Articolo 16 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 15Articolo 17
Versione
17 dicembre 1988
Art. 16. 1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.
2. Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988