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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1944/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME CE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19149/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210086826272502 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1834/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 071 2021 00868262 72, (erroneamente indicata in ricorso ma allegata allo stesso) notificata in data 23.07.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate riscossione ha chiesto all'odierna ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 1.179,22, relativi a IVA anno 2016, in qualità di erede della signora Nominativo_1.
Rileva al riguardo che in relazione alla pretesa tributaria sottesa alla cartella, trattandosi di avviso di rettifica, andava necessariamente notificato al ricorrente che lamenta altresì di non aver potuto beneficiare della riduzione ad un terzo (10%) delle sanzioni amministrative, non avendo mai ricevuto la comunicazione di irregolarità da cui trae origine la cartella di pagamento impugnata.
Eccepisce altresì l'intervenuta decadenza dell'azione di riscossione e la non debenza delle sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione quinquennale.
Si e costituita AD Napoli I che ha contestato l'eccezione di mancata notifica dell'avviso bonario evidenziando che anzi la ricorrente formulava in seguito istanza di rateizzo e pagava le prime 5 rate, benché il mancato pagamento delle rate successive, ormai scadute, abbiano determinato la decadenza della rateazione ex artt. 2 e 3-bis della L. 462/97 e dal beneficio del rateizzo, dando luogo all'iscrizione a ruolo del residuo importo dovuto, oltre ai relativi interessi.
Ribadisce pertanto la tempestività della notifica dell'impugnata cartella di pagamento, avvenuta in data
23/07/2025.
Per quanto riguarda l'eccepita non debenza delle sanzioni, si osserva che l'impugnata cartella non riporta sanzioni iscritte a ruolo, in virtù della loro intrasmissibilità agli eredi, prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997.
Rileva invece l'applicabilità degli interessi in capo agli eredi.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nella misura di cui alla motivazione.
In merito all'eccepita illegittimità della cartella impugnata per mancata notifica dell'avviso presupposto, l'ufficio ha dato prova della notifica della comunicazione n. 13604291917 in data 28.5.2018, come risulta correttamente riportato nella cartella.
Ne consegue che a decorrere da tale data inizia nuovamente a decorrere il termine di prescrizione ordinario decennale del credito vantato, relativo al mancato pagamento dell'IVA per l'anno 2016.
Alla data del 23.7.2025 di notifica della cartella impugnata, l'imposta non risulta pertanto prescritta.
Va invece accolta la domanda subordinata proposta dal ricorrente in merito alla intervenuta prescrizione degli interessi indicati in cartella per i quali trova applicazione il termine quinquennale ex art. 2948 c.c. che stabilisce testualmente che “si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. A tale orientamento aderisce la Cassazione con le sentenze n. 20955/20 n. 2044/23 del 24.01.2023 nonché un orientamento consolidato delle Corte di Giustizia tributaria che stabilisce che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria, relativa alle sanzioni e agli interessi, è quinquennale, così come rispettivamente previsto dall'art. 20 comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997 e dall'art. 2948 comma 1 n. 4, cod. civ.
Alcuna sanzione risulta applicata in cartella atteso che la ricorrente è legittimata passiva in qualità di erede. Il ricorso va quindi accolto parzialmente limitatamente agli interessi applicati per i quali è maturata la prescrizione, dovendosi pertanto rideterminare l'importo dovuto alla sola imposta netta.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente agli interessi . spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME CE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19149/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210086826272502 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1834/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 071 2021 00868262 72, (erroneamente indicata in ricorso ma allegata allo stesso) notificata in data 23.07.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate riscossione ha chiesto all'odierna ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 1.179,22, relativi a IVA anno 2016, in qualità di erede della signora Nominativo_1.
Rileva al riguardo che in relazione alla pretesa tributaria sottesa alla cartella, trattandosi di avviso di rettifica, andava necessariamente notificato al ricorrente che lamenta altresì di non aver potuto beneficiare della riduzione ad un terzo (10%) delle sanzioni amministrative, non avendo mai ricevuto la comunicazione di irregolarità da cui trae origine la cartella di pagamento impugnata.
Eccepisce altresì l'intervenuta decadenza dell'azione di riscossione e la non debenza delle sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione quinquennale.
Si e costituita AD Napoli I che ha contestato l'eccezione di mancata notifica dell'avviso bonario evidenziando che anzi la ricorrente formulava in seguito istanza di rateizzo e pagava le prime 5 rate, benché il mancato pagamento delle rate successive, ormai scadute, abbiano determinato la decadenza della rateazione ex artt. 2 e 3-bis della L. 462/97 e dal beneficio del rateizzo, dando luogo all'iscrizione a ruolo del residuo importo dovuto, oltre ai relativi interessi.
Ribadisce pertanto la tempestività della notifica dell'impugnata cartella di pagamento, avvenuta in data
23/07/2025.
Per quanto riguarda l'eccepita non debenza delle sanzioni, si osserva che l'impugnata cartella non riporta sanzioni iscritte a ruolo, in virtù della loro intrasmissibilità agli eredi, prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997.
Rileva invece l'applicabilità degli interessi in capo agli eredi.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nella misura di cui alla motivazione.
In merito all'eccepita illegittimità della cartella impugnata per mancata notifica dell'avviso presupposto, l'ufficio ha dato prova della notifica della comunicazione n. 13604291917 in data 28.5.2018, come risulta correttamente riportato nella cartella.
Ne consegue che a decorrere da tale data inizia nuovamente a decorrere il termine di prescrizione ordinario decennale del credito vantato, relativo al mancato pagamento dell'IVA per l'anno 2016.
Alla data del 23.7.2025 di notifica della cartella impugnata, l'imposta non risulta pertanto prescritta.
Va invece accolta la domanda subordinata proposta dal ricorrente in merito alla intervenuta prescrizione degli interessi indicati in cartella per i quali trova applicazione il termine quinquennale ex art. 2948 c.c. che stabilisce testualmente che “si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. A tale orientamento aderisce la Cassazione con le sentenze n. 20955/20 n. 2044/23 del 24.01.2023 nonché un orientamento consolidato delle Corte di Giustizia tributaria che stabilisce che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria, relativa alle sanzioni e agli interessi, è quinquennale, così come rispettivamente previsto dall'art. 20 comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997 e dall'art. 2948 comma 1 n. 4, cod. civ.
Alcuna sanzione risulta applicata in cartella atteso che la ricorrente è legittimata passiva in qualità di erede. Il ricorso va quindi accolto parzialmente limitatamente agli interessi applicati per i quali è maturata la prescrizione, dovendosi pertanto rideterminare l'importo dovuto alla sola imposta netta.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente agli interessi . spese compensate.