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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/07/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in funzione monocratica nella persona del Giudice onorario dott.ssa Patrizia Carota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2068/2019 promossa da:
individuale (P. IV , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anthony Hernest Aliano ed elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Chieti, n. 20, presso lo Studio Legale Aliano CP_1 [...]
giusta mandato in atti;
CP_2
- Opponente - contro
(P. IV , subentrata nel credito alla in Controparte_3 P.IVA_2 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Titti Faranda e
Duccio Araclio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Teramo, alla Vico della
Luna, n. 5, giusta mandato in atti;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di forniture di beni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Opponente, “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: − NEL MERITO, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
alla società opposta er le ragioni qui esplicate e, per Parte_1 Controparte_3 l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 1 di 5 Opposti, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare: Concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
in via principale: Confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, risultando provata la totalità del credito, ovvero condannare l'opponente al pagamento in favore della convenuta della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo;
Condannare l'opponente alle spese del presente giudizio, oltre le spese legali liquidate in decreto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1 adiva il Tribunale di Teramo formulando formale opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
550/2019, emesso dal Tribunale di Teramo il 12.4.2019 (R.G. 1095/2019) e notificato il 23.4.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.232,08 oltre interessi e spese, a titolo di fornitura di merce acquistata e non saldata.
Ha eccepito e dedotto l'opponente, in estrema sintesi e per quanto di interesse, l'assoluta carenza di sostegno di fatto della pretesa creditoria, non risultando forniture che non siano state saldate né tantomeno le fatture enucleate a sostegno della pretesa monitoria.
Costituitisi in giudizio, l'opposta ha eccepito e dedotto, in estrema sintesi e per quanto di interesse, di aver dato prova del rapporto tra le parti e della consegna della merce con il deposito già in sede monitoria delle fatture accompagnatorie, e che parte opponente non ha mai contestato il rapporto tra le parti, non ha disconosciuto la firma sulle fatture né ha negato che la merce ordinata sia stata effettivamente consegnata alla propria società.
La causa, di natura documentale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, perveniva all'udienza del 9.10.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e trattenuta in decisione, senza ulteriori termini, scaduti quelli concessi alle parti per il deposito di note conclusionali.
*****
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni e nei limiti che seguono.
Giova osservare che, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, pagina 2 di 5 sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite. In particolare, in ossequio al tradizionale criterio di riparto dell'onere della prova (cfr. per tutte Cass. Civ. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), l'opposto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento, pur qualificato, spettando di converso all'opponente dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato o che esso non è causalmente o psicologicamente imputabile allo stesso.
Nel merito e nel caso specifico, la pretesa creditoria dell'opponente trae origine dall'omesso pagamento della fornitura di merce resa in proprio favore, per la quale, diversamente da come dedotto da parte opponente, sono state emesse le fatture da parte dell'odierna opposta che, nel Controparte_3 depositare il ricorso per decreto ingiuntivo, ha allegato le fatture accompagnatorie, ovvero fatture firmate dal cliente al momento della recezione merci, fatture che non sono state contestate dal Par gostino e regolarmente registrate nei fogli contabili depositati con il ricorso monitorio.
Va osservato che la fattura – da considerarsi come scrittura avente lo scopo di riflettere le vicende giuridiche dell'impresa – rientra, unitamente alle altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, tra quei documenti che l'imprenditore esercente un'attività commerciale, ai sensi dell'art. 2214, secondo comma, c.c., è tenuto a conservare. In particolare, l'articolo in parola richiede proprio che quest'ultimo custodisca, ordinatamente e per ciascun affare, gli originali delle fatture ricevute nonché le copie di quelle spedite.
In ordine al valore probatorio attribuibile alla fattura è necessario, quindi, prendere in considerazione gli artt. 2709 e 2710 c.c. che disciplinano l'efficacia probatoria delle scritture contabili, affermando come le stesse possano fare prova contro ovvero a favore l'imprenditore da cui provengono, dettando, per quest'ultima ipotesi, limiti e presupposti particolarmente rigorosi. La giurisprudenza è pacifica nell'affermare l'applicabilità degli articoli in parola alla fattura commerciale. Infatti, costituisce orientamento ormai consolidato quello secondo cui quest'ultima, in conseguenza della sua accettazione, ha efficacia probatoria non solamente nei confronti dell'emittente, ma anche tra imprenditori relativamente ai rapporti – in particolare, di quelli aventi natura contrattuale - tra gli stessi intercorsi (Cass. civ., sez. II, 19 Luglio 2011, n. 15832; Cass. civ. sez. I, 19 Febbraio 2010, n. 3990;
Cass. civ., sez. II, 7 Agosto 1990, n. 7976).
È proprio sulla base del principio delineato in tali arresti, che può rilevarsi l'idoneità della fattura a costituire piena prova tra imprenditori dell'esistenza del relativo contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione oggetto dello stesso. Accettazione che, peraltro, non richiede formule sacramentali, potendosi esprimere anche mediante comportamenti concludenti, ove la fattura venga portata a conoscenza del destinatario. (Cass. civ. sez. II, 11 Maggio 2007, n. 10860). pagina 3 di 5 Il caso di specie si inscrive perfettamente in quanto statuito dalla Corte, anche se, a ben vedere, il principio della validità dell'accettazione facta concludentia è affermato ad abundantiam, ossia a maggior conforto di quello principale, relativo alla efficacia probatoria della fattura.
Ciò risulta dalla circostanza che, nel caso in esame, le fatture poste da parte ricorrente alla base della richiesta di decreto ingiuntivo e recapitate al debitore, sono state da quest'ultimo accettate singolarmente mediante sottoscrizione: contegno, questo, che non può certo qualificarsi come accettazione tacita, indiretta, ossia implicita.
Alla luce di quanto affermato dalla S.C., dunque, dell'esistenza del contratto di forniture di beni intervenuto tra parte ricorrente e parte debitrice, non può in alcun modo dubitarsi.
Ciò – lo si ribadisce – in forza dell'esistenza di fatture commerciali accettate da parte debitrice, aventi, in quanto tali, efficacia probatoria piena della sussistenza del relativo contratto;
infatti, parte opposta ha prodotto le fatture accompagnatorie - non contestate - e sottoscritte, valevoli come documenti di trasporto, oltre alle scritture contabili, di per sé già sufficienti a provare l'esistenza del credito (All. nn.
1 e 2 del Doc. n. 2); a tal proposito, gli estratti notarili dei libri contabili della in atti, CP_3 come prescrive la legge, contengono l'indicazione in termini quantitativi e/o monetari dei singoli atti dell'impresa e del risultato economico dell'attività svolta.
La dunque, ha pienamente adempiuto l'onere probatorio sulla stessa incombente ex art. CP_3
2697 c.c., in tema di ripartizione di onere della prova, mentre parte opponente nella spiegata opposizione fa riferimento ad argomentazione da un lato generica e dall'altro non afferente e/o in contraddizione a quanto documentalmente in atti.
Per tali ragioni l'opposizione va rigettata.
Giova, infine, dar conto della correttezza dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi a codesto ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, pressoché dimidiati in relazione all'attività difensiva concretamente espletata ed alla non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate ex art. 4
D.M. Cit.-
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da disattesa ogni contraria Parte_2 istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il d.i. opposto n.
550/2019;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2 alla refusione delle spese di lite, in favore di che si liquidano in euro Controparte_3
2.600,00 per compensi professionali al difensore - oltre rimborso forfettario, IVA e cap come per legge.
Così è deciso in Teramo, lì data del deposito
IL GIUDICE ONORARIO
Dott. ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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