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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5474 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 36168 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 19.05.2024 promossa da
Il sig. , nato a [...], il [...] e residente a [...]Parte_1
Cesareo (RM), alla Via Card. P. Parente n.1/A, C.F. , in C.F._1
Parte proprio e n.q. di fideiussore della società . (C.F. E P.IVA Parte_3
) rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Maurizi in virtù di procura in P.IVA_1 calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Giuseppe Mazzini n.6
OPPONENTE nei confronti di
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore e, per essa, quale mandataria, già CP_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Picone in virtù di procura in calce alla
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comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Francesco De Sanctis n. 4
OPPOSTA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo in virtù di procura in calce all'atto di intervento, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giulio Cesare n.2
intervenuta ex art. 111 c.p.c.,
NONCHE'
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.05.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, in accoglimento della proposta opposizione:
In via preliminare,
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità,
l'invalidità ovvero l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto,
• CA il medesimo con ogni conseguenza di legge;
In via Principale,
- ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza e/o la nullità e/o l'insussistenza del credito ex adverso richiesto, per le ragioni tutte di cui in narrativa, e, per l'effetto,
• CA,ANNULLARE, DICHIARARE INEFFICACE il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge.
• ACCERTARE E DICHIARARE i sigg. non sè debitore di alcuna Parte_1
somma nei confronti della per le ragioni tutte di cui in narrativa e, Controparte_1 per l'effetto, CA, il decreto ingiuntivo n. 5793/2019, emesso il
21/03/2019, dal Tribunale Civile di Roma, giudice dott. ssa Valeria Belli, N.R.G.
15329/2019, con ogni conseguente provvedimento di legge
• ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto dare/avere tra le parti alla luce delle
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ragioni tutte di cui in narrativa e della conseguente attività istruttoria, e, per
l'effetto, CA, il decreto ingiuntivo n. 5793/2019, emesso il 21/03/2019, dal Tribunale Civile di Roma, giudice dott. ssa Valeria Belli, N.R.G. 15329/2019, con ogni conseguente provvedimento di legge;
• ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità, invalidità, l'inefficacia o con qualsiasi altra statuizione l'illegittimità delle clausole previste nel contratto di fideiussione in quanto poste in violazione della normativa Antitrust per le ragioni tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, CA , il decreto ingiuntivo n. 5793/2019, emesso il 21/03/2019, dal Tribunale Civile di Roma, giudice dott. ssa Valeria Belli, N.R.G.
15329/2019, con ogni conseguente provvedimento di legge nei confronti dei garanti;
• CONDANNARE, la banca opposta al risarcimento dei danni in favore del concludente, così come precisati e per tutte le ragioni illustrate al punto D), ordinando alla stessa la cancellazione del nominativo del sig. Persona_1 dalla Centrale Rischi della Banca D'LI;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprensivi di oneri di legge e con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
a) in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la carenza dei presupposti di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
- accogliere l'istanza di concessione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e sussistendo pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
b) nel merito: - rigettare l'opposizione spiegata dall'opponente, siccome inammissibile e infondata in fatto ed in diritto, oltreché sfornita di ogni e qualunque supporto probatorio, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma, minore o maggiore, che dovesse emergere in corso di causa. Con vittoria delle spese, competenze e
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onorari”
PARTE INTERVENUTA: “… facendo propria la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate e rassegnate, compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata. Insiste, quindi, nel rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.”
POSIZIONI DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 5793/2019 (R.G. 15329/2019), il Sig. , Parte_1
Parte quale fideiussore della società . e congiuntamente alla stessa e ad Parte_3
altri fideiussori, veniva condannato a pagare la somma di € 57.025,01 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in €
1.630,00 per compensi, ed €406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende nei confronti della società Controparte_1
La somma pretesa dalla Banca derivava a titolo di saldo contabile debitore, alla data del 28/02/2019, del conto corrente n.10614724, intrattenuto a far data dalla stipula del contratto del 20/04/2006 sottoscritto dal medesimo istituto di credito Parte con la società Parte_3
***
Avverso il sopramenzionato decreto proponeva rituale opposizione il sig.
[...]
Parte
, quale fideiussore della società sino alla concorrenza Parte_1 Parte_3 dell'importo di Euro 117.000,00, chiedendo la revoca dello stesso in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge. In particolare, lamentava che:
In data 16/05/2017, il sig. si era costituito fideiussore della società Parte_1
Parte
. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla già Parte_3
menzionata società verso la sino alla concorrenza Controparte_5 dell'importo di €117.000,00.
In data 20/11/2017 la aveva raggiunto un'esposizione debitoria Pt_2 Parte_3 complessiva pari ad € 77.695,76 e, pertanto, la medesima nonché i sigg.
[...]
, e (anche con il sig. ) nella qualità di Parte_1 Parte_4 Controparte_6
garanti, sottoscrivevano con la un contratto di affidamento Controparte_5
regolamentato in conto corrente, al fine di ridurre in modo progressivo la suddetta
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esposizione attraverso il pagamento di rate mensili pari ad € 1.458,00 a decorrere dal 31/12/2017 sino al 30/11/2021.
Parte In data 18/12/2018 la società . provvedeva a depositare n.7 cambiali Parte_3
(con scadenza per la prima cambiale al 26/04/2019 e per le successive al giorno 26 di ogni mese), per la somma complessiva di € 10.500,00, al fine di ridurre gradualmente il debito.
Tuttavia, a fronte di n. 4 rate insolute - ciascuna della somma di € 1.458,00 - in
Parte data 12/02/2019 la comunicava sia alla . che ai Controparte_1 Parte_3 fideiussori della stessa la revoca immediata dell'affidamento concesso ed il recesso dal contratto di conto corrente n. 10614724, chiedendo l'immediato pagamento di quanto dovuto, pari ad € 57.021,21.
Quali motivi di opposizione deduceva:
- La nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta e violazione dell'art. 50 TUB, a causa dell'inidoneità dell'estratto conto prodotto dalla Banca a valere quale prova scritta del credito preteso dalla medesima in via monitoria, stante l'assenza di certezza del saldo debitore;
- Che la pretesa creditoria si fondava sull' “Atto di rimodulazione e rientro su affidamenti regolamentati in conto corrente” del 20/11/2017, predisposto unilateralmente da controparte e sottoscritto dalla società e, per accettazione, dai garanti;
- Che tale atto era nullo per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418
c.c. e, in particolare, per mancanza di indicazione delle condizioni economiche applicate al piano di rientro per violazione dell'art. 117 TUB;
- Ed invero, dal contenuto del predetto atto si evinceva che la banca, su richiesta della società, aveva concesso a quest'ultima “un piano di rientro” del saldo passivo di €77.695,76, maturato alla data del 20/11/2017 in forza del rapporto di
“affidamento a revoca di €80.000,00 concesso alla società l'11/05/2017” regolato sul rapporto di conto corrente n.10614724 intrattenuto tra la società e la banca.
Tuttavia, nonostante nell'atto di rimodulazione la banca facesse riferimento al contratto di affidamento del 11/05/2017, tale documento non risultava allegato al decreto monitorio e nemmeno risultavano indicate le condizioni economiche regolanti il rapporto bancario, con impossibilità di comprendere i criteri adottati per la determinazione del credito ingiunto nei suoi confronti;
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- L'atto non indicava, tra l'altro, precisamente le condizioni economiche convenute tra le parti per la determinazione del saldo debitore di €77.695,76 maturato alla data di sottoscrizione dell'atto. Inoltre, prevedeva un piano di rientro a rate costanti di € 1.458,00 calcolate sul diverso capitale di €70.000,00 ad un tasso variabile pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di tre punti percentuali;
si contestava, quindi, la natura di atto ricognitivo dell'atto di rimodulazione del debito in quanto avrebbe effetto novativo rispetto al previo rapporto di affidamento;
esclusa la natura ricognitiva, va dichiarato nullo l'atto di rimodulazione e rientro del 20/04/2018, per indeterminatezza delle oggetto e per mancanza di prova scritta delle condizioni economiche applicate al rapporto in violazione dell'art. 117 TUB;
- La in ragione dell'invalidità dell'obbligazione principale ex art. 1939 c.c. in quanto il sig. , in qualità di garante, aveva opposto al creditore la nullità Parte_1
del rapporto fondamentale, inficiato da contrarietà a norme imperative;
- Infine, la nullità della fideiussione per violazione della normativa Antitrust in quanto le garanzie invocate dalla banca e sottoscritte dall'apponente prevedevano le clausole “dispensa dell'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.”, la c.d.
“clausola di reviviscenza” nonché la clausola c.d. “di sopravvivenza”.
Concludendo, chiedeva la condanna della stessa banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi a causa della condotta posta in essere dall'istituto di credito, non improntata ai principi di correttezza e buona fede.
***
Si costituiva con autonoma comparsa già quale CP_2 CP_3
mandataria di al fine di resistere alle avverse domande, in Controparte_1
quanto infondate in fatti ed in diritto nonché sprovviste di supporto probatorio. In particolare, deduceva in via preliminare:
- La nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto le eccezioni sollevate dall'opponente a sostenere l'inesistenza e/o l'illegittimità della pretesta creditoria avanzata dall' non erano supportate da alcuna Controparte_1
prova scritta, ed in ogni caso generiche e comunque infondate.
Deduceva:
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- L'inammissibilità per indeterminatezza delle eccezioni relative alla tenuta del conto corrente n. 10614724 in ordine al rapporto bancario azionato, in punto di illegittimità dei tassi di interesse pattuiti e commissioni e spese non validamente pattuite, in quanto estremamente generiche e non suffragate da alcuna specifica allegazione né perizia econometrica;
- In punto di prova, rappresentava che già in fase monitoria aveva depositato l'intera documentazione rilevante (copia del contratto di conto corrente n.
10614724 del 20.04.2006; copia dell'estratto conto ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993, contenente la lista dei movimenti dal 1.01.2018; copia degli estratti conto dall'1.01.2018 al 31.12.2018 con gli scalari del conto corrente n. 10614724 (cfr. all. n. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo); - copia dell'atto di rimodulazione e rientro su affidamenti regolamentati in conto corrente del 20.11.2017 (cfr. all. n. 6 al ricorso per decreto ingiuntivo), copia della fidejussione omnibus del 16.05.2017 rilasciata dai Sigg.ri , e (cfr. Parte_1 Controparte_6 Parte_4
all. n. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo); rimarcava avere prodotto in sede di opposizione ulteriore documentazione relativa ai contratti di affidamento stipulati tra le parti;
- Quanto alla mediazione, tema invero non sollevato dall'opponente, riteneva che ad essa fosse onerata parte opponente avendo interesse al processo, allorché parte ingiungente aveva scelto la via deflativa;
- Rimarcava che con la stipulazione di negozio di rimodulazione, la società cliente ed i fideiussori avessero rinunciato alla eccezioni relative alla tenuta del conto corrente: invero, in data 20.11.2017 la società correntista, nel riconoscersi debitrice della somma di € 77.695,76 in relazione al rapporto di conto corrente per cui è causa, aveva precisato che nel corso del rapporto “l'Impresa ha regolarmente ricevuto dalla Banca gli estratti conto ed i relativi documenti di sintesi con
l'indicazione delle condizioni economiche praticate, volta per volta vigenti, con la segnalazione delle relative modifiche contrattuali intervenute, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla trasparenza bancaria e segnatamente articoli
115 e ss del Decr. Leg.vo 1/9/93 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia “, e relative disposizioni applicative” e con lo stesso atto di rimodulazione l'impresa rinunciava “all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporti di conto
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corrente derivante dagli Affidamenti come modificati con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla Banca a far data dall'accensione dei rapporti di affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che
l'Impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per
l'effetto il saldo debitore del conto corrente come indicato al punto 2 delle premesse, come risultante alla dati di perfezionamento del presente atto medesimo”; tali clausole erano state specificatamente sottoscritte anche dai garanti, tra cui l'odierno opponente;
- In secondo luogo, comunque, la garanzia personale assunta dai garanti doveva qualificarsi, alla luce della lettura sistematica delle norme che regolamentano l'impegno fidejussorio sottoscritto dal garante opponente, in termini di contratto autonomo di garanzia, con la conseguente esclusione per il garante della facoltà di opporre all'odierna creditrice le eccezioni spettanti alla debitrice principale;
- Sulla documentazione contrattuale e contabile, la Banca aveva prodotto gli atti negoziali fonte di costituzione delle obbligazioni restitutorie dedotte in sede monitoria e la certificazione ex art. 50 TUB del credito vantato, pacificamente ritenuta idonea all'emissione dell'invocata ingiunzione di pagamento;
- Diversamente da quanto eccepito, l'atto di rimodulazione e rientro su affidamenti regolati in conto corrente del 20.11.2017 riportava tutte le condizioni contrattuali ed economiche, ivi compresi i tassi di interesse stabiliti in termini numerici.
Richiamava altresì il contratto di apertura di credito per imprese e professionisti, sottoscritto in data 11.05.2017, da cui risultava la regolare pattuizione di tutte le condizioni contrattuali ed economiche, ivi compresi i tassi di interesse;
- Inoltre, era espressamente indicato il corrispettivo a titolo di commissione di istruttoria veloce (€ 50,00) e per il servizio di disponibilità immediata fondi (0,50
% per trimestre) e non conteneva un piano di ammortamento con rate costanti, bensì una riduzione progressiva dell'affidato;
- Del tutto infondato era anche l'assunto in ordine all'arbitrario utilizzo dello ius variandi da parte della Banca, nonché l'asserita nullità della fideiussione per presunta violazione della normativa anticoncorrenziale, essendo del tutto insufficiente il mero richiamo alla recente ordinanza della Cassazione Civile n.
29810 del 2017;
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- Infine, osservava che l'opponente non avesse minimamente dedotto che il testo della fidejussione azionato dalla Banca ricalchi “pedissequamente” il testo rilasciato dall'A.B.I. nel 2003, né che la banca abbia pattuito le clausole di detto testo che integrino violazione della normativa anticoncorrenziale, né che la Banca si sia poi effettivamente avvalsa di dette clausole;
si tratterebbe, comunque, di nullità parizale;
- con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, l' aveva Controparte_7
agito non solo correttamente, ma anche secondo buona fede, avendo lo stesso posto in essere sempre condotte trasparenti improntate sulla informazione completa e adeguata, rendendo pertanto illegittima la domanda. Egualmente generica era la richiesta di danno per la segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca di LI.
***
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2019, il Giudice invitava le parti al deposito del ricorso monitorio e del relativo decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'integrazione documentale e con successiva ordinanza, visto e considerato che l'opposizione non appariva fondata su prova, il Giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo e assegnava termine per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando all'udienza del 1.02.2021 per la verifica dell'esperimento della mediazione.
***
Nelle more, interveniva nel presente giudizio deducendo che Controparte_4
aveva sottoscritto con in data 21/7/2020 un Controparte_1 Controparte_4
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco e pro soluto ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 Dlg. 385/1993, tra i quali rientravano i rapporti oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si costituiva pertanto quale cessionaria del credito, dichiarando ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle richieste, anche risarcitorie e di ripetizione, per come spiegate dagli opponenti anche in via riconvenzionale, essendo essa subentrata solo nel lato attivo del rapporto.
***
All'udienza del 1.02.2021 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
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In sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, parte opponente chiedeva l'ammissione di Parte CTU contabile sul conto corrente num. 10614724 intestato alla . e Parte_3 sull'atto di rimodulazione del 20/11/2017. Altresì ai sensi dell'art. 210 c.p.c. parte opponente chiedeva al Giudice di ordinare alla Banca opposta di depositare n. 7 effetti cambiari con scadenza mensile che l'obbligata principale aveva versato sul conto corrente per la somma complessiva di €10.500 al fine di determinare l'esatto ammontare della pretesa creditoria, al netto delle rideterminazioni come richieste in atti.
Parte opposta si opponeva alle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 8.06.2022 “ritenuto superfluo l'espletamento della richiesta
Ctu, afferendo la controversia a questioni prettamente giuridiche;
ritenuta, altresì, inammissibile in quanto superflua l'istanza ex art. 210 c.p.c., avanzata dalla parte attrice nella memoria istruttoria e inerente a “n. 7 (sette) effetti cambiari”, dal momento che la documentazione depositata in atti risulta sufficiente alla decisione della presente controversia;”, il Giudice rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 19.5.2024
A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal sig. è infondata per i motivi che Parte_1 seguono.
1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine
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di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
***
Ciò posto, la ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo al Controparte_1
fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di € 57.025,01 a titolo di saldo contabile debitore, alla data del 28/02/2019, del conto corrente n.10614724.
L'opponente ha, invece, contestato la debenza delle somme ingiunte stante: la carenza di prova scritta del credito azionato;
la nullità dell'atto di rimodulazione e rientro;
la nullità delle fideiussioni prestate dai garanti per violazione della normativa antitrust, chiedendo altresì il risarcimento dei danni in favore del concludente.
L'intervenuta ha fatto propri gli scritti difensivi della banca cedente, CP_8
eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione alle eventuali richieste, anche risarcitorie e di ripetizione.
In ragione dell'intervento della cessionaria, parte attrice deduceva la carenza di legittimazione attiva della stessa.
A valle dell'ordinanza con cui il giudice aveva disposto la mediazione, parte attrice opponeva l'improcedibilità sostenendo che parte opposta non si fosse mai presentata innanzi all'organismo di mediazione.
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In via preliminare, deve affrontarsi la questione della titolarità del credito in capo alla cessionaria. in proprio e n.q. di fideiussore della società Parte_1
Parte
. eccepisce la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria Parte_3
per la mancata produzione del contratto di cessione. Tale assunto non merita accoglimento, atteso che la legittimazione viene provata già con il deposito dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.07.2020 nonché con la lista dei rapporti ceduti. Ed invero, nel caso di cessioni in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica numerazione di ciascuno dei rapporti ceduti allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. La cessione ha riguardato, in effetti, tutti i crediti denominati in euro e classificati a sofferenza, il cui debitore principale è una persona giuridica con sede in LI.
La ampia categoria senz'altro consente di affermare che rientra nella cessione anche il rapporto dedotto in giudizio.
Vale la pena sottolineare, peraltro, che i crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio 'patrimonio separato' rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio è destinato in modo esclusivo al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In sostanza l'incasso dei crediti va finalizzato al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. Ciò comporta che non è possibile consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione al cessionario controcrediti da essi vantati verso il cedente e addirittura consentire la proposizione di domande riconvenzionali, posto che simile possibilità significherebbe andare ad incidere sul patrimonio a destinazione vincolata, scaricandone le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo.
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3 - sulla asserita carenza di prova scritta: il certificato 50 TUB, il contratto di conto corrente e il piano di rimodulazione
Orbene, il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, sarebbe comunque irrilevante nella presente sede la questione della regolarità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto in assenza di prova di credito certo, liquido ed esigibile.
I ogni caso, occorre evidenziare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993
(di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", prevede che: "la Banca d'LI e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e
1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale.
Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato, è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
In ogni caso, la Banca ha prodotto nel corso del procedimento monitorio e di opposizione documentazione idonea a provare il proprio credito, ed in particolare :
- copia del contratto di affidamento per complessivi € 5.000,00 del 12.11.2007,
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- copia della fideiussione omnibus del 15.10.2008,
- copia del contratto di affidamento per complessivi € 10.000,00 del 15.10.2008,
- copia del contratto di affidamento per complessivi € 20.000,00 del 17.03.2010;
- copia del contratto di affidamento per complessivi € 10.000,00 del 17.11.2010,
- copia del contratto di affidamento per complessivi € 20.000,00 del 17.11.2010,
- copia del contratto di affidamento per complessivi € 20.000,00 del 17.07.2014,
- copia del contratto di affidamento per complessivi € 70.000,00 del 19.10.2015,
- copia del contratto di affidamento per complessivi € 80.000,00 dell'11.05.2017
- copia degli estratti conto integrali con gli scalari del rapporto azionato.
Parte opponente, invece, ha richiesto con la seconda memoria l'acquisizione di ulteriori documenti (7 effetti cambiari con scadenza mensile di cui la prima con scadenza al 26/04/2019 e le successive al giorno 26 di ogni mese); tuttavia, tale richiesta è stata disattesa in quanto superflua, non venendo contestata la mancata contabilizzazione delle 'rate' del piano di riduzione dell'affidamento.
Da ciò consegue l'inutilità dell'acquisizione dei titoli cambiari inadempiuti.
Come si è detto, a seguito di una situazione di difficoltà della società, la banca richiedeva alla stessa di sottoscrivere un piano di riduzione dell'affidamento con rilascio di garanzie personali.
4 - Sulla legittimità dell'atto di rimodulazione di rientro su affidamenti regolati in conto corrente
E' stata altresì eccepita la nullità dell'atto di rimodulazione e rientro per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 c.c. ed, in particolare, per mancanza di indicazione delle condizioni economiche applicate al piano di rientro per violazione dell'art. 117 TUB.
Invero, tale doglianza è destituita di fondamento: è stato prodotto fin dal giudizio monitorio “l'atto di rimodulazione e rientro su affidamenti regolamentati in conto corrente”, sottoscritto dalla società e dai tutti i garanti in data 20.11.2017.
In tale negozio, si dà atto che la società beneficia di un affidamento a revoca di
€80.000 a titolo di “elasticità di cassa” regolato sul conto corrente n° 10614724, come da contratto di apertura di credito sottoscritto in data 11.05.2017. Nella data di apertura di credito venivano rilasciate anche le fideiussioni omnibus fino ad un ammontare di €117.000. Si richiamano le precedenti condizioni (tassi debitori nei
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limiti ed oltre i limiti dell'affidamento e si stabilisce che l'affidamento sarà ridotto ad €70.000, imponendo una riduzione graduale della stessa mediante il pagamento di quote mensili di €1458,00. Si specifica che le parti convengono “senza soluzione di continuità e senza alcun effetto novativo sul rispettivo contratto di affidamento pattuito, una dilazione al fine del progressivo rientro dell'esposizione, con esclusione della possibilità di ulteriori utilizzi degli affidamenti anche qualora l'esposizione di volta in volta risultasse inferiore all'ammontare massimo del fido come progressivamente ridotto secondo lo schema predisposto.
Sull'importo dell'esposizione vengono previsti interessi debitori legali all'EURIBOR; ne consegue che fino stipulazione dell'atto di rimodulazione valgono le condizioni economiche pregresse, mentre successivamente quelle nuove concordemente pattuite.
Alcuna nullità per indeterminatezza può essere, quindi, declamata. L'atto di rimodulazione del 20.11.2017 risulta pienamente valido ed efficace alla luce dei principi stabiliti dall'art. 127 del Testo Unico Bancario in tema di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi infondata l'eccezione di carenza di prova scritta del credito, avendo la
Banca ampiamente provato il rapporto negoziale tra le parti e la debenza delle somme oggetto di ingiunzione.
Il suddetto negozio è, invece, invocato da parte opposta in quanto conterrebbe un riconoscimento di debito ed una rinuncia a muovere eccezioni sulla tenuta delle scritture contabili. Tuttavia, non può essere rinunciata in via preventiva l'azione di nullità ed è consolidato l'orientamento per il quale “il piano di rientro con contestuale espresso riconoscimento del saldo debitore indicato dalla banca, non preclude al correntista il diritto di eccepire le invalidità inficianti il rapporto sottostante e gli illeciti addebiti pregressi, poiché l'art. 1988 c.c. attribuisce alla promessa di pagamento e alla ricognizione di debito solo l'effetto di invertire l'onere della prova circa l'esistenza di una legittima causa petendi”.
Si deve, quindi, escludere che, pur in presenza di detti atti ricognitivi, sia precluso l'esame delle contestazioni p.es. in tema di usura o di anatocismo, ove appare altrettanto difficile dubitare della rilevanza delle stesse in termini.
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5- Sulla genericità delle contestazioni relative a indebite competenze o condizioni non pattuite
Tuttavia, la possibilità astratta di poter contestare l'eventuale applicazione di interessi ultralegali o non pattuiti, nel caso concreto, si infrange sullo scoglio dell'assoluta genericità delle allegazioni di parte attrice.
6 – sulla natura della fideiussione stipulata dal sig. Parte_1
Premesso, quindi, che non vi sono margini per contestare il credito come ingiunto, occorre verificare la permanenza della posizione di garante in capo al sig.
. Parte_1
Invero, si deve rigettare la prospettazione di parte ingiungente che ritiene la garanzia rilasciata “un contratto autonomo di garanzia” che impedirebbe al garante di opporre le eccezioni proprie del debitore. Ed invero, agli atti, figura un contratto di fideiussione omnibus a “prima richiesta”.
Come è noto, la fideiussione omnibus a prima richiesta - ove non si traduca in un contratto autonomo di garanzia con clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” - fa riferimento alla tempistica dell'adempimento ('immediatamente a semplice richiesta scritta') e va intesa quale clausola “solve et repete”. Infatti, in termini generali, il dato essenziale che caratterizza il contratto autonomo di garanzia è
l'assenza di un rapporto di accessorietà della garanzia (viceversa presente nella fideiussione in modo più o meno intenso), integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945
c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 23900/2006) e la conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché ad opporre al garante tali eccezioni successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass. 23.06.2009, n. 14621; Cass.
17.01.2008, n. 903; Cass. 31.07.2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2 c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore
(Cass. 17.06.2013, n. 15108). Nella fideiussione 'a prima richiesta', ove sia prevista
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la clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1 c.c., deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione, dovendosi ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente. Si tratta, quindi di una legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c., con conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza che occorra che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Orbene, trattasi, nel caso di specie, di una fideiussione omnibus a prima richiesta, posto che non si deduce l'assenza della possibilità di opporre le eccezioni del debitore;
permane, quindi, il vincolo di accessorietà con la peculiarità che risulta sufficiente la richiesta anche non giudiziale al debitore, per conservare il credito nei confronti del fideiussore.
7 – Nullità delle fideiussioni in contrasto con la normativa antitrust
L'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni perché in contrasto con la normativa antitrust e in particolar modo con quanto disposto dalla Banca d'LI con provvedimento n. 55 del 02.05.2005.
A tal proposito a norma della L. n. 287 del 1990, art. 2: "1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o
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in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
(...).
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".
Come è ben noto, il provvedimento della Banca d'LI ha disposto che gli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, mentre ha ritenuto le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultavano lesive della concorrenza.
Si tratta delle seguenti clausole: a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
Orbene, il provvedimento della Banca d'LI ha ritenuto che tali clausole potessero costituire violazione della libera concorrenza in quanto hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e di atti estintivi della stessa.
Il presupposto della violazione della normativa antitrust è l'applicazione uniforme degli schemi predisposti dalla ABI nel 2003.
A seguito di un'evoluzione giurisprudenziale che inizialmente negava qualsiasi legittimazione al fideiussore o cliente finale (Cass., 09/12/2002, n. 17475), per poi riconoscere una tutela solo risarcitoria (Cass., 11/06/2003, n. 9384), si è andato affermando un orientamento ormai predominante che riconosce una tutela reale al
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fideiussore – cliente finale che viene limitato nelle proprie scelte negoziali da un'intesa anticoncorrenziale a monte.
E' risaputo che, sul fronte della tutela reale, la tesi della nullità totale del contratto sia ora recessiva per diversi ordini di ragioni. Ed invero, anche a prescindere dalle critiche mosse a siffatta impostazione - sotto i diversi profili della inconfigurabilità di un collegamento negoziale tra intesa e fideiussione, della non ravvisabilità di un vizio della causa o dell'oggetto, ecc. -, è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 1990 e dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato di Roma) ad escludere l'adeguatezza del rimedio in questione.
E' di tutta evidenza, infatti, che - stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza - i contratti a valle sono integralmente nulli - come rilevato da autorevole dottrina - esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle.
Quest'ultimo e', invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece - come nel caso concreto ha affermato il provvedimento della Banca d'LI n. 55 del 2005 - pienamente valide.
(Cassazione civile sez. un. - 30/12/2021, n. 41994).
Avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e segg., e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite (Cass., 26/09/2019, n.
24044). L'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n.
11673).
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Le stesse Sezioni Unite del 2021 non hanno ignorato il possibile effetto dirompente per il sistema bancario della affermazione della nullità integrale delle fideiussioni riproduttive delle clausole incriminate.
Detto questo, la riproduzione congiunta delle tre clausole derogatorie dall'archetipo civilistico della fideiussione costituisce presunzione juris tantum della violazione anticoncorrenziale, pur potendo la banca dare prova che le dette clausole siano state oggetto di trattativa individuale o che le stesse non siano più imposte in modo uniforme.
Orbene, detto questo, nel caso di specie, nella fideiussione omnibus azionata non si ravvisano nel modulo sottoscritto dal fideiussore le clausole censurate dalla
Banca d'LI con la delibera n. 55/2005.
Ebbene, relativamente alle clausole di cui agli artt. 2 e 8 dello schema censurato, non è dato rintracciare nella fideiussione azionata alcuna delle disposizioni ivi contenute.
Del pari, non si rinviene nell'ambito della fideiussione contestata alcun articolo dello stesso tenore dell'art. 6 del modulo uniforme, posto che, mentre quest'ultimo prevede una deroga completa all'art. 1957 c.c., con conseguente esposizione del fideiussore a prescindere dalla diligente proposizione di istanze nei confronti del debitore principale, per tutta la durata di esistenza del credito, l'art. 5 del contratto di garanzia prevede “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
È, quindi, evidente che in questo caso non solo non si rinviene la medesima disposizione censurata, ma altresì che essa non pone in alcun modo i problemi di validità dell'art. 6 dello schema sopra riportato.
Invero, il contratto di fideiussione consentiva alla banca di agire per l'adempimento nel termine di 36 mesi, termine che è stato rispettato posto che il ricorso monitorio è stato depositato in data 6.03.2019 e che in data 12.02.2019 è stata comunicata la revoca degli affidamenti e richiesto l'immediato rientro dell'esposizione.
7- Sul risarcimento del danno
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Infine, anche alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, la domanda risarcitoria formulata dall'opponente non può trovare accoglimento. In disparte la considerazione che vige il principio della risarcibilità del danno conseguenza di tal ché non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere specificamente provato, anche il danno da illegittima segnalazione, risulta dirimente che nel caso di specie non può in alcun modo predicarsi che la segnalazione possa considerarsi illegittima.
8- Conclusioni
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta dal sig.
[...]
va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo. Parte_1
L'opponente va condannato al pagamento, in favore della cui è Controparte_1 succeduta ex art. 111 c.p.c. della complessiva somma di €57.025,01 CP_8
quale saldo debitorio dei rapporti bancari oggetto di causa, oltre ad interessi come pattuiti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 5793/2019 (R.G. 15329/2019), emesso dal Tribunale di Roma in data 31/03/2019 nei confronti di in Parte_1
Parte proprio e nella qualità di l.r. della a società . (C.F. E P.IVA Parte_3
) ed a favore di cui è succeduta ex art. 111 c.p.c. P.IVA_1 Controparte_1
della somma di € 57.025,01 per quanto in motivazione;
Controparte_4
b) CONDANNA gli opponenti, in proprio e nella qualità di Parte_1
Parte l.r. della a società . (C.F. E P.IVA ) alla rifusione delle Parte_3 P.IVA_1
spese legali a favore di che liquida in €8500,00 oltre spese Controparte_4
generali al 15%, CPA e Iva se dovuta.
Così deciso in Roma, in data 10.04.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Pigozzo
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2 – sulla cessione del credito, l'intervento della cessionaria e la titolarità del credito