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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/09/2025, n. 12267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12267 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30802/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sezione undicesima
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 30802/2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Pasubio, n. 15, presso lo studio dell'avv. Francesco Galluzzo, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione opponente
pagina 1 di 15 E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti, come Controparte_1 da procura depositata, in via telematica, in allegato alla comparsa di risposta opposta
Oggetto: contratto
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'opponente ha chiesto di dichiarare nullo o inefficace ovvero di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, accertato che l'attività affidata al con il contratto intercorso tra le parti consisteva in una CP_1 mediazione atipica per la quale era necessaria l'iscrizione alla Camera di
Commercio, cui l'opposto non aveva provveduto, dichiarare abusivamente esercitata tale attività e non dovuta la provvigione richiesta in sede monitoria;
in via subordinata accertare non dovuta la somma richiesta per inesistenza della prestazione principale. In via riconvenzionale, accertato che il era CP_1 sempre stato privo dei requisiti fondamentali per l'esercizio dell'attività indicata in contratto di cui aveva omesso la comunicazione alla controparte, dichiarare l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento assunta dall'opponente e/o l'inadempimento del con condanna di quest'ultimo alla restituzione della CP_1 somma di € 6.412,8, indebitamente percepita in costanza di rapporto. con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
L'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con condanna della società opponente al pagamento della somma di pagina 2 di 15 € 6.412,8 oltre interessi e spese e, in ogni caso, condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha esposto di aver Controparte_1 concluso con la un contratto con cui era stato incaricato Parte_1 di svolgere attività consistente nella consulenza preliminare in materia di gestione del marketing e nel procacciamento di nuovi clienti disposti ad affidare alla il proprio portafoglio per il recupero di crediti, ciò Parte_1 anche mediante partecipazione alle gare di appalto e, dato atto che le parti avevano pattuito un compenso fisso di € 12.000,00 oltre oneri e un compenso variabile pari al 15% sul fatturato mensile realizzato dalla Parte_1 con i nuovi clienti procurati, oltre al rimborso spese, ha riferito che, con
[...] comunicazione, effettuata a mezzo pec, in data 22 novembre 2021, gli era stata comunicata la volontà della preponente di recedere dal rapporto contrattuale.
Ha, quindi, evidenziato il suo diritto a percepire, attese le somme già corrispostegli, il compenso residuo di € 6.412,8 anche in ragione di quanto previsto dall'art. 8 del contratto, a mente del quale, in caso di recesso prima della scadenza, la era, comunque, tenuta a pagare Parte_1
l'intera somma prevista in contratto a titolo di compenso. Pertanto, ha domandato la condanna della predetta società al relativo pagamento.
Emesso il decreto ingiuntivo, notificato in data 22.03.2022, con atto di citazione, notificato il 2 maggio 2022, la ha proposto Parte_1 opposizione.
pagina 3 di 15 Nel dettaglio l'opponente ha evidenziato che dalla disamina del contratto concluso tra le parti emergeva che il compenso concordato era dovuto al solo a fronte della sottoscrizione di contratti tra la CP_1 Parte_1
e i nuovi clienti procacciati, con la conseguenza che non avendo l'opposto
[...] procurato nuovi clienti, nulla gli era dovuto.
Ciò posto la società opponente ha osservato che la comunicazione, con la quale aveva manifestato al la volontà di porre fine al rapporto negoziale non CP_1 poteva essere intesa come un recesso ad nutum, in quanto era, piuttosto, volta a contestare un comportamento inadempiente del il quale, prima della CP_1 stipula del contratto, aveva prospettato l'acquisizione di nuovi clienti in tempi molto brevi, mentre si era poi limitato a stabilire contatti commerciali a mezzo piattaforme professionali di uso comune ovvero a prendere contatti con soggetti che facevano già parte del portafoglio clienti della Parte_1 ovvero con clienti di una impresa concorrente dell'opponente, in
[...] violazione di un patto con essa concluso, all'esito di una pregressa collaborazione, osservando che il aveva altresì presentato candidature CP_1 per la per attività che le erano precluse. Parte_1
Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento del la condanna di quest'ultimo a restituire la CP_1 somma di € 6.412,8 percepita.
Con decreto ex art. 168 bis, quinto comma c.p.c. la data della prima udienza è stata differita al 22.11.2022 e, con comparsa depositata il 20.10.2022, si è costituito in giudizio il quale ha, in primo luogo, evidenziato Controparte_1 di aver svolto l'attività che gli era stata affidata, avendo elaborato una presentazione della società opponente, e avendo contattato diversi dirigenti di società con cui aveva in precedenza lavorato, entrando in contatto, nel giro di pagina 4 di 15 meno di un mese, con 181 imprese. Dopo aver contestato l'interpretazione data dalla controparte al regolamento negoziale, che non subordinava il pagamento del compenso, nella misura fissa ivi prevista, alla conclusione dei contratti procacciati, ha evidenziato che la stipula di un contratto con i soggetti contattati richiedeva del tempo in ragione delle attività da compiere così che la
[...] non poteva dolersi della mancata stipula di contratti. Ha, Parte_1 quindi, evidenziato che la somma richiesta in sede monitoria gli era dovuta in ragione di quanto previsto dall'art. 8 del contratto concluso tra le parti, che imponeva alla società opponente l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito in caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale. Ha, infine, contestato la domanda riconvenzionale proposta, osservando che la decisione di porre fine al rapporto non trovava ragione in un suo inadempimento, ma era il frutto di una libera scelta della controparte.
Ha, quindi, precisato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe.
Con ordinanza adottata in data 17.02.2023, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti la questione relativa all'eventuale obbligo per l'opposto di procedere alla segnalazione in
Camera di Commercio di inizio attività, secondo quanto previsto dal d.lgs n.
59/2010 alla luce di quanto chiarito dalla Corte di legittimità nella sentenza n.
19161/2017.
2 Tanto esposto in ordine alla domanda proposta e alle difese svolte si osserva che dalla documentazione in atti emerge che le parti, in data 21.10.2021, avevano concluso un contratto in cui, dato atto che la si Parte_1 occupava di attività stragiudiziale di recupero crediti, avevano concordato che avrebbe prestato la propria opera professionale in suo favore, Controparte_1 occupandosi di “consulenza preliminare in materia di gestione del marketing e pagina 5 di 15 di natura commerciale ed attività di procacciamento di nuovi clienti titolari diretti del credito finalizzato a definire nuovi accordi commerciali tra l Pt_2
e nuovi clienti disposti ad affidare all' portafogli/nuovi affidamenti per Pt_2 il recupero di crediti anche tramite la partecipazione a gare di appalto”, con la precisazione che il compito del “si intenderà concluso al momento della CP_1 firma del contratto tra l' ed i nuovi clienti individuati per il tramite Pt_2 dell'attività preliminare di consulenza commerciale e procacciamento svolta dal
Consulente”. Il contratto aveva durata di tre mesi dal 19.10.2021 al 18.01.2022, non rinnovabile automaticamente, e le parti avevano convenuto in favore del un compenso fisso di €. 12.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali di CP_1 legge, per le attività di consulenza, cui doveva aggiungersi un compenso variabile, pari al 15% del fatturato prodotto dall'Azienda con i nuovi clienti, con la precisazione che, a tal fine, doveva aversi riguardo anche ai contratti stipulati dalla nei sei mesi successivi alla fine del rapporto Parte_1 professionale che la legava al Era stato, quindi, riconosciuto CP_1 all'opponente il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, fermo l'obbligo di provvedere, comunque, al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito (cfr. accordo all. da parte opponente).
E', quindi, pacifico e documentale che la in conformità Parte_1 alle previsioni del richiamato contratto del 21.10.2021, aveva versato al CP_1 dapprima, in data 22.10.2021, la somma di € 2.137,6 e, poi, in data 4.11.2021, la somma di € 4.275,00 (cfr. all. regina e regina ottobre all'atto di Pt_3 citazione).
Risulta, infine, che con pec del 22.11.2021, la aveva Parte_1 comunicato all'opposto la sua volontà di recedere dal rapporto con effetto immediato. In particolare, con tale nota l'opponente, dato atto di essersi pagina 6 di 15 determinata a concludere il contratto per cui è causa in considerazione di quanto le era stato prospettato dal circa l'acquisizione di importanti CP_1 clienti, quali FI, AN SE, SA AN, che sarebbe stato in grado di coinvolgere, e rilevato che l'attività svolta si era sostanziata in tentativi di contatto di importanti aziende tramite canali social, aveva manifestato la volontà di porre fine al rapporto, formulando contestuale richiesta di restituzione dei compensi versati (cfr. all. 3 del fascicolo del monitorio).
3. Ciò posto va, in primo luogo, chiarito che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, il contratto concluso tra le parti non condizionava l'obbligo per la di versare il compenso nella misura fissa Parte_1 pattuita alla stipula dei contratti con i clienti procurati, non potendo attribuirsi tale significato alla clausola negoziale, secondo la quale l'incarico del era CP_1 da intendersi esaurito con la stipula di tali contratti. Detta clausola evidenzia la forte correlazione tra l'incarico di consulenza e quello di procacciatore d'affari, affidato all'opposto, rendendo chiaro che il contratto concluso tra le parti era funzionale all'ampliamento del portafoglio clienti della Recon Credi Care s.r.l., ma non è di per sé idonea a trasformare l'obbligazione di mezzi assunta dall'opposto in un'obbligazione di risultato.
Inoltre, unicamente la parte variabile del compenso era correlata alla stipula di contratti con i nuovi clienti procurati dal tanto ciò vero da essere CP_1 determinata in percentuale rispetto al fatturato apportato. Il pagamento del compenso fisso non era, invece, condizionato all'acquisizione di tali clienti, come deve ritenersi, in assenza di una previsione in tal senso e valutata la disposizione di cui all'art. 6 del contratto. Tale clausola definiva, infatti, la tempistica del pagamento di tale parte del corrispettivo in modo del tutto indipendente rispetto alla stipula di nuovi contratti (cfr. art. 6 in cui è previsto pagina 7 di 15 che il compenso fisso di € 12.000,00 sarebbe stato versato, quanto a € 2.000,00 alla firma del contratto, € 4.000,00 il primo giorno del mese di novembre 2021,
€ 4.000,00, il primo giorno del mese di dicembre 2021 ed € 2.000,00 il primo giorno di gennaio 2022).
Si osserva, inoltre, che, come evidenziato da parte opposta in comparsa di risposta, la domanda proposta in sede monitoria è finalizzata a conseguire il pagamento delle somme residue del compenso pattuito non a titolo di corrispettivo per l'attività svolta, ma quale importo dovuto a norma dell'art. 8 del contratto in caso di recesso anticipato del cliente. Si tratta, in particolare, di una multa penitenziale e, quindi, di un corrispettivo per il recesso ex art. 1373, terzo comma, c.c.
4. Ciò posto ritiene questo giudice che non possa essere riconosciuto al CP_1 quanto richiesto.
Al riguardo si osserva che la legge n. 39 del 3.02.1989 riconosce il diritto alla provvigione solo ai mediatori iscritti nel ruolo istituito presso ciascuna Camera di Commercio.
Tale ruolo è stato soppresso dall'art. 73 d.lvo n. 59/2010 a mente del quale “le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e
pagina 8 di 15 successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39”.
Sul punto va, da subito, evidenziato che il d.lgs n. 59/2010 non ha abrogato la legge n. 39/1989, con la conseguenza che continuano ad avere diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio, a seguito della prescritta comunicazione.
Tanto esposto, va considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989” e, quindi, successivamente, alla segnalazione di cui all'art. 73 d.lgs n. 59/2010 (cfr.
Cass. sezioni unite n. 19161 del 2.08.2017).
In particolare, il procacciatore d'affari è un collaboratore occasionale del preponente, dal quale solo può pretendere la provvigione, cui è affidata un'attività promozionale di mediazione, che consiste nel mettere il preponente in contatto con potenziali clienti.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, nella pronuncia resa a sezioni unite sopra richiamata, anche per il procacciatore d'affari è richiesto il requisito della predetta iscrizione.
Deve, quindi, ritenersi, conformemente all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, la nullità del contratto, in assenza di tale pagina 9 di 15 requisito, per contrasto con una norma imperativa, giusta quanto previsto dall'art. 1418 c.c. (cfr. Cass. n. n. 29506 del 24.10.2023; n. 8581 del 9.04.2013; n.
2747 del 18.07.2003 e n. 15849 del 15.12.2000).
5. Tanto premesso deve darsi atto che con il contratto per cui è causa il CP_1 era stato espressamente e specificamente incaricato di svolgere un'attività di procacciatore d'affari, consistente nel mettere la in Parte_1 contatto con nuovi clienti, intenzionati ad affidarle il loro portafoglio crediti per le relative attività di recupero.
Deve, invero, ritenersi che tale attività veniva svolta in modo professionale e non occasionale dal così che questi era tenuto alla comunicazione alla CP_1
Camera di Commercio prescritta dall'art. 73 del d.lgs n. 59/2010.
Tanto emerge dalle stesse deduzioni difensive dell'opposto, anche nella misura in cui ha evidenziato di aver procurato alla controparte contatti con 181 società in meno di un mese, senza contestare quanto dedotto dall'opponente in ordine al fatto che si era presentato come un professionista in grado di procacciare in tempi brevi importanti e numerosi clienti, mediante l'utilizzo dei contatti personali acquisiti nel tempo.
5. Ciò posto si osserva che l'opposto ha evidenziato il fondamento della domanda proposta, osservando che il compenso preteso si riferiva alla sola attività di consulenza, che pure aveva svolto, per la quale non era richiesta iscrizione alla Camera di Commercio.
Invero, ritiene questo giudice che dalla disamina del contratto concluso tra le parti emerga che la predetta attività di consulenza non aveva, nell'economia del rapporto, un'autonoma rilevanza, ma era strettamente connessa all'incarico di procacciatore d'affari affidato al che costituiva la prestazione CP_1 preminente di cui lo stesso era stato incaricato, così da integrare un'attività
pagina 10 di 15 accessoria e prodromica rispetto ad essa, funzionale a consentire il corretto svolgimento delle attività di mediazione.
Tanto risulta dall'oggetto del contratto, in cui l'attività in parola è descritta come consulenza “preliminare”. L'utilizzo di tale aggettivo è, infatti, indicativo del fatto che si trattava di una attività che non era fine a sé stessa, ma funzionale ad altra. Ciò trova conferma nell'ulteriore precisazione, secondo la quale “il compito del Consulente si intenderà concluso al momento della firma del contratto tra l'azienda ed i nuovi clienti individuati per il tramite dell'attività preliminare di consulenza commerciale e procacciamento svolta dal
Consulente”. Se è, infatti, vero che, come sopra esposto, secondo il regolamento negoziale, il avrebbe maturato il diritto al compenso fisso CP_1 di € 12.000,00 a prescindere dalla stipula di nuovi contratti da parte della Recon
è altresì vero che tale clausola evidenzia il carattere unitario Parte_1 dell'incarico conferito all'opposto, funzionale all'incremento del portafoglio clienti della società opponente, tramite l'attività di procacciamento di affari, cui era meramente preliminare l'attività di consulenza.
Ciò trova conforto nella descrizione dell'attività di consulenza svolta, che, secondo quanto riferito in comparsa di risposta, era consistita nella realizzazione di una brochure per la presentazione della società opponente ai clienti da contattare (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta).
Sul punto va considerato che quanto affermato dall'opposto, negli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c. in ordine al fatto che si trattava di una consulenza inerente anche all'attività di recupero crediti non trova riscontro nel contratto concluso tra le parti, che ha riguardo ad una consulenza preliminare commerciale e afferente il marketing.
pagina 11 di 15 Ne consegue la nullità dell'intero contratto, con conseguente rigetto della domanda proposta in sede monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. Dalla nullità del contratto consegue anche il diritto della società opponente di ripetere le somme versate al a titolo di compenso, senza che dover CP_1 riscontrare se la società opponente, che, sin dall'atto di citazione, aveva richiesto la restituzione di tali somme, abbia poi tempestivamente emendato la propria domanda correlando la richiesta restitutoria anche alla nullità del contratto.
Sul punto questo giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato “reputa il Collegio di dover assicurare continuità a quanto affermato da Cass. n. 2956/2011, che in una vicenda per molti aspetti speculare a quella oggi in esame, ha affermato che in ogni caso in cui venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - poiché l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, anche ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d'ufficio, la nullità del medesimo, l'accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza, oltre ad aderire all'orientamento favorevole al rilievo d'ufficio di una causa di nullità, poi consacrato dalla citata Cass. S.U. n.
26242/2014, ha ritenuto non condivisibile l'affermazione del giudice d'appello secondo cui
l'attribuzione all'attore della somma che lo stesso aveva chiesto in restituzione in conseguenza non già dell'accoglimento della sua domanda di risoluzione, ma dell'accertata nullità del contratto costituiva in ogni caso extrapetizione. Nel ricordare che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. si verifica Ric.
pagina 12 di 15 2013 n. 14107 sez. 52 - ud. 03-10-2017 -30- propriamente solo in caso di omesso esame di una domanda o, al contrario, di pronuncia su domanda non proposta, così che il vizio di ultra ed extra petizione deve essere limitato alle ipotesi in cui il giudice alteri uno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta, ha escluso che ciò si verifichi laddove la pronunzia corrisponda nel suo risultato finale alla richiesta attorea, sebbene risulti fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti. Poiché, una volta acclarata l'insussistenza di una causa adquirendi - venga in gioco la nullità, l'annullamento, la risoluzione o la rescissione di un contratto, ovvero qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto è, come sopra visto, in ogni caso quella di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ. (conf. Cass. civ. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. civ.
12 dicembre 2005, n. 27334; Cass. civ. 1 ottobre 2001, n. 10498), deve reputarsi che la tutela accordata è invero sempre la stessa, anche se le patologie genetiche e funzionali che hanno vulnerato il sinallagma, rendendone necessaria l'attivazione, possono essere diverse. Per
l'effetto l'accoglimento della condictio indebiti in ragione del preliminare e officioso rilievo di nullità del contratto, invece che dell'accertato inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte, non costituisce extrapetizione, rientrando piuttosto nell'ambito del potere/dovere del giudice di individuare una patologia del contratto genetica e più radicale di quella azionata e, quindi, di qualificare diversamente la domanda proposta. Ric. 2013 n. 14107 sez. 52 - ud.
03-1. Inoltre, diversamente opinando, rilevata d'ufficio la nullità di un contratto del quale sia stata chiesta la risoluzione per inadempimento, non potrebbero accogliersi le richieste restitutorie avanzate dall'attore, ma dovrebbe procrastinarsene la soddisfazione all'esito dell'esperimento di una nuova e ulteriore azione di ripetizione, in contrasto, oltretutto, con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ormai presidiati dall'art.
111 Cost. Ritiene il Collegio che le suesposte considerazioni appaiano del tutto meritevoli di
pagina 13 di 15 condivisione, avendo trovato il principio della necessità di adottare le necessarie statuizioni restitutorie, in caso di rilievo ufficioso della nullità, conferma anche in Cass. S.U. n.
14828/2012”. Ne consegue che non costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accoglimento della domanda restitutoria anche nel caso in cui l'unica domanda proposta dalla parte sia quella di risoluzione, che non ha trovato accoglimento per avere il giudice rilevato in maniera ufficiosa la nullità del contratto (cfr. Cass. n. 715 del 15.01.2018 in cui è stato sancito il seguente principio di diritto “Poiché l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo, in ogni caso in cui venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accoglimento delle richieste restitutorie in conseguenza del rilievo d'ufficio della nullità del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi altresì escludere che la correlazione operata dalla parte tra la domanda di ripetizione ed una specifica causa di caducazione del vincolo contrattuale, impedisca al giudice di condannare alla ripetizione dell'indebito").
Ne consegue che va condannato alla restituzione in favore Controparte_1 della società opponente della somma di € 6.412,6, oltre interessi, da determinare, in assenza di specifiche richieste, al tasso legale dalla domanda al saldo.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai valori minimi di cui al DM 55/2014 attesa la natura e semplicità delle difese svolte a fronte di una questione sollevata d'ufficio dal giudice, con distrazione in favore del difensore antistatario dell'opponente.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 4194 emesso da questo Tribunale in data
16.03.2022;
• condanna a restituire alla Controparte_1 Parte_1
la somma di € 6.412,6 oltre interessi al tasso legale dalla
[...] domanda al saldo;
• condanna parte opposta a rifondere all'avv. Francesco Galluzzo le spese di lite che liquida in € 145,5 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 5 settembre 2025
Il Giudice
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sezione undicesima
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 30802/2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Pasubio, n. 15, presso lo studio dell'avv. Francesco Galluzzo, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione opponente
pagina 1 di 15 E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti, come Controparte_1 da procura depositata, in via telematica, in allegato alla comparsa di risposta opposta
Oggetto: contratto
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'opponente ha chiesto di dichiarare nullo o inefficace ovvero di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, accertato che l'attività affidata al con il contratto intercorso tra le parti consisteva in una CP_1 mediazione atipica per la quale era necessaria l'iscrizione alla Camera di
Commercio, cui l'opposto non aveva provveduto, dichiarare abusivamente esercitata tale attività e non dovuta la provvigione richiesta in sede monitoria;
in via subordinata accertare non dovuta la somma richiesta per inesistenza della prestazione principale. In via riconvenzionale, accertato che il era CP_1 sempre stato privo dei requisiti fondamentali per l'esercizio dell'attività indicata in contratto di cui aveva omesso la comunicazione alla controparte, dichiarare l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento assunta dall'opponente e/o l'inadempimento del con condanna di quest'ultimo alla restituzione della CP_1 somma di € 6.412,8, indebitamente percepita in costanza di rapporto. con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
L'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con condanna della società opponente al pagamento della somma di pagina 2 di 15 € 6.412,8 oltre interessi e spese e, in ogni caso, condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha esposto di aver Controparte_1 concluso con la un contratto con cui era stato incaricato Parte_1 di svolgere attività consistente nella consulenza preliminare in materia di gestione del marketing e nel procacciamento di nuovi clienti disposti ad affidare alla il proprio portafoglio per il recupero di crediti, ciò Parte_1 anche mediante partecipazione alle gare di appalto e, dato atto che le parti avevano pattuito un compenso fisso di € 12.000,00 oltre oneri e un compenso variabile pari al 15% sul fatturato mensile realizzato dalla Parte_1 con i nuovi clienti procurati, oltre al rimborso spese, ha riferito che, con
[...] comunicazione, effettuata a mezzo pec, in data 22 novembre 2021, gli era stata comunicata la volontà della preponente di recedere dal rapporto contrattuale.
Ha, quindi, evidenziato il suo diritto a percepire, attese le somme già corrispostegli, il compenso residuo di € 6.412,8 anche in ragione di quanto previsto dall'art. 8 del contratto, a mente del quale, in caso di recesso prima della scadenza, la era, comunque, tenuta a pagare Parte_1
l'intera somma prevista in contratto a titolo di compenso. Pertanto, ha domandato la condanna della predetta società al relativo pagamento.
Emesso il decreto ingiuntivo, notificato in data 22.03.2022, con atto di citazione, notificato il 2 maggio 2022, la ha proposto Parte_1 opposizione.
pagina 3 di 15 Nel dettaglio l'opponente ha evidenziato che dalla disamina del contratto concluso tra le parti emergeva che il compenso concordato era dovuto al solo a fronte della sottoscrizione di contratti tra la CP_1 Parte_1
e i nuovi clienti procacciati, con la conseguenza che non avendo l'opposto
[...] procurato nuovi clienti, nulla gli era dovuto.
Ciò posto la società opponente ha osservato che la comunicazione, con la quale aveva manifestato al la volontà di porre fine al rapporto negoziale non CP_1 poteva essere intesa come un recesso ad nutum, in quanto era, piuttosto, volta a contestare un comportamento inadempiente del il quale, prima della CP_1 stipula del contratto, aveva prospettato l'acquisizione di nuovi clienti in tempi molto brevi, mentre si era poi limitato a stabilire contatti commerciali a mezzo piattaforme professionali di uso comune ovvero a prendere contatti con soggetti che facevano già parte del portafoglio clienti della Parte_1 ovvero con clienti di una impresa concorrente dell'opponente, in
[...] violazione di un patto con essa concluso, all'esito di una pregressa collaborazione, osservando che il aveva altresì presentato candidature CP_1 per la per attività che le erano precluse. Parte_1
Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento del la condanna di quest'ultimo a restituire la CP_1 somma di € 6.412,8 percepita.
Con decreto ex art. 168 bis, quinto comma c.p.c. la data della prima udienza è stata differita al 22.11.2022 e, con comparsa depositata il 20.10.2022, si è costituito in giudizio il quale ha, in primo luogo, evidenziato Controparte_1 di aver svolto l'attività che gli era stata affidata, avendo elaborato una presentazione della società opponente, e avendo contattato diversi dirigenti di società con cui aveva in precedenza lavorato, entrando in contatto, nel giro di pagina 4 di 15 meno di un mese, con 181 imprese. Dopo aver contestato l'interpretazione data dalla controparte al regolamento negoziale, che non subordinava il pagamento del compenso, nella misura fissa ivi prevista, alla conclusione dei contratti procacciati, ha evidenziato che la stipula di un contratto con i soggetti contattati richiedeva del tempo in ragione delle attività da compiere così che la
[...] non poteva dolersi della mancata stipula di contratti. Ha, Parte_1 quindi, evidenziato che la somma richiesta in sede monitoria gli era dovuta in ragione di quanto previsto dall'art. 8 del contratto concluso tra le parti, che imponeva alla società opponente l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito in caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale. Ha, infine, contestato la domanda riconvenzionale proposta, osservando che la decisione di porre fine al rapporto non trovava ragione in un suo inadempimento, ma era il frutto di una libera scelta della controparte.
Ha, quindi, precisato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe.
Con ordinanza adottata in data 17.02.2023, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti la questione relativa all'eventuale obbligo per l'opposto di procedere alla segnalazione in
Camera di Commercio di inizio attività, secondo quanto previsto dal d.lgs n.
59/2010 alla luce di quanto chiarito dalla Corte di legittimità nella sentenza n.
19161/2017.
2 Tanto esposto in ordine alla domanda proposta e alle difese svolte si osserva che dalla documentazione in atti emerge che le parti, in data 21.10.2021, avevano concluso un contratto in cui, dato atto che la si Parte_1 occupava di attività stragiudiziale di recupero crediti, avevano concordato che avrebbe prestato la propria opera professionale in suo favore, Controparte_1 occupandosi di “consulenza preliminare in materia di gestione del marketing e pagina 5 di 15 di natura commerciale ed attività di procacciamento di nuovi clienti titolari diretti del credito finalizzato a definire nuovi accordi commerciali tra l Pt_2
e nuovi clienti disposti ad affidare all' portafogli/nuovi affidamenti per Pt_2 il recupero di crediti anche tramite la partecipazione a gare di appalto”, con la precisazione che il compito del “si intenderà concluso al momento della CP_1 firma del contratto tra l' ed i nuovi clienti individuati per il tramite Pt_2 dell'attività preliminare di consulenza commerciale e procacciamento svolta dal
Consulente”. Il contratto aveva durata di tre mesi dal 19.10.2021 al 18.01.2022, non rinnovabile automaticamente, e le parti avevano convenuto in favore del un compenso fisso di €. 12.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali di CP_1 legge, per le attività di consulenza, cui doveva aggiungersi un compenso variabile, pari al 15% del fatturato prodotto dall'Azienda con i nuovi clienti, con la precisazione che, a tal fine, doveva aversi riguardo anche ai contratti stipulati dalla nei sei mesi successivi alla fine del rapporto Parte_1 professionale che la legava al Era stato, quindi, riconosciuto CP_1 all'opponente il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, fermo l'obbligo di provvedere, comunque, al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito (cfr. accordo all. da parte opponente).
E', quindi, pacifico e documentale che la in conformità Parte_1 alle previsioni del richiamato contratto del 21.10.2021, aveva versato al CP_1 dapprima, in data 22.10.2021, la somma di € 2.137,6 e, poi, in data 4.11.2021, la somma di € 4.275,00 (cfr. all. regina e regina ottobre all'atto di Pt_3 citazione).
Risulta, infine, che con pec del 22.11.2021, la aveva Parte_1 comunicato all'opposto la sua volontà di recedere dal rapporto con effetto immediato. In particolare, con tale nota l'opponente, dato atto di essersi pagina 6 di 15 determinata a concludere il contratto per cui è causa in considerazione di quanto le era stato prospettato dal circa l'acquisizione di importanti CP_1 clienti, quali FI, AN SE, SA AN, che sarebbe stato in grado di coinvolgere, e rilevato che l'attività svolta si era sostanziata in tentativi di contatto di importanti aziende tramite canali social, aveva manifestato la volontà di porre fine al rapporto, formulando contestuale richiesta di restituzione dei compensi versati (cfr. all. 3 del fascicolo del monitorio).
3. Ciò posto va, in primo luogo, chiarito che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, il contratto concluso tra le parti non condizionava l'obbligo per la di versare il compenso nella misura fissa Parte_1 pattuita alla stipula dei contratti con i clienti procurati, non potendo attribuirsi tale significato alla clausola negoziale, secondo la quale l'incarico del era CP_1 da intendersi esaurito con la stipula di tali contratti. Detta clausola evidenzia la forte correlazione tra l'incarico di consulenza e quello di procacciatore d'affari, affidato all'opposto, rendendo chiaro che il contratto concluso tra le parti era funzionale all'ampliamento del portafoglio clienti della Recon Credi Care s.r.l., ma non è di per sé idonea a trasformare l'obbligazione di mezzi assunta dall'opposto in un'obbligazione di risultato.
Inoltre, unicamente la parte variabile del compenso era correlata alla stipula di contratti con i nuovi clienti procurati dal tanto ciò vero da essere CP_1 determinata in percentuale rispetto al fatturato apportato. Il pagamento del compenso fisso non era, invece, condizionato all'acquisizione di tali clienti, come deve ritenersi, in assenza di una previsione in tal senso e valutata la disposizione di cui all'art. 6 del contratto. Tale clausola definiva, infatti, la tempistica del pagamento di tale parte del corrispettivo in modo del tutto indipendente rispetto alla stipula di nuovi contratti (cfr. art. 6 in cui è previsto pagina 7 di 15 che il compenso fisso di € 12.000,00 sarebbe stato versato, quanto a € 2.000,00 alla firma del contratto, € 4.000,00 il primo giorno del mese di novembre 2021,
€ 4.000,00, il primo giorno del mese di dicembre 2021 ed € 2.000,00 il primo giorno di gennaio 2022).
Si osserva, inoltre, che, come evidenziato da parte opposta in comparsa di risposta, la domanda proposta in sede monitoria è finalizzata a conseguire il pagamento delle somme residue del compenso pattuito non a titolo di corrispettivo per l'attività svolta, ma quale importo dovuto a norma dell'art. 8 del contratto in caso di recesso anticipato del cliente. Si tratta, in particolare, di una multa penitenziale e, quindi, di un corrispettivo per il recesso ex art. 1373, terzo comma, c.c.
4. Ciò posto ritiene questo giudice che non possa essere riconosciuto al CP_1 quanto richiesto.
Al riguardo si osserva che la legge n. 39 del 3.02.1989 riconosce il diritto alla provvigione solo ai mediatori iscritti nel ruolo istituito presso ciascuna Camera di Commercio.
Tale ruolo è stato soppresso dall'art. 73 d.lvo n. 59/2010 a mente del quale “le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e
pagina 8 di 15 successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39”.
Sul punto va, da subito, evidenziato che il d.lgs n. 59/2010 non ha abrogato la legge n. 39/1989, con la conseguenza che continuano ad avere diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio, a seguito della prescritta comunicazione.
Tanto esposto, va considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989” e, quindi, successivamente, alla segnalazione di cui all'art. 73 d.lgs n. 59/2010 (cfr.
Cass. sezioni unite n. 19161 del 2.08.2017).
In particolare, il procacciatore d'affari è un collaboratore occasionale del preponente, dal quale solo può pretendere la provvigione, cui è affidata un'attività promozionale di mediazione, che consiste nel mettere il preponente in contatto con potenziali clienti.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, nella pronuncia resa a sezioni unite sopra richiamata, anche per il procacciatore d'affari è richiesto il requisito della predetta iscrizione.
Deve, quindi, ritenersi, conformemente all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, la nullità del contratto, in assenza di tale pagina 9 di 15 requisito, per contrasto con una norma imperativa, giusta quanto previsto dall'art. 1418 c.c. (cfr. Cass. n. n. 29506 del 24.10.2023; n. 8581 del 9.04.2013; n.
2747 del 18.07.2003 e n. 15849 del 15.12.2000).
5. Tanto premesso deve darsi atto che con il contratto per cui è causa il CP_1 era stato espressamente e specificamente incaricato di svolgere un'attività di procacciatore d'affari, consistente nel mettere la in Parte_1 contatto con nuovi clienti, intenzionati ad affidarle il loro portafoglio crediti per le relative attività di recupero.
Deve, invero, ritenersi che tale attività veniva svolta in modo professionale e non occasionale dal così che questi era tenuto alla comunicazione alla CP_1
Camera di Commercio prescritta dall'art. 73 del d.lgs n. 59/2010.
Tanto emerge dalle stesse deduzioni difensive dell'opposto, anche nella misura in cui ha evidenziato di aver procurato alla controparte contatti con 181 società in meno di un mese, senza contestare quanto dedotto dall'opponente in ordine al fatto che si era presentato come un professionista in grado di procacciare in tempi brevi importanti e numerosi clienti, mediante l'utilizzo dei contatti personali acquisiti nel tempo.
5. Ciò posto si osserva che l'opposto ha evidenziato il fondamento della domanda proposta, osservando che il compenso preteso si riferiva alla sola attività di consulenza, che pure aveva svolto, per la quale non era richiesta iscrizione alla Camera di Commercio.
Invero, ritiene questo giudice che dalla disamina del contratto concluso tra le parti emerga che la predetta attività di consulenza non aveva, nell'economia del rapporto, un'autonoma rilevanza, ma era strettamente connessa all'incarico di procacciatore d'affari affidato al che costituiva la prestazione CP_1 preminente di cui lo stesso era stato incaricato, così da integrare un'attività
pagina 10 di 15 accessoria e prodromica rispetto ad essa, funzionale a consentire il corretto svolgimento delle attività di mediazione.
Tanto risulta dall'oggetto del contratto, in cui l'attività in parola è descritta come consulenza “preliminare”. L'utilizzo di tale aggettivo è, infatti, indicativo del fatto che si trattava di una attività che non era fine a sé stessa, ma funzionale ad altra. Ciò trova conferma nell'ulteriore precisazione, secondo la quale “il compito del Consulente si intenderà concluso al momento della firma del contratto tra l'azienda ed i nuovi clienti individuati per il tramite dell'attività preliminare di consulenza commerciale e procacciamento svolta dal
Consulente”. Se è, infatti, vero che, come sopra esposto, secondo il regolamento negoziale, il avrebbe maturato il diritto al compenso fisso CP_1 di € 12.000,00 a prescindere dalla stipula di nuovi contratti da parte della Recon
è altresì vero che tale clausola evidenzia il carattere unitario Parte_1 dell'incarico conferito all'opposto, funzionale all'incremento del portafoglio clienti della società opponente, tramite l'attività di procacciamento di affari, cui era meramente preliminare l'attività di consulenza.
Ciò trova conforto nella descrizione dell'attività di consulenza svolta, che, secondo quanto riferito in comparsa di risposta, era consistita nella realizzazione di una brochure per la presentazione della società opponente ai clienti da contattare (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta).
Sul punto va considerato che quanto affermato dall'opposto, negli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c. in ordine al fatto che si trattava di una consulenza inerente anche all'attività di recupero crediti non trova riscontro nel contratto concluso tra le parti, che ha riguardo ad una consulenza preliminare commerciale e afferente il marketing.
pagina 11 di 15 Ne consegue la nullità dell'intero contratto, con conseguente rigetto della domanda proposta in sede monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. Dalla nullità del contratto consegue anche il diritto della società opponente di ripetere le somme versate al a titolo di compenso, senza che dover CP_1 riscontrare se la società opponente, che, sin dall'atto di citazione, aveva richiesto la restituzione di tali somme, abbia poi tempestivamente emendato la propria domanda correlando la richiesta restitutoria anche alla nullità del contratto.
Sul punto questo giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato “reputa il Collegio di dover assicurare continuità a quanto affermato da Cass. n. 2956/2011, che in una vicenda per molti aspetti speculare a quella oggi in esame, ha affermato che in ogni caso in cui venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - poiché l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, anche ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d'ufficio, la nullità del medesimo, l'accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza, oltre ad aderire all'orientamento favorevole al rilievo d'ufficio di una causa di nullità, poi consacrato dalla citata Cass. S.U. n.
26242/2014, ha ritenuto non condivisibile l'affermazione del giudice d'appello secondo cui
l'attribuzione all'attore della somma che lo stesso aveva chiesto in restituzione in conseguenza non già dell'accoglimento della sua domanda di risoluzione, ma dell'accertata nullità del contratto costituiva in ogni caso extrapetizione. Nel ricordare che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. si verifica Ric.
pagina 12 di 15 2013 n. 14107 sez. 52 - ud. 03-10-2017 -30- propriamente solo in caso di omesso esame di una domanda o, al contrario, di pronuncia su domanda non proposta, così che il vizio di ultra ed extra petizione deve essere limitato alle ipotesi in cui il giudice alteri uno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta, ha escluso che ciò si verifichi laddove la pronunzia corrisponda nel suo risultato finale alla richiesta attorea, sebbene risulti fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti. Poiché, una volta acclarata l'insussistenza di una causa adquirendi - venga in gioco la nullità, l'annullamento, la risoluzione o la rescissione di un contratto, ovvero qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto è, come sopra visto, in ogni caso quella di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ. (conf. Cass. civ. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. civ.
12 dicembre 2005, n. 27334; Cass. civ. 1 ottobre 2001, n. 10498), deve reputarsi che la tutela accordata è invero sempre la stessa, anche se le patologie genetiche e funzionali che hanno vulnerato il sinallagma, rendendone necessaria l'attivazione, possono essere diverse. Per
l'effetto l'accoglimento della condictio indebiti in ragione del preliminare e officioso rilievo di nullità del contratto, invece che dell'accertato inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte, non costituisce extrapetizione, rientrando piuttosto nell'ambito del potere/dovere del giudice di individuare una patologia del contratto genetica e più radicale di quella azionata e, quindi, di qualificare diversamente la domanda proposta. Ric. 2013 n. 14107 sez. 52 - ud.
03-1. Inoltre, diversamente opinando, rilevata d'ufficio la nullità di un contratto del quale sia stata chiesta la risoluzione per inadempimento, non potrebbero accogliersi le richieste restitutorie avanzate dall'attore, ma dovrebbe procrastinarsene la soddisfazione all'esito dell'esperimento di una nuova e ulteriore azione di ripetizione, in contrasto, oltretutto, con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ormai presidiati dall'art.
111 Cost. Ritiene il Collegio che le suesposte considerazioni appaiano del tutto meritevoli di
pagina 13 di 15 condivisione, avendo trovato il principio della necessità di adottare le necessarie statuizioni restitutorie, in caso di rilievo ufficioso della nullità, conferma anche in Cass. S.U. n.
14828/2012”. Ne consegue che non costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accoglimento della domanda restitutoria anche nel caso in cui l'unica domanda proposta dalla parte sia quella di risoluzione, che non ha trovato accoglimento per avere il giudice rilevato in maniera ufficiosa la nullità del contratto (cfr. Cass. n. 715 del 15.01.2018 in cui è stato sancito il seguente principio di diritto “Poiché l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo, in ogni caso in cui venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accoglimento delle richieste restitutorie in conseguenza del rilievo d'ufficio della nullità del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi altresì escludere che la correlazione operata dalla parte tra la domanda di ripetizione ed una specifica causa di caducazione del vincolo contrattuale, impedisca al giudice di condannare alla ripetizione dell'indebito").
Ne consegue che va condannato alla restituzione in favore Controparte_1 della società opponente della somma di € 6.412,6, oltre interessi, da determinare, in assenza di specifiche richieste, al tasso legale dalla domanda al saldo.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai valori minimi di cui al DM 55/2014 attesa la natura e semplicità delle difese svolte a fronte di una questione sollevata d'ufficio dal giudice, con distrazione in favore del difensore antistatario dell'opponente.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 4194 emesso da questo Tribunale in data
16.03.2022;
• condanna a restituire alla Controparte_1 Parte_1
la somma di € 6.412,6 oltre interessi al tasso legale dalla
[...] domanda al saldo;
• condanna parte opposta a rifondere all'avv. Francesco Galluzzo le spese di lite che liquida in € 145,5 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 5 settembre 2025
Il Giudice
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