ambito dell'esercizio di quella specifica attività di manutenzione del verde pubblico indicata e prevista e, al momento dell'evento, non era in atto alcuna attività inerente il servizio di manutenzione oggetto del contratto da parte di alcun operatore del e non sussisteva alcuna “area di Controparte_3 cantiere” all'interno di quella aiuola.” In seguito al deposito delle memorie istruttorie veniva precisata la seguente domanda:
“ In particolare veniva formulata la seguente domanda:
“accertare la responsabilità̀, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., del CP_1
e del per le lesioni riportate
[...] Controparte_6 dall'attrice e, per l'effetto, condannare lo stesso , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della signora , dell'importo di € 38.188,66 a Parte_1 titolo di risarcimento di ogni danno patrimoniale e non, e/o della somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito al saldo ed interessi moratori ex art. 1284 c. IV c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.”
Nel corso dell'istruttoria venivano rigettate le istanze istruttorie, riguardanti sia prove testimoniali che consulenze tecniche, e le parti venivano invitate a precisare le conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza cartolare del 18.12.2025.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata in quanto le allegazioni portate dall'attrice né tantomeno le prove dedotte sono in grado di provare la responsabilità della convenuta in quanto la condotta posta in essere dall'attrice è risultata essere grandemente imperita e capace di elidere il nesso di causalità tra l'eventuale caduta e la responsabilità della convenuta per cose in custodia.
Va rilevato, infatti, che sin dall'atto di citazione ed in ragione delle prove documentali prodotte l'attrice ha affermato che la propria caduta sia stata provocata da un tubo che fuoriusciva dal terreno (sul punto la stessa dichiarazione scritta resa dall'eventuale unica testimone riporta proprio che l'attrice sarebbe inciampata in tale tubo) e che dalle foto prodotte risulta che il suddetto tubo fosse collocato sull'area verde limitrofa ad un camminamento di pietre appositamente predisposto per consentire di attraversare l'area verde.
Dalle foto prodotte ed anche dalla stessa attestazione della Polizia Municipale che sarebbe intervenuta proprio a seguito della richiesta dell'attrice emerge, come già detto, che il tubo indicato come causa della caduta ricade in una zona non utilizzabile per il passaggio pedonale, in un'area verde utilizzata, appunto, per verde pubblico, aiuole ma certo non per il passaggio dei pedoni che intendono attraversare la piazza. Dalle foto prodotte dalla terza chiamata, che danno una visione più ampia della piazza e non solo settoriale e particolare, si evince proprio la netta distinzione tra il camminamento pedonale, fatto di basoli in pietra che si susseguono, e la zona verde dove emergeva, in maniera del tutto evidente e ben visibile, un tubo presumibilmente di metallo.
Dall'analisi, quindi, dei documenti prodotti è possibile desumere che qualora la dinamica dei fatti fosse stata confermata attraverso l'unica prova testimoniale dedotta comunque non si potrebbe CP_ giungere a ritenere provata la responsabilità dell convenuto in quanto il comportamento dell'attrice, che ha deciso di camminare in una zona non utilizzabile per il transito pedonale, configura il caso fortuito e, quindi, capace di elidere il nesso di causalità tra il fatto e la responsabilità del custode.
Il fortuito, infatti, può essere costituito anche dalla condotta della stessa vittima che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno ( Cass. 3793/2014 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, tra cui qui si ricordano 6306/2013 e Cass. 2108/2011). Si è in particolare rilevato che “ in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.)” e “In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ... pertanto ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 cod. civ., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. 2048/2018).
L'art.2051 c.c., invocato dall'attrice, fonda la responsabilità sulla particolare relazione che lega il soggetto alla cosa fonte di danno, con la conseguenza che accertata la sussistenza di tale rapporto/potere ed accertato il danno causato dall'anomalia della cosa, sussiste per ciò solo la responsabilità del custode, salva la prova contraria, a carico del custode medesimo, del caso fortuito nei termini sopra precisati.
La conformazione dei luoghi, prima evidenziata, la collocazione e caratteristiche del tubo presente- in un'area, non destinata in sé all'ordinario passaggio pedonale - rilevano sul piano dell'indagine circa il nesso eziologico, facendo emergere, anche alla luce di quanto ha dichiarato la stessa potenziale testimone nella dichiarazione scritta allegata agli atti, profili di colpa in capo all'odierna attrice la cui intensità appare atta da escludere il legame causale tra la cosa e il danno, con conseguente esenzione del convenuto da ogni forma di responsabilità.
Ed infatti l'ubicazione del tubo sporgente, peraltro di non esigue dimensioni in base alle fotografie in atti, all'interno dell'aiuola - vale a dire in un'area aperta e ben visibile (non adatta in sè al transito pedonale e, in ogni caso, fuori dalla zona destinata al passaggio dei pedoni - a rendere evidente non solo la obiettiva percepibilità del pericolo ma anche il carattere incauto e imprudente della condotta tenuta nell'occasione dall'attrice che, avendo altresì omesso di utilizzare per il passaggio a ciò appositamente riservato e creato appositamente per passare attraverso una sorta di prato e, quindi evitare il terreno potenzialmente morbido e soggetto alle intemperie, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nell'incedere.
La prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo e, quindi, la stessa evitabilità dell'evento attraverso l'adozione, da parte della danneggiata, delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze sopra indicate, evidenziano un comportamento colposo della danneggiata tale da superare il nesso eziologico astrattamente individuabile tra il fatto e l'evento dannoso e da assurgere a causa esclusiva dell'evento, evitabile dalla danneggiata, va in definitiva esclusivamente ricondotto al difetto di diligenza e attenzione che l'attrice, nelle indicate condizioni, avrebbe potuto e dovuto prestare.
Sul punto vale la pena rilevare come recentemente la Corte di Cassazione ( ord. n. 11942/2024)ha ribadito :
“Questa Corte, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro». Tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”
Le sopra esposte motivazioni di fatto e di diritto comportano il rigetto delle domande dell'attrice e la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto, con la CP_1 liquidazione operata in dispositivo. Con riguardo alle spese di lite sostenute, invece, dalla terza chiamata si ritiene di poter compensare le stesse tenuto conto che non è stata approfondita l'effettiva legittimazione della suddetta società. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 - 02) : “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.”)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese che liquida in Euro 2.540,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge;
4. compensa le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata.
Così deciso il 20/12/2025. il Giudice
Dott.ssa Emanuela Tagliamonte