Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 748/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 748/2016 R.G.A.C.,
TRA
anche quale rappresentante di Parte_1 Persona_1
e rapp.ti e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_2 dall'Avv. Daniele STOLFI, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E
Controparte_1
CONVENUTO contumace avente ad oggetto: Diritti reali - possesso - trascrizioni
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. anche quale rappresentante di Parte_1 Persona_1
(in forza di procura generale in atti), e traevano in giudizio,
[...] Parte_2 innanzi al Tribunale di Potenza, Controparte_1
Essi, quali eredi di erano proprietari di un fondo in Genzano di Persona_2
Lucania, censito, in catasto, al fol. 46, p.lla 447, detenuto dallo stesso Controparte_1
Quest'ultimo, richiesto di rilasciare il terreno, non aveva contestato i diritti dei
, ed aveva assicurato che avrebbe restituito il bene, però, poi, sottraendosi a tale Parte_1 dovere.
Gli attori chiedevano la condanna del convenuto al rilascio del fondo, in loro favore.
2. pur ritualmente chiamato in causa, non si costituiva e dev'essere Controparte_1 dichiarato contumace.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda dev'essere accolta.
Il bene, oggetto della domanda, è compreso nell'inventario (depositato dagli attori) dei beni di (nato a [...], il [...]; morto a Genzano Persona_2 di Lucania, il 2 Maggio 2005), formato una volta apertasi la tutela del medesimo.
Gli odierni attori accettavano tale eredità, come da relativo verbale (da loro prodotto nel fascicolo).
Le circostanze, che fondano il diritto degli attori, costituivano oggetto di interrogatorio formale, deferito al convenuto: il quale, come constatava l'allora G.I. (verbale dell'udienza del
31 Marzo 2017), non compariva, senza alcuna giustificazione.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo (gli esborsi, negli importi risultanti dal fascicolo).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 748/2016 R.G.A.C., promossa da anche quale rappresentante di Parte_1 Persona_1
e da contro ogni diversa domanda, eccezione, Parte_2 Controparte_1 richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara contumace Controparte_1
2. condanna a rilasciare, senza dilazione, a Controparte_1 Parte_1
e vuoto di cose e libero da Persona_1 Parte_2 persone, il fondo in Genzano di Lucania, censito in catasto al fol. 46, p.lla 447;
3. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 [...]
e le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per Persona_1 Parte_2 compensi ed in euro 135,28 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 15 Marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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