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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DI ER Presidente relatrice
AN IN IU
DR RC IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 13915/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. NICOLI CHIARA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. NICOLI CHIARA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “PRONUNCIARE con sentenza la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e alle seguenti CONDIZIONI: Persona_1 Persona_2
1. Responsabilità genitoriale e collocamento
-I figli DR e restano affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_2
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
-Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
- I figli, collocati anagraficamente e prevalentemente presso la madre, potranno trascorrere con il padre il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì sera fino al lunedì mattina, allorquando il padre li accompagnerà a scuola.
- Trascorreranno, inoltre, con il padre due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì nelle settimane in cui il week end saranno con la madre, mentre il solo martedì nelle settimane in cui l'affidamento sarà di competenza del padre (salvo diversi accordi e/o impegni dei genitori o dei figli che, comunque, dovranno essere comunicati per tempo) dalle ore 18,30 circa fino al mattino successivo, quando il padre li porterà a scuola.
- Quanto alle festività: i genitori concordano che i figli trascorreranno: - festività natalizie: Ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- festività pasquali: almeno tre giorni con il genitore non collocatario, comprendenti il giorno di
Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- vacanze estive: il padre terrà con sé i figli 30 giorni, anche non consecutivi, con esatto periodo da concordare entro la fine di maggio di ogni anno;
- festività e ponti: in caso di chiusura della scuola per festività e ponti durante l'anno scolastico, i genitori concordano di suddividersi al 50% le giornate ovvero, nel caso si tratti di una sola giornata di festa, con il criterio dell'alternanza.
2. Casa familiare
Quanto alla casa familiare, di esclusiva proprietà della sig.ra , resta assegnata alla Parte_1
madre anche in quanto proprietaria. Il sig. ha già provveduto a spostare la propria residenza Pt_2 presso l'appartamento preso in locazione.
3. Ripartizione degli oneri di mantenimento della prole
Le parti hanno concordato e già sperimentato da qualche mese con esito positivo la seguente modalità di mantenimento della prole:
- il sig. si impegna a versare ogni mese entro il giorno 15, con bonifico bancario, alla Parte_2
sig.ra la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per le spese alimentari dei figli Parte_1
e per le utenze della casa dove vivono in maniera prevalente, ovvero quella di proprietà della madre;
somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
- durante il periodo estivo, se i figli trascorreranno 30 giorni con il padre, quest'ultimo non sarà tenuto al pagamento di una mensilità di euro 200,00 di cui sopra;
- con riguardo ad ogni altra spesa relativa ai figli le parti concordano nel suddividere tutto al 50%; a solo titolo esemplificativo e non esaustivo si menzionano: spese per abbigliamento, tasse e rette scolastiche, spese per libri e cancelleria, spese per regali di compleanno, Natale, Santa Lucia dei figli, spese per i regali agli amici dei figli, spese mediche, spese farmaceutiche, spese per attività sportive ed extra scolastiche, spese per cure dentistiche e oculistiche, baby sitter, lezioni private, gite scolastiche, vacanze e viaggi, spese di trasporto, centri estivi;
- il genitore che affronterà la spesa chiederà mensilmente il rimborso della quota del 50% all'altro genitore;
- le parti concordano che le spese che richiedono il preventivo accordo sono:
• iscrizione ad istituti scolastici privati;
• lezioni private;
• la scelta di cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche se non prescritte dal medico curante;
• l'utilizzo di farmaci particolari non prescritti dal medico curante;
• attività sportive, ricreative e ludiche;
Nel caso in cui non ci sia l'accordo tra le parti, la spesa verrà sostenuta interamente dal genitore che la richiede.
- le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre, la quale si impegna a continuare a versarne una parte (euro 100,00 mensili) in un fondo azionario intestato ai genitori ma ad uso esclusivo dei figli con consulente Allianz e denominato “MS GLOBAL BRANDS (EUR); - i genitori concordano che le somme presenti sul conto anzidetto rimarranno esclusivamente a disposizione dei figli e si impegnano a non prelevarne se non in caso di necessità e solo di comune accordo.
- le parti si obbligano a concedere l'assenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli DR in data 16.5.2017 e in data 29.6.2022, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte Per_2 all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di DR e pertanto, il Tribunale dispone in conformità Per_2
ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
DI ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DI ER Presidente relatrice
AN IN IU
DR RC IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 13915/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. NICOLI CHIARA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. NICOLI CHIARA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “PRONUNCIARE con sentenza la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e alle seguenti CONDIZIONI: Persona_1 Persona_2
1. Responsabilità genitoriale e collocamento
-I figli DR e restano affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_2
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
-Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
- I figli, collocati anagraficamente e prevalentemente presso la madre, potranno trascorrere con il padre il fine settimana a settimane alterne, dal venerdì sera fino al lunedì mattina, allorquando il padre li accompagnerà a scuola.
- Trascorreranno, inoltre, con il padre due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì nelle settimane in cui il week end saranno con la madre, mentre il solo martedì nelle settimane in cui l'affidamento sarà di competenza del padre (salvo diversi accordi e/o impegni dei genitori o dei figli che, comunque, dovranno essere comunicati per tempo) dalle ore 18,30 circa fino al mattino successivo, quando il padre li porterà a scuola.
- Quanto alle festività: i genitori concordano che i figli trascorreranno: - festività natalizie: Ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- festività pasquali: almeno tre giorni con il genitore non collocatario, comprendenti il giorno di
Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- vacanze estive: il padre terrà con sé i figli 30 giorni, anche non consecutivi, con esatto periodo da concordare entro la fine di maggio di ogni anno;
- festività e ponti: in caso di chiusura della scuola per festività e ponti durante l'anno scolastico, i genitori concordano di suddividersi al 50% le giornate ovvero, nel caso si tratti di una sola giornata di festa, con il criterio dell'alternanza.
2. Casa familiare
Quanto alla casa familiare, di esclusiva proprietà della sig.ra , resta assegnata alla Parte_1
madre anche in quanto proprietaria. Il sig. ha già provveduto a spostare la propria residenza Pt_2 presso l'appartamento preso in locazione.
3. Ripartizione degli oneri di mantenimento della prole
Le parti hanno concordato e già sperimentato da qualche mese con esito positivo la seguente modalità di mantenimento della prole:
- il sig. si impegna a versare ogni mese entro il giorno 15, con bonifico bancario, alla Parte_2
sig.ra la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per le spese alimentari dei figli Parte_1
e per le utenze della casa dove vivono in maniera prevalente, ovvero quella di proprietà della madre;
somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
- durante il periodo estivo, se i figli trascorreranno 30 giorni con il padre, quest'ultimo non sarà tenuto al pagamento di una mensilità di euro 200,00 di cui sopra;
- con riguardo ad ogni altra spesa relativa ai figli le parti concordano nel suddividere tutto al 50%; a solo titolo esemplificativo e non esaustivo si menzionano: spese per abbigliamento, tasse e rette scolastiche, spese per libri e cancelleria, spese per regali di compleanno, Natale, Santa Lucia dei figli, spese per i regali agli amici dei figli, spese mediche, spese farmaceutiche, spese per attività sportive ed extra scolastiche, spese per cure dentistiche e oculistiche, baby sitter, lezioni private, gite scolastiche, vacanze e viaggi, spese di trasporto, centri estivi;
- il genitore che affronterà la spesa chiederà mensilmente il rimborso della quota del 50% all'altro genitore;
- le parti concordano che le spese che richiedono il preventivo accordo sono:
• iscrizione ad istituti scolastici privati;
• lezioni private;
• la scelta di cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche se non prescritte dal medico curante;
• l'utilizzo di farmaci particolari non prescritti dal medico curante;
• attività sportive, ricreative e ludiche;
Nel caso in cui non ci sia l'accordo tra le parti, la spesa verrà sostenuta interamente dal genitore che la richiede.
- le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre, la quale si impegna a continuare a versarne una parte (euro 100,00 mensili) in un fondo azionario intestato ai genitori ma ad uso esclusivo dei figli con consulente Allianz e denominato “MS GLOBAL BRANDS (EUR); - i genitori concordano che le somme presenti sul conto anzidetto rimarranno esclusivamente a disposizione dei figli e si impegnano a non prelevarne se non in caso di necessità e solo di comune accordo.
- le parti si obbligano a concedere l'assenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli DR in data 16.5.2017 e in data 29.6.2022, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte Per_2 all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di DR e pertanto, il Tribunale dispone in conformità Per_2
ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
DI ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209