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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1363 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALBANESE Parte_1
ANGELA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 1.6.23 parte ricorrente adiva il Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna CP_1 alle spese.
La causa, istruita tramite TU medica, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza dell'1.4.2025.
1 Motivi della decisione
Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla TU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del TU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del TU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.). L'ausiliario nominato in questa fase di merito ha espresso diagnosi di
“Cardiopatia ipertensiva cronica, portatrice di pace maker definitivo, poliartrosi ad incidenza funzionale, grave deficit visivo, diabete mellito tipo II, vasculopatia cerebrale.”
In relazione alle patologie riscontrate e alla nuova documentazione prodotta in questa fase di merito, l'Ausiliario ha rilevato che: “Le condizioni attuali sono sicuramente correlate alla frattura del femore sx che è stata sottoposta ad intervento di osteosintesi. Successivamente si è verificato un cedimento del chiodo per cui veniva proposta una PTA sx che non è stata eseguita, con conseguente deficit della deambulazione”.
Pertanto, ha concluso ritenendo la parte incapace di deambulare autonomamente e bisognosa di un'assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/88, sin dall'aprile 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il TU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti,
2 trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal
TU in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite sono compensate alla luce della decorrenza di riconoscimento del beneficio.
Spese di TU di ambo le fasi in capo a ex art. 152 disp. att. cpc., come da CP_1 separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario ex L. 18/80 per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, sin dall'aprile 2024; compensa le spese;
spese di TU a carico di come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Agrigento, 01/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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