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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/11/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. DR Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2454/2023 R.G. tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Barbara Fernando come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
opponente ed in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ester Cascio e CP_1
CE HO come da procura generale indicata nella memoria difensiva
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato come da procura generale indicata nella memoria difensiva opposti
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver appreso da una visura catastale che gli immobili alla stessa intestati era gravati da una iscrizione ipotecaria scaturita dal mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, proponeva opposizione, previa sospensione, avverso la cartella di pagamento n. 05920040004362932000, asseritamente notificatale il
04.05.2004, con la quale più Enti, tra cui l' le avevano chiesto il pagamento della somma di € CP_1
108.324,81 a titolo di contributi per l'anno 2003, ed avverso la cartella di pagamento n.
05920040053262534000, asseritamente notificatale il 18.01.2005, con il quale l le aveva chiesto il CP_2 pagamento di € 34.348,31 a titolo di premi assicurativi per l'anno 2003.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la sussistenza di vizi di regolarità formale delle cartelle (omessa notificazione delle stesse, mancata notifica dell'avviso bonario, nullità degli atti impugnati per carenza di motivazione, decadenza ai sensi dell'art. 25 D. Lgs n.46/99) mentre, nel merito, la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti. Chiedeva pertanto annullarsi gli atti indicati, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, ed eccepivano pregiudizialmente l'inammissibilità CP_1 CP_2 dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni. Nel merito, contestavano la fondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 05.11.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem sia fondata, con riguardo alla cartella di pagamento n. 05920040004362932000.
Risulta dagli atti di causa che tale cartella è stata regolarmente notificata in data 06.05.2004 ed avverso la stessa il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/99, conclusasi con sentenza, di rigetto n. 7760/2006 (RG 7075/2004) del Tribunale di Lecce, passata in giudicato.
Quanto invece alla cartella di pagamento n. 05920040053262534000, non vi è prova in atti della regolare notificazione della stessa.
Ebbene, poiché tale cartella si riferiva a premi assicurativi per l'anno 2003, gli stessi devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione quinquennale nel 2008, non risultando il compimento di ulteriori atti interruttivi.
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni diversa questione, l'opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile riguardo alla cartella di pagamento n. 05920040004362932000; mentre devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi portati dalla cartella n.05920040053262534000.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione relativamente alla cartella pagamento n.
05920040004362932000;
- dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi riportati nella cartella di pagamento n.05920040053262534000;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 05.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to DR Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. DR Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2454/2023 R.G. tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Barbara Fernando come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
opponente ed in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ester Cascio e CP_1
CE HO come da procura generale indicata nella memoria difensiva
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato come da procura generale indicata nella memoria difensiva opposti
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver appreso da una visura catastale che gli immobili alla stessa intestati era gravati da una iscrizione ipotecaria scaturita dal mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, proponeva opposizione, previa sospensione, avverso la cartella di pagamento n. 05920040004362932000, asseritamente notificatale il
04.05.2004, con la quale più Enti, tra cui l' le avevano chiesto il pagamento della somma di € CP_1
108.324,81 a titolo di contributi per l'anno 2003, ed avverso la cartella di pagamento n.
05920040053262534000, asseritamente notificatale il 18.01.2005, con il quale l le aveva chiesto il CP_2 pagamento di € 34.348,31 a titolo di premi assicurativi per l'anno 2003.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la sussistenza di vizi di regolarità formale delle cartelle (omessa notificazione delle stesse, mancata notifica dell'avviso bonario, nullità degli atti impugnati per carenza di motivazione, decadenza ai sensi dell'art. 25 D. Lgs n.46/99) mentre, nel merito, la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti. Chiedeva pertanto annullarsi gli atti indicati, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, ed eccepivano pregiudizialmente l'inammissibilità CP_1 CP_2 dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni. Nel merito, contestavano la fondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 05.11.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem sia fondata, con riguardo alla cartella di pagamento n. 05920040004362932000.
Risulta dagli atti di causa che tale cartella è stata regolarmente notificata in data 06.05.2004 ed avverso la stessa il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/99, conclusasi con sentenza, di rigetto n. 7760/2006 (RG 7075/2004) del Tribunale di Lecce, passata in giudicato.
Quanto invece alla cartella di pagamento n. 05920040053262534000, non vi è prova in atti della regolare notificazione della stessa.
Ebbene, poiché tale cartella si riferiva a premi assicurativi per l'anno 2003, gli stessi devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione quinquennale nel 2008, non risultando il compimento di ulteriori atti interruttivi.
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni diversa questione, l'opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile riguardo alla cartella di pagamento n. 05920040004362932000; mentre devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi portati dalla cartella n.05920040053262534000.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione relativamente alla cartella pagamento n.
05920040004362932000;
- dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi riportati nella cartella di pagamento n.05920040053262534000;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 05.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to DR Basta)