Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2025, proposto da AS NN, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro Pro-Tempore, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Frosinone, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della Sentenza Tribunale di Cassino n. 386/2025 pubbl. il 10/04/2025 RG n. 2462/2022 passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa NE MO OL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 386/2025 pubbl. il 10/04/2025 RG n. 2462/2022, passata in giudicato, con cui il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente così statuendo in dispositivo:
“Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
-Dichiara illegittima la successione di contratti a termine intercorsi tra AS NN e il Ministero dell’Istruzione e per l’effetto condanna il Ministero resistente a risarcire il danno cagionato a quest’ultimo per tale illegittima reiterazione, determinato nella misura di 4 mensilità della retribuzione globale di fatto a questo spettante alla data della domanda, da determinarsi sulla base delle tabelle retributive allegate ai CCNL applicati al rapporto;
-dichiara il diritto di AS NN, durante l’intero servizio a tempo determinato effettuato come da stato matricolare in atti, a vedersi riconosciuta l’intera anzianità maturata durante il medesimo servizio pre-ruolo e il diritto a vedersi riconosciuti i medesimi incrementi stipendiali previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, e per l’effetto condanna il Ministero resistente al pagamento delle differenze maturate sulla retribuzione tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento dell’anzianità di servizio, oltre la maggiore somma tra interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione;
-Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore di AS NN che si liquidano in complessivi € 2.695,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
La sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata in data 16.05.2025, ed è passata in giudicato.
Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2 del cod. proc. amm..
Il ricorso risulta, poi, ammissibile anche quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda (accertato con idonea certificazione dell’Ufficio competente) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio, poi, residua sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) del cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo è previsto proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Il ricorso è, altresì, fondato nel merito.
Ed invero, non è stato contestato dal Ministero, costituito con atto di mera forma, che il giudicato contenuto nella Sentenza Tribunale di Cassino n. 386/2025 pubbl. il 10/04/2025 RG n. 2462/2022 passata in giudicato, ad oggi non sia stato eseguito dall’amministrazione.
Sono, inoltrem decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto ex lege per le esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
Conseguentemente, deve essere ordinato al Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione al titolo in epigrafe, previa adozione di ogni necessaria attività per la quantificazione del dovuto anche in contraddittorio con l’avente diritto, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte, attraverso l’integrale pagamento di quanto in esso riportato, oltre gli interessi legali sino al soddisfo, con l’avviso che, in mancanza si procederà alla nomina di un commissario ad acta.
Per il caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, si nomina il commissario ad acta in persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Latina/Frosinone o suo delegato, che provvederà nel termine di giorni sessanta, con spese da porre a carico dell’amministrazione soccombente, a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il compenso per il commissario ad acta viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda),
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla Sentenza del Tribunale di Cassino n. 386/2025 pubbl. il 10/04/2025 RG n. 2462/2022 entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta nel termine e ai sensi di cui in parte motiva.
- pone a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
- Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti competente per ogni eventuale valutazione sul danno erariale determinato dall’inadempimento dell’amministrazione.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE MO OL NO, Presidente, Estensore
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NE MO OL NO |
IL SEGRETARIO