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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3884/2017 R.Gen.Aff.CO.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR CA TE – Prima Sezione
Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
AR Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3884/2017 avente ad oggetto: noleggio, vertente
tra
(Cod. Fisc./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore sig.
[...]
con sede in SAPI (CE) alla Via Marconi Parte_2
n. 38, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Paolo Legnante
(Cod.Fisc. ) presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata in SAPI (CE) alla Via Pertini n.
2, in virtù di procura in atti
Attrice
e
(Cod. Fisc./P.IVA COroparte_1
), in persona del Presidente p.t., dott. P.IVA_2 CP_2
, con sede in Santa AR CA TE (CE) alla Via
[...]
Galatina, p.co Urbano, rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Actis
(Cod. Fisc. ) presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 107, in virtù di procura in atti Convenuta
CONCLUSIONI
Per la società attrice: come da atto di citazione in riassunzione, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la associazione convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che parte attrice con atto di citazione Parte_1 in riassunzione ha premesso che la stipulava Parte_1 nell'anno 2007 con l'associazione sportiva convenuta un contratto di comodato e fornitura avente ad oggetto l'installazione di un impianto presso i locali del Centro Sportivo
Piscina Comunale di Santa AR CA TE composto da n.
26 asciugacapelli, n. 6 quadri docce, n. 30 elettrovalvole, funzionanti solo con chip-card prepagate e fornite dalla medesima Parte_1
La società attrice ha precisato che il predetto impianto, di esclusiva proprietà della veniva concesso in Parte_1 comodato d'uso all'associazione sportiva convenuta secondo quanto regolato agli artt. 3 e 4 del contratto stipulato per un periodo di prova fino al 28.02.2007; dopo tale data, salvo disdetta esplicita e stante quanto regolato in contratto, secondo
- 2 - l'assunto attoreo l'impianto era da considerarsi a tutti gli effetti in funzione da utilizzare per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01.03.2007 e sino al 28.02.2012 con ricariche esclusivamente fornite dall'attrice, con espressa esclusione di apparecchiature fornite da società concorrenti.
Parte attrice ha poi dedotto che il contratto de quo, in assenza di esplicita disdetta con racc. a/r, si sarebbe rinnovato automaticamente alla data del 01.03.2012 per ulteriori cinque anni e, dunque, sino al 29.02.2017.
In aggiunta, la società attrice ha precisato di aver acquisito con
Atto per Notar del 05.07.2013 la piena Persona_1 proprietà del ramo d'azienda della corrente in Parte_1
SAPI, per cui veniva comunicato ai diversi clienti, tra cui l'associazione sportiva convenuta, l'intervenuta cessione del ramo d'azienda.
Senonché, a dire dell'attrice, dal luglio 2014 l'associazione convenuta non provvedeva al saldo della fattura n. 271 del
16.06.2014 per cui la società attrice si vedeva costretta ad azionare procedimento monitorio innanzi al giudice di pace di
Santa AR CA TE che emetteva d.i. n. 555/2015, non opposto, cui faceva seguito il pignoramento per un ammontare di
€ 1.826,05 a soddisfacimento del credito vantato.
A seguito di ciò, a dire della società attrice, la convenuta in data
22.09.2014 le inoltrava inspiegabilmente formale richiesta di rimozione entro sette gg degli impianti installati presso il centro sportivo onde consentire il subentro di altra ditta, contestando all'attrice la mancata installazione degli impianti cui al punto n.
2 del contratto nonché la carenza di assistenza da parte dei tecnici sia della che della Parte_1 Parte_1
A tale missiva replicava l'attrice contestando l'arbitrarietà del recesso unilaterale operato dalla convenuta e reclamando il
- 3 - risarcimento del danno per lucro cessante per mancato guadagno in relazione al residuo periodo di vigenza del contratto.
La società attrice ha anche precisato di aver inoltrato formale richiesta onde concordare modalità di smontaggio e restituzione degli impianti installati cui, però, non seguiva alcun riscontro da parte della convenuta cosicché l'attrice era costretta a incaricare all'uopo un proprio tecnico il quale, giunto presso la struttura sportiva, appurava lo smontaggio arbitrario – rectius distruzione
– degli impianti di sua proprietà e forniti in comodato d'uso per far posto ad impianti di altra ditta concorrente.
Dunque, la ha censurato la condotta Parte_1 della associazione sportiva convenuta giacché contraria alla buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1218 e 1222 c.c. in quanto, probabilmente attirata da una proposta commerciale più conveniente, ha ritenuto di rescindere unilateralmente il contratto stipulato sul rilievo pretestuoso (dopo oltre sette anni) della mancata installazione dell'impianto previsto al punto n. 2 e della carente assistenza tecnica sulle apparecchiature noleggiate.
La società attrice, pertanto, ha adito il Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'associazione sportiva convenuta per i fatti denunciati e, per l'effetto, la condanna della medesima al risarcimento ex art. 1223 c.c. per danno emergente e lucro cessante da contenersi entro la somma di € 52.000,00.
Si è costituita l' la quale, in via COroparte_1 del tutto preliminare, ha eccepito la nullità della clausola di designazione convenzionale del foro territoriale (art. 12 del contratto di comodato) e, dunque, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Napoli
Nord ovvero il Tribunale di Santa AR CA TE.
La convenuta, nel merito, ha contestato la narrativa attorea e ha
- 4 - concluso per il rigetto delle domande avversarie nonché per la declaratoria di liceità del recesso operato unilateralmente del contratto di comodato d'uso, di liceità della sostituzione degli impianti difettosi e ha spiegato, altresì, domanda riconvenzionale onde ottenere una declaratoria di responsabilità
a carico della società attrice per l'occorso, con condanna della medesima al risarcimento del danno anche da liquidarsi in via equitativa.
Dunque, incardinato il contenzioso presso il Tribunale di Napoli, alla prima udienza utile fissata per la comparizione la società attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta indicando il Tribunale di Santa AR
CA TE quale foro competente e, così, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del g.u. adito, ha riassunto il giudizio nei termini di rito innanzi l'intestato
Tribunale riproponendo le conclusioni già rassegnate.
Si è costituita, così, l' la quale ha COroparte_1 reiterato le conclusioni già esposte insistendo, nel merito, per il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita e con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.11.2023 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Così all'udienza cartolare del 03.10.2024 la causa è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione di termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Il merito
In primo luogo, va osservato che principio generale, fondante l'intera disciplina contrattuale e valevole per tutti i negozi a prestazione corrispettive, ancorché “atipici”, è quello secondo il quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere
- 5 - sciolto che per mutuo dissenso, o per altre cause previste dalla legge (art. 1372 c.c.). Dunque, la facoltà unilaterale di recedere dal contratto deve essere espressamente attribuita ad una delle parti (art. 1373 c.c.), non potendo valere l'opposta regola della libera recedibilità in assenza di uno specifico divieto.
Ciò posto, nel caso di specie, dal “COratto di comodato e fornitura” stipulato tra le parti non si evince alcun riconoscimento del diritto di liberarsi unilateralmente dal relativo vincolo, essendo diversamente previsto l'onere di comunicare con lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza dello stesso la propria intenzione di non rinnovarlo, in assenza della quale il contratto si sarebbe automaticamente rinnovato (Cfr. art. 11 “COratto di comodato e fornitura” del
07.07.2006).
Lo scioglimento anticipato del contratto sarebbe potuto essere conseguenza, dunque, solo dall'incontro di una volontà manifestata in tal senso da entrambe le parti, che nel caso di specie non si è raggiunto.
E, dunque, data la piena efficacia del rapporto contrattuale in oggetto, ancorché rinnovato per ulteriori cinque anni, fino al giorno della sua scadenza, la l' COroparte_1 era tenuta al rispetto delle proprie obbligazioni contrattuali e, quindi, al pagamento delle residue annualità convenzionalmente previste per il noleggio degli apparecchi.
Ora, a fronte del chiaro inadempimento della associazione sportiva alla propria obbligazione di pagamento non risulta, viceversa, provato in maniera certa e tranquillizzante l'asserito inesatto adempimento della società attrice, posto alla base della domanda riconvenzionale di responsabilità contrattuale per inadempimento onde ottenere la declaratoria di liceità del recesso unilaterale operato e conseguente risarcimento del
- 6 - danno.
Né può considerarsi il contenuto delle diverse note prodotte dalla convenuta come eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dal momento che la società attrice ha replicato il proprio tempestivo intervento ad ogni segnalazione effettuata dal 2008 tant'è che alla scadenza del 28.02.2012 nessuna disdetta né altra nota di contestazione perveniva dall'associazione convenuta.
Ciò detto, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.10.01 n. 13533, in base al quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità
- 7 - quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (principio ribadito da ultimo in Cass. n. 826 del
20/01/2015).
Va premesso, preliminarmente, che l' COroparte_1
non ha contestato l'esistenza del contratto di comodato e
[...] fornitura di impianti di asciugacapelli e docce con chip-card prepagate di cui si è detto in premessa. Anzi, entrambe le parti hanno prodotto il “COratto di comodato e fornitura”.
Dunque, la sussistenza di un contratto di comodato e fornitura di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico è risultata allegata dalle parti oltreché incontestata dalle stesse e, dunque, pacifica.
L'indagine, dunque, deve essere volta all'accertamento della corrispondenza tra le attività convenute tra le parti e quelle fornite dalla società attrice nonché dell'esatto adempimento delle dette prestazioni, avuto riguardo alla diligenza ordinaria ovvero
“media” che l'art. 1176 c.c. richiede al debitore della prestazione nell'esecuzione della stessa.
Ciò chiarito, va detto che nel corso del giudizio la
[...] ha allegato il “COratto di comodato e Parte_1 fornitura” del 07.07.2006, l'Atto di “Vendita di Ramo
d'Azienda” del 05.07.2013 e le schede recanti i rapporti di intervento e manutenzione effettuati dai tecnici della società attrice sugli impianti in uso alla piscina dell' COroparte_1
rispettivamente il 05.02.2013, il 28.03.2013 e poi
[...] il 29.11.2013.
A fronte di ciò, però l' ha COroparte_1 eccepito l'inadempimento, ovvero la mancata fornitura di tutti gli apparecchi come concordati e la mancata assistenza nonché fornitura di pezzi di ricambio utili al corretto funzionamento degli stessi.
- 8 - A riguardo, la convenuta ha allegato diverse note di richiesta di intervento sugli impianti installati e la comunicazione di rescissione unilaterale del 20.10.2014.
In buona sostanza, la convenuta ha eccepito la non puntuale/corretta esecuzione della prestazione a carico della società attrice allegando diverse richieste di intervento e manutenzione.
A questo punto, va esaminata la fondatezza delle doglianze espresse dalla convenuta.
Anzitutto, va osservato che la ha Parte_1 sempre contestato tale ricostruzione affermando di essere sempre intervenuta tempestivamente per manutenzione e sostituzione pezzi sugli impianti, a seguito delle segnalazioni ricevute, onde minimizzare ogni possibile disagio, ricollegando in particolare il contegno pretestuoso dell'associazione convenuta ad una banale volontà di cercare un partner contrattuale economicamente più vantaggioso senza attendere la scadenza del contratto.
Per contro, va osservato che la convenuta non ha fornito alcuna prova certa e tranquillizzante volta a suffragare quanto contestato alla società attrice in tema di inesatto adempimento.
Ed infatti, sulla convenuta gravava l'onere probatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., circa le eccezioni formulate dalla stessa all'operato della società attrice comodante degli impianti tecnologici.
Dette eccezioni, però, come si dirà, sono rimaste prive di riscontro concreto.
Ed infatti, va considerato che tutto quanto dedotto dalla convenuta associazione si è rivelato infondato anche all'esito della istruttoria orale svolta e, per tale motivo, insufficiente a dimostrare le eccezioni di inesatto adempimento (rectius inadempimento) delle prestazioni pattuite, quale fatto estintivo
- 9 - dell'obbligazione di pagamento dovuta alla società attrice.
Ed infatti il teste escusso all'udienza del Testimone_1
02.03.2020 ha affermato “…Mi occupo di manutenzione ed installazione (…) la manutenzione ordinaria è stata effettuata due volte ogni anno, stabilmente. Inoltre, in caso di problemi, a seguito di segnalazione, venivano effettuati ulteriori interventi” ed ancora, circa gli interventi di manutenzione eseguiti presso i locali dell'associazione “ho provveduto ad effettuare personalmente quasi tutti gli interventi sia ordinari che su chiamata (…) posso dire che, oltre i due interventi annuali di manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria potevano essere due o anche di più, poiché gli stessi avvenivano su segnalazione (…) ricordo che diverso tempo fa è stato chiesto un intervento per la riparazione di docce ed asciugacapelli. Non ricordo però il numero di docce e asciugacapelli da riparare (…) a seguito della richiesta, sono andato personalmente ad effettuare la riparazione richiesta (…) ho riscontrato che vi erano docce ed asciugacapelli che non funzionavano perfettamente ed ho provveduto personalmente alla riparazione”. In aggiunta, avuto specifico riguardo il numero di apparecchi installati il teste ha chiarito Tes_1 quanto segue “ero munito di materiale per provvedere all'installazione di docce e asciugacapelli, che non ho installato per richiesta del Centro sportivo. Non ricordo però quale fosse il numero di docce e asciugacapelli da installare (…) riconosco la scheda che mi viene mostrata. E' la mia grafia. Ho provveduto io a compilarla, a seguito dell'intervento”.
La teste anch'essa escussa alla medesima Testimone_2 udienza istruttoria, invece, ha chiarito di essersi “occupata personalmente di scrivere, sotto dettatura del Presidente, e di spedire le lettere di contestazione (…) ho assistito
- 10 - personalmente alle lamentele (…)” ma, avuto riguardo la precisa collocazione temporale dei fatti denunciati, la teste ha riferito vagamente di non ricordare “di preciso il periodo relativo ai fatti riportato nella circostanza, però ricordo della sussistenza delle problematiche richiamate nella circostanza. E' tutto scritto nelle lettere inviate (…) non ricordo il periodo, ma confermo il fatto”.
All'udienza del 23.11.2020 è stata, poi, escussa la teste Tes_3
la quale ha affermato di essere a conoscenza dei fatti
[...]
“perché ricevevo personalmente la richiesta di intervento straordinario e perché, per tutti gli interventi, i tecnici ricevevano da me la scheda prima di effettuare l'intervento e me la riconsegnavano al termine (…) Lo confermo perché ho consegnato la scheda ai tecnici e al ritorno non ho ricevuto, unitamente alla scheda di intervento ordinario, quella relativa all'intervento straordinario. Mi è stato spiegato che si voleva attendere di capire se vi era necessità dell'installazione di ulteriori asciugacapelli (…) mi occupavo personalmente della consegna al tecnico delle schede che lo stesso provvedeva a compilare e che mi riconsegnava. Successivamente mi occupavo dell'archiviazione delle stesse (…) ne sono a conoscenza perché il sig. è rientrato e mi ha riferito di non essere riuscito Tes_1 ad effettuare l'intervento (…) ho parlato telefonicamente con la CO sig.ra , mia referente per le richieste dalla , e la _2 stessa mi ha riferito che si erano rivolti alla Ditta NO di
Milano”. Ed ancora, sugli interventi di manutenzione eseguiti, ha precisato che “due volte all'anno venivano effettuati interventi ordinari e due volte all'anno venivano effettuati gli interventi straordinari. La differenza è nella richiesta, perché quelli ordinari erano automatici e quelli straordinari avvenivano su richiesta. In caso di urgenza, vi erano interventi
- 11 - ulteriori rispetto ai quattro di cui ho già detto, ma detti interventi avvenivano quando il tecnico si trovava in zona”.
Ed infine, il teste ha dichiarato “Ho appurato Testimone_4
personalmente che a volte gli asciugacapelli non funzionavano e io stesso ricevevo le lamentele della clientela. In particolare ricordo che a volte emettevano aria fredda (…) io ero presente dalle 14:00 alle 22:00. Le lamentele erano rivolte a me e io le comunicavo all'amministrazione. Non ricordo dopo quanto tempo dall'acquisto, ma posso dire che le card si smagnetizzavano. Ricordo che è stata chiesta la sostituzione sia degli asciugacapelli che delle docce. Non so se le docce sono state sostituite. Preciso che le lamentele erano rivolte anche direttamente alla segreteria. Non conosco la data e il numero delle richieste di intervento effettuate. (…) Preciso che mi hanno riferito di aver effettuato richieste di intervento e di sostituzione alla società attrice, ma non so quante richieste siano state inoltrate e quando ciò sia accaduto. (…) Le richieste risalgono al 2008/2009 fino al 2014/2015, allorquando, se non ricordo male, le docce egli asciugacapelli furono sostituiti. Non erano più usate schede magnetiche perché si optò per altro sistema.
(…) Gli interventi venivano effettuati di mattina e quindi io, lavorando di pomeriggio, non ho mai assistito ad alcun intervento. Ne ho sentito parlare in segreteria. Io riferivo le lamentele e poi dalla segreteria partivano le richieste, per quanto mi veniva detto (…) Come ho detto vi è stata la sostituzione delle attrezzature. Se non ricordo male, la sostituzione è stata effettuata dalla ditta NO e credo che le attrezzature della furono messe nel deposito”. Pt_1
Il teste sentito all'udienza del 06.10.2022 Testimone_5 ha sostanzialmente confermato gli interventi di manutenzione sino al 2014 presso i locali del Centro Sportivo eseguiti con il
- 12 - tecnico su docce e asciugacapelli rotti e anche la Testimone_1 circostanza per cui la convenuta riservava ad un momento successivo l'installazione di ulteriori apparecchi.
La teste ha, invece, riferito di aver frequentato Testimone_6 dall'anno 2008 la piscina con i propri figli e di aver segnalato il malfunzionamento delle schede alla segreteria, la quale assicurava l'intervento di manutenzione onde procedere alla riparazione degli impianti. Tuttavia, la teste pur riferendo di ripetute lamentele sul funzionamento di docce e asciugacapelli, nulla ha precisato sul numero di detti apparecchi ovvero sulla collocazione temporale dei guasti denunciati.
Ed infine, il teste escusso all'udienza del Testimone_7
09.11.2023 ha affermato di aver frequentato la piscina de qua sin dall'anno 2005/2006 e, altresì, riferito del cattivo funzionamento delle schede che non si attivavano al “passaggio” per il funzionamento di docce e asciugacapelli oltre al numero insufficiente di apparecchi installati rispetto agli utenti del centro sportivo. Nulla precisa, però, in relazione alle date delle contestazioni relative al malfunzionamento degli apparecchi limitandosi a riportare che l'inconveniente si era protratto per diversi anni.
Orbene, in primo luogo, non può essere trascurato che tre dei testi escussi (i sigg.ri e tutti Tes_1 Tes_3 Parte_2 presenti sui luoghi di causa giacché operanti a vario titolo all'interno della società di tecnologia, hanno fornito testimonianze univoche sia sulla manutenzione ordinaria che sugli interventi straordinari eseguiti dai tecnici della
[...] presso la struttura sportiva, volti a dare Parte_1 riscontro alle segnalazioni di malfunzionamento pervenute dalla segreteria dell' Pt_3 resto, le dichiarazioni rese dai testi , ,
[...] _2 Tes_4
- 13 - e pur confermando genericamente il cattivo Tes_6 Tes_7 funzionamento delle schede e degli apparecchi installati presso il centro sportivo gestito dall'associazione convenuta, non restituiscono una collocazione temporale certa delle segnalazioni effettuate e nemmeno confermano la mancata assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria su richiesta.
Per vero, le dichiarazioni dei testi e Tes_1 Parte_2 hanno confermato gli interventi su richiesta a seguito di segnalazioni di malfunzionamento, oltre a quelli già programmati per manutenzione ordinaria sugli impianti concessi in comodato.
In conclusione, in sede istruttoria è stata raggiunta la prova del regolare espletamento da parte della società attrice delle operazioni ordinarie di manutenzione e dell'idoneità dell'impianto installato ad assolvere la funzione pattuita, sia tramite riproduzione documentale che in sede di escussione testimoniale. Mentre i testi di parte convenuta hanno riferito genericamente di malfunzionamento degli apparecchi, affermando di non ricordare il periodo preciso delle segnalazioni effettuate, quelli di parte attrice hanno descritto sia le operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto eseguite circa due volte l'anno che gli interventi straordinari eseguiti su chiamata in base alle segnalazioni pervenute dalla segreteria dell'associazione sportiva, per cui l'inadempimento denunciato dalla convenuta per giustificare la domanda di recesso dal contratto di noleggio stipulato è rimasto sfornito di prova certa.
Ne deriva l'accoglimento della domanda attorea relativa alla declaratoria di responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, il COroparte_1 rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima finalizzata ad ottenere una pronuncia di responsabilità per
- 14 - inadempimento a carico della società attrice, restando assorbita dal predetto rigetto l'ulteriore domanda avanzata dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi ex art. 1226 c.c.
Ciò chiarito, avuto poi riguardo la domanda di risarcimento ex art. 1223 c.c. avanzata dalla società attrice va ribadito che tra i principi che informano la materia risarcitoria vi è la regola cardine secondo cui il risarcimento non ha una valenza sanzionatoria ma è finalizzato al ripristino della posizione del leso onde non può essere riconosciuto come conseguenza del mero inadempimento o della tenuta di una condotta illecita, ma soltanto in dipendenza del verificarsi di un reale pregiudizio nella sfera patrimoniale o personale del creditore danneggiato, il quale ha pertanto l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno effettivo e del suo concreto ammontare.
Difatti, ai sensi dell'art. 1223 c.c. spetta al danneggiato, sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, provare l'esistenza del danno e la sua riconducibilità al fatto del debitore. Né può ritenersi che l'art. 1218 c.c., il quale pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, valga in alcun modo ad agevolare la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivato dall'inadempimento, essendo egli gravato da un onere non diverso da quello che incombe su chi faccia valere una responsabilità extracontrattuale (Cfr ex multis Cass. n. 5960/05).
Naturale corollario di tale principio è poi che alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. sia consentito ricorrere solo in presenza di un'impossibilità o di una grande difficoltà di esatta quantificazione del danno e non già per sopperire alla mancata prova della sua esistenza. La liquidazione equitativa postula infatti l'esistenza di un danno oggettivamente accertato ed attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario di
- 15 - liquidazione di danni del tutto indimostrati, ma la mera facoltà di integrare le risultanze di una prova semi-piena in ordine all'ammontare del pregiudizio.
Di guisa che non è possibile ricorrervi per porre rimedio a carenze di allegazione e prova o alle decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse. Essa è dunque legittima nel solo caso in cui il danno non sia solo potenziale, ma bensì dimostrato nella sua esistenza, e sia al contempo impossibile fornire una prova certa in ordine al suo preciso ammontare e la sussistenza di tale potere discrezionale non vale comunque ad esimere la parte dal fornire tutti i dati di fatto e gli elementi probatori di cui può ragionevolmente disporre onde far sì che la liquidazione equitativa non si traduca in mero arbitrio ma assolva alla sua funzione di colmare solo le inevitabili lacune nell'iter di determinazione del quantum debeatur. Ove tali condizioni non ricorrano il potere di liquidazione equitativa non può perciò essere esercitato e la domanda deve essere rigettata in applicazione della regola actore non probante reus absolvitur codificata dall'art. 2697 c.c. (c.f.r. ex multis cass. n.° 15478/14,
n.° 2370/14, n.° 25912/13).
Orbene, nel caso di specie, indipendentemente dall'inadempimento della , parte COroparte_1 attrice non ha in alcun modo provato i danni asseritamente subiti, essendosi peraltro limitata ad affermare di aver subito un danno “…pari al valore dell'impianto della Parte_1 al momento della distruzione dello stesso pari a 9.000,00
[...]
Euro, oltre alle restanti tre annualità di contratto non rispettate
(…) oltre il guadagno, scaturente dalla fornitura delle ricariche necessarie al funzionamento di docce e phon, della
[...]
era all'incirca pari ad 8.800,00 Euro annui, Parte_1
IVA esclusa. Oltre al mancato guadagno va quantificato anche il
- 16 - danno da lucro cessante…” senza, tuttavia, allegare idonea documentazione a supporto.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. Dette spese vanno compensate nella misura del 25 % in ragione della parziale soccombenza dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• dichiara risolto il contratto oggetto di causa per grave inadempimento della;
COroparte_1
• rigetta la domanda di risarcimento del danno ex artt. 1223 c.c. proposta dall'attrice;
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
• compensa nella misura del 25 % le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento COroparte_1 delle stesse, in favore dell'attrice, che liquida in € 518,00 per spese di € 3.492,00 per compensi (calcolati già tenendo conto della parziale compensazione), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Legnante dichiaratosi antistatario.
Santa AR CA TE, 12.02.2025
Il Giudice dott.ssa AR Del Prete
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR CA TE – Prima Sezione
Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
AR Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3884/2017 avente ad oggetto: noleggio, vertente
tra
(Cod. Fisc./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore sig.
[...]
con sede in SAPI (CE) alla Via Marconi Parte_2
n. 38, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Paolo Legnante
(Cod.Fisc. ) presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata in SAPI (CE) alla Via Pertini n.
2, in virtù di procura in atti
Attrice
e
(Cod. Fisc./P.IVA COroparte_1
), in persona del Presidente p.t., dott. P.IVA_2 CP_2
, con sede in Santa AR CA TE (CE) alla Via
[...]
Galatina, p.co Urbano, rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Actis
(Cod. Fisc. ) presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 107, in virtù di procura in atti Convenuta
CONCLUSIONI
Per la società attrice: come da atto di citazione in riassunzione, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la associazione convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che parte attrice con atto di citazione Parte_1 in riassunzione ha premesso che la stipulava Parte_1 nell'anno 2007 con l'associazione sportiva convenuta un contratto di comodato e fornitura avente ad oggetto l'installazione di un impianto presso i locali del Centro Sportivo
Piscina Comunale di Santa AR CA TE composto da n.
26 asciugacapelli, n. 6 quadri docce, n. 30 elettrovalvole, funzionanti solo con chip-card prepagate e fornite dalla medesima Parte_1
La società attrice ha precisato che il predetto impianto, di esclusiva proprietà della veniva concesso in Parte_1 comodato d'uso all'associazione sportiva convenuta secondo quanto regolato agli artt. 3 e 4 del contratto stipulato per un periodo di prova fino al 28.02.2007; dopo tale data, salvo disdetta esplicita e stante quanto regolato in contratto, secondo
- 2 - l'assunto attoreo l'impianto era da considerarsi a tutti gli effetti in funzione da utilizzare per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01.03.2007 e sino al 28.02.2012 con ricariche esclusivamente fornite dall'attrice, con espressa esclusione di apparecchiature fornite da società concorrenti.
Parte attrice ha poi dedotto che il contratto de quo, in assenza di esplicita disdetta con racc. a/r, si sarebbe rinnovato automaticamente alla data del 01.03.2012 per ulteriori cinque anni e, dunque, sino al 29.02.2017.
In aggiunta, la società attrice ha precisato di aver acquisito con
Atto per Notar del 05.07.2013 la piena Persona_1 proprietà del ramo d'azienda della corrente in Parte_1
SAPI, per cui veniva comunicato ai diversi clienti, tra cui l'associazione sportiva convenuta, l'intervenuta cessione del ramo d'azienda.
Senonché, a dire dell'attrice, dal luglio 2014 l'associazione convenuta non provvedeva al saldo della fattura n. 271 del
16.06.2014 per cui la società attrice si vedeva costretta ad azionare procedimento monitorio innanzi al giudice di pace di
Santa AR CA TE che emetteva d.i. n. 555/2015, non opposto, cui faceva seguito il pignoramento per un ammontare di
€ 1.826,05 a soddisfacimento del credito vantato.
A seguito di ciò, a dire della società attrice, la convenuta in data
22.09.2014 le inoltrava inspiegabilmente formale richiesta di rimozione entro sette gg degli impianti installati presso il centro sportivo onde consentire il subentro di altra ditta, contestando all'attrice la mancata installazione degli impianti cui al punto n.
2 del contratto nonché la carenza di assistenza da parte dei tecnici sia della che della Parte_1 Parte_1
A tale missiva replicava l'attrice contestando l'arbitrarietà del recesso unilaterale operato dalla convenuta e reclamando il
- 3 - risarcimento del danno per lucro cessante per mancato guadagno in relazione al residuo periodo di vigenza del contratto.
La società attrice ha anche precisato di aver inoltrato formale richiesta onde concordare modalità di smontaggio e restituzione degli impianti installati cui, però, non seguiva alcun riscontro da parte della convenuta cosicché l'attrice era costretta a incaricare all'uopo un proprio tecnico il quale, giunto presso la struttura sportiva, appurava lo smontaggio arbitrario – rectius distruzione
– degli impianti di sua proprietà e forniti in comodato d'uso per far posto ad impianti di altra ditta concorrente.
Dunque, la ha censurato la condotta Parte_1 della associazione sportiva convenuta giacché contraria alla buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1218 e 1222 c.c. in quanto, probabilmente attirata da una proposta commerciale più conveniente, ha ritenuto di rescindere unilateralmente il contratto stipulato sul rilievo pretestuoso (dopo oltre sette anni) della mancata installazione dell'impianto previsto al punto n. 2 e della carente assistenza tecnica sulle apparecchiature noleggiate.
La società attrice, pertanto, ha adito il Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'associazione sportiva convenuta per i fatti denunciati e, per l'effetto, la condanna della medesima al risarcimento ex art. 1223 c.c. per danno emergente e lucro cessante da contenersi entro la somma di € 52.000,00.
Si è costituita l' la quale, in via COroparte_1 del tutto preliminare, ha eccepito la nullità della clausola di designazione convenzionale del foro territoriale (art. 12 del contratto di comodato) e, dunque, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Napoli
Nord ovvero il Tribunale di Santa AR CA TE.
La convenuta, nel merito, ha contestato la narrativa attorea e ha
- 4 - concluso per il rigetto delle domande avversarie nonché per la declaratoria di liceità del recesso operato unilateralmente del contratto di comodato d'uso, di liceità della sostituzione degli impianti difettosi e ha spiegato, altresì, domanda riconvenzionale onde ottenere una declaratoria di responsabilità
a carico della società attrice per l'occorso, con condanna della medesima al risarcimento del danno anche da liquidarsi in via equitativa.
Dunque, incardinato il contenzioso presso il Tribunale di Napoli, alla prima udienza utile fissata per la comparizione la società attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta indicando il Tribunale di Santa AR
CA TE quale foro competente e, così, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del g.u. adito, ha riassunto il giudizio nei termini di rito innanzi l'intestato
Tribunale riproponendo le conclusioni già rassegnate.
Si è costituita, così, l' la quale ha COroparte_1 reiterato le conclusioni già esposte insistendo, nel merito, per il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita e con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.11.2023 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Così all'udienza cartolare del 03.10.2024 la causa è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione di termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Il merito
In primo luogo, va osservato che principio generale, fondante l'intera disciplina contrattuale e valevole per tutti i negozi a prestazione corrispettive, ancorché “atipici”, è quello secondo il quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere
- 5 - sciolto che per mutuo dissenso, o per altre cause previste dalla legge (art. 1372 c.c.). Dunque, la facoltà unilaterale di recedere dal contratto deve essere espressamente attribuita ad una delle parti (art. 1373 c.c.), non potendo valere l'opposta regola della libera recedibilità in assenza di uno specifico divieto.
Ciò posto, nel caso di specie, dal “COratto di comodato e fornitura” stipulato tra le parti non si evince alcun riconoscimento del diritto di liberarsi unilateralmente dal relativo vincolo, essendo diversamente previsto l'onere di comunicare con lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza dello stesso la propria intenzione di non rinnovarlo, in assenza della quale il contratto si sarebbe automaticamente rinnovato (Cfr. art. 11 “COratto di comodato e fornitura” del
07.07.2006).
Lo scioglimento anticipato del contratto sarebbe potuto essere conseguenza, dunque, solo dall'incontro di una volontà manifestata in tal senso da entrambe le parti, che nel caso di specie non si è raggiunto.
E, dunque, data la piena efficacia del rapporto contrattuale in oggetto, ancorché rinnovato per ulteriori cinque anni, fino al giorno della sua scadenza, la l' COroparte_1 era tenuta al rispetto delle proprie obbligazioni contrattuali e, quindi, al pagamento delle residue annualità convenzionalmente previste per il noleggio degli apparecchi.
Ora, a fronte del chiaro inadempimento della associazione sportiva alla propria obbligazione di pagamento non risulta, viceversa, provato in maniera certa e tranquillizzante l'asserito inesatto adempimento della società attrice, posto alla base della domanda riconvenzionale di responsabilità contrattuale per inadempimento onde ottenere la declaratoria di liceità del recesso unilaterale operato e conseguente risarcimento del
- 6 - danno.
Né può considerarsi il contenuto delle diverse note prodotte dalla convenuta come eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dal momento che la società attrice ha replicato il proprio tempestivo intervento ad ogni segnalazione effettuata dal 2008 tant'è che alla scadenza del 28.02.2012 nessuna disdetta né altra nota di contestazione perveniva dall'associazione convenuta.
Ciò detto, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.10.01 n. 13533, in base al quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità
- 7 - quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (principio ribadito da ultimo in Cass. n. 826 del
20/01/2015).
Va premesso, preliminarmente, che l' COroparte_1
non ha contestato l'esistenza del contratto di comodato e
[...] fornitura di impianti di asciugacapelli e docce con chip-card prepagate di cui si è detto in premessa. Anzi, entrambe le parti hanno prodotto il “COratto di comodato e fornitura”.
Dunque, la sussistenza di un contratto di comodato e fornitura di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico è risultata allegata dalle parti oltreché incontestata dalle stesse e, dunque, pacifica.
L'indagine, dunque, deve essere volta all'accertamento della corrispondenza tra le attività convenute tra le parti e quelle fornite dalla società attrice nonché dell'esatto adempimento delle dette prestazioni, avuto riguardo alla diligenza ordinaria ovvero
“media” che l'art. 1176 c.c. richiede al debitore della prestazione nell'esecuzione della stessa.
Ciò chiarito, va detto che nel corso del giudizio la
[...] ha allegato il “COratto di comodato e Parte_1 fornitura” del 07.07.2006, l'Atto di “Vendita di Ramo
d'Azienda” del 05.07.2013 e le schede recanti i rapporti di intervento e manutenzione effettuati dai tecnici della società attrice sugli impianti in uso alla piscina dell' COroparte_1
rispettivamente il 05.02.2013, il 28.03.2013 e poi
[...] il 29.11.2013.
A fronte di ciò, però l' ha COroparte_1 eccepito l'inadempimento, ovvero la mancata fornitura di tutti gli apparecchi come concordati e la mancata assistenza nonché fornitura di pezzi di ricambio utili al corretto funzionamento degli stessi.
- 8 - A riguardo, la convenuta ha allegato diverse note di richiesta di intervento sugli impianti installati e la comunicazione di rescissione unilaterale del 20.10.2014.
In buona sostanza, la convenuta ha eccepito la non puntuale/corretta esecuzione della prestazione a carico della società attrice allegando diverse richieste di intervento e manutenzione.
A questo punto, va esaminata la fondatezza delle doglianze espresse dalla convenuta.
Anzitutto, va osservato che la ha Parte_1 sempre contestato tale ricostruzione affermando di essere sempre intervenuta tempestivamente per manutenzione e sostituzione pezzi sugli impianti, a seguito delle segnalazioni ricevute, onde minimizzare ogni possibile disagio, ricollegando in particolare il contegno pretestuoso dell'associazione convenuta ad una banale volontà di cercare un partner contrattuale economicamente più vantaggioso senza attendere la scadenza del contratto.
Per contro, va osservato che la convenuta non ha fornito alcuna prova certa e tranquillizzante volta a suffragare quanto contestato alla società attrice in tema di inesatto adempimento.
Ed infatti, sulla convenuta gravava l'onere probatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., circa le eccezioni formulate dalla stessa all'operato della società attrice comodante degli impianti tecnologici.
Dette eccezioni, però, come si dirà, sono rimaste prive di riscontro concreto.
Ed infatti, va considerato che tutto quanto dedotto dalla convenuta associazione si è rivelato infondato anche all'esito della istruttoria orale svolta e, per tale motivo, insufficiente a dimostrare le eccezioni di inesatto adempimento (rectius inadempimento) delle prestazioni pattuite, quale fatto estintivo
- 9 - dell'obbligazione di pagamento dovuta alla società attrice.
Ed infatti il teste escusso all'udienza del Testimone_1
02.03.2020 ha affermato “…Mi occupo di manutenzione ed installazione (…) la manutenzione ordinaria è stata effettuata due volte ogni anno, stabilmente. Inoltre, in caso di problemi, a seguito di segnalazione, venivano effettuati ulteriori interventi” ed ancora, circa gli interventi di manutenzione eseguiti presso i locali dell'associazione “ho provveduto ad effettuare personalmente quasi tutti gli interventi sia ordinari che su chiamata (…) posso dire che, oltre i due interventi annuali di manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria potevano essere due o anche di più, poiché gli stessi avvenivano su segnalazione (…) ricordo che diverso tempo fa è stato chiesto un intervento per la riparazione di docce ed asciugacapelli. Non ricordo però il numero di docce e asciugacapelli da riparare (…) a seguito della richiesta, sono andato personalmente ad effettuare la riparazione richiesta (…) ho riscontrato che vi erano docce ed asciugacapelli che non funzionavano perfettamente ed ho provveduto personalmente alla riparazione”. In aggiunta, avuto specifico riguardo il numero di apparecchi installati il teste ha chiarito Tes_1 quanto segue “ero munito di materiale per provvedere all'installazione di docce e asciugacapelli, che non ho installato per richiesta del Centro sportivo. Non ricordo però quale fosse il numero di docce e asciugacapelli da installare (…) riconosco la scheda che mi viene mostrata. E' la mia grafia. Ho provveduto io a compilarla, a seguito dell'intervento”.
La teste anch'essa escussa alla medesima Testimone_2 udienza istruttoria, invece, ha chiarito di essersi “occupata personalmente di scrivere, sotto dettatura del Presidente, e di spedire le lettere di contestazione (…) ho assistito
- 10 - personalmente alle lamentele (…)” ma, avuto riguardo la precisa collocazione temporale dei fatti denunciati, la teste ha riferito vagamente di non ricordare “di preciso il periodo relativo ai fatti riportato nella circostanza, però ricordo della sussistenza delle problematiche richiamate nella circostanza. E' tutto scritto nelle lettere inviate (…) non ricordo il periodo, ma confermo il fatto”.
All'udienza del 23.11.2020 è stata, poi, escussa la teste Tes_3
la quale ha affermato di essere a conoscenza dei fatti
[...]
“perché ricevevo personalmente la richiesta di intervento straordinario e perché, per tutti gli interventi, i tecnici ricevevano da me la scheda prima di effettuare l'intervento e me la riconsegnavano al termine (…) Lo confermo perché ho consegnato la scheda ai tecnici e al ritorno non ho ricevuto, unitamente alla scheda di intervento ordinario, quella relativa all'intervento straordinario. Mi è stato spiegato che si voleva attendere di capire se vi era necessità dell'installazione di ulteriori asciugacapelli (…) mi occupavo personalmente della consegna al tecnico delle schede che lo stesso provvedeva a compilare e che mi riconsegnava. Successivamente mi occupavo dell'archiviazione delle stesse (…) ne sono a conoscenza perché il sig. è rientrato e mi ha riferito di non essere riuscito Tes_1 ad effettuare l'intervento (…) ho parlato telefonicamente con la CO sig.ra , mia referente per le richieste dalla , e la _2 stessa mi ha riferito che si erano rivolti alla Ditta NO di
Milano”. Ed ancora, sugli interventi di manutenzione eseguiti, ha precisato che “due volte all'anno venivano effettuati interventi ordinari e due volte all'anno venivano effettuati gli interventi straordinari. La differenza è nella richiesta, perché quelli ordinari erano automatici e quelli straordinari avvenivano su richiesta. In caso di urgenza, vi erano interventi
- 11 - ulteriori rispetto ai quattro di cui ho già detto, ma detti interventi avvenivano quando il tecnico si trovava in zona”.
Ed infine, il teste ha dichiarato “Ho appurato Testimone_4
personalmente che a volte gli asciugacapelli non funzionavano e io stesso ricevevo le lamentele della clientela. In particolare ricordo che a volte emettevano aria fredda (…) io ero presente dalle 14:00 alle 22:00. Le lamentele erano rivolte a me e io le comunicavo all'amministrazione. Non ricordo dopo quanto tempo dall'acquisto, ma posso dire che le card si smagnetizzavano. Ricordo che è stata chiesta la sostituzione sia degli asciugacapelli che delle docce. Non so se le docce sono state sostituite. Preciso che le lamentele erano rivolte anche direttamente alla segreteria. Non conosco la data e il numero delle richieste di intervento effettuate. (…) Preciso che mi hanno riferito di aver effettuato richieste di intervento e di sostituzione alla società attrice, ma non so quante richieste siano state inoltrate e quando ciò sia accaduto. (…) Le richieste risalgono al 2008/2009 fino al 2014/2015, allorquando, se non ricordo male, le docce egli asciugacapelli furono sostituiti. Non erano più usate schede magnetiche perché si optò per altro sistema.
(…) Gli interventi venivano effettuati di mattina e quindi io, lavorando di pomeriggio, non ho mai assistito ad alcun intervento. Ne ho sentito parlare in segreteria. Io riferivo le lamentele e poi dalla segreteria partivano le richieste, per quanto mi veniva detto (…) Come ho detto vi è stata la sostituzione delle attrezzature. Se non ricordo male, la sostituzione è stata effettuata dalla ditta NO e credo che le attrezzature della furono messe nel deposito”. Pt_1
Il teste sentito all'udienza del 06.10.2022 Testimone_5 ha sostanzialmente confermato gli interventi di manutenzione sino al 2014 presso i locali del Centro Sportivo eseguiti con il
- 12 - tecnico su docce e asciugacapelli rotti e anche la Testimone_1 circostanza per cui la convenuta riservava ad un momento successivo l'installazione di ulteriori apparecchi.
La teste ha, invece, riferito di aver frequentato Testimone_6 dall'anno 2008 la piscina con i propri figli e di aver segnalato il malfunzionamento delle schede alla segreteria, la quale assicurava l'intervento di manutenzione onde procedere alla riparazione degli impianti. Tuttavia, la teste pur riferendo di ripetute lamentele sul funzionamento di docce e asciugacapelli, nulla ha precisato sul numero di detti apparecchi ovvero sulla collocazione temporale dei guasti denunciati.
Ed infine, il teste escusso all'udienza del Testimone_7
09.11.2023 ha affermato di aver frequentato la piscina de qua sin dall'anno 2005/2006 e, altresì, riferito del cattivo funzionamento delle schede che non si attivavano al “passaggio” per il funzionamento di docce e asciugacapelli oltre al numero insufficiente di apparecchi installati rispetto agli utenti del centro sportivo. Nulla precisa, però, in relazione alle date delle contestazioni relative al malfunzionamento degli apparecchi limitandosi a riportare che l'inconveniente si era protratto per diversi anni.
Orbene, in primo luogo, non può essere trascurato che tre dei testi escussi (i sigg.ri e tutti Tes_1 Tes_3 Parte_2 presenti sui luoghi di causa giacché operanti a vario titolo all'interno della società di tecnologia, hanno fornito testimonianze univoche sia sulla manutenzione ordinaria che sugli interventi straordinari eseguiti dai tecnici della
[...] presso la struttura sportiva, volti a dare Parte_1 riscontro alle segnalazioni di malfunzionamento pervenute dalla segreteria dell' Pt_3 resto, le dichiarazioni rese dai testi , ,
[...] _2 Tes_4
- 13 - e pur confermando genericamente il cattivo Tes_6 Tes_7 funzionamento delle schede e degli apparecchi installati presso il centro sportivo gestito dall'associazione convenuta, non restituiscono una collocazione temporale certa delle segnalazioni effettuate e nemmeno confermano la mancata assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria su richiesta.
Per vero, le dichiarazioni dei testi e Tes_1 Parte_2 hanno confermato gli interventi su richiesta a seguito di segnalazioni di malfunzionamento, oltre a quelli già programmati per manutenzione ordinaria sugli impianti concessi in comodato.
In conclusione, in sede istruttoria è stata raggiunta la prova del regolare espletamento da parte della società attrice delle operazioni ordinarie di manutenzione e dell'idoneità dell'impianto installato ad assolvere la funzione pattuita, sia tramite riproduzione documentale che in sede di escussione testimoniale. Mentre i testi di parte convenuta hanno riferito genericamente di malfunzionamento degli apparecchi, affermando di non ricordare il periodo preciso delle segnalazioni effettuate, quelli di parte attrice hanno descritto sia le operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto eseguite circa due volte l'anno che gli interventi straordinari eseguiti su chiamata in base alle segnalazioni pervenute dalla segreteria dell'associazione sportiva, per cui l'inadempimento denunciato dalla convenuta per giustificare la domanda di recesso dal contratto di noleggio stipulato è rimasto sfornito di prova certa.
Ne deriva l'accoglimento della domanda attorea relativa alla declaratoria di responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, il COroparte_1 rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima finalizzata ad ottenere una pronuncia di responsabilità per
- 14 - inadempimento a carico della società attrice, restando assorbita dal predetto rigetto l'ulteriore domanda avanzata dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi ex art. 1226 c.c.
Ciò chiarito, avuto poi riguardo la domanda di risarcimento ex art. 1223 c.c. avanzata dalla società attrice va ribadito che tra i principi che informano la materia risarcitoria vi è la regola cardine secondo cui il risarcimento non ha una valenza sanzionatoria ma è finalizzato al ripristino della posizione del leso onde non può essere riconosciuto come conseguenza del mero inadempimento o della tenuta di una condotta illecita, ma soltanto in dipendenza del verificarsi di un reale pregiudizio nella sfera patrimoniale o personale del creditore danneggiato, il quale ha pertanto l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno effettivo e del suo concreto ammontare.
Difatti, ai sensi dell'art. 1223 c.c. spetta al danneggiato, sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, provare l'esistenza del danno e la sua riconducibilità al fatto del debitore. Né può ritenersi che l'art. 1218 c.c., il quale pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, valga in alcun modo ad agevolare la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivato dall'inadempimento, essendo egli gravato da un onere non diverso da quello che incombe su chi faccia valere una responsabilità extracontrattuale (Cfr ex multis Cass. n. 5960/05).
Naturale corollario di tale principio è poi che alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. sia consentito ricorrere solo in presenza di un'impossibilità o di una grande difficoltà di esatta quantificazione del danno e non già per sopperire alla mancata prova della sua esistenza. La liquidazione equitativa postula infatti l'esistenza di un danno oggettivamente accertato ed attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario di
- 15 - liquidazione di danni del tutto indimostrati, ma la mera facoltà di integrare le risultanze di una prova semi-piena in ordine all'ammontare del pregiudizio.
Di guisa che non è possibile ricorrervi per porre rimedio a carenze di allegazione e prova o alle decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse. Essa è dunque legittima nel solo caso in cui il danno non sia solo potenziale, ma bensì dimostrato nella sua esistenza, e sia al contempo impossibile fornire una prova certa in ordine al suo preciso ammontare e la sussistenza di tale potere discrezionale non vale comunque ad esimere la parte dal fornire tutti i dati di fatto e gli elementi probatori di cui può ragionevolmente disporre onde far sì che la liquidazione equitativa non si traduca in mero arbitrio ma assolva alla sua funzione di colmare solo le inevitabili lacune nell'iter di determinazione del quantum debeatur. Ove tali condizioni non ricorrano il potere di liquidazione equitativa non può perciò essere esercitato e la domanda deve essere rigettata in applicazione della regola actore non probante reus absolvitur codificata dall'art. 2697 c.c. (c.f.r. ex multis cass. n.° 15478/14,
n.° 2370/14, n.° 25912/13).
Orbene, nel caso di specie, indipendentemente dall'inadempimento della , parte COroparte_1 attrice non ha in alcun modo provato i danni asseritamente subiti, essendosi peraltro limitata ad affermare di aver subito un danno “…pari al valore dell'impianto della Parte_1 al momento della distruzione dello stesso pari a 9.000,00
[...]
Euro, oltre alle restanti tre annualità di contratto non rispettate
(…) oltre il guadagno, scaturente dalla fornitura delle ricariche necessarie al funzionamento di docce e phon, della
[...]
era all'incirca pari ad 8.800,00 Euro annui, Parte_1
IVA esclusa. Oltre al mancato guadagno va quantificato anche il
- 16 - danno da lucro cessante…” senza, tuttavia, allegare idonea documentazione a supporto.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. Dette spese vanno compensate nella misura del 25 % in ragione della parziale soccombenza dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• dichiara risolto il contratto oggetto di causa per grave inadempimento della;
COroparte_1
• rigetta la domanda di risarcimento del danno ex artt. 1223 c.c. proposta dall'attrice;
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
• compensa nella misura del 25 % le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento COroparte_1 delle stesse, in favore dell'attrice, che liquida in € 518,00 per spese di € 3.492,00 per compensi (calcolati già tenendo conto della parziale compensazione), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Legnante dichiaratosi antistatario.
Santa AR CA TE, 12.02.2025
Il Giudice dott.ssa AR Del Prete
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