Sentenza 10 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato CC RI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla convocazione del ricorrente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Vista la dichiarazione resa alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. CE DA e uditi per le parti i difensori CC RI per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame l’interessato ha adito questo Tribunale per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia - Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza volta ad ottenere la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito del rilascio del nulla osta e per l’accertamento del conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio.
In data 15 luglio 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia.
Nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione Il ricorrente
Alla predetta camera di consiglio il patrono dell’interessato ha rappresentato che, in corso di causa, il proprio assistito è stato convocato dallo sportello unico della prefettura, per cui è venuta meno la materia del contendere. Tale dichiarazione risulta confermata dalla nota di convocazione depositata in atti il 27.2.2026.
In relazione a quanto precede appare evidente come la pretesa del deducente risulti completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché il ricorrente è stato ammesso provvisoriamente con decreto della competente Commissione n. 92 del 2025, sulla base dei redditi dichiarati per il 2024, con riferimento al caso di specie in cui il processo è stato avviato nel 2025 e concluso nel 2026, occorre valutare anche le condizioni reddituali per il 2025 e per l’anno in corso fino alla data della presente decisione, per cui la predetta ammissione, allo stato, non può essere confermata.
L’istanza in questione dovrà, quindi, essere integrata mediante deposito nel fascicolo telematico del ricorso:
- di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dalla persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.p.r. 445 del 2000, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del d.p.r. n. 445 del 2000, nonché delle eventuali copie delle dichiarazioni dei redditi presentate, dalla quale risulti che il reddito complessivo imponibile, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ogni componente della famiglia (art. 76, comma 2 del d.p.r. n. 115 del 2002), è stato negli anni 2025 e 2026 (fino alla data odierna) non superiore ai limiti via via prescritti dalle pertinenti previsioni normative, fino alla sentenza che ha definito il giudizio innanzi a questa giurisdizione;
- e di una dichiarazione che attesti il mancato rilascio della certificazione consolare ex art.79, comma 2 D.P.R. n. 115/2002, che risulta già inviata alla competente autorità consolare.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione, ai fini della decisione sulla definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato e conseguente liquidazione del compenso dovuto al difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE DA, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE DA |
IL SEGRETARIO