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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/11/2025, n. 4332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4332 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n. 16353/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 16353/2019 R.G., avente ad oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 –
2052”/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1229/2019, depositata in data 28.05.2019, non notificata, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 67, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Gennaro Paldera, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello notificato in data 15.11.2019,
- APPELLANTE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Bari, al Viale De Blasio – Z.I. Bari-Modugno presso rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuseppe Savino, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio , rep. n. Persona_1
54368, racc. n. 15494, del 10.09.2020 registrata in Roma l'11.09.2020,
- APPELLATA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex artt. 352 e 190 c.p.c., trattandosi di appello avente data di iscrizione a ruolo risalente, né avendo i difensori delle parti avanzato alcuna istanza in tal senso.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione in appello del 13.11.2019, ritualmente notificata in data 15.11.2019, Parte_1 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Bari, n. 1229/2019, depositata in data 28.05.2019, non
[...] notificata (n. R.G. 6183/2018), con la quale il Giudice di prima istanza rigettava la domanda attorea proposta nei confronti di in qualità di soggetto preposto alla sorveglianza e controllo dell'operato Controparte_1 dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 2049 c.c., compensando integralmente le spese del giudizio.
1 Dott. Luca Sforza
n. 16353/2019 R.G. In particolare, nel primo grado di giudizio, con atto di citazione del 7.05.2008, deduceva: Parte_1
1) di essere contitolare, con la moglie , del libretto postale n. 1-0833383904, dal quale, in data Persona_2
1.12.2015, alle ore 8,30 circa, prelevava presso l'Ufficio postale 07046 di AR (Ba), sito alla via Macario
n. 1, la somma di €. 2.000,00 in contanti al fine di provvedere al pagamento dei bollettini di conto corrente ed un F24; 2) che l'operazione veniva gestita dall'operatore di , , al quale veniva CP_1 Persona_3 consegnato il libretto di risparmio postale per l'operazione di prelievo della detta somma di €. 2.000,00 e la carta personale con il codice PIN;
3) che l'operatore inseriva la carta nell'apposito lettore e, dopo avergli chiesto di digitare il PIN, eseguiva l'operazione di prelievo della somma di €. 2.000,00 e consegnava l'intero importo unitamente al libretto sul quale veniva annotata l'operazione, pur trattenendo la carta nell'apposito lettore (POS) fino al termine delle operazioni, ovverosia fino a quando non è stato autorizzato alla sua estrazione previa richiesta di reinserimento del PIN;
4) che, in data 21.12.2015, dopo essersi nuovamente recato presso il suddetto ufficio postale per effettuare un nuovo prelievo di €. 500,00, al termine dell'operazione, veniva a conoscenza di un addebito di ulteriori €. 680,63, eseguito in data 1.12.2015, attraverso un'operazione di cassa (mai autorizzata), mediante la carta libretto nr. 35694069, da lui utilizzata e custodita in via esclusiva, sporgeva formale denuncia dell'accaduto presso la Stazione dei Carabinieri di AR nei confronti dell'Ufficio Postale sito nel predetto comune, denunciando i reati di truffa e sottrazione illecita di denaro;
6) che, a seguito di un'indagine interna all'ufficio, veniva individuato come soggetto responsabile dell'accaduto
– e di altri episodi similari – l'operatore , il quale veniva licenziato da Persona_3 Controparte_1
e avverso tale provvedimento proponeva impugnazione davanti al Giudice del lavoro che, rispetto all'episodio illecito commesso nei confronti del , stabiliva che “il primo fatto oggetto di contestazione disciplinare Pt_1 riguarda l'operazione disconosciuta di prelevamento dalla carta libretto di euro 680,63= intestato a Per_2
e che ha in proposito anche sporto denuncia ai Carabinieri di AR. 5.2) In
[...] Parte_1 particolare, risulta pacifico che il DI dal libretto predetto ha effettuato un prelevamento di euro
2.000,00= in data 1° dicembre 2015, utilizzando la relativa carta e che l'operazione è stata gestita dall'istante, quale sportellista. Tuttavia, tale operazione non veniva chiusa contabilmente, ma seguiva ad essa un ulteriore prelievo di cassa di euro 680,83=. 5.3) Tale ulteriore operazione presenta molteplici profili di anomalia.
Anzitutto, solo il prelevamento della somma di euro 2000,00= risulta annotato sul libretto nella data
(1.12.2015) di esecuzione dell'operazione: il prelievo ulteriore disconosciuto invece è stato annotato solo in data 19 gennaio 2015 e ciò senza alcuna plausibile giustificazione attesa la contestualità delle operazioni de quibus.... 5.5) Il cliente (sig. ) ha poi confermato, anche in sede di audizione nella odierna sede, quale Pt_1 informatore, di aver consegnato la carta pin una sola volta all'istante ( ) che l'ha restituita solo al Per_3 termine dell'operazione, dopo averlo invitato ad utilizzare nuovamente il pin di pertinenza. In conclusione, i rilievi svolti, inducono a ritenere che il secondo prelevamento è stata una operazione arbitraria ed imputabile all'istante che si è pertanto abusivamente appropriato di tali somme”; 7) per l'effetto, stante il mancato pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte del , veniva richiesto il Pt_1 risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in €.1.100,00, di cui €. 680,63 a titolo di restituzione della somma illegittimamente prelevata e/o sottratta dal suo libretto postale, ed €. 419,37 a titolo di danno
2 Dott. Luca Sforza
n. 16353/2019 R.G. morale e/o esistenziale, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado, educeva l'insussistenza Controparte_1 del diritto del DI al risarcimento dei danni subiti per effetto della sottrazione dell'importo di €. 680,63, in quanto infondata in fatto e in diritto, essendo, per un verso, rimasti privi di riscontri probatori i danni asseritamente da egli sofferti e, per altro verso, essendo rimasto indimostrato il nesso di causalità atteso che l'operazione è stata autorizzata da parte attrice mediante la digitazione del codice PIN della carta libretto;
per l'effetto, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese del giudizio di primo grado.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea, non riconoscendo la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni subiti dall'odierno appellato in quanto, come evidenziato nella predetta sentenza, dall'istruttoria espletata “è risultato accertato soltanto che l'attore, in data
01/12/2015, ha effettuato due operazioni sul suo libretto postale di risparmio cointestato con la moglie, il cui numero peraltro non corrisponde a quello riferito dallo stesso attore, un prelievo di €. 2.000,00 ed un pagamento/prelievo tramite POS di €. 680,63. Non sussiste alcuna prova in atti su chi fosse l'operatore, addetto allo sportello di cassa dell'ufficio postale, che si è occupato delle due operazioni effettuate dall'attore in data 01/12/2015, né tantomeno risulta documentato in alcun modo che l'operazione di pagamento/prelievo tramite POS di €. 680,63 non sia imputabile all'attore, trattandosi di una operazione arbitraria imputabile all'operato fraudolento dell'operatore di cassa” e che “quanto dedotto e allegato dall'attore, in relazione ad una causa di lavoro tra e tal , in assenza di ulteriori riscontri, va ritenuto CP_1 Persona_4 inconferente con l'oggetto dell'odierno giudizio”, con compensazione delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendone la riforma, per “difetto di Parte_1 motivazione (incomprensibile nell'iter logico seguito oltre che errata, contraddittoria, inadeguata ed insufficiente) ed omessa valutazione del contenuto dei documenti offerti in produzione”, nonché per “errata valutazione delle prove con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.” ed “omessa motivazione in ordine all'assenza ingiustificata del l.r.p.t. di al deferito interrogatorio Controparte_1 formale (art. 232 c.p.c.) ed ai suoi (conseguenti) effetti probatori” (cfr. atto di citazione in appello) e, per l'effetto, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
i costituiva anche nel presente giudizio d'appello con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta del 15.12.2020, depositata telematicamente in pari data, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, opponendosi all'istanza di sospensione dell'esecutorietà, e con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo
Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e
3 Dott. Luca Sforza
n. 16353/2019 R.G. senza la concessione dei termini ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c., trattandosi di appello avente data di iscrizione a ruolo risalente, né avendo i difensori delle parti avanzato alcuna istanza in tal senso.
Ritiene questo Giudice che il giudizio vada definito con una mera pronuncia in rito, stante la previsione dell'art. 339, ultimo comma, c.p.c. trattandosi di questione comunque rilevabile ex officio.
Ed invero, deve evidenziarsi come la presente controversia ricada nell'alveo applicativo dell'art. 339, co.
3, c.p.c., in quanto decisa dal Giudice di Pace ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, co. 2, e 114,
c.p.c., ossia nell'ambito della c.d. “giurisdizione equitativa necessaria”, comunque improntata al rispetto dei
“principi informatori della materia”.
Nell'ambito di tale peculiare modus judicandi, il giudice di pace è infatti tenuto a decidere (“decide”) secondo equità ogni causa di valore non eccedente l'importo di €. 1.100,00, salve le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e sempre che trattasi di contenzioso vertente su diritti disponibili.
Ciò premesso dal punto di vista sistematico, in punto di operatività della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace (e del correlato limite all'appellabilità delle sentenze ex art. 339, co. 3, c.p.c.), non vi è dubbio che la controversia in esame, in quanto vertente in materia di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale ex art. 2049 c.c. per un importo contenuto nei limiti di €. 1.100,00, rientri nel campo applicativo della giurisdizione equitativa di cui all'art. 113, co. 2, c.p.c.
Non ostano in questo senso né la richiesta alternativa e subordinata, formulata dal nell'atto Pt_1 introduttivo del primo grado di giudizio, alla condanna di al pagamento di una somma maggiore CP_1
o minore da determinarsi nel corso del giudizio (cfr. p. 9 atto di citazione primo grado), né l'ipotesi di esclusione dal giudizio secondo equità prevista dal legislatore al secondo comma dell'art. 113 c.p.c.
Ebbene, con riferimento al primo profilo, la richiesta di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata dal giudice se, in astratto, è suscettibile di spostare il valore della controversia entro i limiti del valore indeterminabile in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere considerata una mera clausola di stile (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 20.09.2002, n. 13795, Cass. civ.,
21.02.2006, n. 3662; Cass. civ., Sez. I, 17.04.2007, n. 9138), tale principio, in concreto, non può ritenersi applicabile in via generale, senza tenere conto dell'esame della fattispecie e dell'interpretazione della domanda concretamente proposta (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 29.11.2010, n.24153).
È, invero, sulla base di tale interpretazione che la giurisprudenza di legittimità più recente è giunta ad affermare che “non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale
è ammessa la decisione secondo equità” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 16.04.2025 n. 9970).
Ne segue che, nella specie, deve ritenersi ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta di condanna della convenuta al pagamento di “una somma ritenuta di giustizia” rispetto a quella specificamente quantificata di €. 1.100,00 considerata l'assenza di ulteriori rilievi utili a instillare dubbi circa un diverso e superiore importo rispetto a quello richiesto in via principale, non avendo,
4 Dott. Luca Sforza
n. 16353/2019 R.G. peraltro, l'attore formulato doglianze attinenti all'entità dei danni tali da far presumere che egli ambisse ad una somma maggiore rispetto all'importo richiesto e da lui quantificato.
Quanto, invece, al secondo profilo, giova, anzitutto, precisare come esso intercetta le questioni attinenti alla natura del contratto stipulato tra il DI e questioni che, tuttavia, sono state Controparte_1 positivamente risolte dalla giurisprudenza di legittimità la quale, nel determinare i confini applicativi della regola di esclusione dal giudizio secondo equità di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c., ha precisato che essa “si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle che richiama le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie CP_1 indefinita di rapporti con i risparmiatori” (cfr. Cass. civ., n. 33033/2021).
Nella medesima circostanza, invero, la Corte ha chiarito la ratio della suddetta previsione normativa, precisando in proposito che “a seguito della sostituzione del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., da parte dell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per i giudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; art.
1-bis di detto di.) della regola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per le controversie non eccedenti euro millecento, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.cov., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi - una volta considerato che l'esigenza della decisione secondo diritto obbedisce nelle intenzioni del legislatore alla necessità che le dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto - che un'analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entro quel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che siano sottoposti ad uniformità di disciplina, perché intervenuti tra un utente ed un monopolista legale di un pubblico servizio, atteso che l'esigenza di uniformità di decisione, garantita dalla regola - di natura processuale - della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggior ragione allorquando
l'uniformità di disciplina del rapporto discenda dalla legge, che, nell'assicurare il monopolio del servizio, impone al monopolista di garantire all'utente parità di trattamento” (Cass. civ., n. 10394/2007; conf. Cass. civ., n. 10559/2009).
Tenuto conto, dunque, della natura del contratto intercorrente tra il e che, alla luce Pt_1 CP_1 della richiamata giurisprudenza di legittimità, è suscettibile di essere ricondotta nell'ambito della particolare categoria di contratti di cui all'art. 1342 c.c., deve, ad ogni modo, darsi atto che il petitum sostanziale della controversia de qua non attiene alle questioni inerenti il rapporto giuridico derivante dal predetto contratto, evocando con sé accertamenti in merito all'inadempimento delle prestazioni gravanti su;
piuttosto, ciò CP_1 di cui parte attrice-odierna appellata si lamenta è, invero, la lesione della propria sfera giuridica-patrimoniale per effetto della dedotta condotta non iure posta in essere dal in qualità di operatore della società Per_3 convenuta-odierna appellata, i cui effetti, in forza del nesso di occasionalità necessaria, sono imputabili al soggetto fruitore del suo operato, ossia Controparte_1
5 Dott. Luca Sforza
n. 16353/2019 R.G. In altri termini, e più sinteticamente, il , nel primo grado di giudizio, chiede l'accertamento della Pt_1 responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2049 c.c., con la conseguenza che è, entro tali confini, che deve essere valutata l'operabilità della regola processuali di cui all'art. 113 c.p.c..
Pertanto, rilevato che la causa de qua non ricade in alcuno dei predetti limiti alla pronuncia secondo equità, deve dunque ritenersi che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento
Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., ord. n. 5287/2012), a prescindere dalla circostanza che il giudice di pace, nel corpo della decisione, espressamente riferisca di provvedere secondo equità.
In altre parole, valorizzando il dato letterale dell'art. 113, co. 2, c.p.c. (“il giudice di pace decide”), la sentenza del giudice di pace pronunciata in relazione a domanda di condanna al pagamento di somma di denaro inferiore o pari a €. 1.100,00, deve presumersi juris et de jure adottata secondo equità, anche nel caso in cui l'organo giudicante non lo abbia espressamente dichiarato.
A tal proposito, la giurisprudenza ha ulteriormente puntualizzato che “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all' art. 339, co. 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c.”, ossia avendo riguardo al valore della domanda.
Per completezza, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'art. 339, comma terzo, c.p.c. trova applicazione anche con riferimento alle pronunce del giudice di pace rese secondo diritto, acquisendo rilevanza dirimente il valore della controversia. In tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza” (cfr. Cass. civ., n. 4890/2007; n. 19724/2011).
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore ha formulato una domanda risarcitoria a importo determinato, pari a €. 1.100,00. Quest'ultimo rilievo permette di ritenere, senza alcun dubbio, applicabili alla controversia gli art. 113, co. 2 e 339, co. 3, c.p.c. nei sensi sopra illustrati.
Tanto precisato, ne consegue che il giudice del gravame, in sede di appello avverso sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità c.d. necessaria, “è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. Cass. civ., ord. n. 5287/2012).
In siffatto contesto, l'appellabilità della sentenza pronunciata secondo equità è, dunque, assai circoscritta, in quanto limitata ai motivi tassativamente enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., il quale fa espresso richiamo alle norme costituzionali o comunitarie, alle norme sul procedimento e ai principi regolatori della materia (ovverosia le regole fondamentali, dal punto di vista sostanziale, del rapporto dedotto in giudizio,
6 Dott. Luca Sforza
n. 16353/2019 R.G. ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato), lasciando dunque all'interprete, in queste ultime due ipotesi, l'individuazione in concreto delle fattispecie.
Alla luce di quanto premesso, il ha censurato la sentenza di primo grado, denunciando Pt_1 espressamente la violazione del principio in materia di riparto dell'onere probatorio, ovvero della norma di cui all'art. 2697 c.c.
Sotto tale ultimo profilo, atteso che le sentenze (come quella in esame) pronunciate dal giudice di pace secondo equità sono impugnabili per violazione delle norme sul procedimento, deve rilevarsi che la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un “error in iudicando” non deducibile in appello (cfr., per l'affermazione del principio con riferimento al ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità: Cass. civ., n. 7581/2007; Cass.
S.U., n. 564/2009).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del
2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012” (Cass. civ., n. 23940/2017).
Ne discende l'assoluta inidoneità, ai fini dell'ammissibilità del gravame, del preteso travisamento nella valutazione delle risultanze istruttorie, atteso che qualsiasi disposizione afferente al potere discrezionale del giudice in sede di valutazione della prova, in quanto legata al principio di libera prudenza che deve guidare la formazione del convincimento dell'organo giudicante, è inidonea a integrare norma sul procedimento, integrando piuttosto vizio motivazionale, potendosi riconoscere carattere di norma sul procedimento soltanto alle disposizioni contenenti regole che impongano al giudicante una condotta vincolata, tali non potendosi configurare, evidentemente, le disposizioni del codice di rito che attribuiscono al giudice discrezionalità nel modus operandi o judicandi, purché non sconfinante in arbitrio.
Ne segue che, nella specie, le doglienze del attingono la decisione impugnata esclusivamente sul Pt_1 piano del merito.
Infatti, non viene contestata la violazione di alcuna regola procedurale, quanto piuttosto che il giudice di pace abbia erroneamente utilizzato elementi probatori prodotti dal DI ed abbia tratto da questi elementi conclusioni censurabili;
a tal fine, il ha ripercorso le medesime argomentazioni già enucleate in seno Pt_1 al proprio atto di citazione in primo grado, evidenziando come il giudice di prime cure abbia fatto cattiva applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. ed abbia erroneamente valutato il materiale probatorio emerso nel corso del giudizio.
Pertanto, le critiche mosse alla sentenza gravata riguardano tutte l'utilizzo che il giudice di pace ha fatto del suo potere discrezionale nella valutazione delle prove e degli accadimenti, critiche, dunque, che nulla hanno a che vedere con la contestazione della violazione delle regole sul procedimento.
7 Dott. Luca Sforza
n. 16353/2019 R.G. In conclusione, deve evidenziarsi che ogni censura afferente alla correttezza del ragionamento seguito dal primo Giudice nel percorso valutativo delle prove sia idonea a configurare esclusivamente vizio di motivazione e come tale inidoneo ai fini dell'ammissibilità del gravame.
Deve pertanto ritenersi che i motivi di appello proposti esulino dalle ipotesi tassativamente enucleate dall'art. 339, comma 3, c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Si aggiunga, infine, che la Suprema Corte, nel rilevare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (sotto il profilo della esclusione del doppio grado di giurisdizione), dell'art. 339, co. 3, c.p.c., nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità in controversie non eccedenti il valore indicato nell'art. 113, co. 2, del codice di rito, ha precisato che: “il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, non essendo espresso dalla Costituzione, ma dalla legge ordinaria, può trovare in essa deroga e tale deroga, se correlata alla scarsa consistenza economica della controversia ed alla sua decisione secondo equità, non si espone a sospetti di violazione delle citate norme costituzionali, tenendo conto che il parametro del valore, quale possa essere la rilevanza del dibattito, rende giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento
(negando il rimedio dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di predominanza dell'interesse (individuale
e generale) ad una sollecita definizione della causa, e che inoltre la tutela del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine” (cfr. Cass., S.U., n. 12749/2004).
In definitiva, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite, noto il principio secondo cui, “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. ex multis, Cass. civ., 14.10.2013, n. 23226; v. in tale senso, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775), deve ritenersi che la declaratoria d'inammissibilità dell'appello su questione comunque rilevata ex officio, consente di compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, secondo cui,
“È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo
13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
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n. 16353/2019 R.G. dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.03.2014, n. 5955), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.05.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774; in senso conforme, Cass. civ., 10.07.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1229/2019, depositata in data 28.05.2019, non notificata, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico di parte appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma I-quater, D.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari il 25.11.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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