Ordinanza cautelare 6 aprile 2017
Sentenza 25 agosto 2017
Ordinanza collegiale 11 maggio 2018
Rigetto
Sentenza 6 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 06/04/2017, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2017
N. 00390/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2017, proposto da:
Octopus S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Scoglio e Francesco Scoglio, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Ufficio Territoriale Ambiente Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio inadempimento ex art. 117 cpa e domanda subordinata di annullamento nota del dirigente dell'U.T.A. di Messina del 2.2.2017 n. prot. 7554.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente - Ufficio Territoriale Ambiente Messina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il provvedimento impugnato in via subordinata non costituisce arresto procedimentale, di guisa che non sussiste il presupposto stesso dell’adozione di un provvedimento cautelare;
Ritenuto che la questione principale relativa alla illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione va definita con le forme e nel ruolo previsto dall’art. 117 c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di TA (Sezione Terza)-, respinge la domanda cautelare.
Rinvia alla Camera di consiglio del 24.5.2017 per la prosecuzione del giudizio relativo alla domanda principale concernente il silenzio serbato dall’Amministrazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO