Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NT
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2023, proposto da Coutenza Canali Cavour, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CA Gariboldi, Maria Adelaide Del Console e Federico Votta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EG NT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliata ex lege presso la stessa, in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Comune di Montabone, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
− della determinazione dirigenziale della EG NT - Servizio opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica prot. n. 1219/A1802B/2023 del 28 aprile 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della EG NT n. 18 del 4 maggio 2023, a firma del dirigente del settore infrastrutture e pronto intervento avente per oggetto le “OO.C.D.P.C. nn. 710/2020, 745/2021, 839/2022 e 962/2023. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio delle province di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato in provincia di Alessandria. Approvazione rimodulazione del Piano degli interventi”, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente le risorse finanziarie stanziate come ivi rimodulate e, ad oggi, risultanti come economie nonché, per quanto occorrer possa, nella parte in cui la Coutenza potrebbe vedersi esclusa dall''allocazione di future risorse finanziarie;
- nonché, di ogni altro atto presupposto, istruttorio, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della EG NT e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa AR UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 2-3 ottobre 2020 i territori piemontesi sono stati colpiti da un evento calamitoso di tipo alluvionale, causa di plurimi ed ingenti danni.
La vastità dell’alluvione portò alla dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri (il 22.10.2020) dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione civile”. Furono quindi stanziati i fondi per i primi interventi emergenziali rientranti nelle categorie di cui all’art. 25, comma 2, lett. a) e b) del Codice della Protezione Civile.
1.1. La surriferita alluvione causò, tra gli altri, la piena del torrente Cervo, affluente del fiume Sesia, cagionando un danno al ponte LE (del canale Cavour che attraversa il torrente Cervo tra i comuni di Formigliana e Balocco (VC)), gestito dalla Coutenza Canali Cavour, un’associazione di due consorzi privati di irrigazione e bonifica (la Associazione Irrigazione Est Sesia–la “Est Sesia” e l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia–la “Ovest Sesia”).
In particolare, il danno strutturale al TE LE ha interrotto il servizio irriguo e la producibilità idroelettrica per le centrali presenti nell’area e reso difficile soddisfare il fabbisogno idrico del comparto industriale.
Il sindaco del Comune di Formigliana ha richiesto alla Coutenza di intervenire per porre rimedio al danno occorso, dando notizia alla EG.
In data 14.10.2020, la Coutenza ha redatto il “verbale di somma urgenza”, ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 (doc. 4 parte ricorrente), con il quale ha, tra l’altro, accertato che “le precarie condizioni statiche dell’impalcato impongono un intervento di somma urgenza per il ripristino del servizio irriguo e per la messa in sicurezza del TE LE”, incaricando dei relativi lavori una impresa specializzata.
Il verbale è stato trasmesso al Comune di Formigliana e agli altri entri, tra i quali, la EG NT -Servizio OO.PP., nonché Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca (“Settore Infrastrutture”).
In data 21.10.2020 il sindaco di Formigliana ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente (n. 3/2020), ordinando alla Coutenza “di provvedere alla predisposizione di tutto quanto necessario ed all’attivazione delle procedure normativamente richieste per la rimozione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità derivanti dai danni occorsi” al TE LE (doc. 6). L’ordinanza è stata comunicata alla EG NT, settore OO.PP. e al settore Infrastrutture.
La Coutenza, in ottemperanza all’ordinanza sindacale, ha appaltato i lavori, dandone prontamente comunicazione al Comune di Formigliana e agli altri enti interessati e confidando nell’ottenimento di parte dei fondi nazionali stanziati per l’emergenza, stante l’inquadramento del sinistro occorso al TE LE nell’ambito dell’art. 25, 2° comma, lett. d) del Codice della Protezione civile.
1.2. Con ordinanza n. 710 del 9.11.2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha, tra gli altri: i) disciplinato le modalità per l’individuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza causata dall’evento calamitoso; ii) individuato il Commissario delegato (il Presidente della EG NT), incaricato di identificare gli interventi da finanziare tra quelli di cui all’art. 25, 2° comma, lett. da a) a d), del Codice della Protezione Civile); iii) individuato i soggetti attuatori, cui erogare le risorse finanziarie per gli interventi di competenza.
Nelle more dell’espletamento della procedura emergenziale, attesa l’urgenza dell’intervento:
- Est Sesia, in nome e per conto della Coutenza, in data 9.06.2021, ha presentato alla EG NT, settore Infrastrutture richiesta di finanziamento dei lavori di ripristino, ai sensi del d.lgs. 102/2004, per un ammontare pari a euro 9.250.000,00;
- la Coutenza ha richiesto a Cassa Depositi Prestiti S.p.A. un finanziamento per il pagamento dei lavori all’impresa incaricata. Il finanziamento è stato concesso in data 20.0.2021 a Est Sesia, in quanto soggetto maggiormente patrimonializzato e, pertanto, idoneo a garantire il relativo rimborso. A copertura di tale finanziamento, con L.R. NT 29.04.2022, n. 6, la EG NT ha riconosciuto un contributo straordinario pari ad Euro 7.950.000 (da corrispondersi in rate annuali tra il 2022 e il 2036) a Est Sesia, comprendente la quota in conto capitale e quella in conto interessi.
In data 24.02.2022, la EG NT, settore Infrastrutture, ha comunicato alla ricorrente che il ripristino del TE LE era stato incluso dagli enti competenti nell’istruttoria diretta all’individuazione dei relativi interventi da finanziare ma, nonostante tale intervento attenesse ad una infrastruttura pubblica, la natura privata degli enti gestori (i.e., Est Sesia e Ovest Sesia) impediva di usufruire di fondi destinati alle opere pubbliche.
1.3. La ricorrente ha poi appreso che, in data 4.05.2023, è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della EG NT, la determinazione dirigenziale adottata dalla EG NT, Servizio OO.PP., avente a oggetto la rimodulazione del piano degli interventi emergenziali (ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a), b), c) e d) del d.lgs. n. 1/2018), causati dall’alluvione del 2-3 ottobre 2020, (nel rispetto della nota del 24.04.2023 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile).
Dalla lettura della determinazione, la Coutenza ha appreso che, contrariamente a quanto rappresentato nella comunicazione del settore Infrastrutture, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 839 sono state stanziate ulteriori risorse ex art. 1, comma 700, della L. 178/2020, pari a Euro 64.588.478,23, per gli interventi di cui all’art. 25, comma 2, lett. d), del Codice della Protezione Civile, e che tra i soggetti attuatori degli interventi del piano sono stati ricompresi i “consorzi per le strutture e/o infrastrutture agricole” (tra cui il Consorzio Irriguo Ceva e Lesegno, aventi parimenti soggettività di diritto privato).
La suddetta determinazione è stata impugnata dalla Coutenza, nella parte in cui non ha riconosciuto alla stessa le risorse finanziarie stanziate come ivi rimodulate, con ricorso notificato in data 3.07.2023, oltre che alla EG NT e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, al Comune di Montabone, in qualità di controinteressato.
2. Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la EG NT.
3. Con ordinanza collegiale n. 768 dell’8.05.2025 questa Sezione ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti gli enti beneficiari degli interventi, così come indicati nella tabella acclusa alla determina dirigenziale gravata, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami.
4. La EG NT ha chiesto la reiezione del ricorso sostenendone, anche alla luce dei chiarimenti depositati in giudizio con la relazione predisposta dalla Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica (doc. 3 depositato dalla EG NT in data 14.11.2023), l’infondatezza del gravame.
4.1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con memoria depositata in giudizio il 21.09.2025, ha rappresentato il difetto di legittimazione passiva del Dipartimento della protezione civile della stessa Presidenza del Consiglio al presente giudizio, considerato che sono impugnati esclusivamente provvedimenti della EG NT, adottati in epoca successiva alla chiusura dello stato di emergenza nazionale (26.11.2022).
5. All’udienza pubblica del 23.10.2025 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio riconosce il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione del provvedimento impugnato (Determinazione dirigenziale regionale), adottato in epoca successiva alla chiusura dello stato di emergenza nazionale, quando la EG NT era stata individuata amministrazione competente alla prosecuzione dell’esercizio, in via ordinaria, delle funzioni di Commissario delegato.
Di conseguenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile è estromessa dal presente giudizio.
2. Nel merito del ricorso proposto, si premette che:
- la Coutenza Canali Cavour è un’associazione di due consorzi di irrigazione e bonifica (la Associazione Irrigazione Est Sesia–la “Est Sesia” e l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia –la “Ovest Sesia”), con natura giuridica di diritto privato. La stessa ha, tra gli altri scopi, la gestione delle derivazioni e dei tronchi del LE Cavour;
- a seguito dell’evento calamitoso di carattere eccezionale che, nell’ottobre 2020, ha colpito la EG NT, il TE LE del LE Cavour sul torrente Cervo nel comune di Formigliana ha subito dei gravi danni, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;
- per via di tale situazione emergenziale, il sindaco del Comune di Formigliana, con ordinanza contingibile e urgente per la salvaguardia del territorio e la pubblica incolumità n. 3 del 21.10.2020 (doc. 6 ricorrente), ha ordinato alla Coutenza Canali Cavour di predisporre tutto quanto necessario e di attivare le procedure normativamente richieste per la rimozione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.
L’ordinanza è stata comunicata, tra gli altri, alla EG NT – Direzione agricoltura, infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca e Servizio OO.PP., difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica.
L’art. 25, 2° comma, lett. a) – f) del d.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile) disciplina gli interventi, di cui alle ordinanze di protezione civile, ammessi a essere finanziati durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del medesimo d.lgs..
La lettera d) della predetta norma prevede: “ la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti ”.
In generale, l’art. 25 del d.lgs. cit. si concentra sulla tipologia degli interventi rimessi alle ordinanze di protezione civile non precludendo ex lege il finanziamento di opere necessarie alla tutela della pubblica incolumità demandate a soggetti attuatori aventi formalmente natura privata.
2.1. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso l’Associazione ricorrente denuncia la lesione del principio di affidamento, avendo essa, dapprima, appreso di essere stata inclusa per iniziativa della EG nell’istruttoria per partecipare ai finanziamenti accordati per gli interventi di cui all’art. 25 del Codice della protezione civile e, successivamente, di essere esclusa dallo stanziamento (con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 839 del 12.01.2022) delle ulteriori risorse finanziarie per gli interventi di cui all’art. 25, 2° comma, lett. d) del d.lgs. cit., non destinate all’intervento sul ponte canale.
Con il secondo mezzo l’interessata deduce la violazione del principio costituzionale di buon andamento da parte della EG, la quale non avrebbe incluso l’intervento sul ponte canale tra quelli finanziati con il provvedimento gravato, nonostante l’ordinanza sindacale che imponeva alla ricorrente di rimuovere le condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità derivanti dai danni occorsi al ponte canale, che porta a includere l’intervento in discorso fra quelli di cui all’art. 25, 2° comma, lett. d) del d.lgs. cit.; ciò, renderebbe palese il vizio istruttorio della determinazione gravata.
Con la terza censura l’esponente lamenta l’inclusione, fra i soggetti attuatori degli interventi ammessi alla rimodulazione delle risorse finanziarie ai sensi della determinazione gravata, del Consorzio Irriguo della Piana di Ceva e Lesegno – avente, al pari della ricorrente, natura giuridica privata - attuatore del ripristino della strada comunale adiacente alla sponda del fiume Tanaro.
Ciò determinerebbe il vizio di disparità di trattamento rispetto all’esclusione della ricorrente dalla rimodulazione delle stesse risorse finanziarie.
3. I tre motivi sono meritevoli di accoglimento per le seguenti considerazioni.
In primo luogo, il Collegio ritiene sussistere il denunciato vizio del difetto di istruttoria del provvedimento gravato.
La determinazione del Dirigente del settore infrastrutture e pronto intervento - riferita la chiusura dello stato di emergenza al 22.10.2022, comportante l’attuazione degli interventi necessari in via ordinaria - ha approvato la rimodulazione del piano degli interventi di cui all’All. 1 allo stesso provvedimento, confermando soggetti attuatori degli stessi i sindaci, i presidenti delle province, i direttori degli altri enti attuatori, tra i quali, si menzionano altresì i gestori dei servizi idrici integrati, i consorzi per le strutture e/o infrastrutture agricole, come individuati nell’allegato 1.
Tra le considerazioni del provvedimento impugnato è anche riferito che il censimento danni alle opere pubbliche è stato effettuato con i criteri riportati nella circolare esplicativa n. 3279 del 25.07.1978 della legge regionale n. 38/78 e nella D.G.R. n° 78-22992 del 3.11.1997, secondo l’ordine di priorità riferito, ove figurano, fra gli altri, il: “ripristino di opere igieniche danneggiate, con precedenza ai casi di interruzione totale del servizio e della funzionalità delle infrastrutture” nonché le “opere di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua”.
Ora, non sfugge come la motivazione della determinazione gravata, per quanto succinta, elenchi tra i soggetti attuatori degli interventi finanziati anche soggetti privati, come i consorzi e i gestori dei servizi idrici, e richiami fra i criteri di censimento dei danni alle opere pubbliche le opere di difesa idraulica e di regimazione delle acque, fra le quali ricade il ponte canale.
Tali premesse sono già dimostrative dei vizi denunciati dalla ricorrente, stante l’impossibilità di comprendere, alla luce dei soggetti e dei criteri richiamati, l’esclusione dell’intervento effettuato a valere sul ponte canale fra quelli ammessi al finanziamento pubblico emergenziale.
Quanto evinto dalla succinta motivazione della determina gravata è confermato dalla stessa relazione della EG NT (predisposta dalla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica e depositata in giudizio in data 14.11.2023) sul ricorso proposto dalla Coutenza che, ripercorrendo l’operato della EG e le motivazioni alla base dell’esclusione dai finanziamenti emergenziali della ricorrente, funge da motivazione postuma dell’esclusione, ammissibile in quanto tesa, secondo i presupposti tracciati dalla giurisprudenza amministrativa, “ a tirare nuovamente le fila delle stesse risultanze procedimentali, munendo l’atto originario di una argomentazione giustificativa sufficiente e lasciandone ferma l’essenza dispositiva, in quanto riflette la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento ” (cfr Cons. Stato, sez. VI, 27.04.2021, n. 3385).
Orbene, secondo la relazione regionale, la ricorrente sarebbe stata esclusa dai beneficiari degli emolumenti emergenziali in ragione della natura giuridica privata del soggetto attuatore: entrambi i consorzi di irrigazione e bonifica, “Est Sesia” “Ovest Sesia”, hanno, infatti, natura di enti di diritto privato. La relazione rappresenta che i consorzi privati non possono beneficiare delle risorse stanziate per le lettere a), b) e d) del comma 2, art. 25 del d.lgs. n. 1/2018.
La stessa nota, tuttavia, in un secondo passaggio – che contraddice il motivo di diniego suesposto - adduce come ragione ostativa al finanziamento dei lavori commissionati dalla ricorrente la natura dell’intervento da eseguirsi sul ponte canale, che non avrebbe integrato i presupposti della somma urgenza (di cui all’art. 25, comma 2, lett. b) del d.lgs. cit.). Secondo il documento regionale, la ricorrente avrebbe, nell’occasione della calamità naturale, realizzato opere ultronee a quelle necessarie per il ripristino dell’urgenza, con conseguente abnormità dell’importo richiesto (cfr ad. es. il passaggio della relazione in cui viene rappresentato che “L’intervento […] dell’Associazione Est Sesia per il “Ripristino funzionalità TE LE del LE Cavour sul torr. Cervo” di importo di € 6.750.000,00 stona nel quadro del fabbisogno per l’enormità dell’importo rispetto all’importo massimo sostenuto dagli altri Enti per la singola somma urgenza”).
Le motivazioni siffatte non consentono di comprendere il percorso logico-motivazione seguito dalla EG: se l’intervento eseguito dalla ricorrente sia stato escluso dai finanziamenti riguardanti l’emergenza dell’ottobre 2020 per la natura privata del soggetto attuatore (in qualità di consorzio di irrigazione e bonifica, cfr al riguardo, T.A.R NT, sez. II, 14.11.2022, n. 971 sulla natura giuridica del Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia), ovvero se sia stato escluso l’intervento emergenziale appaltato dalla ricorrente per la carenza del presupposto fattuale della somma urgenza di cui all’art. 25, comma 2, lett. b) del Codice della protezione civile, ovvero ancora se la ragione ostativa del finanziamento sia da rinvenire nell’abnormità dell’importo dell’intervento realizzato sul ponte canale.
Le carenze istruttorie attengono, in particolare, alla finanziabilità dei lavori posti in essere dalla ricorrente sul ponte canale ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. d), atteso che la relazione della EG, in maniera laconica, si limita a rappresentare che al momento dell’adozione del provvedimento gravato di rimodulazione delle risorse finanziarie stanziate per la EG NT “agli atti del Settore Infrastrutture e pronto intervento in quel momento c’erano parecchi altri interventi della lettera d) da finanziare [..]”.
Invero, non poteva non essere considerata l’esistenza dell’ordinanza sindacale n. 3/2020 del Sindaco di Formigliana, che ha imposto alla ricorrente di rimuovere le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, derivanti dai danni occorsi al ponte canale, così integrando il presupposto normativo di cui all’art. 25, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 1/2018. Peraltro, il pericolo per la pubblica incolumità – come premesso dalla stessa ordinanza sindacale extra ordinem - era stato riconosciuto dalla Conferenza di servizi del 21.10.2020, a cui avevano preso parte anche rappresentanti della EG NT, servizio OO.PP e Direzione agricoltura, infrastrutture, territorio rurale.
Né poteva ignorarsi che l’intervento a valere sul ponte canale soddisfa i criteri richiamati nella premessa della determinazione gravata (di cui alla circolare esplicativa n. 3279 del 25.07.1978 della legge regionale n. 38/78 e nella D.G.R. n° 78-22992 del 3.11.1997), secondo l’ordine di priorità riferito nel provvedimento: “opere di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua”.
Non sono poi motivazioni sufficienti a escludere del tutto il finanziamento degli interventi eseguiti dalla ricorrente né l’abnormità dell’intervento rispetto alla somma urgenza, essendo invocato nella fattispecie il distinto presupposto normativo del rischio residuo di cui all’art. 25, comma 2, lett. d), né l’esecuzione di lavori ultronei rispetto a quelli necessari a causa della calamità, stante la possibilità per la EG di ammettere l’intervento con un finanziamento parziale.
Del pari, sussiste il vizio di disparità di trattamento con l’ammissione al finanziamento dell’intervento effettuato dal Consorzio irriguo Ceva-Lesegno, atteso che è la stessa EG, nel provvedimento gravato, a includere fra i soggetti attuatori i consorzi e i gestori dei servizi idrici, senza distinguerne la natura pubblica o privata degli stessi; del pari nella relazione su richiamata, la EG conferma che per l’ammissione del Consorzio Ceva-Lesegno ricorre un’eccezione alla presunta regola che vorrebbe l’esclusione dai finanziamenti emergenziali dei soggetti attuatori di natura privata, con evidente fondatezza del vizio prospettato dalla ricorrente.
Il Collegio, per la precisione, ritiene che il vizio in questione sia prima di tutto confermativo delle carenze nell’istruttoria regionale che hanno connotato, nel complesso, la vicenda del ponte canale.
4. In sintesi, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato nella parte in cui non ha ammesso alla rimodulazione delle risorse emergenziali l’intervento di riduzione del rischio residuo di ricostruzione del ponte canale, con salvezza delle ulteriori determinazioni regionali.
5. La peculiarità in fatto della vicenda sottoposta all’esame del Collegio giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- estromette la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza delle ulteriori determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA EL, Presidente
AR UI, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR UI | CA EL |
IL SEGRETARIO