Articolo 11 della Legge 30 giugno 2009, n. 85
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 luglio 2009
Art. 11. (Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici
ai fini della tipizzazione del profilo da inserire
nella banca dati nazionale del DNA) 1. L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, e' eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformita' degli stessi.
2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.
3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui puo' essere affetto l'interessato.
Entrata in vigore il 14 luglio 2009
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