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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2409/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 6 agosto 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 585/2025, pubblicata il 15/05/2025,
[...]
(P. IVA ), in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ilario Maria Viani dell'Avvocatura Regionale e con elezione di domicilio presso la sede di quest'ultima, in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Tania Controparte_1 C.F._1
RE e IZ NI e con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in
Torino, via della Consolata, 1/bis, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 585/2025, pubblicata il
15/05/2025, in materia di Opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“In accoglimento dell'impugnazione proposta, in parziale riforma della sentenza 585/2025 del
Tribunale di Pavia pubblicata il 15.05.2025, accerti la Corte d'Appello che Controparte_1 pagina 1 di 8 aveva esercitato la caccia da appostamento temporaneo con omissione di segnalazione sul tesserino venatorio di n. 14 allodole abbattute e detenute sulla propria vettura in violazione dell'art. 12, co. 12 bis della L. 157/1992 sanzionato dall'art. 31 co. 1 della L. 157/92, e per tali violazioni confermare la relativa sanzione di euro 3.234,00, pari a tre volte la sanzione minima
(77x 3=231 euro, per le numero 14 allodole abbattute e non annotate) e pertanto, confermare conseguentemente l'ordinanza ingiunzione opposta, con decreto n. 11258 del 23.07.24, con la quale è stato al medesimo ingiunto di pagare la sanzione per illecito amministrativo pari ad euro 3.294,00, oltre 8,75 per spese di notifica.
In ogni caso: Spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per quanto argomentato e rappresentato,
Voglia rigettare il ricorso presentato dalla , in quanto infondato, e Parte_1
confermare la sentenza n. 585/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione terza civile, pubblicata in data 15.05.2025 oggetto di gravame.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 della L. n. 689/1981, ha proposto opposizione Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Pavia contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento per illecito amministrativo in materia di caccia, emessa nei suoi confronti dalla con Parte_1
decreto n. 11258/2024 del 23 luglio 2024.
Con il provvedimento oggetto di opposizione, la ha irrogato nei Parte_1
confronti di : Controparte_1
- la sanzione di € 3.234,00 ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. i) della L. n. 157/92 in relazione alla fattispecie di cui all'art. 12, comma 12 bis della medesima Legge, per aver esercitato “la caccia da appostamento temporaneo omettendo di segnare sul tesserino venatorio regionale n.
14 capi di allodola abbattuti e detenuti presso la vettura Fiat Scudo targata BK699EE”
(sanzione pari al triplo del minimo, € 77,00X3= 231,00, moltiplicata per i 14 capi prelevati);
- la sanzione di € 60,00 ai sensi dell'art. 51 comma 2 della L.R. n. 26/93 in relazione alla fattispecie di cui all'art. 24, comma 3 della L. n. 157/1992, per avere, nelle medesime circostanze, “superato di n. 10 capi il carniere consentito” (sanzione pari ad €. 20X3=€. 60,00);
e così complessivamente € 3.294,00, oltre € 8,75 per spese di notifica.
Le suddette violazioni sono state accertate dalla Polizia Provinciale di Pavia come da processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 439 del 26 ottobre 2019, notificato a mani in pari data al cacciatore. pagina 2 di 8 ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata Controparte_1
deducendo, in via preliminare e/o pregiudiziale, la violazione dei termini previsti dall'art. 2 della L. n. 241/1990 e, in via principale, l'erronea quantificazione della sanzione inflittagli per la violazione dell'art. 12, comma 12 bis, della L. n. 157/1992, da ricalcolare a suo giudizio in €
291,00 (€ 77,00x3), o nella misura ritenuta di giustizia, in quanto “l'art. 31, comma 1, lett. I, legge n. 157 del 1992, infatti, non prevede che l'indicata sanzione pecuniaria - determinata tra un valore minimo ed un valore massimo - venga moltiplicata per il numero di capi abbattuti e non segnati (moltiplicazione alla quale ha provveduto illegittimamente la Polizia Provinciale prima e la poi). La norma prevede che la violazione addebitata venga Parte_1
sanzionata con una somma di denaro che viene determinata nel minimo e nel massimo”.
La si è costituita nel giudizio di primo grado e ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'opposizione e la conferma delle sanzioni irrogate.
Con sentenza n. 585/2025 del 15 maggio 2025, il Tribunale di Pavia, in accoglimento dell'opposizione, ha ridefinito l'ammontare della sanzione per la violazione di cui agli artt. 12, comma 12 bis, e 31 lett. i) della Legge n. 157/1992 in € 231,00 (i.e. il triplo del minimo, €
77,00x3) e ha confermato l'ammontare della sanzione per la violazione di cui agli artt. 24 comma 1 e 51, comma 2, della L.R. 26/2003. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite.
La ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, Parte_1
adducendo il difetto di alcuna “valida motivazione perché si debba ritenere sanzionabile come unico fatto una condotta che invece si compone di una serie di inosservanze ripetute” e conseguentemente insistendo per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
con rifusione delle spese di entrambi i gradi.
si è costituito nel giudizio di appello, evidenziando l'infondatezza del Controparte_1
gravame ed insistendo per il relativo rigetto.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 9 dicembre 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa e, all'esito, la Corte ha dato lettura del dispositivo della presente sentenza.
*
Secondo la tesi della il Tribunale di Pavia sarebbe incorso in errore Parte_1 per avere rideterminato la sanzione inflitta a con l'ordinanza-ingiunzione n. Controparte_1
11258/2024 ritenendo che la mancata annotazione sul libretto venatorio di 14 allodole abbattute nell'esercizio della caccia da appostamento temporaneo in data 26 ottobre 2019 (come da pagina 3 di 8 verbale di accertamento e contestazione di trasgressione n. 439 della Polizia Provinciale di
Pavia) dovesse riguardarsi come “unico fatto”, anziché come “una serie di inosservanze ripetute” e che, dunque, la sanzione applicabile, prevista dall'art. 31, comma 1 lett. i), della L.
n. 157/1992, dovesse essere a sua volta “unica”, compresa cioè tra il minimo e il massimo edittale previsti dalla norma, e non applicata partitamente per ciascuno degli esemplari di fauna migratoria oggetto della mancata segnatura.
Il rilievo è fondato.
A tale proposito, si trascrivono qui di seguito, facendole proprie, le argomentazioni svolte nella sentenza n. 2606/2025 del 17 ottobre 2025 di questa stessa Corte d'Appello, relative ad una fattispecie del tutto assimilabile a quella in esame.
“La condotta sanzionata dal citato art. 31 c. 1 lett. i) della L. n. 157/1992 è quella prevista dall'art. 12 c. 12-bis della stessa Legge (“La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento”), che impone al cacciatore non solo l'obbligo di registrare sul proprio tesserino venatorio ogni prelievo di fauna selvatica, sia essa stanziale o venatoria, ma anche di provvedere all'annotazione “subito dopo l'abbattimento”.
Il principio che l'annotazione debba avvenire senza indugio ha trovato ampia illustrazione e conferma da parte della Corte Costituzionale, la quale ha chiarito l'interpretazione corretta da dare a tale obbligo in pronunce dichiarative dell'illegittimità di disposizioni regionali, che, al contrario della norma nazionale, non imponevano un'analoga immediatezza.
Al riguardo, merita anzitutto menzione la sentenza n. 291/2019, con la quale si è ravvisata
l'illegittimità dell'art. 15, comma 1, lett. j) della L.R. Lombardia n. 17/2018, di modifica dell'art. 22, comma 7, L.R. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), giudicato in contrasto con la norma di cui al citato art. 12 c. 12-bis L. n. 157/1992 – attuativa degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea –, sul rilievo che scopo dell'annotazione è di acquisire dati sulla consistenza numerica della fauna selvatica per poter predisporre misure di salvaguardia delle specie più vulnerabili, e poiché, in funzione di tale monitoraggio, ciò che conta è l'abbattimento, a prescindere dal recupero, la norma nazionale secondo cui
l'annotazione sul tesserino venatorio va effettuata subito dopo l'abbattimento deve ritenersi operante come soglia minima di protezione ambientale, senza possibilità di abbassamento del relativo livello di tutela, quale viceversa consentito, illegittimamente, dalla legge regionale, che, in relazione all'obbligo di annotazione, aveva sostituito la locuzione “dopo gli
pagina 4 di 8 abbattimenti accertati” con quella, suscettibile di creare ambiguità sulla tempestività dell'adempimento, “dopo gli abbattimenti e [l'avvenuto recupero]”.
Formulato dal legislatore regionale del 2021, al fine di recepire le indicazioni della Corte, un nuovo testo dell'art. 22, comma 7, L.R. 26/1993, con utilizzo della disgiunzione «o» e obbligo di annotazione previsto “subito dopo l'abbattimento o il recupero”, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 126/2022 , ha avuto modo di riaffermare che “la norma di cui al comma
12-bis dell'art. 12 della legge n. 157 del 1992 (introdotta dall'art. 31, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016») è volta a
«garantire una raccolta più puntuale delle informazioni, derivante dalla contestualità dell'annotazione, in funzione dell'efficace programmazione del prelievo faunistico»” e dunque tale norma “va … inclusa tra le «prescrizioni statali costituenti soglie minime di protezione ambientale (sentenza n. 249 del 2019), non derogabili neppure nell'esercizio della competenza regionale in materia di caccia, salva la possibilità di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato…”.
La Consulta ha anche ricordato che, con la precedente sentenza n. 291/2019, era stata
“dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera j), della legge della
Regione 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione Parte_1
2018), nella parte in cui aveva sostituito, nel testo dell'art. 22, comma 7, della legge reg.
Lombardia n. 26 del 1993, le parole «dopo gli abbattimenti accertati» con le parole «dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero»”, osservando che “[q]uest'ultima formulazione, invero, nell'utilizzare la congiunzione «e», rendeva chiara l'intenzione del legislatore regionale di posticipare l'annotazione all'effettivo recupero dell'animale”, tant'è che la sentenza, “nello smentire la tesi interpretativa della Regione, volta a ricavare da tale formulazione un significato conforme all'esigenza di immediata annotazione imposta dall'art. 12, comma 12- bis, della legge n. 157 del 1992, ha avuto cura di affermare quanto segue: «La criticità non è superabile accedendo alla tesi della difesa regionale, che ritiene di aver esteso l'adempimento ai casi di recupero di abbattimenti effettuati da terzi, poiché l'interpretazione offerta trova ostacolo nel dato letterale della norma, che utilizza la congiunzione “e” e non la disgiunzione
“o”, per precisare che l'annotazione va effettuata dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero»”.
Sulla scorta di tali rilievi, la Corte costituzionale ha quindi spiegato che la nuova formulazione della norma, “adottata proprio in ossequio ai rilievi formulati con la sentenza n. 291 del 2019,
… va correttamente intesa nel senso che l'annotazione deve essere sempre effettuata subito
pagina 5 di 8 dopo l'abbattimento, salvi i casi in cui la contezza dell'abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero”, evidenziando che la disposizione, “[c]osì interpretata, … non riduce lo standard di tutela della fauna selvatica introdotto dalla legge statale (sentenza n. 249 del 2019), e non si pone, dunque, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”.
Alla luce delle chiare indicazioni ricavabili dalle pronunce menzionate, non v'è dubbio che il disposto dell'art. 12 c. 12-bis della L. n. 157/1992 vada dunque inteso nel senso che
l'annotazione dei prelievi di fauna selvatica e migratoria sul libretto venatorio dev'essere istantanea, non differita, così da permettere un controllo adeguato e puntuale del numero di capi abbattuti, in funzione dell'efficace programmazione del prelievo faunistico”.
Pertanto, se l'annotazione non può essere rimandata, ma deve seguire nell'immediatezza di ogni singolo abbattimento, è evidente che le mancate annotazioni riguardanti plurimi prelievi, ancorché eventualmente collocabili in un unico arco temporale (come nella specie, in cui vi è stata da parte dell'appellato la mancata segnatura di 14 allodole abbattute nel corso di una sola giornata), si pongono ciascuna in contrasto con le prescrizioni dell'art. 12 comma 12 bis della
L. n. 157/1992. Ne risulta così integrata l'ipotesi di più violazioni della stessa norma effettuate con comportamenti distinti e non già con un unico comportamento omissivo.
In senso opposto, non si reputano dirimenti le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla assenza, nell'art.31, comma 1 lett. i), della L. n. 157/1992, di riferimenti ai singoli esemplari abbattuti, da cui dovrebbe trarsi – ragionando a contrario rispetto alle previsioni di cui alla lett.
l) della medesima norma – la conclusione della unicità della sanzione applicabile.
L'esigenza di immediatezza della annotazione rispetto all'abbattimento, alla quale ha dato rilievo la Corte Costituzionale al fine di garantire l'effettività della norma sotto il profilo della raccolta puntuale delle informazioni e dell'efficacia della programmazione del prelievo faunistico, impone di valorizzare, per la configurazione delle infrazioni, il contesto nel quale sono avvenuti gli abbattimenti, piuttosto che il mero numero degli esemplari abbattuti dal singolo cacciatore. Per un verso, vi è infatti la possibilità, come osservato anche dalla Corte
Costituzionale, che “la contezza dell'abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero” (e che il cacciatore si trovi dunque obbligato ad annotare esemplari in più rispetto a quelli abbattuti personalmente); per altro verso, può accadere che più esemplari vengano abbattuti contemporaneamente da un singolo cacciatore, con conseguente insorgenza di un unico obbligo di annotazione. Tali evenienze (il recupero di esemplari abbattuti da terzi e l'abbattimento contestuale di più esemplari) non sono ricorrenti e non sono agevoli da accertare, ma la astratta possibilità che esse si verifichino giustifica la mancanza di una correlazione pagina 6 di 8 esplicita, nella norma sanzionatoria, tra il numero di violazioni configurabili e il numero di esemplari abbattuti dal singolo cacciatore e non annotati.
Nel caso concreto, in assenza di contestazioni sulla ricostruzione in fatto desumibile dal verbale di accertamento delle infrazioni e di deduzioni specifiche sulle circostanze degli abbattimenti non annotati da parte di , si reputa fondata la contestazione di tante violazioni Controparte_1 quanti sono gli esemplari abbattuti rinvenuti nell'autovettura del cacciatore.
La determinazione della sanzione effettuata dall'Amministrazione risulta quindi corretta, essendo stato individuato l'ammontare per la singola violazione in misura pari al triplo del minimo (i.e. € 77,00 x 3 = € 231,00) ed essendo poi stato moltiplicato l'importo ottenuto per il numero delle violazioni accertate (i.e. € 231,00 x 14 = € 3.234,00).
La con la medesima ordinanza ingiunzione, ha contestato a Parte_1 [...]
anche la violazione dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 26/1993, per avere abbattuto CP_1
selvaggina in numero superiore a quanto autorizzato dalla norma. In questo caso, è stata configurata un'unica violazione con applicazione della sanzione di € 60,00, pari al triplo del minimo. Tale sanzione non ha formato oggetto di impugnazione da parte di ed Controparte_1
è stata ovviamente mantenuta ferma anche dalla sentenza di primo grado.
Per tutto quanto sin qui argomentato, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione emessa dalla con decreto n.11258/2024 del 23 luglio 2024 Parte_1
deve essere rigettata.
A norma dell'art. 91 c.p.c., , in quanto soccombente, va condannato alla Controparte_1
rifusione in favore della delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_1
liquidano avendo riguardo allo scaglione delle cause di valore compreso fra € 1.101,00 e €
5.200,00 di cui al D.M. 147/2022 e applicando i parametri minimi ivi previsti per tutte le fasi di ciascun grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 585/2025, pubblicata Parte_1 il 15/05/2025, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
1. respinge l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione di Controparte_1
pagamento per illecito amministrativo in materia di caccia di cui al decreto della Regione
Lombardia n. 11258 in data 23 luglio 2024 e, per l'effetto, conferma la sanzione irrogata di euro 3.294,00 oltre euro 8,75 per spese di notifica, e così complessivamente euro 3.302,75;
pagina 7 di 8 2. condanna al pagamento in favore della parte appellante delle spese di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, così liquidate:
- per il giudizio innanzi al Tribunale, euro 1.278,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
- per il presente giudizio di appello, euro 1.458,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso, in Milano il 09/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 6 agosto 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 585/2025, pubblicata il 15/05/2025,
[...]
(P. IVA ), in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ilario Maria Viani dell'Avvocatura Regionale e con elezione di domicilio presso la sede di quest'ultima, in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Tania Controparte_1 C.F._1
RE e IZ NI e con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in
Torino, via della Consolata, 1/bis, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 585/2025, pubblicata il
15/05/2025, in materia di Opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“In accoglimento dell'impugnazione proposta, in parziale riforma della sentenza 585/2025 del
Tribunale di Pavia pubblicata il 15.05.2025, accerti la Corte d'Appello che Controparte_1 pagina 1 di 8 aveva esercitato la caccia da appostamento temporaneo con omissione di segnalazione sul tesserino venatorio di n. 14 allodole abbattute e detenute sulla propria vettura in violazione dell'art. 12, co. 12 bis della L. 157/1992 sanzionato dall'art. 31 co. 1 della L. 157/92, e per tali violazioni confermare la relativa sanzione di euro 3.234,00, pari a tre volte la sanzione minima
(77x 3=231 euro, per le numero 14 allodole abbattute e non annotate) e pertanto, confermare conseguentemente l'ordinanza ingiunzione opposta, con decreto n. 11258 del 23.07.24, con la quale è stato al medesimo ingiunto di pagare la sanzione per illecito amministrativo pari ad euro 3.294,00, oltre 8,75 per spese di notifica.
In ogni caso: Spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per quanto argomentato e rappresentato,
Voglia rigettare il ricorso presentato dalla , in quanto infondato, e Parte_1
confermare la sentenza n. 585/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione terza civile, pubblicata in data 15.05.2025 oggetto di gravame.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 della L. n. 689/1981, ha proposto opposizione Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Pavia contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento per illecito amministrativo in materia di caccia, emessa nei suoi confronti dalla con Parte_1
decreto n. 11258/2024 del 23 luglio 2024.
Con il provvedimento oggetto di opposizione, la ha irrogato nei Parte_1
confronti di : Controparte_1
- la sanzione di € 3.234,00 ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. i) della L. n. 157/92 in relazione alla fattispecie di cui all'art. 12, comma 12 bis della medesima Legge, per aver esercitato “la caccia da appostamento temporaneo omettendo di segnare sul tesserino venatorio regionale n.
14 capi di allodola abbattuti e detenuti presso la vettura Fiat Scudo targata BK699EE”
(sanzione pari al triplo del minimo, € 77,00X3= 231,00, moltiplicata per i 14 capi prelevati);
- la sanzione di € 60,00 ai sensi dell'art. 51 comma 2 della L.R. n. 26/93 in relazione alla fattispecie di cui all'art. 24, comma 3 della L. n. 157/1992, per avere, nelle medesime circostanze, “superato di n. 10 capi il carniere consentito” (sanzione pari ad €. 20X3=€. 60,00);
e così complessivamente € 3.294,00, oltre € 8,75 per spese di notifica.
Le suddette violazioni sono state accertate dalla Polizia Provinciale di Pavia come da processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 439 del 26 ottobre 2019, notificato a mani in pari data al cacciatore. pagina 2 di 8 ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata Controparte_1
deducendo, in via preliminare e/o pregiudiziale, la violazione dei termini previsti dall'art. 2 della L. n. 241/1990 e, in via principale, l'erronea quantificazione della sanzione inflittagli per la violazione dell'art. 12, comma 12 bis, della L. n. 157/1992, da ricalcolare a suo giudizio in €
291,00 (€ 77,00x3), o nella misura ritenuta di giustizia, in quanto “l'art. 31, comma 1, lett. I, legge n. 157 del 1992, infatti, non prevede che l'indicata sanzione pecuniaria - determinata tra un valore minimo ed un valore massimo - venga moltiplicata per il numero di capi abbattuti e non segnati (moltiplicazione alla quale ha provveduto illegittimamente la Polizia Provinciale prima e la poi). La norma prevede che la violazione addebitata venga Parte_1
sanzionata con una somma di denaro che viene determinata nel minimo e nel massimo”.
La si è costituita nel giudizio di primo grado e ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'opposizione e la conferma delle sanzioni irrogate.
Con sentenza n. 585/2025 del 15 maggio 2025, il Tribunale di Pavia, in accoglimento dell'opposizione, ha ridefinito l'ammontare della sanzione per la violazione di cui agli artt. 12, comma 12 bis, e 31 lett. i) della Legge n. 157/1992 in € 231,00 (i.e. il triplo del minimo, €
77,00x3) e ha confermato l'ammontare della sanzione per la violazione di cui agli artt. 24 comma 1 e 51, comma 2, della L.R. 26/2003. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite.
La ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, Parte_1
adducendo il difetto di alcuna “valida motivazione perché si debba ritenere sanzionabile come unico fatto una condotta che invece si compone di una serie di inosservanze ripetute” e conseguentemente insistendo per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
con rifusione delle spese di entrambi i gradi.
si è costituito nel giudizio di appello, evidenziando l'infondatezza del Controparte_1
gravame ed insistendo per il relativo rigetto.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 9 dicembre 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa e, all'esito, la Corte ha dato lettura del dispositivo della presente sentenza.
*
Secondo la tesi della il Tribunale di Pavia sarebbe incorso in errore Parte_1 per avere rideterminato la sanzione inflitta a con l'ordinanza-ingiunzione n. Controparte_1
11258/2024 ritenendo che la mancata annotazione sul libretto venatorio di 14 allodole abbattute nell'esercizio della caccia da appostamento temporaneo in data 26 ottobre 2019 (come da pagina 3 di 8 verbale di accertamento e contestazione di trasgressione n. 439 della Polizia Provinciale di
Pavia) dovesse riguardarsi come “unico fatto”, anziché come “una serie di inosservanze ripetute” e che, dunque, la sanzione applicabile, prevista dall'art. 31, comma 1 lett. i), della L.
n. 157/1992, dovesse essere a sua volta “unica”, compresa cioè tra il minimo e il massimo edittale previsti dalla norma, e non applicata partitamente per ciascuno degli esemplari di fauna migratoria oggetto della mancata segnatura.
Il rilievo è fondato.
A tale proposito, si trascrivono qui di seguito, facendole proprie, le argomentazioni svolte nella sentenza n. 2606/2025 del 17 ottobre 2025 di questa stessa Corte d'Appello, relative ad una fattispecie del tutto assimilabile a quella in esame.
“La condotta sanzionata dal citato art. 31 c. 1 lett. i) della L. n. 157/1992 è quella prevista dall'art. 12 c. 12-bis della stessa Legge (“La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento”), che impone al cacciatore non solo l'obbligo di registrare sul proprio tesserino venatorio ogni prelievo di fauna selvatica, sia essa stanziale o venatoria, ma anche di provvedere all'annotazione “subito dopo l'abbattimento”.
Il principio che l'annotazione debba avvenire senza indugio ha trovato ampia illustrazione e conferma da parte della Corte Costituzionale, la quale ha chiarito l'interpretazione corretta da dare a tale obbligo in pronunce dichiarative dell'illegittimità di disposizioni regionali, che, al contrario della norma nazionale, non imponevano un'analoga immediatezza.
Al riguardo, merita anzitutto menzione la sentenza n. 291/2019, con la quale si è ravvisata
l'illegittimità dell'art. 15, comma 1, lett. j) della L.R. Lombardia n. 17/2018, di modifica dell'art. 22, comma 7, L.R. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), giudicato in contrasto con la norma di cui al citato art. 12 c. 12-bis L. n. 157/1992 – attuativa degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea –, sul rilievo che scopo dell'annotazione è di acquisire dati sulla consistenza numerica della fauna selvatica per poter predisporre misure di salvaguardia delle specie più vulnerabili, e poiché, in funzione di tale monitoraggio, ciò che conta è l'abbattimento, a prescindere dal recupero, la norma nazionale secondo cui
l'annotazione sul tesserino venatorio va effettuata subito dopo l'abbattimento deve ritenersi operante come soglia minima di protezione ambientale, senza possibilità di abbassamento del relativo livello di tutela, quale viceversa consentito, illegittimamente, dalla legge regionale, che, in relazione all'obbligo di annotazione, aveva sostituito la locuzione “dopo gli
pagina 4 di 8 abbattimenti accertati” con quella, suscettibile di creare ambiguità sulla tempestività dell'adempimento, “dopo gli abbattimenti e [l'avvenuto recupero]”.
Formulato dal legislatore regionale del 2021, al fine di recepire le indicazioni della Corte, un nuovo testo dell'art. 22, comma 7, L.R. 26/1993, con utilizzo della disgiunzione «o» e obbligo di annotazione previsto “subito dopo l'abbattimento o il recupero”, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 126/2022 , ha avuto modo di riaffermare che “la norma di cui al comma
12-bis dell'art. 12 della legge n. 157 del 1992 (introdotta dall'art. 31, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016») è volta a
«garantire una raccolta più puntuale delle informazioni, derivante dalla contestualità dell'annotazione, in funzione dell'efficace programmazione del prelievo faunistico»” e dunque tale norma “va … inclusa tra le «prescrizioni statali costituenti soglie minime di protezione ambientale (sentenza n. 249 del 2019), non derogabili neppure nell'esercizio della competenza regionale in materia di caccia, salva la possibilità di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato…”.
La Consulta ha anche ricordato che, con la precedente sentenza n. 291/2019, era stata
“dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera j), della legge della
Regione 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione Parte_1
2018), nella parte in cui aveva sostituito, nel testo dell'art. 22, comma 7, della legge reg.
Lombardia n. 26 del 1993, le parole «dopo gli abbattimenti accertati» con le parole «dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero»”, osservando che “[q]uest'ultima formulazione, invero, nell'utilizzare la congiunzione «e», rendeva chiara l'intenzione del legislatore regionale di posticipare l'annotazione all'effettivo recupero dell'animale”, tant'è che la sentenza, “nello smentire la tesi interpretativa della Regione, volta a ricavare da tale formulazione un significato conforme all'esigenza di immediata annotazione imposta dall'art. 12, comma 12- bis, della legge n. 157 del 1992, ha avuto cura di affermare quanto segue: «La criticità non è superabile accedendo alla tesi della difesa regionale, che ritiene di aver esteso l'adempimento ai casi di recupero di abbattimenti effettuati da terzi, poiché l'interpretazione offerta trova ostacolo nel dato letterale della norma, che utilizza la congiunzione “e” e non la disgiunzione
“o”, per precisare che l'annotazione va effettuata dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero»”.
Sulla scorta di tali rilievi, la Corte costituzionale ha quindi spiegato che la nuova formulazione della norma, “adottata proprio in ossequio ai rilievi formulati con la sentenza n. 291 del 2019,
… va correttamente intesa nel senso che l'annotazione deve essere sempre effettuata subito
pagina 5 di 8 dopo l'abbattimento, salvi i casi in cui la contezza dell'abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero”, evidenziando che la disposizione, “[c]osì interpretata, … non riduce lo standard di tutela della fauna selvatica introdotto dalla legge statale (sentenza n. 249 del 2019), e non si pone, dunque, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”.
Alla luce delle chiare indicazioni ricavabili dalle pronunce menzionate, non v'è dubbio che il disposto dell'art. 12 c. 12-bis della L. n. 157/1992 vada dunque inteso nel senso che
l'annotazione dei prelievi di fauna selvatica e migratoria sul libretto venatorio dev'essere istantanea, non differita, così da permettere un controllo adeguato e puntuale del numero di capi abbattuti, in funzione dell'efficace programmazione del prelievo faunistico”.
Pertanto, se l'annotazione non può essere rimandata, ma deve seguire nell'immediatezza di ogni singolo abbattimento, è evidente che le mancate annotazioni riguardanti plurimi prelievi, ancorché eventualmente collocabili in un unico arco temporale (come nella specie, in cui vi è stata da parte dell'appellato la mancata segnatura di 14 allodole abbattute nel corso di una sola giornata), si pongono ciascuna in contrasto con le prescrizioni dell'art. 12 comma 12 bis della
L. n. 157/1992. Ne risulta così integrata l'ipotesi di più violazioni della stessa norma effettuate con comportamenti distinti e non già con un unico comportamento omissivo.
In senso opposto, non si reputano dirimenti le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla assenza, nell'art.31, comma 1 lett. i), della L. n. 157/1992, di riferimenti ai singoli esemplari abbattuti, da cui dovrebbe trarsi – ragionando a contrario rispetto alle previsioni di cui alla lett.
l) della medesima norma – la conclusione della unicità della sanzione applicabile.
L'esigenza di immediatezza della annotazione rispetto all'abbattimento, alla quale ha dato rilievo la Corte Costituzionale al fine di garantire l'effettività della norma sotto il profilo della raccolta puntuale delle informazioni e dell'efficacia della programmazione del prelievo faunistico, impone di valorizzare, per la configurazione delle infrazioni, il contesto nel quale sono avvenuti gli abbattimenti, piuttosto che il mero numero degli esemplari abbattuti dal singolo cacciatore. Per un verso, vi è infatti la possibilità, come osservato anche dalla Corte
Costituzionale, che “la contezza dell'abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero” (e che il cacciatore si trovi dunque obbligato ad annotare esemplari in più rispetto a quelli abbattuti personalmente); per altro verso, può accadere che più esemplari vengano abbattuti contemporaneamente da un singolo cacciatore, con conseguente insorgenza di un unico obbligo di annotazione. Tali evenienze (il recupero di esemplari abbattuti da terzi e l'abbattimento contestuale di più esemplari) non sono ricorrenti e non sono agevoli da accertare, ma la astratta possibilità che esse si verifichino giustifica la mancanza di una correlazione pagina 6 di 8 esplicita, nella norma sanzionatoria, tra il numero di violazioni configurabili e il numero di esemplari abbattuti dal singolo cacciatore e non annotati.
Nel caso concreto, in assenza di contestazioni sulla ricostruzione in fatto desumibile dal verbale di accertamento delle infrazioni e di deduzioni specifiche sulle circostanze degli abbattimenti non annotati da parte di , si reputa fondata la contestazione di tante violazioni Controparte_1 quanti sono gli esemplari abbattuti rinvenuti nell'autovettura del cacciatore.
La determinazione della sanzione effettuata dall'Amministrazione risulta quindi corretta, essendo stato individuato l'ammontare per la singola violazione in misura pari al triplo del minimo (i.e. € 77,00 x 3 = € 231,00) ed essendo poi stato moltiplicato l'importo ottenuto per il numero delle violazioni accertate (i.e. € 231,00 x 14 = € 3.234,00).
La con la medesima ordinanza ingiunzione, ha contestato a Parte_1 [...]
anche la violazione dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 26/1993, per avere abbattuto CP_1
selvaggina in numero superiore a quanto autorizzato dalla norma. In questo caso, è stata configurata un'unica violazione con applicazione della sanzione di € 60,00, pari al triplo del minimo. Tale sanzione non ha formato oggetto di impugnazione da parte di ed Controparte_1
è stata ovviamente mantenuta ferma anche dalla sentenza di primo grado.
Per tutto quanto sin qui argomentato, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione emessa dalla con decreto n.11258/2024 del 23 luglio 2024 Parte_1
deve essere rigettata.
A norma dell'art. 91 c.p.c., , in quanto soccombente, va condannato alla Controparte_1
rifusione in favore della delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_1
liquidano avendo riguardo allo scaglione delle cause di valore compreso fra € 1.101,00 e €
5.200,00 di cui al D.M. 147/2022 e applicando i parametri minimi ivi previsti per tutte le fasi di ciascun grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 585/2025, pubblicata Parte_1 il 15/05/2025, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
1. respinge l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione di Controparte_1
pagamento per illecito amministrativo in materia di caccia di cui al decreto della Regione
Lombardia n. 11258 in data 23 luglio 2024 e, per l'effetto, conferma la sanzione irrogata di euro 3.294,00 oltre euro 8,75 per spese di notifica, e così complessivamente euro 3.302,75;
pagina 7 di 8 2. condanna al pagamento in favore della parte appellante delle spese di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, così liquidate:
- per il giudizio innanzi al Tribunale, euro 1.278,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
- per il presente giudizio di appello, euro 1.458,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso, in Milano il 09/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
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