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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 174/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Via Luigi Sacco n.5, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco e rappresentante legale pro tempore, Avv. Davide Galimberti, in forza di Delibera di Giunta
Comunale n.38 del 18.02.2020 (doc.1), rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Benzoni (C.F.
), Laura Luoni (C.F. , Antonella Pomati (C.F. C.F._1 C.F._2
), Dorotea Sanna (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 C.F._4 presso l'Avvocatura Comunale, Via Sacco n.5 – 21100 - giusto mandato su foglio separato. Pt_1
PARTE OPPONENTE
contro
, con sede legale in Vicolo Stalletti, 4 – Merate 23807 TE
(LC), C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Costanza Mariconda (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._5 lo studio “Mariconda e Associati” in Milano, via Cerva n. 8, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c. CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- dichiarare irrito, nullo, inefficace e, comunque, privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo
n.1151/2022 del 06 dicembre 2022:
- per violazione dell'art.112 c.p.c., avendo il Giudice del procedimento monitorio liquidato un importo diverso, maggiore e in nessun modo correlabile alla domanda formulata dalla CP_1 opposta;
- per l'erronea determinazione degli interessi non essendo applicabili alla fattispecie le previsioni di cui al D.Lgs n.231/2002;
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le fatture azionate e, per l'effetto, respingere l'avversaria domanda e dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle fatture nn.
340/2016, 341/2016, 342/2016, 343/2016, 344/2016, 345/2016, 353/2016.
NEL MERITO
- accertare l'infondatezza della pretesa avversaria e, per l'effetto, dichiarare irrito, nullo, inefficace, privo di ogni giuridico effetto e comunque annullare il decreto ingiuntivo n.1151/2022 del 06 dicembre 2022 poiché, per le ragioni esplicitate in atti, nulla è dovuto dal in Parte_1 relazione alle fatture nn. 340/2016, 341/2016, 342/2016, 343/2016, 344/2016, 345/2016, 353/2016, già monitoriamente azionate.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito monitoriamente azionato dall'opposta CP_1
nei confronti del in relazione, quantomeno: - alle fatture n.340 del
[...] Parte_1
31.08.2016, n.344 del 31.08.2016 e n.352 del 30.09.2016 (relative alla posizione della SI.ra
), per complessivi € 6.528,00, poiché riferite ad un periodo successivo alle concordate Pt_2 dimissioni della donna dalla struttura;
- alle fatture n.341 del 31.08.2016, n.345 del 31.08.2016 e
n.353 del 30.09.2016 (relative alla posizione del minore ), per complessivi € 3.552,00, perché Per_1 riferite ad un periodo in cui il minore e la di lui madre non avevano più la residenza nel Comune di
; e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.1151/2022 del 6 dicembre 2022 Pt_1 in relazione agli importi di cui alle dette fatture;
NEL MERITO ED IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA - accertare e dichiarare l'inesistenza del credito monitoriamente azionato dall'opposta nei confronti del TE [...]
in relazione, quantomeno: - alle fatture n.344 del 31.08.2016 e n.352 del 30.09.2016 Parte_1
(relative alla posizione della SI.ra ), poiché riferite ad un periodo in cui la madre non aveva Pt_2 più la residenza nel comune di;
- alle fatture n.345 del 31.08.2016 e n.353 del 30.09.2016 Pt_1
(relative alla posizione del minore ), perché riferite ad un periodo in cui il minore e la di lui Per_1 madre non avevano più la residenza nel comune di e, per l'effetto, revocare il decreto Pt_1 ingiuntivo n.1151/2022 del 6 dicembre 2022 in relazione agli importi di cui alle dette fatture e dichiarare che nulla è dovuto dal in relazione alle dette fatture;
Parte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e rifusione del contributo unificato.
* Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei già concessi termini di rito.
*** IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interrogatorio e testi sui fatti di cui all'esposizione contenuta nell'atto di citazione in opposizione, preceduti tutti dalle parole “Vero che” e depurati di ogni componente negativa e/o valutativa, con riserva di una più puntuale capitolazione nei già concessi termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c.
Si indicano a testi, senza inversione dell'onere della prova ed anche a prova contraria sugli avversari capitoli ove contestatamente ammessi, e con riserva di altri indicarne nei termini di legge: – Dott.ssa
presso il – Dott.ssa presso il – Persona_2 Parte_1 Persona_3 Parte_1
Dott.ssa presso il – Dott. Persona_4 Parte_1 Persona_5
Con riserva di altro produrre nei termini di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
- rigettare l'opposizione del al decreto ingiuntivo n. 1151/2022, e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 1151/2022 opposto e condannare al pagamento della somma di
Euro 15000,00; gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 800,00 per compensi, in Euro 145,50 per spese, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, oltre accessori di legge se dovuti;
- In via subordinata: condannare il al pagamento della somma di Euro 14.592,00, Parte_1 oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo, e alle spese;
- In ogni caso, con refusione di spese e compensi di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 13.12.2022, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1151/2022 del 6.12.2022, tramite il quale veniva ingiunto allo stesso il pagamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi, spese ed accessori come per legge.
In data 28.3.2023 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto TE dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.5.2023, il Giudice, con provvedimento del
19.5.2023, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 26.9.2023.
La causa veniva istruita per il tramite di prova orale per testi escussi alle udienze del 5.12.2023,
24.1.2024, 5.3.2024 (testi Testimone_1 Persona_4 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
E , ad esito della quale, su richiesta delle parti, veniva fissata
[...] Tes_5 Tes_6 udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 11.12.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione va accolta nei termini e alle condizioni qui in seguito riportate.
In punto di fatto, va osservato come la vicenda che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo opposto si inserisce nell'ambito dei servizi di tutela e di assistenza ai minori svolti dal Parte_1 di concerto con le associazioni e le strutture volta a volta accreditate per l'erogazione delle
[...] prestazioni di accoglienza e supporto educativo nell'ambito del Progetto Rete Anti-violenza.
Nello specifico, la pretesa creditoria azionata dalla ha ad oggetto l'asserito TE mancato pagamento del costo del collocamento all'interno di una struttura di accoglienza facente capo alla medesima di due nuclei destinatari di specifici provvedimenti di allontanamento da CP_1 parte del Tribunale per i Minorenni di Milano (docc 3, 4) ed affidati al di (doc. 5). Pt_1 Pt_1
Più precisamente, in data 10.10.2014 il minore veniva Persona_6 collocato presso una Casa Rifugio insieme alla madre SI.ra Parte_3
e al fratello (doc.6).
[...] In data 05.11.2014 (docc. 7-8 ) il minore e la madre venivano trasferiti presso la Comunità Educativa
“La SS” facente capo alla (doc.9). TE
Quanto al nucleo familiare composto da e la figlia Parte_4 Persona_7
a seguito del provvedimento di affido del Tribunale dei Minorenni di Milano,
[...] in data del 27.01.2016 madre e figlia venivano accolte presso la predetta comunità La SS
(doc.14).
Nell'agosto 2016, la Cooperativa emetteva n.8 fatture per un complessivo ammontare di € 14.592,00, di cui € 6.528,00 (fatt. n.341, n.345 e n.353) in relazione alla permanenza del minore dal Per_1
01.07.2016 al 07.09.2016, € 6.528,00 (fatt. n.340, n.344 e n.352) in relazione alla permanenza della madre dal 01.07.2016 al 07.09.2016 ed € 1.536,00 (fatt. n.342 e n.343) in relazione alla Pt_2 permanenza dal 01.07.2016 al 09.07.2016 del nucleo – Parte_4 Persona_7
I Servizi Sociali del Comune di rappresentavano, quindi, alla Cooperativa opposta le Pt_1 incongruenze sopra evidenziate e, con mail del 2016 (doc.16), l'Amministrazione richiedeva alla l'emissione di una nota di credito in relazione alle dette 8 fatture, con particolare CP_1 riferimento alla posizione del nucleo e Parte_3 [...]
Persona_6
La richiesta di storno veniva respinta dalla Cooperativa, la quale sosteneva che l'importo fosse comunque dovuto in virtù di quanto previsto nella Carta dei Servizi in vigore dal gennaio 2014.
Poi, con note prot. n.70045 del 15.06.2022 e n.81699 del 12.07.2022 (doc.ti 17a, 17b e 17c), la ha sollecitato il pagamento predetto, cui seguiva l'instaurazione dell'azione monitoria CP_1 per il pagamento delle dette 8 fatture.
Preliminarmente va valutata l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2955 c.c. formulata da parte attrice, secondo cui “le fatture per cui è causa sono state emesse e trasmesse al Parte_1 nell'agosto del 2016. Il ha rifiutato le fatture nn. 340, 344 e 352 chiedendone lo Parte_1 storno (doc. 16) ed ha richiesto una verifica in merito alle restanti fatture, in considerazione del pagamento relativo all'intero mese di giugno, che comprendeva anche una quota non dovuta e che, sempre previa verifica, avrebbe potuto essere messa in conto delle altre posizioni. A far tempo dal rifiuto delle fatture da parte del la si è disinteressata della posizione e non ha Pt_1 CP_1 mai né richiesto né sollecitato il pagamento dell'importo per cui oggi è causa. Solo nell'aprile 2022,
a distanza di oltre 6 anni, la Cooperativa opposta ha inviato un primo sollecito di pagamento”. Sul punto va osservato come l'art. 2955 c.c. prevede che “si prescrive in un anno il diritto: (…) 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione”.
La predetta prescrizione riguarda coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per il prezzo della pensione o dell'istruzione e colpisce anche le spese sostenute per curare l'educazione,
l'istruzione o per assicurare l'alloggio ai convittori ed allievi.
Al riguardo va osservato come parte convenuta è una Cooperativa sociale, che si occupa, tra le altre attività, della gestione di comunità educative madre-bambino e di comunità per minori, con l'obiettivo di favorire l'inclusione di genere attraverso l'azione di quattro community care diffuse nelle province di Lecco, Lodi e per madri vittime di violenza o in situazioni di disagio (assieme ai figli Pt_1 minori), e per giovani con disturbo borderline di personalità, temporaneamente allontanate dalla famiglia.
Il collabora relativamente a progetti di ospitalità madre-minore, tuttavia le finalità perseguite CP_1
e le attività dallo stesso svolte non possono ritenersi esaurite in un mero rapporto di convitto e/o di istruzione e di educazione con alloggio.
Il richiamo normativo risulta, pertanto, del tutto inconferente al caso in oggetto e l'eccezione, come tale, va rigettata.
Nel merito, sempre in via preliminare, va altresì osservato come parte opponente ha dato atto che, con il decreto ingiuntivo opposto, è stato ingiunto al di pagare una somma in linea Parte_1 capitale pari ad € 15.000,00 diversa e maggiore rispetto a quella di € 14.592,00 azionata dalla nel proprio ricorso. TE
Parte opposta non ha contestato che il proprio credito sia pari alla cifra richiesta in sede di giudizio monitorio, per cui resta dimostrato per ciò stesso che l'eventuale esistenza del credito in capo alla parte opposta non può che essere inferiore rispetto a quello di fatto ingiunto.
Ne consegue che, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa creditoria, il decreto ingiuntivo va, in ogni caso, revocato, in quanto emesso per una somma superiore a quella dovuta dalla debitrice.
Ciò premesso, in linea generale, va rilevato come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia. Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. Civ., n. 6421/2003)
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass., nn. 12765/2007; 24815/2005; 2421/2006).
Parte opponente non ha contestato le fatture n.342 e n.343 per importo complessivo di €. 1.536,00 riferibili al nucleo – nonché le fatture nn. 341, 345, 353 riferibili, Parte_4 Persona_7
invece, al nucleo e Parte_3 Persona_6
.
[...]
Vengono contestate, invero, solamente le fatture n.340, n.344 e n.352, per le ragioni di cui si dirà.
Nello specifico, parte opponente riferisce come il nucleo familiare così come sopra composto permaneva presso la struttura “La SS” sino al 05.06.2016, data nella quale la madre veniva dimessa e si trasferiva nel Comune di Azzate, ove già risiedeva il figlio maggiorenne (doc.11).
Dopo le dimissioni della madre, si rendeva temporaneamente necessaria la prosecuzione della permanenza del minore presso la comunità La SS al fine di consentire al ragazzo un passaggio graduale alla nuova realtà comunitaria, individuata dai Servizi Sociali del Comune di e rivolta Pt_1
più specificatamente all'ospitalità degli adolescenti non accompagnati dalla madre (doc.11). La residenza della madre e del minore veniva formalmente trasferita nel Comune di Azzate a far tempo dal 05.08.2016 (doc. 12a e 12b). In data 07.09.2016 anche il minore lasciava definitivamente la
Comunità La SS, trasferendosi nella nuova struttura (doc.13), di talché, a tale data e con riferimento a quello specifico nucleo familiare, si interrompeva effettivamente ogni rapporto tra il
Servizio Sociale del Comune di e la Pt_1 CP_1
Secondo la ricostruzione dell'attrice le fatture contestate “si riferiscono ad un arco temporale in cui la SI.ra era stata dimessa, non si trovava più presso la comunità La SS e non Pt_2
beneficiava di alcun servizio, con la conseguenza che la pretesa creditoria azionata in relazione a tale periodo è del tutto inesistente”.
Sul punto va osservato come la data di interruzione del rapporto indicata nelle fatture combacia con la data di dimissione indicata dal Comune (7.9.2016). Dirimente, al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria risulta la qualificazione da attribuire alla circostanza che la madre del minore, in un primo tempo ospite della comunità La
SS, insieme al figlio, si sia allontanata dalla Comunità in data 05.06.2016.
In primo luogo, va rilevato che, come espressamente confermato dal teste dott.ssa la madre Tes_2 abbandonò il progetto educativo rientrando presso l'abitazione condivisa con il compagno e lasciando il figlio presso la struttura.
Nella relazione di aggiornamento rilasciata dalla Cooperativa in data 4.7.2016 viene riferito come le dimissioni della madre sono state concordate ed assentite tanto dalla struttura che dai Servizi Sociali nell'ambito dell'ultimo incontro svoltosi verso la fine del mese di maggio (doc. 11).
Simmetricamente, nell'ambito del detto incontro le parti hanno convenuto la permanenza del minore presso la per il tempo necessario a reperire una nuova sistemazione in una diversa CP_1
struttura. La circostanza è stata confermata dalle testi e nonché dalla teste e Tes_1 Per_4 Per_2
dalla teste . Per_3
Ciò premesso, va osservato come la SS è una comunità madre-figlio, non una comunità per minori non accompagnati (cfr. deliberazione dell'ASL di Lecco, n. 106 del 1999, doc. 6).
La Comunità gestisce il minore (neonato, bambino o adolescente) attraverso la madre. In assenza della madre, la Comunità deve occuparsi del minore.
Queste circostanze sono stata confermate dai testi escussi, e in particolare Tes_3 Tes_2 quest'ultima ha dato atto di come “di solito il lavoro avviene a sostiene della genitorialità, nei casi eccezionali di abbandono da parte della madre del progetto, la comunità si trova a garantire al
Per_ minore tutte le cure e le attività specifiche. In particolare si è trovato in un momento in cui lui era l'unico senza madre e infatti furono strutturate attività individuali”.
Secondo la tesi di parte convenuta, tale obbligo di permanenza del minore e conseguente pagamento della retta, deriva dalle carte dei servizi della struttura, le quali contengono la previsione ai sensi della quale “in caso di assenza della madre o del suo abbandono del progetto, la retta della stessa sarà mantenuta fino all'idoneo collocamento del minore” (docc. 9, 10 e 11). Tale carta dei servizi, sempre secondo parte convenuta, è nota al Servizio Sociale fin dalla richiesta d'ingresso dei nuclei familiari,
e “la circostanza di mantenere la retta della madre in caso di permanenza dei soli minori nella comunità costituisce prassi da molti anni”.
Parte opponente, invero, ha precisato come la Carta non sia stata sottoscritta dal e pertanto Pt_1
non vi è stato un accordo in tal senso e ha specificato come la Carta del 2014 è stata sostituita nel
2016, la quale non contiene la previsione in questione.
Quest'ultima circostanza trova diretta smentita negli atti depositati da parte convenuta, in quanto la previsione suddetto trova riscontro sia nella carta dei servizi e tariffario in vigore dal 1 gennaio 2014, alle pagine 3 punto 4 sia nella carta dei servizi in vigore dal 1 gennaio 2016, pagina 3 punto 5 nonché nella carta dei servizi, in vigore dal 1 ottobre 2018, p. 7 punto 5 (docc. 9, 10, 11). Priva di rilevanza, sul punto, assume il doc. 19 di parte attrice, considerato che trattasi di una scansione della Carta del
2016, prodotta in originale dalla convenuta.
All'uopo va osservato come la Carta dei Servizi è un documento previsto dalla normativa nazionale e richiamato anche da quella locale, che deve essere adottato per la gestione di taluni servizi pubblici
(art. 32, c.1 D.Lgs. 33/2013 – Codice della trasparenza della pubblica amministrazione), tra cui i servizi socio assistenziali e sanitari, quando sono affidati mediante concessione, appalto o convenzione a soggetti gestori esterni alla Pubblica Amministrazione (art. 13 della L. 328/2000).
E' quindi quel documento con il quale la Cooperativa, come ente erogatore di Servizi alla persona, si assume la responsabilità e una serie di impegni riguardo i propri servizi e dove sono definiti gli standard di qualità dei servizi offerti, i sistemi di misurazione e valutazione della stessa, le modalità di accesso e di erogazione, gli obiettivi di miglioramento, nonché gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla valutazione dei servizi e le procedure di tutela.
Il documento è finalizzato alla tutela massima delle persone accolte garantendo loro il rispetto di alcuni principi fondamentali. La Carta dei Servizi non è pertanto una semplice guida ma il documento che stabilisce un patto fra la Cooperativa – soggetto erogatore – e il cittadino utente.
La Carta dei Servizi è rivolta ai cittadini interessati e fornisce gli strumenti necessari per usufruire pienamente dei Servizi erogati dalla Cooperativa, garantendo la trasparenza dell'operatività, la partecipazione e tutela degli utenti rispetto alla qualità dei servizi e il miglioramento continuo degli stessi attraverso un sistema di valutazione partecipato dai diretti fruitori dei servizi.
Si tratta, pertanto, di un documento in cui la struttura descrive le prestazioni erogate, le modalità di erogazione, gli standard di qualità e le garanzie a tutela dell'utenza e, dunque, il relativo contenuto non può che essere circoscritto agli impegni che la struttura si assume nei confronti dell'ospite e non viceversa.
L'istruttoria condotta in corso di causa ha confermato che il non ha formalmente approvato Pt_1 la carta dei servizi (testi e ) ed infatti, come riferito dalla teste , “dagli atti Per_4 Per_2 Per_3 comunali non risulta alcuna approvazione”.
Tale circostanza non muta nemmeno alla luce di quanto riferito dal teste il quale ha Tes_3 riferito che “la Carta dei servizi viene sempre fatta contestualmente alla richiesta di ingresso, all'assistente sociale richiedente”; “su questa base poi il Comune fa l'impegno di spesa” e “Non è prassi che ci sia una approvazione scritta da parte del Comune. L'approvazione avviene con la determina da parte del stesso. Questa è una prassi che applichiamo a tutti i Comuni”. Pt_1 Nel caso di specie, tuttavia, agli atti non risulta presente la determina predetta, circostanza che, letta unitamente alle predette caratteristiche proprie della Carta dei servizi, porta ad escludere l'esistenza di un vincolo in capo all'ente comunale.
L'assenza di vincolo, tuttavia, non esclude di per sé l'applicazione della previsione presente nella
Carta dei Servizi.
Risulta un dato di fatto che la madre, come anzidetto, abbia lasciato il minore da solo presso la struttura, tanto che lo stesso ha trovato collocazione solo successivamente presso altra comunità. Il fatto che le dimissioni della madre siano state concordate ed assentite tanto dalla struttura che dai
Servizi Sociali nell'ambito dell'incontro svoltosi verso la fine del mese di maggio, non esclude la circostanza che il minore, di fatto, siamo rimasto nella struttura senza la figura materna, con la quale era entrato. Circostanza che non può ritenersi temporanea, considerato che lo stesso è stato trasferito in una diversa struttura, sempre senza la madre.
L'accordo, così come confermato dai testi escussi, riguarda di per sé le modalità con cui è avvenuto il distacco tra la madre e il figlio, ma non è tale da confutare la circostanza che il figlio, di fatto, è stato lasciato dalla madre da solo dall'inizio del giugno 2016 sino al settembre del medesimo anno.
Nel caso di specie il minore rimase in comunità La SS da solo per ben 3 mesi, prima di essere collocato dal Comune in ulteriore idonea struttura per minori, per l'appunto, non accompagnati.
La previsione, nella Carta dei servizi, del pagamento anche con riferimento alla quota della madre non costituisce, invero, una penale, ma una clausola di salvaguardia, in quanto, in assenza della madre, la Comunità deve occuparsi a tempo pieno del minore, sobbarcandosi tutti gli oneri gestionali.
Non si tratta, come riferito dal teste , di una mera scelta organizzativa della Cooperativa, ma di Tes_5
un obbligo che la stessa ha nei confronti del minore rimasto solo, quanto meno sino al ricollocamento presso altra struttura.
Parte convenuta, ad esempio, ha dato atto di come l'abbandono del progetto da parte della madre comporta che la camera multipla resta, di fatto, ad esclusivo uso del minore, non potendo essere messa nella disponibilità di un nuovo nucleo, creando un mancato introito all'ente gestore.
La comunità madre bambino, invero, non tratta minori non accompagnati e, pertanto, la permanenza del minore risulta circostanza eccezionale e, come tale, temporanea.
Il fatto, poi, che dopo la dimissione a far data 05.08.2016 la madre sig. sia divenuta residente nel
Comune di Azzate (VA), è completamente ininfluente tenuto conto che, ai sensi dell' art. 6 c. 4 L.R
328/2000, “l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell'autorità̀ giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale i genitori esercenti la potestà̀ o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori”.
(doc. 12).
Infine, non può essere taciuta la circostanza per cui il Comune, nonostante abbia riferito dell'allontanamento della madre all'inizio del giugno 2016, ha comunque pagato la fattura relativa al tutto il mese in questione.
Un tanto risulta sufficiente a ritenere fondata la pretesta di parte convenuta, anche per quanto attiene alle fatture nn. 340, n.344 e n.352 e, come tale, parte opponente va condannata al pagamento della complessiva somma di euro 14.592,00 con applicazione degli interessi legali dalla domanda al saldo;
non potendosi, nel caso di specie, applicare gli interessi di cui al D.Lgs 231/2022 in quanto le fatture azionate in via monitoria hanno ad oggetto prestazioni di pubblico servizio svolte nei confronti dell'utenza secondo standard stabiliti dalla legge. La cooperativa, come dalla stessa riferito, risulta priva di scopo di lucro e non può certo ritenersi operante in regime di concorrenza.
In ragione del formale accoglimento dell'opposizione (per quanto attiene all'accoglimento delle censure mosse dall'opponente in ordine alla corretta determinazione del credito nonché all'applicazione degli interessi) e nonché della soltanto parziale contestazione del credito fatto valere in via esecutiva si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
174/2023 promossa da nei confronti di Parte_1 TE
, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
[...]
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1151/2022 del 6.12.2022 emesso dal Tribunale di Varese;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 TE
della somma di euro 14.592,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
[...]
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 174/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Via Luigi Sacco n.5, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco e rappresentante legale pro tempore, Avv. Davide Galimberti, in forza di Delibera di Giunta
Comunale n.38 del 18.02.2020 (doc.1), rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Benzoni (C.F.
), Laura Luoni (C.F. , Antonella Pomati (C.F. C.F._1 C.F._2
), Dorotea Sanna (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 C.F._4 presso l'Avvocatura Comunale, Via Sacco n.5 – 21100 - giusto mandato su foglio separato. Pt_1
PARTE OPPONENTE
contro
, con sede legale in Vicolo Stalletti, 4 – Merate 23807 TE
(LC), C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Costanza Mariconda (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._5 lo studio “Mariconda e Associati” in Milano, via Cerva n. 8, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c. CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- dichiarare irrito, nullo, inefficace e, comunque, privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo
n.1151/2022 del 06 dicembre 2022:
- per violazione dell'art.112 c.p.c., avendo il Giudice del procedimento monitorio liquidato un importo diverso, maggiore e in nessun modo correlabile alla domanda formulata dalla CP_1 opposta;
- per l'erronea determinazione degli interessi non essendo applicabili alla fattispecie le previsioni di cui al D.Lgs n.231/2002;
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le fatture azionate e, per l'effetto, respingere l'avversaria domanda e dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle fatture nn.
340/2016, 341/2016, 342/2016, 343/2016, 344/2016, 345/2016, 353/2016.
NEL MERITO
- accertare l'infondatezza della pretesa avversaria e, per l'effetto, dichiarare irrito, nullo, inefficace, privo di ogni giuridico effetto e comunque annullare il decreto ingiuntivo n.1151/2022 del 06 dicembre 2022 poiché, per le ragioni esplicitate in atti, nulla è dovuto dal in Parte_1 relazione alle fatture nn. 340/2016, 341/2016, 342/2016, 343/2016, 344/2016, 345/2016, 353/2016, già monitoriamente azionate.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito monitoriamente azionato dall'opposta CP_1
nei confronti del in relazione, quantomeno: - alle fatture n.340 del
[...] Parte_1
31.08.2016, n.344 del 31.08.2016 e n.352 del 30.09.2016 (relative alla posizione della SI.ra
), per complessivi € 6.528,00, poiché riferite ad un periodo successivo alle concordate Pt_2 dimissioni della donna dalla struttura;
- alle fatture n.341 del 31.08.2016, n.345 del 31.08.2016 e
n.353 del 30.09.2016 (relative alla posizione del minore ), per complessivi € 3.552,00, perché Per_1 riferite ad un periodo in cui il minore e la di lui madre non avevano più la residenza nel Comune di
; e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.1151/2022 del 6 dicembre 2022 Pt_1 in relazione agli importi di cui alle dette fatture;
NEL MERITO ED IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA - accertare e dichiarare l'inesistenza del credito monitoriamente azionato dall'opposta nei confronti del TE [...]
in relazione, quantomeno: - alle fatture n.344 del 31.08.2016 e n.352 del 30.09.2016 Parte_1
(relative alla posizione della SI.ra ), poiché riferite ad un periodo in cui la madre non aveva Pt_2 più la residenza nel comune di;
- alle fatture n.345 del 31.08.2016 e n.353 del 30.09.2016 Pt_1
(relative alla posizione del minore ), perché riferite ad un periodo in cui il minore e la di lui Per_1 madre non avevano più la residenza nel comune di e, per l'effetto, revocare il decreto Pt_1 ingiuntivo n.1151/2022 del 6 dicembre 2022 in relazione agli importi di cui alle dette fatture e dichiarare che nulla è dovuto dal in relazione alle dette fatture;
Parte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e rifusione del contributo unificato.
* Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei già concessi termini di rito.
*** IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interrogatorio e testi sui fatti di cui all'esposizione contenuta nell'atto di citazione in opposizione, preceduti tutti dalle parole “Vero che” e depurati di ogni componente negativa e/o valutativa, con riserva di una più puntuale capitolazione nei già concessi termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c.
Si indicano a testi, senza inversione dell'onere della prova ed anche a prova contraria sugli avversari capitoli ove contestatamente ammessi, e con riserva di altri indicarne nei termini di legge: – Dott.ssa
presso il – Dott.ssa presso il – Persona_2 Parte_1 Persona_3 Parte_1
Dott.ssa presso il – Dott. Persona_4 Parte_1 Persona_5
Con riserva di altro produrre nei termini di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
- rigettare l'opposizione del al decreto ingiuntivo n. 1151/2022, e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 1151/2022 opposto e condannare al pagamento della somma di
Euro 15000,00; gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 800,00 per compensi, in Euro 145,50 per spese, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, oltre accessori di legge se dovuti;
- In via subordinata: condannare il al pagamento della somma di Euro 14.592,00, Parte_1 oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo, e alle spese;
- In ogni caso, con refusione di spese e compensi di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 13.12.2022, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1151/2022 del 6.12.2022, tramite il quale veniva ingiunto allo stesso il pagamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi, spese ed accessori come per legge.
In data 28.3.2023 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto TE dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.5.2023, il Giudice, con provvedimento del
19.5.2023, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 26.9.2023.
La causa veniva istruita per il tramite di prova orale per testi escussi alle udienze del 5.12.2023,
24.1.2024, 5.3.2024 (testi Testimone_1 Persona_4 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
E , ad esito della quale, su richiesta delle parti, veniva fissata
[...] Tes_5 Tes_6 udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 11.12.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione va accolta nei termini e alle condizioni qui in seguito riportate.
In punto di fatto, va osservato come la vicenda che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo opposto si inserisce nell'ambito dei servizi di tutela e di assistenza ai minori svolti dal Parte_1 di concerto con le associazioni e le strutture volta a volta accreditate per l'erogazione delle
[...] prestazioni di accoglienza e supporto educativo nell'ambito del Progetto Rete Anti-violenza.
Nello specifico, la pretesa creditoria azionata dalla ha ad oggetto l'asserito TE mancato pagamento del costo del collocamento all'interno di una struttura di accoglienza facente capo alla medesima di due nuclei destinatari di specifici provvedimenti di allontanamento da CP_1 parte del Tribunale per i Minorenni di Milano (docc 3, 4) ed affidati al di (doc. 5). Pt_1 Pt_1
Più precisamente, in data 10.10.2014 il minore veniva Persona_6 collocato presso una Casa Rifugio insieme alla madre SI.ra Parte_3
e al fratello (doc.6).
[...] In data 05.11.2014 (docc. 7-8 ) il minore e la madre venivano trasferiti presso la Comunità Educativa
“La SS” facente capo alla (doc.9). TE
Quanto al nucleo familiare composto da e la figlia Parte_4 Persona_7
a seguito del provvedimento di affido del Tribunale dei Minorenni di Milano,
[...] in data del 27.01.2016 madre e figlia venivano accolte presso la predetta comunità La SS
(doc.14).
Nell'agosto 2016, la Cooperativa emetteva n.8 fatture per un complessivo ammontare di € 14.592,00, di cui € 6.528,00 (fatt. n.341, n.345 e n.353) in relazione alla permanenza del minore dal Per_1
01.07.2016 al 07.09.2016, € 6.528,00 (fatt. n.340, n.344 e n.352) in relazione alla permanenza della madre dal 01.07.2016 al 07.09.2016 ed € 1.536,00 (fatt. n.342 e n.343) in relazione alla Pt_2 permanenza dal 01.07.2016 al 09.07.2016 del nucleo – Parte_4 Persona_7
I Servizi Sociali del Comune di rappresentavano, quindi, alla Cooperativa opposta le Pt_1 incongruenze sopra evidenziate e, con mail del 2016 (doc.16), l'Amministrazione richiedeva alla l'emissione di una nota di credito in relazione alle dette 8 fatture, con particolare CP_1 riferimento alla posizione del nucleo e Parte_3 [...]
Persona_6
La richiesta di storno veniva respinta dalla Cooperativa, la quale sosteneva che l'importo fosse comunque dovuto in virtù di quanto previsto nella Carta dei Servizi in vigore dal gennaio 2014.
Poi, con note prot. n.70045 del 15.06.2022 e n.81699 del 12.07.2022 (doc.ti 17a, 17b e 17c), la ha sollecitato il pagamento predetto, cui seguiva l'instaurazione dell'azione monitoria CP_1 per il pagamento delle dette 8 fatture.
Preliminarmente va valutata l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2955 c.c. formulata da parte attrice, secondo cui “le fatture per cui è causa sono state emesse e trasmesse al Parte_1 nell'agosto del 2016. Il ha rifiutato le fatture nn. 340, 344 e 352 chiedendone lo Parte_1 storno (doc. 16) ed ha richiesto una verifica in merito alle restanti fatture, in considerazione del pagamento relativo all'intero mese di giugno, che comprendeva anche una quota non dovuta e che, sempre previa verifica, avrebbe potuto essere messa in conto delle altre posizioni. A far tempo dal rifiuto delle fatture da parte del la si è disinteressata della posizione e non ha Pt_1 CP_1 mai né richiesto né sollecitato il pagamento dell'importo per cui oggi è causa. Solo nell'aprile 2022,
a distanza di oltre 6 anni, la Cooperativa opposta ha inviato un primo sollecito di pagamento”. Sul punto va osservato come l'art. 2955 c.c. prevede che “si prescrive in un anno il diritto: (…) 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione”.
La predetta prescrizione riguarda coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per il prezzo della pensione o dell'istruzione e colpisce anche le spese sostenute per curare l'educazione,
l'istruzione o per assicurare l'alloggio ai convittori ed allievi.
Al riguardo va osservato come parte convenuta è una Cooperativa sociale, che si occupa, tra le altre attività, della gestione di comunità educative madre-bambino e di comunità per minori, con l'obiettivo di favorire l'inclusione di genere attraverso l'azione di quattro community care diffuse nelle province di Lecco, Lodi e per madri vittime di violenza o in situazioni di disagio (assieme ai figli Pt_1 minori), e per giovani con disturbo borderline di personalità, temporaneamente allontanate dalla famiglia.
Il collabora relativamente a progetti di ospitalità madre-minore, tuttavia le finalità perseguite CP_1
e le attività dallo stesso svolte non possono ritenersi esaurite in un mero rapporto di convitto e/o di istruzione e di educazione con alloggio.
Il richiamo normativo risulta, pertanto, del tutto inconferente al caso in oggetto e l'eccezione, come tale, va rigettata.
Nel merito, sempre in via preliminare, va altresì osservato come parte opponente ha dato atto che, con il decreto ingiuntivo opposto, è stato ingiunto al di pagare una somma in linea Parte_1 capitale pari ad € 15.000,00 diversa e maggiore rispetto a quella di € 14.592,00 azionata dalla nel proprio ricorso. TE
Parte opposta non ha contestato che il proprio credito sia pari alla cifra richiesta in sede di giudizio monitorio, per cui resta dimostrato per ciò stesso che l'eventuale esistenza del credito in capo alla parte opposta non può che essere inferiore rispetto a quello di fatto ingiunto.
Ne consegue che, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa creditoria, il decreto ingiuntivo va, in ogni caso, revocato, in quanto emesso per una somma superiore a quella dovuta dalla debitrice.
Ciò premesso, in linea generale, va rilevato come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia. Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. Civ., n. 6421/2003)
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass., nn. 12765/2007; 24815/2005; 2421/2006).
Parte opponente non ha contestato le fatture n.342 e n.343 per importo complessivo di €. 1.536,00 riferibili al nucleo – nonché le fatture nn. 341, 345, 353 riferibili, Parte_4 Persona_7
invece, al nucleo e Parte_3 Persona_6
.
[...]
Vengono contestate, invero, solamente le fatture n.340, n.344 e n.352, per le ragioni di cui si dirà.
Nello specifico, parte opponente riferisce come il nucleo familiare così come sopra composto permaneva presso la struttura “La SS” sino al 05.06.2016, data nella quale la madre veniva dimessa e si trasferiva nel Comune di Azzate, ove già risiedeva il figlio maggiorenne (doc.11).
Dopo le dimissioni della madre, si rendeva temporaneamente necessaria la prosecuzione della permanenza del minore presso la comunità La SS al fine di consentire al ragazzo un passaggio graduale alla nuova realtà comunitaria, individuata dai Servizi Sociali del Comune di e rivolta Pt_1
più specificatamente all'ospitalità degli adolescenti non accompagnati dalla madre (doc.11). La residenza della madre e del minore veniva formalmente trasferita nel Comune di Azzate a far tempo dal 05.08.2016 (doc. 12a e 12b). In data 07.09.2016 anche il minore lasciava definitivamente la
Comunità La SS, trasferendosi nella nuova struttura (doc.13), di talché, a tale data e con riferimento a quello specifico nucleo familiare, si interrompeva effettivamente ogni rapporto tra il
Servizio Sociale del Comune di e la Pt_1 CP_1
Secondo la ricostruzione dell'attrice le fatture contestate “si riferiscono ad un arco temporale in cui la SI.ra era stata dimessa, non si trovava più presso la comunità La SS e non Pt_2
beneficiava di alcun servizio, con la conseguenza che la pretesa creditoria azionata in relazione a tale periodo è del tutto inesistente”.
Sul punto va osservato come la data di interruzione del rapporto indicata nelle fatture combacia con la data di dimissione indicata dal Comune (7.9.2016). Dirimente, al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria risulta la qualificazione da attribuire alla circostanza che la madre del minore, in un primo tempo ospite della comunità La
SS, insieme al figlio, si sia allontanata dalla Comunità in data 05.06.2016.
In primo luogo, va rilevato che, come espressamente confermato dal teste dott.ssa la madre Tes_2 abbandonò il progetto educativo rientrando presso l'abitazione condivisa con il compagno e lasciando il figlio presso la struttura.
Nella relazione di aggiornamento rilasciata dalla Cooperativa in data 4.7.2016 viene riferito come le dimissioni della madre sono state concordate ed assentite tanto dalla struttura che dai Servizi Sociali nell'ambito dell'ultimo incontro svoltosi verso la fine del mese di maggio (doc. 11).
Simmetricamente, nell'ambito del detto incontro le parti hanno convenuto la permanenza del minore presso la per il tempo necessario a reperire una nuova sistemazione in una diversa CP_1
struttura. La circostanza è stata confermata dalle testi e nonché dalla teste e Tes_1 Per_4 Per_2
dalla teste . Per_3
Ciò premesso, va osservato come la SS è una comunità madre-figlio, non una comunità per minori non accompagnati (cfr. deliberazione dell'ASL di Lecco, n. 106 del 1999, doc. 6).
La Comunità gestisce il minore (neonato, bambino o adolescente) attraverso la madre. In assenza della madre, la Comunità deve occuparsi del minore.
Queste circostanze sono stata confermate dai testi escussi, e in particolare Tes_3 Tes_2 quest'ultima ha dato atto di come “di solito il lavoro avviene a sostiene della genitorialità, nei casi eccezionali di abbandono da parte della madre del progetto, la comunità si trova a garantire al
Per_ minore tutte le cure e le attività specifiche. In particolare si è trovato in un momento in cui lui era l'unico senza madre e infatti furono strutturate attività individuali”.
Secondo la tesi di parte convenuta, tale obbligo di permanenza del minore e conseguente pagamento della retta, deriva dalle carte dei servizi della struttura, le quali contengono la previsione ai sensi della quale “in caso di assenza della madre o del suo abbandono del progetto, la retta della stessa sarà mantenuta fino all'idoneo collocamento del minore” (docc. 9, 10 e 11). Tale carta dei servizi, sempre secondo parte convenuta, è nota al Servizio Sociale fin dalla richiesta d'ingresso dei nuclei familiari,
e “la circostanza di mantenere la retta della madre in caso di permanenza dei soli minori nella comunità costituisce prassi da molti anni”.
Parte opponente, invero, ha precisato come la Carta non sia stata sottoscritta dal e pertanto Pt_1
non vi è stato un accordo in tal senso e ha specificato come la Carta del 2014 è stata sostituita nel
2016, la quale non contiene la previsione in questione.
Quest'ultima circostanza trova diretta smentita negli atti depositati da parte convenuta, in quanto la previsione suddetto trova riscontro sia nella carta dei servizi e tariffario in vigore dal 1 gennaio 2014, alle pagine 3 punto 4 sia nella carta dei servizi in vigore dal 1 gennaio 2016, pagina 3 punto 5 nonché nella carta dei servizi, in vigore dal 1 ottobre 2018, p. 7 punto 5 (docc. 9, 10, 11). Priva di rilevanza, sul punto, assume il doc. 19 di parte attrice, considerato che trattasi di una scansione della Carta del
2016, prodotta in originale dalla convenuta.
All'uopo va osservato come la Carta dei Servizi è un documento previsto dalla normativa nazionale e richiamato anche da quella locale, che deve essere adottato per la gestione di taluni servizi pubblici
(art. 32, c.1 D.Lgs. 33/2013 – Codice della trasparenza della pubblica amministrazione), tra cui i servizi socio assistenziali e sanitari, quando sono affidati mediante concessione, appalto o convenzione a soggetti gestori esterni alla Pubblica Amministrazione (art. 13 della L. 328/2000).
E' quindi quel documento con il quale la Cooperativa, come ente erogatore di Servizi alla persona, si assume la responsabilità e una serie di impegni riguardo i propri servizi e dove sono definiti gli standard di qualità dei servizi offerti, i sistemi di misurazione e valutazione della stessa, le modalità di accesso e di erogazione, gli obiettivi di miglioramento, nonché gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla valutazione dei servizi e le procedure di tutela.
Il documento è finalizzato alla tutela massima delle persone accolte garantendo loro il rispetto di alcuni principi fondamentali. La Carta dei Servizi non è pertanto una semplice guida ma il documento che stabilisce un patto fra la Cooperativa – soggetto erogatore – e il cittadino utente.
La Carta dei Servizi è rivolta ai cittadini interessati e fornisce gli strumenti necessari per usufruire pienamente dei Servizi erogati dalla Cooperativa, garantendo la trasparenza dell'operatività, la partecipazione e tutela degli utenti rispetto alla qualità dei servizi e il miglioramento continuo degli stessi attraverso un sistema di valutazione partecipato dai diretti fruitori dei servizi.
Si tratta, pertanto, di un documento in cui la struttura descrive le prestazioni erogate, le modalità di erogazione, gli standard di qualità e le garanzie a tutela dell'utenza e, dunque, il relativo contenuto non può che essere circoscritto agli impegni che la struttura si assume nei confronti dell'ospite e non viceversa.
L'istruttoria condotta in corso di causa ha confermato che il non ha formalmente approvato Pt_1 la carta dei servizi (testi e ) ed infatti, come riferito dalla teste , “dagli atti Per_4 Per_2 Per_3 comunali non risulta alcuna approvazione”.
Tale circostanza non muta nemmeno alla luce di quanto riferito dal teste il quale ha Tes_3 riferito che “la Carta dei servizi viene sempre fatta contestualmente alla richiesta di ingresso, all'assistente sociale richiedente”; “su questa base poi il Comune fa l'impegno di spesa” e “Non è prassi che ci sia una approvazione scritta da parte del Comune. L'approvazione avviene con la determina da parte del stesso. Questa è una prassi che applichiamo a tutti i Comuni”. Pt_1 Nel caso di specie, tuttavia, agli atti non risulta presente la determina predetta, circostanza che, letta unitamente alle predette caratteristiche proprie della Carta dei servizi, porta ad escludere l'esistenza di un vincolo in capo all'ente comunale.
L'assenza di vincolo, tuttavia, non esclude di per sé l'applicazione della previsione presente nella
Carta dei Servizi.
Risulta un dato di fatto che la madre, come anzidetto, abbia lasciato il minore da solo presso la struttura, tanto che lo stesso ha trovato collocazione solo successivamente presso altra comunità. Il fatto che le dimissioni della madre siano state concordate ed assentite tanto dalla struttura che dai
Servizi Sociali nell'ambito dell'incontro svoltosi verso la fine del mese di maggio, non esclude la circostanza che il minore, di fatto, siamo rimasto nella struttura senza la figura materna, con la quale era entrato. Circostanza che non può ritenersi temporanea, considerato che lo stesso è stato trasferito in una diversa struttura, sempre senza la madre.
L'accordo, così come confermato dai testi escussi, riguarda di per sé le modalità con cui è avvenuto il distacco tra la madre e il figlio, ma non è tale da confutare la circostanza che il figlio, di fatto, è stato lasciato dalla madre da solo dall'inizio del giugno 2016 sino al settembre del medesimo anno.
Nel caso di specie il minore rimase in comunità La SS da solo per ben 3 mesi, prima di essere collocato dal Comune in ulteriore idonea struttura per minori, per l'appunto, non accompagnati.
La previsione, nella Carta dei servizi, del pagamento anche con riferimento alla quota della madre non costituisce, invero, una penale, ma una clausola di salvaguardia, in quanto, in assenza della madre, la Comunità deve occuparsi a tempo pieno del minore, sobbarcandosi tutti gli oneri gestionali.
Non si tratta, come riferito dal teste , di una mera scelta organizzativa della Cooperativa, ma di Tes_5
un obbligo che la stessa ha nei confronti del minore rimasto solo, quanto meno sino al ricollocamento presso altra struttura.
Parte convenuta, ad esempio, ha dato atto di come l'abbandono del progetto da parte della madre comporta che la camera multipla resta, di fatto, ad esclusivo uso del minore, non potendo essere messa nella disponibilità di un nuovo nucleo, creando un mancato introito all'ente gestore.
La comunità madre bambino, invero, non tratta minori non accompagnati e, pertanto, la permanenza del minore risulta circostanza eccezionale e, come tale, temporanea.
Il fatto, poi, che dopo la dimissione a far data 05.08.2016 la madre sig. sia divenuta residente nel
Comune di Azzate (VA), è completamente ininfluente tenuto conto che, ai sensi dell' art. 6 c. 4 L.R
328/2000, “l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell'autorità̀ giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale i genitori esercenti la potestà̀ o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori”.
(doc. 12).
Infine, non può essere taciuta la circostanza per cui il Comune, nonostante abbia riferito dell'allontanamento della madre all'inizio del giugno 2016, ha comunque pagato la fattura relativa al tutto il mese in questione.
Un tanto risulta sufficiente a ritenere fondata la pretesta di parte convenuta, anche per quanto attiene alle fatture nn. 340, n.344 e n.352 e, come tale, parte opponente va condannata al pagamento della complessiva somma di euro 14.592,00 con applicazione degli interessi legali dalla domanda al saldo;
non potendosi, nel caso di specie, applicare gli interessi di cui al D.Lgs 231/2022 in quanto le fatture azionate in via monitoria hanno ad oggetto prestazioni di pubblico servizio svolte nei confronti dell'utenza secondo standard stabiliti dalla legge. La cooperativa, come dalla stessa riferito, risulta priva di scopo di lucro e non può certo ritenersi operante in regime di concorrenza.
In ragione del formale accoglimento dell'opposizione (per quanto attiene all'accoglimento delle censure mosse dall'opponente in ordine alla corretta determinazione del credito nonché all'applicazione degli interessi) e nonché della soltanto parziale contestazione del credito fatto valere in via esecutiva si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
174/2023 promossa da nei confronti di Parte_1 TE
, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
[...]
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1151/2022 del 6.12.2022 emesso dal Tribunale di Varese;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 TE
della somma di euro 14.592,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
[...]
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra