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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 1798 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Nestola e Emanuela Palamà, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Donato Saracino, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 5 febbraio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 2.4.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.3.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 15.3.2007 in Santa Controparte_1
Cesarea Terme (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che, essendo venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, era stata pronunciata la separazione personale con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 5.7.2023, secondo gli accordi tra loro intercorsi, che prevedevano la corresponsione una tantum, a carico dell' a titolo di mantenimento per la convenuta e a tacitazione di ogni Pt_1 reciproca pretesa, della somma pari a euro 70.000,00; che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che aveva adempiuto in toto agli obblighi assunti in sede di separazione. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, alle condizioni specificate in ricorso e, quindi, senza alcuna ulteriore statuizione.
costituendosi con memoria depositata il 7.5.2024, ha aderito alla Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato fermamente le deduzioni del ricorrente, deducendo, a sua volta: che le cause della crisi coniugale erano da ricondursi unicamente alle scelte operate dal marito nel corso della vita matrimoniale, come più dettagliatamente specificato in memoria;
che nell'anno 2021 era stata costretta dal ricorrente a vendere la sua quota parte della casa coniugale senza ricevere alcunché a titolo di corrispettivo ed era stata privata, altresì, della possibilità di utilizzare la carta di credito del marito;
che nell'anno 2023 aveva fatto rientro in Italia senza un'occupazione lavorativa;
che, il ricorrente, oltretutto, aveva, in costanza di matrimonio, intrapreso una nuova relazione affettiva, tanto che nell'anno 2018 aveva abbandonato la casa coniugale e si era trasferito in un'altra città insieme alla nuova compagna;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella descritta in memoria e che vi erano tutti i presupposti per il riconoscimento, in suo favore, di un contributo mensile da porsi a carico del ricorrente a titolo di assegno divorzile pari a euro 3.000,00, attesa la disparità economico-patrimoniale tra i coniugi, o della diversa somma ritenuta secondo equità.
Le parti sono state ascoltate all'udienza di comparizione del 10.6.2024, nel corso della quale il ricorrente ha dichiarato: “non è vero che ho percepito euro 500.000 nel 2023. Non è vero che ci siamo riconciliati dopo la separazione di fatto della fine del 2018.”. Nella stessa udienza parte resistente ha dichiarato: “ribadisco che nel 2019, dopo che era andato via da casa perché gli avevo contestato che aveva una relazione extraconiugale, il sig. mi scriveva che non aveva ancora deciso se Pt_1 porre fine al matrimonio.”. All'esito, la Presidente relatrice ha autorizzato, in via provvisoria ed urgente, i coniugi a continuare a vivere separatamente e, con separata con ordinanza, in data
7.11.2024, ha così provveduto:
“a) ammette l'interrogatorio formale e la prova per testi richiesta da entrambe le parti nei termini indicati in premesse;
b) invita parte ricorrente a documentare, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, l'incasso relativo alla vendita dell'abitazione in 48208 Detroit (MI), 4304 Trumbull St Unit 3;
c) rinvia la causa all'udienza del 5 febbraio 2025, ore 11,30, per l'assunzione degli interrogatori formali delle parti, riservando all'esito di fissare il calendario per la prova per testi, anche tenendo conto dei risultati dell'interpello.”.
All'udienza del 5.2.2025, infine, assunti gli interrogatori formali reciprocamente deferiti, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto di pronunciare sentenza non definitiva sullo status, richiamando le rispettive richieste in atti, e la Presidente relatrice ha trattenuto la causa per la decisione collegiale in ordine allo status, fissando, altresì, il calendario per l'assunzione della prova per testi, innanzi alla G.O..
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame, era stata omologata la separazione consensuale ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati né che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come concordemente richiesto, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, al fine di vagliare le ulteriori richieste delle parti.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 15.3.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Cesarea Terme
(LE) il 15.3.2007 da e iscritto nei registri di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Leverano (LE) dell'anno 2007 n. 6 P. II S. C;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore