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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/07/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.677/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Blasi;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Ede Orsatti;
CP_1
CONVENUTO con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio datato 2.7.2025, sottoscritto personalmente dalle parti, depositato nel fascicolo telematico il 9.7.2025 dalla parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.4.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il 3.3.2014 CP_1
a Iasi, in Romania.
Si è costituito . CP_1
Pagina 1 Anteriormente allo svolgimento della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio senza nessuna condizione, nonché la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò premesso, è documentato che (nata nel 1987 in Moldavia) Parte_1
e (nato nel 1984 in Romania) hanno contratto matrimonio il CP_1
3.3.2014 a Iasi, in Romania (doc.1 e 2 della ricorrente). La coppia non ha avuto figli.
Con decreto del 20.6.2023 il Tribunale di Pesaro ha omologato la separazione personale dei coniugi (doc.3 della ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 4 e 5 della ricorrente). Pertanto, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare, sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, senza nessuna condizione.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.677/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 3.3.2014 a Iasi in Romania, trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Pesaro al n.11, parte II, serie C, anno 2023;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
Pagina 2 C) le spese di causa sono compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro in data 22 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.677/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Blasi;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Ede Orsatti;
CP_1
CONVENUTO con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio datato 2.7.2025, sottoscritto personalmente dalle parti, depositato nel fascicolo telematico il 9.7.2025 dalla parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.4.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il 3.3.2014 CP_1
a Iasi, in Romania.
Si è costituito . CP_1
Pagina 1 Anteriormente allo svolgimento della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio senza nessuna condizione, nonché la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò premesso, è documentato che (nata nel 1987 in Moldavia) Parte_1
e (nato nel 1984 in Romania) hanno contratto matrimonio il CP_1
3.3.2014 a Iasi, in Romania (doc.1 e 2 della ricorrente). La coppia non ha avuto figli.
Con decreto del 20.6.2023 il Tribunale di Pesaro ha omologato la separazione personale dei coniugi (doc.3 della ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 4 e 5 della ricorrente). Pertanto, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare, sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, senza nessuna condizione.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.677/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 3.3.2014 a Iasi in Romania, trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Pesaro al n.11, parte II, serie C, anno 2023;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
Pagina 2 C) le spese di causa sono compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro in data 22 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3