Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) dott. ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 1151/2022 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, e , nata a [...] il 19 C.F._1 Parte_2
dicembre 1960, c.f. , rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Marcello Madonia;
appellanti
CONTRO
(cf: ), in prio Controparte_1 P.IVA_1 grado rappresentata e difesa, dall'avv. Carlo Varvaro;
appellata, in questo grado contumace
E CONTRO
società con unico socio e sede a Roma, iscritta nel Controparte_2
Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale
, e, per essa, la mandataria società con sede in P.IVA_2 CP_3
Verona, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Verona partita I.V.A. rappresentata e difesa P.IVA_3 P.IVA_4 dall'avv. Nicola Balistreri intervenuta ai sensi dell'art.111 c.p.c.
Conclusioni degli appellanti: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Palermo
Reiectis adversis, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda revocatoria avanzata da Controparte_1
Condannare altresì la
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere
[...]
indenne gli appellanti per le spese della presente lite tanto per il primo che per il secondo grado di giudizio.
Nel merito rigettare, per le causali sopra dette, con qualunque statuizione le domande tutte di controparte perché infondate in fatto e in diritto”.
Conclusioni della intervenuta: come nelle note depositate il 18.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 364/2022 del 3-4 maggio 2022 il Tribunale di Termini
Imerese, in accoglimento della domanda di revocatoria proposta ai sensi dell'art.2901 c.c. da (nel prosieguo Controparte_1 anche solo MPS), dichiarava la inefficacia nei confronti della attrice dell''atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi e Parte_1 [...]
con rogito in Notar n. rep. 1212, n. racc.751, Parte_2 Persona_1
registrato a Palermo il 2.09.2011 al n.6497-1T e trascritto il successivo 3
05.09.2011 ai nn.40355/31024, e condannava i convenuti a rifondere alla controparte le spese di lite.
Proponevano appello i soccombenti con atto notificato alla controparte il
13.6.2022, formulando le richieste riportate in epigrafe.
Nella contumacia dell'istituto bancario appellato, con comparsa depositata il
12.9.2022 interveniva in giudizio tramite la mandataria Controparte_2
deducendo di essere subentrata nella titolarità del credito a CP_3 tutela del quale era stata promossa l'azione, in forza di contratto di cessione stipulato il 20.12.2017con MPS, di cui era stato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.ro 151/2017.
La causa, trattata in modalità “scritta”, dopo la prima udienza e la ri- assegnazione alla intestata Sezione, è stata assunta in decisione il 5 novembre 2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********************
Va esaminata preliminarmente la contestazione avanzata dagli appellanti in ordine alla legittimazione attiva di che viene negata sul Controparte_2 rilievo che l'interveniente non avrebbe fornito adeguata prova del subentro nella titolarità dello specifico credito oggetto della tutela, essendosi limitata a produrre in giudizio l'avviso di cessione “in blocco” di crediti e non già il contratto di cessione.
La contestazione va dichiarata tardiva e, quindi, inammissibile, essendo stata formulata solo in seno alla comparsa conclusionale.
Sebbene, infatti, la questione vada ricondotta ad una mera difesa, essa si presenta incompatibile con il precedente comportamento processuale degli appellanti i quali non avevano sollevato alcun rilievo alla costituzione della prefata società, manifestando in tal modo una accettazione implicita della qualità
spesa dalla interveniente (su tali profili, v. Cass. S.U. sent. 2951/2016). Al 4
riguardo merita osservare che: i) la costituzione della interveniente era avvenuta con ampio anticipo rispetto alla prima udienza di comparizione fissata nell'atto di appello;
ii) gli appellanti non depositarono alcuna nota prima della udienza
“cartolare” di prima trattazione definita con l'ordinanza del 2.12.2022; iii) nulla dedussero sul punto neppure nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 24.10.2024.
Peraltro, tale “ritardo” nel sollevare la censura ha fatto sì che la società intervenuta abbia provveduto solo negli scritti conclusivi ad allegare ulteriore documentazione allo scopo di rintuzzarla.
Passando al merito, va rilevato che la sentenza impugnata ha ravvisato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art.2901 c.c. sulla base dei seguenti rilievi: a) i convenuti erano debitori della MPS, in quanto fideiussori della società
“Gruppo Holiday Camp s.r.l.”, in relazione ad una ingente esposizione nascente da rapporti bancari preesistenti alla costituzione del fondo patrimoniale (conto corrente acceso il 28.1.2004, conto anticipi aperto il 24.5.2006) che sarebbe stata poi con esattezza determinata in sede giudiziaria (con sentenza del Tribunale di
Termini Imerese n.907/15, parzialmente riformata in ordine al quantum da questa
Corte con la pronuncia n.ro 2295/2019) nell'importo di euro 316.019,82; b) nel fondo patrimoniale de quo, negozio di natura gratuita, i convenuti avevano conferito tutti i loro cespiti immobiliari, così arrecando un evidente pregiudizio alla garanzia patrimoniale della creditrice, non avendo peraltro i medesimi neppure allegato, nel corso del giudizio, di possedere adeguati beni residui;
c) la costituzione del fondo era certamente avvenuta nella piena consapevolezza della esistenza del debito da essi garantito, per come desumibile anche dalla circostanza che i convenuti, a distanza di circa un mese dal rogito, avevano avviato il giudizio che aveva condotto alle pronunce in precedenza citate. 5
L'atto di gravame, ha dedotto, da un lato, che la costituzione del fondo patrimoniale era stata determinata dalla esigenza di far fronte ed effettivi bisogni familiari e non da un intento fraudolento, tanto più che i rapporti bancari con MPS risalivano a molti anni prima, dall'altro che, dovendosi il credito ritenersi sorto solo nel 2015, con la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.907/15, fosse appunto necessaria la dimostrazione di una dolosa preordinazione che nella specie difettava, non avendo gli appellanti mai tenuto comportamenti che potessero far temere una eventuale insolvenza, anzi essendosi dichiarati sempre disponibili a saldare il debito una volta che dello stesso fosse intervenuto un accertamento definitivo. In conseguenza dell'accoglimento di tali doglianze, ha sollecitato la riforma anche della statuizione afferente alla imputazione delle spese di lite.
I motivi si presentano di evidente inconsistenza.
Innanzitutto, non può porsi in dubbio che il credito, in quanto originato da risalenti rapporti contemplanti anche l'anticipazione da parte dell'istituto bancario di somme di denaro, preesistesse al compimento dell'atto dispositivo oggetto dell'azione e fosse sorto già con la mera “messa a disposizione” di tali somme, prima ancora del loro prelievo.
E' infatti consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale,
“l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la
conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del
debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli
atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione
della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono
soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in
base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso 6
di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
(scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento
giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento
dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo
prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione
(Cass. ord. 2020 n. 10522 e Cass. ord. 10 gennaio 2023 n. 330, ai sensi della quale, “…l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale
momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia
anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 3676 [del] 15 febbraio
2011, Rv. 616596-01; n. 20376 del 9 ottobre 2015 Rv. 637463-01; e, da ultimo, n.
10522 del 3 giugno 2020, Rv. 658031-01)”. Si vedano, nello stesso senso, Cass.
10522/2020 e 1414/2023.
E' poi irrilevante che l'accertamento dell'effettivo ammontare della esposizione debitoria sia stato oggetto di un contenzioso giudiziario proseguito anche in pendenza del presente giudizio giacché l'azione revocatoria è rimedio esercitabile anche a tutela di un credito litigioso (qui, peraltro, controverso solo nel quantum).
Va poi rilevato che, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, è sufficiente la prova della consapevolezza del debitore di arrecare, col proprio atto dispositivo, un pregiudizio alle ragioni dei creditori, senza necessità
di dimostrazione del dolo specifico (da ultimo, Cass. 9192/21).
Nel caso in esame tale consapevolezza si ricava dalla circostanza che nel fondo patrimoniale – la cui costituzione costituisce pacificamente atto a titolo gratuito (v.
Cass. 29298/17) – vennero conferiti tutti i beni immobili dei due fideiussori e che ancora in questo grado del giudizio i medesimi non hanno dedotto in modo specifico né le esigenze familiari sottese alla costituzione del vincolo né, 7
comunque, la disponibilità di altri beni su cui il creditore potrebbe soddisfare le sue ragioni.
Il rigetto dei motivi principali di gravame si estende anche a quello relativo alla regolamentazione delle spese di lite, che è stata operata dal giudice di primo grado attenendosi alla regola di cui all'art.91 c.p.c..
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della interveniente per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari in relazione al valore della causa, commisurato a quello del credito oggetto della tutela, per come previsto dall'art.5 D.M. n.55/2014 (Cass. 3697/2020,
10089/2014), ma nei parametri minimi a ragione della semplicità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nella contumacia di
[...]
Controparte_1
conferma la sentenza n.ro 364/2022 emessa il 3-4 maggio 2022 dal Tribunale di
Termini Imerese, appellata da e . Parte_1 Parte_2
Condanna gli appellanti a rifondere alla interveniente e Controparte_2
per essa alla mandataria le spese di lite del presente grado, che CP_3 si liquidano nell'importo di euro 10.060,00, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e I.V.A come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 10.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo