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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice all'esito dell'udienza del 13/03/2025 e della camera di consiglio di pari data, preso atto dell'intervento del P.M., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 1483/2024 promossa
DA
, nata il [...] a [...], C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Virgili Rita, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Valeri Daniela e dall'avv. Tommaso Maria Egidi, presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE avente ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13 marzo 2025
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024 chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto in forma concordataria il 5 giugno 1988 a Grottammare con CP_1
.
[...]
Rappresentava che, nel corso del matrimonio, erano nati quattro figli - il 10.07.1995, Per_1
il 25.11.1996, Daniele il 24.06.2000 ed il 07.07.2004 – e che, con decreto 13 Per_2 Per_3 marzo 2015, era stata omologata la separazione consensuale e sottolineava che i primi tre figli erano economicamente autosufficienti, mentre affetto da forme d'invalidità, ancora non lo era e Per_3
viveva con lei e che ella non aveva una stabile e continuativa occupazione lavorativa.
Chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile mensile di € 400,00 e che il padre versasse per il mantenimento di l'importo mensile di € 300,00. Per_3
Con memoria del 29 dicembre 2024 si costituiva associandosi alla Controparte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rendendosi disponibile a versare un assegno divorzile di € 300,00 mensili alla ed un contributo al mantenimento del figlio Pt_1
di pari importo. Per_3
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte ed è stata discussa in forma orale all'udienza del 13 maggio 2025, in cui le parti trovavano un accordo nel senso del fatto che la casa coniugale, sita in Grottammare alla Via G. L. Bernini n. c. 21 di parziale proprietà del resti in godimento allo stesso e della corresponsione, da parte del resistente, alla di un CP_1 Pt_1 assegno divorziale di € 350,00 mensili ed al figlio di un contributo al mantenimento, pari Per_3 ad € 300,00 mensili, importi da intendersi annualmente rivalutabili in base agli indici I.S.T.A.T..
All'esito della camera di consiglio la causa viene decisa con la presente sentenza.
Premesso che è stato contratto matrimonio in forma concordataria tra e Parte_1 CP_1
a Grottammare il 5 giugno 1988, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale
[...]
Comune al n. 20, parte II, s. A, anno 1988, che nel 2015 è stato pronunciato decreto di omologa della separazione personale tra i coniugi e che da allora non è più ripresa la comunione materiale e spirituale tra loro, risultano sussistenti le condizioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e va ordinato all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla relativa annotazione.
Le parti hanno trovato un accordo sulla quasi totalità delle condizioni.
Quanto alle modalità di corresponsione del contributo del padre al mantenimento di preso Per_3
atto del fatto che il figlio, non intervenuto nel presente procedimento, non ha chiesto l'attribuzione dell'importo a sé e che, in ragione di significative criticità nel percorso di crescita del ragazzo non attualmente risolte, come si evince dalla certificazione clinica prodotta rilasciata dell'U.O.S. Unità
Multidisciplinare Età Evolutiva dell'A.S.T. di Ascoli Piceno in cui si dà conto di un funzionamento cognitivo in fascia bassa a seguito di rivalutazione del 2023, appare opportuno un monitoraggio del contributo al mantenimento del padre da parte del genitore con cui il ragazzo vive, sicché ne va disposto il versamento alla madre.
Va conclusivamente pronunciata, alle condizioni concordate sopraindicate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in forma concordataria tra e a Parte_1 Controparte_1
Grottammare il 5 giugno 1988, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 20, parte II, s. A, anno 1988 e va ordinato all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla relativa annotazione.
In ragione dell'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 31 ottobre 2024 da Parte_1
pronuncia, alle condizioni indicate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in forma concordataria tra e a Grottammare il 5 giugno 1988, Parte_1 Controparte_1
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 20, parte II, s. A, anno 1988 ed ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla relativa annotazione.
Dispone che il contributo del padre al mantenimento del figlio pari ad € 300,00 mensili Per_3
annualmente rivalutabili secondo gli indici I.S.T.A.T., sia versato alla madre Parte_1
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
Dott. Alberto Pavan Dott.ssa Sara Marzialetti