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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 7046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7046 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il TRIBUNALE di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 18 giugno 2025 ha emesso SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.21580/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]Parte_1 C.F._1 Aprovada n. 328-152, appartamento 74B, Sao Lourenfo, Bertioga-SP, cap 11263-125, sig.
[...]
nato il [...] a [...]-SP, CPF , residente in Parte_2 C.F._2 Avenida Dr. Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061 in proprio nome e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale assieme alla moglie, la sig.ra
[...]
nata il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]. Persona_1 C.F._3 Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061 sulla minore
[...]
nata il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]. Persona_2 C.F._4 Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061, e sul minore
[...]
nato il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]. Persona_3 C.F._5 Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061, sig.ra Controparte_1 nata il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]
[...] C.F._6 Mae Bernarda n. 637 A, Juquehy, Sao Sebastiao-SP, cap 11623-304 in proprio nome e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale assieme al marito, il sig. CP_2
nato il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]
[...] C.F._7 Bernarda n. 637 A, Juquehy, Sao Sebastiao-SP, cap 11623-304 sulla minore Persona_4 nata il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]
[...] C.F._8 Bernarda n. 637 A, Juquehy, Sao Sebastiao-SP, cap 11623-304 e sulla minore Persona_5 nata il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]
[...] C.F._9 Bernarda n. 637 A, Juquehy, Sao Sebastiao-SP, cap 11623-304, la sig.ra Parte_3
nata il [...] a [...]-SP, CPF;
[...] C.F._10
nata il [...] a [...]-SP, CPF , Parte_4 C.F._11 residente in [...]n. 895, ap. 12, Republica, San Paolo-SP, cap 01139-000, sig.ra
[...]
nata il [...] a [...]-SP, CPF nato il Persona_6 C.F._12 27.08.1967 a Lins-SP. Tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Advogada Gabriela Rotunno Pt_5
C.F. , Advogada stabilita iscritta al Foro di Palermo e dall'avvocato
[...] C.F._13
Mariantonietta Madeo giusta procura in atti RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_3
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum. NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2023 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza Controparte_3 italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare parte ricorrente narra: “…vantano il legittimo diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in linea diretta, dal sig. , cittadino italiano Persona_7 emigrato in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Quanto sostenuto sarà di seguito provato, documentato, e riepilogato nell'“albero genealogico”, che si produce… In data 29.03.1889 nasceva a San Gennaro Vesuviano (NA) il sig. , dal Persona_7 padre e la madre , come comprovato dal “Certificato di Nascita”, Persona_8 Persona_9 Anno 1889…”.Alla luce di quanto detto, il presente atto non risulta privo del necessario interesse ad agire innanzi all'On.le Giudicante adito e dunque non risulta privo di una delle stesse condizioni dell'azione: laddove, infatti, correttamente si intenda per interesse ad agire “l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che può ottenersi solo con l'intervento del giudice”, è di palmare evidenza che, nel caso di specie, solo il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, quello alla cittadinanza italiana, affermando direttamente lo stato di cittadino italiano dell'interessato ricorrente. Ciò posto e rilevato che dall'albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso, e confermata dai certificati apostillati, ne consegue in punto di diritto quanto di seguito. Parte ricorrente ha esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino all' attuale ricorrente, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille;
ha precisato che l' antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il PM ha espresso parere favorevole. Il non si è costituito. CP_3 In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro in carica, quale articolazione Controparte_3 centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_3 cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata La linea di discendenza riportata trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea da cittadino italiano. Per_10
La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille. Sul punto si precisa che sotto l'aspetto della validità delle prove documentali, i certificati depositati sono stati correttamente prodotti con la cd. formalità della apostille ai sensi della Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri conchiusa all'Aja il 5 ottobre 1961 cui il Brasile ha aderito e per il quale è entrata in vigore a partire dal 14 agosto 2016. Difatti, secondo la citata Convenzione dell'Aja del 1961 per gli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente (in questo caso….) e che devono essere prodotti sul territorio di un altro Stato contraente (in questo caso Italia) l'unica formalità che può essere richiesta per attestare la veridicità è l'apposizione della apostille da parte dell'autorità competente. In relazione alla normativa brasiliana sembra opportuno precisare l'irrilevanza della cd. Grande naturalizzazione, vale a dire del decreto del 1889 con il quale il governo provvisorio della Repubblica brasiliana decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]in quel momento. Detta normativa imponeva la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti in [...]alla data di pubblicazione del decreto, salvo rinuncia da manifestarsi espressamente entro 6 mesi;
la norma quindi deve necessariamente essere posta in stretta correlazione con l'art. 11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente nonché con l'articolo 12 del preambolo al codice civile 1865 che è categorico nell'affermare che una legge straniera non può incidere sullo stato delle persone italiane in quanto ciò sarebbe contrario all'ordine pubblico: “In nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone...”. Il richiamato articolo 11 del Codice civile del 1865 prevede che “La cittadinanza si perde: ... 2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
...”. Tale articolo si deve correttamente interpretare, come sin dall'inizio è stata interpretata la norma, nel senso che perde la cittadinanza italiana esclusivamente colui che abbia chiesto e ottenuto ovvero che abbia posto in essere un'azione positiva.
Dalla documentazione in atti versata, si può evincere come per tabulas l'avo non si è mai naturalizzato per quanto di seguito indicato. Ad ogni buon conto, si precisa che il Certificato Negativo di Naturalizzazione è un documento ufficiale rilasciato dalla Stato federale brasiliano e ai sensi del “Trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile", all'articolo 11 prevede espressamente che “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza_probante di atti_pubblici anche_per l'altra Parte...". La legge 555-1912, disciplinava in particolare all'art.1 i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole, difatti la norma recitava: “E' cittadino per nascita: E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Deducevano quindi che sulla base della situazione familiare descritta intendono far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione, a tal fine allegano al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana. codice civile italiano del 1865, prevedeva in materia di trasmissione della cittadinanza per discendenza che essa avvenisse solo per via paterna (art. 4 titolo I) e che la donna italiana che si “maritasse” con uno straniero perdesse la cittadinanza (art. 14 titolo. I). L'entrata in vigore della successiva legge n. 555/1912 non apportò, per quanto interessa in questa sede, significative modifiche all'assetto previgente. La legge, infatti, confermò il precedente impianto normativo. E' per effetto della Sentenza n.30 del 1983 che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione dell'art. 1, comma 1, n. 1 della legge 13.6.1912, n.555, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. L e parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo CP_3 certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Benvero i ricorrenti hanno in ogni caso adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge.
In effetti per i ricorrenti: , Parte_1 Parte_2
in proprio nome e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui
[...]
minori e , la Persona_2 Persona_3
SI.ra , la SI.ra , la Parte_3 Parte_4
SI.ra , il SI. , corre Persona_6 Parte_6
l'obbligo di precisare che, nonostante non sussistesse in capo a questi ultimi odierni ricorrenti alcun obbligo di presentare il presente ricorso, gli stessi hanno provveduto a presentare la richiesta di riconoscimento dello status di cittadino italiano e a prendere il relativo appuntamento al Consolato Italiano in Brasile (all.33), ma senza aver alcun successo.
I tempi di risposta da parte del sono notoriamente lunghissimi. Parte_7 In buona sostanza le innumerevoli domande presentate hanno causato un blocco della piattaforma Prenot@mi inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa.
. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Sul punto è opportuno segnalare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa Doriana Marra, in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23 aprile 2020).
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Ad ogni buon conto i documenti elencati nelle premesse di fatto e allegati al presente atto costituiscono prova piena ed inconfutabile che in capo ai ricorrenti, i sig.ri , Parte_1
e i figli minori e Parte_2 Persona_2 [...]
, la SI.ra e le figlie Persona_3 Controparte_1 minori e la SI.ra Persona_4 Persona_5 Parte_3
, la SI.ra , la SI.ra
[...] Parte_4 Persona_6
il SI. , sia sorto il diritto ad ottenere il riconoscimento del
[...] Parte_6 proprio status civitatis Italiano, per essere gli discendenti iure sanguinis in linea diretta di cittadino italiano.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando parte attrice cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOT così dispone e dichiara cittadini italiani i ricorrenti come sopra generalizzati, per via materna in favore di
1. nato il [...] a [...]-SP, CPF , residente in Parte_1 C.F._1
Avenida Aprovada n. 328-152, appartamento 74B, Sao Lourenfo, Bertioga-SP, cap 11263-
125,
2. nato il [...] a [...]-SP, CPF , Parte_2 C.F._2
residente in [...]. Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061 in proprio nome e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori
- nata il [...] a [...]-SP, CPF , Persona_2 C.F._4
residente in [...]. Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061,
- nato il [...] a [...]-SP, CPF , Persona_3 C.F._5
residente in [...]. Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061,
3. nata il [...] a [...]- SP, CPF Controparte_1
, residente in [...]n. 637 A, Juquehy, Sao Sebastiao-SP, C.F._6 cap 11623-304 in proprio nome e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori nata il [...] a [...]-SP; Persona_4
- nata il [...] a [...]-SP, CPF , Persona_5 C.F._9
residente in [...]n. 637 A, Juquehy, Sao Sebastiao-SP, cap 11623-304,
4. nata il [...] a [...]-SP, CPF , Parte_3 C.F._10
residente in [...]n. 1302, appartamento 53,
Condominio , Mogi das Cruzes-SP, cap 08780500, Controparte_4 CP_5
5. nata il [...] a [...]-SP, CPF Parte_4 C.F._14
[...
, residente in [...]n. 895, ap. 12, Republica, San Paolo- SP, cap 01139-000,
6. nata il [...] a [...]-SP, CPF Persona_6 C.F._15
[...
, residente in [...]da Silveira n. 1037, casa 03, Campeche, Florianópolis-
SC, cap 88065-033,
7. nato il [...] a [...]-SP, CPF 135.548.228.33, tutti cittadini Parte_6
italiani per discendenza, in linea diretta, dal sig. , che non ha mai rinunciato Persona_7 alla propria cittadinanza italiana, e pertanto devono ritenersi ex lege cittadini Italiani iure sanguinis dalla nascita.
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara i ricorrenti cittadini italiani fin dalla nascita in quanto discendenti di
[...]
cittadino italiano per essere nato in Italia a [...] come provato Per_7 dall'Estratto per Riassunto dai Registro degli atti di Nascita rilasciato dal Comune in atti esibito;
- ordina, per l'effetto, il e l'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere Controparte_3 alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 13 luglio 2025
Il Got Dott.ssa Antonietta De Simone
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il TRIBUNALE di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 18 giugno 2025 ha emesso SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.21580/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]Parte_1 C.F._1 Aprovada n. 328-152, appartamento 74B, Sao Lourenfo, Bertioga-SP, cap 11263-125, sig.
[...]
nato il [...] a [...]-SP, CPF , residente in Parte_2 C.F._2 Avenida Dr. Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061 in proprio nome e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale assieme alla moglie, la sig.ra
[...]
nata il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]. Persona_1 C.F._3 Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061 sulla minore
[...]
nata il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]. Persona_2 C.F._4 Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061, e sul minore
[...]
nato il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]. Persona_3 C.F._5 Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061, sig.ra Controparte_1 nata il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]
[...] C.F._6 Mae Bernarda n. 637 A, Juquehy, Sao Sebastiao-SP, cap 11623-304 in proprio nome e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale assieme al marito, il sig. CP_2
nato il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]
[...] C.F._7 Bernarda n. 637 A, Juquehy, Sao Sebastiao-SP, cap 11623-304 sulla minore Persona_4 nata il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]
[...] C.F._8 Bernarda n. 637 A, Juquehy, Sao Sebastiao-SP, cap 11623-304 e sulla minore Persona_5 nata il [...] a [...]-SP, CPF , residente in [...]
[...] C.F._9 Bernarda n. 637 A, Juquehy, Sao Sebastiao-SP, cap 11623-304, la sig.ra Parte_3
nata il [...] a [...]-SP, CPF;
[...] C.F._10
nata il [...] a [...]-SP, CPF , Parte_4 C.F._11 residente in [...]n. 895, ap. 12, Republica, San Paolo-SP, cap 01139-000, sig.ra
[...]
nata il [...] a [...]-SP, CPF nato il Persona_6 C.F._12 27.08.1967 a Lins-SP. Tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Advogada Gabriela Rotunno Pt_5
C.F. , Advogada stabilita iscritta al Foro di Palermo e dall'avvocato
[...] C.F._13
Mariantonietta Madeo giusta procura in atti RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_3
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum. NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2023 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza Controparte_3 italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare parte ricorrente narra: “…vantano il legittimo diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in linea diretta, dal sig. , cittadino italiano Persona_7 emigrato in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Quanto sostenuto sarà di seguito provato, documentato, e riepilogato nell'“albero genealogico”, che si produce… In data 29.03.1889 nasceva a San Gennaro Vesuviano (NA) il sig. , dal Persona_7 padre e la madre , come comprovato dal “Certificato di Nascita”, Persona_8 Persona_9 Anno 1889…”.Alla luce di quanto detto, il presente atto non risulta privo del necessario interesse ad agire innanzi all'On.le Giudicante adito e dunque non risulta privo di una delle stesse condizioni dell'azione: laddove, infatti, correttamente si intenda per interesse ad agire “l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che può ottenersi solo con l'intervento del giudice”, è di palmare evidenza che, nel caso di specie, solo il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, quello alla cittadinanza italiana, affermando direttamente lo stato di cittadino italiano dell'interessato ricorrente. Ciò posto e rilevato che dall'albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso, e confermata dai certificati apostillati, ne consegue in punto di diritto quanto di seguito. Parte ricorrente ha esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino all' attuale ricorrente, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille;
ha precisato che l' antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il PM ha espresso parere favorevole. Il non si è costituito. CP_3 In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro in carica, quale articolazione Controparte_3 centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_3 cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata La linea di discendenza riportata trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea da cittadino italiano. Per_10
La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille. Sul punto si precisa che sotto l'aspetto della validità delle prove documentali, i certificati depositati sono stati correttamente prodotti con la cd. formalità della apostille ai sensi della Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri conchiusa all'Aja il 5 ottobre 1961 cui il Brasile ha aderito e per il quale è entrata in vigore a partire dal 14 agosto 2016. Difatti, secondo la citata Convenzione dell'Aja del 1961 per gli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente (in questo caso….) e che devono essere prodotti sul territorio di un altro Stato contraente (in questo caso Italia) l'unica formalità che può essere richiesta per attestare la veridicità è l'apposizione della apostille da parte dell'autorità competente. In relazione alla normativa brasiliana sembra opportuno precisare l'irrilevanza della cd. Grande naturalizzazione, vale a dire del decreto del 1889 con il quale il governo provvisorio della Repubblica brasiliana decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]in quel momento. Detta normativa imponeva la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti in [...]alla data di pubblicazione del decreto, salvo rinuncia da manifestarsi espressamente entro 6 mesi;
la norma quindi deve necessariamente essere posta in stretta correlazione con l'art. 11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente nonché con l'articolo 12 del preambolo al codice civile 1865 che è categorico nell'affermare che una legge straniera non può incidere sullo stato delle persone italiane in quanto ciò sarebbe contrario all'ordine pubblico: “In nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone...”. Il richiamato articolo 11 del Codice civile del 1865 prevede che “La cittadinanza si perde: ... 2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
...”. Tale articolo si deve correttamente interpretare, come sin dall'inizio è stata interpretata la norma, nel senso che perde la cittadinanza italiana esclusivamente colui che abbia chiesto e ottenuto ovvero che abbia posto in essere un'azione positiva.
Dalla documentazione in atti versata, si può evincere come per tabulas l'avo non si è mai naturalizzato per quanto di seguito indicato. Ad ogni buon conto, si precisa che il Certificato Negativo di Naturalizzazione è un documento ufficiale rilasciato dalla Stato federale brasiliano e ai sensi del “Trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile", all'articolo 11 prevede espressamente che “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza_probante di atti_pubblici anche_per l'altra Parte...". La legge 555-1912, disciplinava in particolare all'art.1 i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole, difatti la norma recitava: “E' cittadino per nascita: E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Deducevano quindi che sulla base della situazione familiare descritta intendono far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione, a tal fine allegano al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana. codice civile italiano del 1865, prevedeva in materia di trasmissione della cittadinanza per discendenza che essa avvenisse solo per via paterna (art. 4 titolo I) e che la donna italiana che si “maritasse” con uno straniero perdesse la cittadinanza (art. 14 titolo. I). L'entrata in vigore della successiva legge n. 555/1912 non apportò, per quanto interessa in questa sede, significative modifiche all'assetto previgente. La legge, infatti, confermò il precedente impianto normativo. E' per effetto della Sentenza n.30 del 1983 che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione dell'art. 1, comma 1, n. 1 della legge 13.6.1912, n.555, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. L e parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo CP_3 certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Benvero i ricorrenti hanno in ogni caso adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge.
In effetti per i ricorrenti: , Parte_1 Parte_2
in proprio nome e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui
[...]
minori e , la Persona_2 Persona_3
SI.ra , la SI.ra , la Parte_3 Parte_4
SI.ra , il SI. , corre Persona_6 Parte_6
l'obbligo di precisare che, nonostante non sussistesse in capo a questi ultimi odierni ricorrenti alcun obbligo di presentare il presente ricorso, gli stessi hanno provveduto a presentare la richiesta di riconoscimento dello status di cittadino italiano e a prendere il relativo appuntamento al Consolato Italiano in Brasile (all.33), ma senza aver alcun successo.
I tempi di risposta da parte del sono notoriamente lunghissimi. Parte_7 In buona sostanza le innumerevoli domande presentate hanno causato un blocco della piattaforma Prenot@mi inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa.
. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Sul punto è opportuno segnalare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa Doriana Marra, in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23 aprile 2020).
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Ad ogni buon conto i documenti elencati nelle premesse di fatto e allegati al presente atto costituiscono prova piena ed inconfutabile che in capo ai ricorrenti, i sig.ri , Parte_1
e i figli minori e Parte_2 Persona_2 [...]
, la SI.ra e le figlie Persona_3 Controparte_1 minori e la SI.ra Persona_4 Persona_5 Parte_3
, la SI.ra , la SI.ra
[...] Parte_4 Persona_6
il SI. , sia sorto il diritto ad ottenere il riconoscimento del
[...] Parte_6 proprio status civitatis Italiano, per essere gli discendenti iure sanguinis in linea diretta di cittadino italiano.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando parte attrice cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOT così dispone e dichiara cittadini italiani i ricorrenti come sopra generalizzati, per via materna in favore di
1. nato il [...] a [...]-SP, CPF , residente in Parte_1 C.F._1
Avenida Aprovada n. 328-152, appartamento 74B, Sao Lourenfo, Bertioga-SP, cap 11263-
125,
2. nato il [...] a [...]-SP, CPF , Parte_2 C.F._2
residente in [...]. Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061 in proprio nome e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori
- nata il [...] a [...]-SP, CPF , Persona_2 C.F._4
residente in [...]. Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061,
- nato il [...] a [...]-SP, CPF , Persona_3 C.F._5
residente in [...]. Moura Ribeiro n. 97, ap. 294B, Marapé, Santos-SP, cap 11070-061,
3. nata il [...] a [...]- SP, CPF Controparte_1
, residente in [...]n. 637 A, Juquehy, Sao Sebastiao-SP, C.F._6 cap 11623-304 in proprio nome e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori nata il [...] a [...]-SP; Persona_4
- nata il [...] a [...]-SP, CPF , Persona_5 C.F._9
residente in [...]n. 637 A, Juquehy, Sao Sebastiao-SP, cap 11623-304,
4. nata il [...] a [...]-SP, CPF , Parte_3 C.F._10
residente in [...]n. 1302, appartamento 53,
Condominio , Mogi das Cruzes-SP, cap 08780500, Controparte_4 CP_5
5. nata il [...] a [...]-SP, CPF Parte_4 C.F._14
[...
, residente in [...]n. 895, ap. 12, Republica, San Paolo- SP, cap 01139-000,
6. nata il [...] a [...]-SP, CPF Persona_6 C.F._15
[...
, residente in [...]da Silveira n. 1037, casa 03, Campeche, Florianópolis-
SC, cap 88065-033,
7. nato il [...] a [...]-SP, CPF 135.548.228.33, tutti cittadini Parte_6
italiani per discendenza, in linea diretta, dal sig. , che non ha mai rinunciato Persona_7 alla propria cittadinanza italiana, e pertanto devono ritenersi ex lege cittadini Italiani iure sanguinis dalla nascita.
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara i ricorrenti cittadini italiani fin dalla nascita in quanto discendenti di
[...]
cittadino italiano per essere nato in Italia a [...] come provato Per_7 dall'Estratto per Riassunto dai Registro degli atti di Nascita rilasciato dal Comune in atti esibito;
- ordina, per l'effetto, il e l'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere Controparte_3 alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 13 luglio 2025
Il Got Dott.ssa Antonietta De Simone