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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
AL EN
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SI RI Presidente Relatore
dott. Ilaria Benincasa Giudice
dott. Carolina Dini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8505/2025 promossa da:
con avv. ILARIA PARMIGGIANI e BARBARA Parte_1
LOMBARDINI
RICORRENTE
contro on avv. PATRICELLI ROSA CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 1 di 4 a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 in data 29.1.2009 a Mariupol (Ucraina) e registrato al Comune di Casoria CP_1
(NA) sub n. 34 – parte 2 – sez. C – anno 2009, ordinando all'Ufficiale del Comune di
Casoria competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) ordinare la cancellazione del cognome e conseguente riassunzione del proprio Pt_1 cognome da parte della ricorrente;
Pt_1
c) disporre l'affidamento superesclusivo della minore alla madre con Persona_1 domiciliazione presso quest'ultima, autorizzando espressamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la minore (carta d'identità e passaporto) e consentendo in ogni caso alla madre nell'interesse della minore di adottare tutte le decisioni inerenti la stessa senza la consultazione né il consenso dell'altro genitore;
in denegata e non voluta ipotesi di mancata concessione dell'affido superesclusivo, concedere comunque l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la minore (carta d'identità e passaporto);
d) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento per la figlia CP_1 minorenne pari ad euro 150,00 mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo CNF;
e) autorizzare la madre a richiedere all'INPS l'assegno unico per la figlia con erogazione integrale in suo favore.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per il convenuto: Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi genitori della minore ormai Persona_1
16 enne per tutti i motivi su indicati.
3. Considerata la situazione economica e di salute che impedisce al signor di non Pt_1 poter crearsi reddito, richiede al giudicante di stabilire un assegno di mantenimento per la minore pari ad euro 150,00 mensili, deposita inoltre certificazione reddituale del signor pagina 2 di 4 relativa agli anni dal 2009 al 2024 evidenziando che la somma indicata per l'anno Pt_1
2024 è relativa agli arretrati presi in virtù di una sentenza allegata alla propria costituzione, con cui si richiedeva al Tribunale di Napoli di ottenere assegno di invalidità.
4. Il tutto con vittoria di spese, competenze e oneri accessori del giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.7.25 e ritualmente notificato al convenuto il 28.7.2025 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con il coniuge, disponendo l'affidamento superesclusivo della figlia , nata il [...] Persona_2
a sé chiedendo di porre a carico del padre un contributo mensile di mantenimento di euro
200,00, come già disposto nella sentenza di omologa della separazione.
Il convenuto, costituitosi, non si è opposto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma ha chiesto l'affido condiviso della figlia e che venisse posto a proprio carico un contributo di mantenimento di euro 150,00 mensili. Egli ha altresì richiesto che tramite il sostegno e aiuto dei Servizi Sociali di Firenze venisse disposto un incontro con la figlia anche solo telefonico secondo i tempi e con il consenso di . Per_1
Con memoria ex art.473-bis.17, comma primo, c.p.c. la ricorrente ha insistito sulla concessione del'affidamento superesclusivo contestando le ragioni addotte dal padre e ha ridotto ad € 150 la richiesta del contributo di mantenimento a carico del padre, richiedendo altresì a suo esclusivo favore l'erogazione dell'Assegno Unico Inps per la figlia.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, la Presidente ha autorizzato in via provvisoria e urgente la madre a far intraprendere percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico alla figlia con spese a carico della madre, ove prescelto un professionista privato. All'esito dell'ascolto della minore, le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio.
2. Va pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la pagina 3 di 4 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
3. Va disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio con svolgimento di istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
[...] CP_1
Comune di CASORIA dell'anno 2009 al n. 34 parte II serie C, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge .
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Firenze, camera di consiglio del 4/12/2025
La Presidente est.
SI RI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
AL EN
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SI RI Presidente Relatore
dott. Ilaria Benincasa Giudice
dott. Carolina Dini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8505/2025 promossa da:
con avv. ILARIA PARMIGGIANI e BARBARA Parte_1
LOMBARDINI
RICORRENTE
contro on avv. PATRICELLI ROSA CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 1 di 4 a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 in data 29.1.2009 a Mariupol (Ucraina) e registrato al Comune di Casoria CP_1
(NA) sub n. 34 – parte 2 – sez. C – anno 2009, ordinando all'Ufficiale del Comune di
Casoria competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) ordinare la cancellazione del cognome e conseguente riassunzione del proprio Pt_1 cognome da parte della ricorrente;
Pt_1
c) disporre l'affidamento superesclusivo della minore alla madre con Persona_1 domiciliazione presso quest'ultima, autorizzando espressamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la minore (carta d'identità e passaporto) e consentendo in ogni caso alla madre nell'interesse della minore di adottare tutte le decisioni inerenti la stessa senza la consultazione né il consenso dell'altro genitore;
in denegata e non voluta ipotesi di mancata concessione dell'affido superesclusivo, concedere comunque l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la minore (carta d'identità e passaporto);
d) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento per la figlia CP_1 minorenne pari ad euro 150,00 mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo CNF;
e) autorizzare la madre a richiedere all'INPS l'assegno unico per la figlia con erogazione integrale in suo favore.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per il convenuto: Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi genitori della minore ormai Persona_1
16 enne per tutti i motivi su indicati.
3. Considerata la situazione economica e di salute che impedisce al signor di non Pt_1 poter crearsi reddito, richiede al giudicante di stabilire un assegno di mantenimento per la minore pari ad euro 150,00 mensili, deposita inoltre certificazione reddituale del signor pagina 2 di 4 relativa agli anni dal 2009 al 2024 evidenziando che la somma indicata per l'anno Pt_1
2024 è relativa agli arretrati presi in virtù di una sentenza allegata alla propria costituzione, con cui si richiedeva al Tribunale di Napoli di ottenere assegno di invalidità.
4. Il tutto con vittoria di spese, competenze e oneri accessori del giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.7.25 e ritualmente notificato al convenuto il 28.7.2025 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con il coniuge, disponendo l'affidamento superesclusivo della figlia , nata il [...] Persona_2
a sé chiedendo di porre a carico del padre un contributo mensile di mantenimento di euro
200,00, come già disposto nella sentenza di omologa della separazione.
Il convenuto, costituitosi, non si è opposto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma ha chiesto l'affido condiviso della figlia e che venisse posto a proprio carico un contributo di mantenimento di euro 150,00 mensili. Egli ha altresì richiesto che tramite il sostegno e aiuto dei Servizi Sociali di Firenze venisse disposto un incontro con la figlia anche solo telefonico secondo i tempi e con il consenso di . Per_1
Con memoria ex art.473-bis.17, comma primo, c.p.c. la ricorrente ha insistito sulla concessione del'affidamento superesclusivo contestando le ragioni addotte dal padre e ha ridotto ad € 150 la richiesta del contributo di mantenimento a carico del padre, richiedendo altresì a suo esclusivo favore l'erogazione dell'Assegno Unico Inps per la figlia.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, la Presidente ha autorizzato in via provvisoria e urgente la madre a far intraprendere percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico alla figlia con spese a carico della madre, ove prescelto un professionista privato. All'esito dell'ascolto della minore, le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio.
2. Va pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la pagina 3 di 4 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
3. Va disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio con svolgimento di istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
[...] CP_1
Comune di CASORIA dell'anno 2009 al n. 34 parte II serie C, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge .
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Firenze, camera di consiglio del 4/12/2025
La Presidente est.
SI RI
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