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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel.est. dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2921/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MONTE AMIATA,2
[...] P.IVA_1 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGGI LAURA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LAZZATI SIMONA ( ) VIA FONTANA, 16 C.F._1
20122 MILANO,
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE PARIOLI, 63 00197 CP_1 P.IVA_2 ROMA presso lo studio dell'avv. TERRIGNO MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMATA
Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 659/ 2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di (d'ora in avanti, , nonché di Parte_1 Pt_1
quale socio accomandatario illimitatamente responsabile della stessa, ritenendo: Parte_1
-ben effettuata dalla creditrice la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione CP_1 di udienza (etc) a (mediante PEC, ad opera della cancelleria) e al socio illimitatamente Pt_1 responsabile (mediante deposito presso la casa comunale del luogo di residenza), Pt_1
-provato lo stato di insolvenza di in ragione del debito erariale sociale di e. 3.500.000,00 (tale Pt_1 da escludere, quindi, l'occasionale inadempienza) da essa non onorato,
-provato il debito sociale verso attestato da decreto ingiuntivo emesso in favore di CP_1 quest'ultima.
--
pagina 1 di 3 Avverso tale sentenza ha proposto reclamo quale socio illimitatamente Parte_1 responsabile (e l.r. di , limitatamente alla ritenuta nullità della notifica -del ricorso, del decreto Pt_1 di fissazione d'udienza, del verbale dell'udienza svoltasi avanti al Tribunale di Milano il 3.7.2024- effettuata ex art. 140 cpc nei suoi confronti. Più precisamente, egli deduce che la notificazione è avvenuta “.. non tenendo conto che dall'anno 2023 e ss il signor ha stipulato con il servizio ; che la Parte_1 CP_3 CP_4 notificazione è comunque “..nulla in radice, poiché al signor non è stata recapitata la Pt_1 raccomandata contenente l'avviso ex art. 140 cpc”; che ”Dall'analisi della spedizione della raccomandata numero 6685855734315… si rileva che detta spedizione non è stata inoltrata ai sensi del servizio Seguimi al signor ; che “ ..non bastava, nei suoi confronti..”, il deposito della Pt_1 copia dell'atto presso la casa comunale, ma occorrevano, altresì, l'affissione dell'avviso alla porta di abitazione, la spedizione di una raccomandata e, soprattutto “.. che la predetta raccomandata informativa fosse stata effettivamente ricevuta..o quanto meno .. pervenuta nella sfera di conoscibilità presso il suo indirizzo”: con la conseguenza che la notifica -a suo dire, nulla- avrebbe dovuto essere rinnovata ex art. 291 cpc. Previo espletamento degli incombenti previsti dall'art. 51 CCII, ha concluso chiedendo di accogliere il suo reclamo “con ogni consequenziale effetto di legge in punto revoca della sentenza”.
Costituitasi, ha contestato la fondatezza del reclamo, del quale ha chiesto la reiezione. CP_1
Nessuno si è costituito per la Liquidazione giudiziale, della quale è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 30.1.2025, alla presenza dei difensori delle parti costituite, la Corte ha assunto la causa in decisione.
-- Il reclamo è infondato. A fronte dell'eccezione di di nullità della notifica effettuata nei suoi confronti quale socio Pt_1 accomandatario e illimitatamente responsabile di si osserva quanto segue. Pt_1
Come sottolineato da il servizio consente di ricevere la corrispondenza dal CP_1 CP_4 vecchio al nuovo recapito, ma NON si estende agli atti giudiziari o equiparati ex lege, né alle comunicazioni connesse alla notifica di atti giudiziari notificati con le modalità previste dalla l.
890/1982.
Quanto precede esclude ogni rilevanza al lamentato, mancato inoltro della raccomandata al Pt_1 con il servizio CP_4
Ciò detto, giova rilevare che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.7.2024, con decreto del 4.7.24 il Tribunale di Milano, rilevata l'irritualità della (prima) notifica effettuata dalla creditrice procedente nei confronti del socio illimitatamente responsabile ha fissato la CP_1 Pt_1 successiva udienza al 25.9.2024 e ordinato alla la ri-notifica di persona al presso la CP_1 Pt_1 residenza ex art. 107 c.1 DPR 1229/1999 del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell'udienza, del verbale dell'udienza del 3.7.2024; ove la notifica non avesse potuto essere compiuta con le dette modalità, essa avrebbe dovuto essere effettuata “… mediante deposito nella casa comunale della residenza, deposito di cui deve darsi notizia anche mediante l'affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e per raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di 15 giorni antecedenti all'udienza sopra fissata”.
pagina 2 di 3 A seguito di tale decreto accertato che era residente in [...] Parte_1
Caterina n. 13, lett. E, interno 1, a Poggibonsi, come risultava dalla documentazione da essa versata in atti- ha tentato la notifica al innanzitutto di persona ex art. 107 cit., ma inutilmente, come Pt_1 attestato nella (difficoltosamente leggibile) relata di notifica dall'UG (facente prova fino a querela di falso, nde), nella quale si legge che “in loco” la notifica non gli era stata possibile (“anzi, non avendo trovato alcuna persona fra quelle abilitate a ricevere la copia..”) e che, successivamente, egli aveva depositato
“..la medesima nella casa comunale di Poggibonsi, affiggendo avviso all'abitazione e spedendo
..raccomandata n. ai sensi dell'art. 140 cpc, spedita il 9.8.2024”.
ha prodotto, altresì, la ricevuta di avvenuta spedizione in data 9.8.2024, al della CP_1 Pt_1 raccomandata n. 66858573434315 al suo indirizzo di residenza a Poggibonsi, via Santa Caterina 13/E, l'avviso di ricevimento 9.8.2024 con indicazione del medesimo numero della predetta raccomandata, nonché la successiva comunicazione al mittente (l'avv. M. Terrigno di circa l'avvenuta CP_1 compiuta giacenza della raccomandata in data 14.9.2024 (e dunque prima della scadenza del termine per la ri-notifica assegnato dal Tribunale).
Né il reclamante risulta avere contestato che -dell'avvenuto deposito della copia presso la casa comunale di Poggibonsi- gli è stata data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta della sua abitazione, con successiva spedizione a lui di una raccomandata (il cui numero 66858573434315 -che egli ha riportato nel reclamo- è il medesimo contenuto nell'atto di spedizione e nell'avviso di ricevimento), né dell'avvenuta compiuta giacenza della stessa, con successiva restituzione al mittente.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che, diversamente da quanto ritenuto dal reclamante la raccomandata è entrata nell'ambito della sua conoscibilità e che la (ri-)notifica si è nei Pt_1 suoi confronti perfezionata, al più tardi, con la comprovata compiuta giacenza della stessa.
--
Il reclamo va dunque rigettato, con condanna del reclamante a rifondere alla reclamata le CP_1 spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, considerato l'impegno profuso e il valore indeterminabile, complessità bassa, della presente controversia. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002 e succ. mod.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da nella sua dedotta qualità, avverso la sentenza n. Parte_1
659/2024 del Tribunale di Milano,
2. condanna il reclamante a rifondere a le spese del presente grado, liquidate in e. 3.000,00, CP_1 oltre agli accessori dovuti per legge,
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002 e succ. mod.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 30.1.2025.
Il Consigliere rel. est. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel.est. dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2921/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MONTE AMIATA,2
[...] P.IVA_1 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGGI LAURA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LAZZATI SIMONA ( ) VIA FONTANA, 16 C.F._1
20122 MILANO,
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE PARIOLI, 63 00197 CP_1 P.IVA_2 ROMA presso lo studio dell'avv. TERRIGNO MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMATA
Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 659/ 2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di (d'ora in avanti, , nonché di Parte_1 Pt_1
quale socio accomandatario illimitatamente responsabile della stessa, ritenendo: Parte_1
-ben effettuata dalla creditrice la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione CP_1 di udienza (etc) a (mediante PEC, ad opera della cancelleria) e al socio illimitatamente Pt_1 responsabile (mediante deposito presso la casa comunale del luogo di residenza), Pt_1
-provato lo stato di insolvenza di in ragione del debito erariale sociale di e. 3.500.000,00 (tale Pt_1 da escludere, quindi, l'occasionale inadempienza) da essa non onorato,
-provato il debito sociale verso attestato da decreto ingiuntivo emesso in favore di CP_1 quest'ultima.
--
pagina 1 di 3 Avverso tale sentenza ha proposto reclamo quale socio illimitatamente Parte_1 responsabile (e l.r. di , limitatamente alla ritenuta nullità della notifica -del ricorso, del decreto Pt_1 di fissazione d'udienza, del verbale dell'udienza svoltasi avanti al Tribunale di Milano il 3.7.2024- effettuata ex art. 140 cpc nei suoi confronti. Più precisamente, egli deduce che la notificazione è avvenuta “.. non tenendo conto che dall'anno 2023 e ss il signor ha stipulato con il servizio ; che la Parte_1 CP_3 CP_4 notificazione è comunque “..nulla in radice, poiché al signor non è stata recapitata la Pt_1 raccomandata contenente l'avviso ex art. 140 cpc”; che ”Dall'analisi della spedizione della raccomandata numero 6685855734315… si rileva che detta spedizione non è stata inoltrata ai sensi del servizio Seguimi al signor ; che “ ..non bastava, nei suoi confronti..”, il deposito della Pt_1 copia dell'atto presso la casa comunale, ma occorrevano, altresì, l'affissione dell'avviso alla porta di abitazione, la spedizione di una raccomandata e, soprattutto “.. che la predetta raccomandata informativa fosse stata effettivamente ricevuta..o quanto meno .. pervenuta nella sfera di conoscibilità presso il suo indirizzo”: con la conseguenza che la notifica -a suo dire, nulla- avrebbe dovuto essere rinnovata ex art. 291 cpc. Previo espletamento degli incombenti previsti dall'art. 51 CCII, ha concluso chiedendo di accogliere il suo reclamo “con ogni consequenziale effetto di legge in punto revoca della sentenza”.
Costituitasi, ha contestato la fondatezza del reclamo, del quale ha chiesto la reiezione. CP_1
Nessuno si è costituito per la Liquidazione giudiziale, della quale è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 30.1.2025, alla presenza dei difensori delle parti costituite, la Corte ha assunto la causa in decisione.
-- Il reclamo è infondato. A fronte dell'eccezione di di nullità della notifica effettuata nei suoi confronti quale socio Pt_1 accomandatario e illimitatamente responsabile di si osserva quanto segue. Pt_1
Come sottolineato da il servizio consente di ricevere la corrispondenza dal CP_1 CP_4 vecchio al nuovo recapito, ma NON si estende agli atti giudiziari o equiparati ex lege, né alle comunicazioni connesse alla notifica di atti giudiziari notificati con le modalità previste dalla l.
890/1982.
Quanto precede esclude ogni rilevanza al lamentato, mancato inoltro della raccomandata al Pt_1 con il servizio CP_4
Ciò detto, giova rilevare che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.7.2024, con decreto del 4.7.24 il Tribunale di Milano, rilevata l'irritualità della (prima) notifica effettuata dalla creditrice procedente nei confronti del socio illimitatamente responsabile ha fissato la CP_1 Pt_1 successiva udienza al 25.9.2024 e ordinato alla la ri-notifica di persona al presso la CP_1 Pt_1 residenza ex art. 107 c.1 DPR 1229/1999 del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell'udienza, del verbale dell'udienza del 3.7.2024; ove la notifica non avesse potuto essere compiuta con le dette modalità, essa avrebbe dovuto essere effettuata “… mediante deposito nella casa comunale della residenza, deposito di cui deve darsi notizia anche mediante l'affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e per raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di 15 giorni antecedenti all'udienza sopra fissata”.
pagina 2 di 3 A seguito di tale decreto accertato che era residente in [...] Parte_1
Caterina n. 13, lett. E, interno 1, a Poggibonsi, come risultava dalla documentazione da essa versata in atti- ha tentato la notifica al innanzitutto di persona ex art. 107 cit., ma inutilmente, come Pt_1 attestato nella (difficoltosamente leggibile) relata di notifica dall'UG (facente prova fino a querela di falso, nde), nella quale si legge che “in loco” la notifica non gli era stata possibile (“anzi, non avendo trovato alcuna persona fra quelle abilitate a ricevere la copia..”) e che, successivamente, egli aveva depositato
“..la medesima nella casa comunale di Poggibonsi, affiggendo avviso all'abitazione e spedendo
..raccomandata n. ai sensi dell'art. 140 cpc, spedita il 9.8.2024”.
ha prodotto, altresì, la ricevuta di avvenuta spedizione in data 9.8.2024, al della CP_1 Pt_1 raccomandata n. 66858573434315 al suo indirizzo di residenza a Poggibonsi, via Santa Caterina 13/E, l'avviso di ricevimento 9.8.2024 con indicazione del medesimo numero della predetta raccomandata, nonché la successiva comunicazione al mittente (l'avv. M. Terrigno di circa l'avvenuta CP_1 compiuta giacenza della raccomandata in data 14.9.2024 (e dunque prima della scadenza del termine per la ri-notifica assegnato dal Tribunale).
Né il reclamante risulta avere contestato che -dell'avvenuto deposito della copia presso la casa comunale di Poggibonsi- gli è stata data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta della sua abitazione, con successiva spedizione a lui di una raccomandata (il cui numero 66858573434315 -che egli ha riportato nel reclamo- è il medesimo contenuto nell'atto di spedizione e nell'avviso di ricevimento), né dell'avvenuta compiuta giacenza della stessa, con successiva restituzione al mittente.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che, diversamente da quanto ritenuto dal reclamante la raccomandata è entrata nell'ambito della sua conoscibilità e che la (ri-)notifica si è nei Pt_1 suoi confronti perfezionata, al più tardi, con la comprovata compiuta giacenza della stessa.
--
Il reclamo va dunque rigettato, con condanna del reclamante a rifondere alla reclamata le CP_1 spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, considerato l'impegno profuso e il valore indeterminabile, complessità bassa, della presente controversia. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002 e succ. mod.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da nella sua dedotta qualità, avverso la sentenza n. Parte_1
659/2024 del Tribunale di Milano,
2. condanna il reclamante a rifondere a le spese del presente grado, liquidate in e. 3.000,00, CP_1 oltre agli accessori dovuti per legge,
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002 e succ. mod.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 30.1.2025.
Il Consigliere rel. est. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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