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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/07/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1047/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Stefania Del Macchia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Paola Andreini CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Lucca il giorno 20/09/2008 tra e;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile CP_1 Parte_1 del Comune di Lucca di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sul registro degli atti di matrimonio: Atti di Matrimonio del Comune di Lucca dell'anno 2008 al n. 146 Parte 1
CONDIZIONI
3) disporre l'affidamento condiviso delle figlie e;
Persona_1 Persona_2
4) prevedere il seguente calendario di frequentazione tra padre e figlie: a) week end alterni dal sabato alle ore 12, sino alla domenica sera, giorno in cui il SI. accompagnerà le bimbe dalla CP_1 SI.ra per poi tornare a Milano;
b) facoltà del padre di iniziare il week end, andando a Pt_1 prendere le figlie, dal venerdì alle ore 19,00 fino alla domenica sera, previo avviso alla madre almeno
10 giorni prima;
c) vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio, negli anni pari primo periodo al padre e secondo alla madre, negli anni dispari primo periodo alla madre e secondo al padre d) Pasqua e PA, ad anni alterni, anni pari con la madre e anni dispari con il padre salvo che l'alternanza non comporti l'inversione dei week end alternati. e) I genitori espressamente convengono che il fine settimana di Pasqua e PA non comporta deroga al calendario perché laddove l'alternanza dei week end venisse modificata verrebbe pregiudicata la possibilità per il padre prevista al punto b) di anticipare il week end al venerdì. Per comprendere l'alternanza dei week end e capire quali saranno in futuro i fine settimana di spettanza del padre si consideri che i week end sotto descritti sono stati e saranno i seguenti: 11-12 gennaio, 25-26 gennaio,
8-9 febbraio, 22-23 febbraio, 8-9 marzo, 22-23 marzo, 5-6 aprile, 19 – 20 aprile, 3-4 maggio, 17-18 maggio, 31 maggio -1 giugno ecc. In ogni caso i genitori non lasceranno trascorrere più di tre weekend senza vedere le figlie f) Ferie estive (tra giugno fine della scuola e settembre rientro a scuola) per quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori da concordare entro il
30 giugno di ogni anno. g) Le previsioni di cui ai punti precedenti rappresentano la regolamentazione minima tra i genitori, che potrà essere modificata, nell'indispensabile accordo tra essi, anche in funzione dei turni di lavoro e della disponibilità manifestata dai genitori. h) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere una comunicazione regolare l'uno con l'altro ed essere collaborativi tra loro. Si impegnano altresì affinché le figlie mantengano una comunicazione quotidiana con l'altro genitore quando non sono insieme. Il padre potrà in qualsiasi momento comunicare con le figlie tutti i giorni telefonicamente;
i) Le bimbe hanno il telefono, ma qualora la madre non consenta loro di usarlo sarà la stessa SI.ra a rendersi disponibile a rispondere al telefono per consentire Pt_1 alle figlie di parlare con il padre;
5) stabilire che il SI. corrisponda alla SI.ra , per il mantenimento CP_1 Parte_1 delle figlie, la somma mensile di € 500,00 oltre rivalutazione ISTAT (decorrenza febbraio 2025) entro il giorno 10 di ogni mese;
6) stabilire che i genitori sostengano in parti uguali le spese di carattere straordinario come previsto nel Protocollo del Tribunale di Lucca 7/10/2020 da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto. Anche gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico o Privato relativamente a spese scolastiche/o sanitarie alla prole, come a titolo esemplificativo il cd. Pacchetto Scuola erogato dal Comune andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. 7) Circa la deducibilità delle spese straordinarie, le parti convengono di mantenere la medesima modalità seguita fino ad oggi dalla separazione, ovvero le spese straordinarie sono detraibili ai fini
IRPEF dalla sig nella misura del 100%. Parte_1
8) disporre che l'assegno unico sia percepito dalla SI.ra nella misura del 100%; Parte_1
9) I coniugi, dal momento che svolgono entrambi un'attività lavorativa adeguatamente remunerata e sono quindi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere patrimoniale ivi compreso l'assegno divorzile.
10) I coniugi in questa sede intendono definire ogni loro rapporto patrimoniale sorto in occasione del matrimonio, assumendo l'impegno al trasferimento da parte del SI. alla SI.ra CP_1
della propria quota dei diritti immobiliari sull'immobile e sui terreni di i coniugi cui Parte_1 sono comproprietari e conseguente liberazione del SI. dalle obbligazioni derivanti CP_1 dal mutuo sopra descritto in premessa. In particolare la SI.ra ha intenzione di Parte_1 divenire unica proprietaria dell'immobile e dei terreni di cui i coniugi sono comproprietari e di provvedere alla liberazione del SI. dagli obblighi derivanti dal mutuo. CP_1
11) L'immobile di cui sopra in comproprietà tra i coniugi è attualmente locato alla SI.ra Pt_2 con contratto stipulato in data 14/07/2018 registrato in data 18/07/2018 (n. 3181 serie 3T).
[...]
A tal fine si conviene quanto segue. 12) Il SI. , con la sottoscrizione del presente atto, CP_1 si impegna e si obbliga a cedere e vendere alla SI.ra che si impegna e si obbliga ad Parte_1 acquistare: A) i diritti di comproprietà pari ad un mezzo (½) sui seguenti beni immobili siti nel
Comune di Lucca frazione San Pietro a Vico località “Corte Quilici”, Via delle Piagge II n. 355 e precisamente: 1) immobile per civile abitazione: porzione di fabbricato di maggior mole elevato a tre piani oltre il terrestre costituito da sei unità destinate ad abitazioni, l'appartamento è posto al secondo piano ed è composto da ingresso-soggiorno, cucina-sala da pranzo, ripostiglio, due bagni, disimpegno e tre camere con annesse pertinenze (vano soffitta al terzo piano) rappresentato all'Agenzia Entrate Servizi Catastali Comune di Lucca al foglio 81 particella 67 sub. 21 cat. A3
Classe 10 Consistenza 7 vani superficie mq 142 rendita euro 668,81 2) terreno rappresentato all'Agenzia Entrate Servizi Catastali Comune di Lucca al foglio 81 particella 1183 reddito dominicale € 0,47, reddito agrario € 0,16 (frutteto di classe 2) mq 25
- terreno rappresentato all'Agenzia Entrate Servizi Catastali Comune di Lucca al foglio 81 particella
1189 reddito dominicale € 0,22, reddito agrario € 0,08 (frutteto di classe 2) mq 12 B) i diritti di comproprietà pari ad un ottavo (1/8) sui seguenti terreni:
3)Terreno rappresentato all'Agenzia Entrate Servizi Catastali Comune di Lucca foglio 81 particella
1182 reddito dominicale € 2,34, reddito agrario € 0,81 (frutteto di classe 2) mq 125 4)Terreno rappresentato all'Agenzia Entrate Servizi Catastali Comune di Lucca foglio 81 particella
1186 reddito dominicale € 0,86, reddito agrario € 0,30 (frutteto di classe 2) mq 46.
Tutti acquistati con atto di Lucca del 10/01/2012 rep. 100441, raccolta n. Persona_3
22942 registrato a Lucca l'11/01/2012 al n. 282 serie 1T e trascritto presso RRII di Lucca
l'11/01/2012 Reg. Gen. 459 e Reg. Part. 305.
Il complesso immobiliare sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alla parte cessionaria, come essa stessa dichiara di accettare, con ogni inerente diritto, ragione, azione, accessorio ed accessione, servitù, dipendenza.
Il SI. dichiara e garantisce la piena proprietà e libera disponibilità di quanto ceduto CP_1
e che il tutto è esente da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, salvo l'ipoteca volontaria concesse dai coniugi a garanzia del mutuo contratto ed infra descritto.
A seguito della presente cessione la SI.ra già contitolare dei diritti pari ad un mezzo Pt_1 sull'immobile e sui terreni (sub. 2 e 3) in oggetto, ne diverrà piena ed esclusiva proprietaria e già contitolare dei diritti pari ad un ottavo sui terreni (sub. 4 e 5) ne diverrà proprietaria per la quota di
1/4. 13) Il rogito notarile di cessione sarà stipulato entro 90 giorni dalla emanazione della sentenza, in una data ricompresa tra il giorno 5 e 23 del mese che sarà scelto per l'atto al fine di consentire all'Istituto bancario presso cui è in essere il mutuo di effettuare il conteggio per l'estinzione del mutuo, mediante la quale l'intestato Tribunale accoglierà le richieste dei ricorrenti presso Notaio scelto dalla SI.ra , la quale si accollerà ogni onere e/o spesa ad esso relativa. Parte_1
14) La SI.ra al momento del rogito, verserà in un'unica soluzione, a mezzo bonifico Pt_1 istantaneo intestato all'Istituto di credito, la somma necessaria – ivi comprese eventuali spese di chiusura anticipata - per l'estinzione del mutuo ancora gravante sull'immobile previamente conteggiata nei tempi di cui sopra e che sarà utilizzata per procedere alla cancellazione dell'ipoteca volontaria e/o di qualsivoglia gravame.
15) Il costo per la redazione dell'attestazione di prestazione energetica, di seguito A.P.E. verrà sostenuto dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
16) Le parti, prima del rogito, si impegnano a richiedere all'amministratore di condominio CP_2
l'attestazione dei pagamenti condominiali che sarà allegata all'atto.
[...]
17) Gli effetti giuridici ed economici della cessione decorreranno dalla stipula del rogito notarile.
18) La convenzione in oggetto, in quanto volta alla definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi inserendosi tra “gli atti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio” sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
19) Le parti convengono che la liberazione del SI. dagli impegni assunti con Intesa CP_1
San Paolo derivante dal mutuo sopra descritto dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31/07/2025. Termine che le parti considerano come essenziale tenuto conto del fatto che scadrà il contratto di locazione con cessazione del pagamento del canone da parte della conduttrice. Le parti pertanto convengono che in caso di ritardo nella stipula del contratto di cessione dei diritti immobiliari in adempimento degli obblighi assunti in sede di divorzio, la SI.ra a Parte_1 decorrere dal 01/08/2025 corrisponderà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., al SI a CP_1 metà del canone di locazione che avrebbe percepito nel caso in cui il contratto di locazione fosse stato in essere, ovvero la somma di Euro 325,00 mensile per ogni mese di ritardo fino al giorno del rogito mentre in caso di frazionamento del mese per ogni giorno di ritardo € 10 al giorno;
20) Le parti, alla scadenza del contratto di locazione, ovvero al momento della riconsegna delle chiavi, si impegnano a restituire alla locatrice il deposito cauzionale nella misura del 50% ciascuno salvo inadempimenti o eventuali danni da parte della locatrice.
21) Le spese ed i compensi professionali della presente causa sono da intendersi compensati tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 5.4.2024 e regolarmente notificato, a dedotto Parte_1 di aver contratto matrimonio civile il 20.9.2008 con unione dalla quale sono CP_1 nate le figlie (26.1.2012) ed (17.7.2013), entrambe minorenni e non Persona_2 Persona_1 economicamente autosufficienti. Ha aggiunto che essendo venute meno le condizioni per la convivenza e per la prosecuzione del vincolo, i coniugi avevano ottenuto la separazione personale stipulando un accordo di negoziazione assistita. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni indicate in ricorso.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al Pubblico Ministero.
Si è costituto che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di scioglimento del CP_1 matrimonio, contestando nel resto quanto ex adverso dedotto, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
All'udienza del 20.9.2024 sono state sentite le parti personalmente e, esperito il tentativo di conciliazione, è stato disposto un rinvio per trattative, su richiesta.
In esito ad alcuni rinvii richiesti dalle parti, è stato dato atto del raggiungimento di un accordo, versato agli atti del procedimento, con conseguente richiesta di sostituzione dell'udienza del
25.6.2025 con il deposito di note di trattazione scritta.
Nelle note sostitutive dell'udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi all'accordo depositato, e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*** Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.Lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Il procedimento di separazione, introdotto in data 8.6.2021 con la sottoscrizione di un accordo di negoziazione assistita, è stato autorizzato dalla Procura della Repubblica di Lodi in data 14.6.2021, sicché alla data del deposito del ricorso (5.4.2024) era certamente trascorso il termine previsto dalla legge.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge, la ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale e l'insistenza nel ricorso dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto all'affidamento, collocazione e mantenimento delle minori, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate, sopra trascritte, in quanto non contrarie all'interesse della prole di età minore, dovendosi prendere atto altresì degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese, come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lucca, il 20.9.2008 da , Parte_1 nata a [...], il [...], e , nato a [...], il [...], trascritto nei Registri CP_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008 al n. 146 parte 1, - recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1047/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Stefania Del Macchia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Paola Andreini CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Lucca il giorno 20/09/2008 tra e;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile CP_1 Parte_1 del Comune di Lucca di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sul registro degli atti di matrimonio: Atti di Matrimonio del Comune di Lucca dell'anno 2008 al n. 146 Parte 1
CONDIZIONI
3) disporre l'affidamento condiviso delle figlie e;
Persona_1 Persona_2
4) prevedere il seguente calendario di frequentazione tra padre e figlie: a) week end alterni dal sabato alle ore 12, sino alla domenica sera, giorno in cui il SI. accompagnerà le bimbe dalla CP_1 SI.ra per poi tornare a Milano;
b) facoltà del padre di iniziare il week end, andando a Pt_1 prendere le figlie, dal venerdì alle ore 19,00 fino alla domenica sera, previo avviso alla madre almeno
10 giorni prima;
c) vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio, negli anni pari primo periodo al padre e secondo alla madre, negli anni dispari primo periodo alla madre e secondo al padre d) Pasqua e PA, ad anni alterni, anni pari con la madre e anni dispari con il padre salvo che l'alternanza non comporti l'inversione dei week end alternati. e) I genitori espressamente convengono che il fine settimana di Pasqua e PA non comporta deroga al calendario perché laddove l'alternanza dei week end venisse modificata verrebbe pregiudicata la possibilità per il padre prevista al punto b) di anticipare il week end al venerdì. Per comprendere l'alternanza dei week end e capire quali saranno in futuro i fine settimana di spettanza del padre si consideri che i week end sotto descritti sono stati e saranno i seguenti: 11-12 gennaio, 25-26 gennaio,
8-9 febbraio, 22-23 febbraio, 8-9 marzo, 22-23 marzo, 5-6 aprile, 19 – 20 aprile, 3-4 maggio, 17-18 maggio, 31 maggio -1 giugno ecc. In ogni caso i genitori non lasceranno trascorrere più di tre weekend senza vedere le figlie f) Ferie estive (tra giugno fine della scuola e settembre rientro a scuola) per quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori da concordare entro il
30 giugno di ogni anno. g) Le previsioni di cui ai punti precedenti rappresentano la regolamentazione minima tra i genitori, che potrà essere modificata, nell'indispensabile accordo tra essi, anche in funzione dei turni di lavoro e della disponibilità manifestata dai genitori. h) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere una comunicazione regolare l'uno con l'altro ed essere collaborativi tra loro. Si impegnano altresì affinché le figlie mantengano una comunicazione quotidiana con l'altro genitore quando non sono insieme. Il padre potrà in qualsiasi momento comunicare con le figlie tutti i giorni telefonicamente;
i) Le bimbe hanno il telefono, ma qualora la madre non consenta loro di usarlo sarà la stessa SI.ra a rendersi disponibile a rispondere al telefono per consentire Pt_1 alle figlie di parlare con il padre;
5) stabilire che il SI. corrisponda alla SI.ra , per il mantenimento CP_1 Parte_1 delle figlie, la somma mensile di € 500,00 oltre rivalutazione ISTAT (decorrenza febbraio 2025) entro il giorno 10 di ogni mese;
6) stabilire che i genitori sostengano in parti uguali le spese di carattere straordinario come previsto nel Protocollo del Tribunale di Lucca 7/10/2020 da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto. Anche gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico o Privato relativamente a spese scolastiche/o sanitarie alla prole, come a titolo esemplificativo il cd. Pacchetto Scuola erogato dal Comune andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. 7) Circa la deducibilità delle spese straordinarie, le parti convengono di mantenere la medesima modalità seguita fino ad oggi dalla separazione, ovvero le spese straordinarie sono detraibili ai fini
IRPEF dalla sig nella misura del 100%. Parte_1
8) disporre che l'assegno unico sia percepito dalla SI.ra nella misura del 100%; Parte_1
9) I coniugi, dal momento che svolgono entrambi un'attività lavorativa adeguatamente remunerata e sono quindi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere patrimoniale ivi compreso l'assegno divorzile.
10) I coniugi in questa sede intendono definire ogni loro rapporto patrimoniale sorto in occasione del matrimonio, assumendo l'impegno al trasferimento da parte del SI. alla SI.ra CP_1
della propria quota dei diritti immobiliari sull'immobile e sui terreni di i coniugi cui Parte_1 sono comproprietari e conseguente liberazione del SI. dalle obbligazioni derivanti CP_1 dal mutuo sopra descritto in premessa. In particolare la SI.ra ha intenzione di Parte_1 divenire unica proprietaria dell'immobile e dei terreni di cui i coniugi sono comproprietari e di provvedere alla liberazione del SI. dagli obblighi derivanti dal mutuo. CP_1
11) L'immobile di cui sopra in comproprietà tra i coniugi è attualmente locato alla SI.ra Pt_2 con contratto stipulato in data 14/07/2018 registrato in data 18/07/2018 (n. 3181 serie 3T).
[...]
A tal fine si conviene quanto segue. 12) Il SI. , con la sottoscrizione del presente atto, CP_1 si impegna e si obbliga a cedere e vendere alla SI.ra che si impegna e si obbliga ad Parte_1 acquistare: A) i diritti di comproprietà pari ad un mezzo (½) sui seguenti beni immobili siti nel
Comune di Lucca frazione San Pietro a Vico località “Corte Quilici”, Via delle Piagge II n. 355 e precisamente: 1) immobile per civile abitazione: porzione di fabbricato di maggior mole elevato a tre piani oltre il terrestre costituito da sei unità destinate ad abitazioni, l'appartamento è posto al secondo piano ed è composto da ingresso-soggiorno, cucina-sala da pranzo, ripostiglio, due bagni, disimpegno e tre camere con annesse pertinenze (vano soffitta al terzo piano) rappresentato all'Agenzia Entrate Servizi Catastali Comune di Lucca al foglio 81 particella 67 sub. 21 cat. A3
Classe 10 Consistenza 7 vani superficie mq 142 rendita euro 668,81 2) terreno rappresentato all'Agenzia Entrate Servizi Catastali Comune di Lucca al foglio 81 particella 1183 reddito dominicale € 0,47, reddito agrario € 0,16 (frutteto di classe 2) mq 25
- terreno rappresentato all'Agenzia Entrate Servizi Catastali Comune di Lucca al foglio 81 particella
1189 reddito dominicale € 0,22, reddito agrario € 0,08 (frutteto di classe 2) mq 12 B) i diritti di comproprietà pari ad un ottavo (1/8) sui seguenti terreni:
3)Terreno rappresentato all'Agenzia Entrate Servizi Catastali Comune di Lucca foglio 81 particella
1182 reddito dominicale € 2,34, reddito agrario € 0,81 (frutteto di classe 2) mq 125 4)Terreno rappresentato all'Agenzia Entrate Servizi Catastali Comune di Lucca foglio 81 particella
1186 reddito dominicale € 0,86, reddito agrario € 0,30 (frutteto di classe 2) mq 46.
Tutti acquistati con atto di Lucca del 10/01/2012 rep. 100441, raccolta n. Persona_3
22942 registrato a Lucca l'11/01/2012 al n. 282 serie 1T e trascritto presso RRII di Lucca
l'11/01/2012 Reg. Gen. 459 e Reg. Part. 305.
Il complesso immobiliare sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alla parte cessionaria, come essa stessa dichiara di accettare, con ogni inerente diritto, ragione, azione, accessorio ed accessione, servitù, dipendenza.
Il SI. dichiara e garantisce la piena proprietà e libera disponibilità di quanto ceduto CP_1
e che il tutto è esente da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, salvo l'ipoteca volontaria concesse dai coniugi a garanzia del mutuo contratto ed infra descritto.
A seguito della presente cessione la SI.ra già contitolare dei diritti pari ad un mezzo Pt_1 sull'immobile e sui terreni (sub. 2 e 3) in oggetto, ne diverrà piena ed esclusiva proprietaria e già contitolare dei diritti pari ad un ottavo sui terreni (sub. 4 e 5) ne diverrà proprietaria per la quota di
1/4. 13) Il rogito notarile di cessione sarà stipulato entro 90 giorni dalla emanazione della sentenza, in una data ricompresa tra il giorno 5 e 23 del mese che sarà scelto per l'atto al fine di consentire all'Istituto bancario presso cui è in essere il mutuo di effettuare il conteggio per l'estinzione del mutuo, mediante la quale l'intestato Tribunale accoglierà le richieste dei ricorrenti presso Notaio scelto dalla SI.ra , la quale si accollerà ogni onere e/o spesa ad esso relativa. Parte_1
14) La SI.ra al momento del rogito, verserà in un'unica soluzione, a mezzo bonifico Pt_1 istantaneo intestato all'Istituto di credito, la somma necessaria – ivi comprese eventuali spese di chiusura anticipata - per l'estinzione del mutuo ancora gravante sull'immobile previamente conteggiata nei tempi di cui sopra e che sarà utilizzata per procedere alla cancellazione dell'ipoteca volontaria e/o di qualsivoglia gravame.
15) Il costo per la redazione dell'attestazione di prestazione energetica, di seguito A.P.E. verrà sostenuto dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
16) Le parti, prima del rogito, si impegnano a richiedere all'amministratore di condominio CP_2
l'attestazione dei pagamenti condominiali che sarà allegata all'atto.
[...]
17) Gli effetti giuridici ed economici della cessione decorreranno dalla stipula del rogito notarile.
18) La convenzione in oggetto, in quanto volta alla definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi inserendosi tra “gli atti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio” sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
19) Le parti convengono che la liberazione del SI. dagli impegni assunti con Intesa CP_1
San Paolo derivante dal mutuo sopra descritto dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31/07/2025. Termine che le parti considerano come essenziale tenuto conto del fatto che scadrà il contratto di locazione con cessazione del pagamento del canone da parte della conduttrice. Le parti pertanto convengono che in caso di ritardo nella stipula del contratto di cessione dei diritti immobiliari in adempimento degli obblighi assunti in sede di divorzio, la SI.ra a Parte_1 decorrere dal 01/08/2025 corrisponderà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., al SI a CP_1 metà del canone di locazione che avrebbe percepito nel caso in cui il contratto di locazione fosse stato in essere, ovvero la somma di Euro 325,00 mensile per ogni mese di ritardo fino al giorno del rogito mentre in caso di frazionamento del mese per ogni giorno di ritardo € 10 al giorno;
20) Le parti, alla scadenza del contratto di locazione, ovvero al momento della riconsegna delle chiavi, si impegnano a restituire alla locatrice il deposito cauzionale nella misura del 50% ciascuno salvo inadempimenti o eventuali danni da parte della locatrice.
21) Le spese ed i compensi professionali della presente causa sono da intendersi compensati tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 5.4.2024 e regolarmente notificato, a dedotto Parte_1 di aver contratto matrimonio civile il 20.9.2008 con unione dalla quale sono CP_1 nate le figlie (26.1.2012) ed (17.7.2013), entrambe minorenni e non Persona_2 Persona_1 economicamente autosufficienti. Ha aggiunto che essendo venute meno le condizioni per la convivenza e per la prosecuzione del vincolo, i coniugi avevano ottenuto la separazione personale stipulando un accordo di negoziazione assistita. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni indicate in ricorso.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al Pubblico Ministero.
Si è costituto che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di scioglimento del CP_1 matrimonio, contestando nel resto quanto ex adverso dedotto, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
All'udienza del 20.9.2024 sono state sentite le parti personalmente e, esperito il tentativo di conciliazione, è stato disposto un rinvio per trattative, su richiesta.
In esito ad alcuni rinvii richiesti dalle parti, è stato dato atto del raggiungimento di un accordo, versato agli atti del procedimento, con conseguente richiesta di sostituzione dell'udienza del
25.6.2025 con il deposito di note di trattazione scritta.
Nelle note sostitutive dell'udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi all'accordo depositato, e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*** Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.Lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Il procedimento di separazione, introdotto in data 8.6.2021 con la sottoscrizione di un accordo di negoziazione assistita, è stato autorizzato dalla Procura della Repubblica di Lodi in data 14.6.2021, sicché alla data del deposito del ricorso (5.4.2024) era certamente trascorso il termine previsto dalla legge.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge, la ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale e l'insistenza nel ricorso dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto all'affidamento, collocazione e mantenimento delle minori, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate, sopra trascritte, in quanto non contrarie all'interesse della prole di età minore, dovendosi prendere atto altresì degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese, come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lucca, il 20.9.2008 da , Parte_1 nata a [...], il [...], e , nato a [...], il [...], trascritto nei Registri CP_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008 al n. 146 parte 1, - recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari