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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2089/2024
TRIBUNALE DI TERNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2089/2024 R.G.A.C. e vertente tra:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, via Parte_1 CodiceFiscale_1 della Vittoria n. 3, presso lo studio dell'avv.to Valeria Carcascio che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente e
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, piazza CP_1 CodiceFiscale_2
Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Dino Parroni, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente oggetto: divorzio conclusioni: le parti all'udienza del 18/03/2025 rassegnavano conclusioni congiunte, come da verbale in pari data le cui conclusioni devono intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte;
il PM rassegnava le sue conclusioni in data 27/03/2024, esprimendo parere favorevole al recepimento dell'accordo raggiunto. FATTO E DIRITTO premesso che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 23/12/2024, richiamato il decreto di omologa pronunciato in data 15/07/2021, ha chiesto pronunciarsi il divorzio, nonché la conferma dell'affido condiviso dei figli minori , nato il [...], e , nata il Per_1 Per_2
10/04/2012, con frequentazione paritetica di 15 giorni al mese a settimane alterne, con conferma della disciplina in tema di vacanze estive e festività natalizie, la previsione del mantenimento in natura a fronte della collocazione paritetica della prole, il contributo paterno alle spese nella misura massima di euro 50,00 mensili, la ripartizione in pari quota delle spese straordinarie, la conferma della percezione dell'assegno unico e universale nella misura del 50% da parte di ciascun genitore (così come i bonus), la gestione paritetica dell'indennità di frequenza da parte dei genitori e, infine, l'esclusione dell'assegno divorzile in favore della moglie;
pagina 1 di 3
considerato che
, ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte resistente ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo la conferma dell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori e della collocazione prevalente presso la madre, con disciplina del diritto di visita del padre, delle vacanze estive e delle festività natalizie, la quantificazione del contributo paterno al mantenimento in misura pari a euro 428,30 (ossia in misura pari all'importo riconosciuto in sede di omologa, già computata la rivalutazione Istat) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante assegno e/o bonifico bancario, la ripartizione in pari quota dell'assegno unico, delle detrazioni fiscali, bonus e/o indennizzi, l'impegno dei genitori a dotarsi di un guardaroba adeguato per i figli, la ripartizione tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale, l'obbligo di collaborazione tra i genitori funzionale allo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra i minori e ciascun genitore, l'impegno di ciascun genitore di comunicare ogni cambiamento di residenza, domicilio o recapito telefonico, e, infine, darsi atto dell'impegno assunto dai coniugi a prestare l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documento d'identità valido per l'espatrio; rilevato che, all'esito del tentativo di conciliazione all'udienza del 18/03/2025, le parti hanno raggiunto un accordo;
ritenuto che
debba essere senz'altro pronunciato il divorzio, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche, avuto particolare riguardo a quelle introdotte dall'art. 1 della legge n. 55/2015, applicabile alla fattispecie in esame in virtù del chiaro disposto dell'art. 3 L.cit.; osservato, al riguardo, che la separazione consensuale dei coniugi, infatti, è stata omologata da questo Tribunale con decreto del 15/07/2021, e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto, di talché, trascorso il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra le parti ogni comunione materiale e spirituale;
ritenuto che
, quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto che
, parimenti condivisibile, appare l'intesa relativa alle condizioni riguardanti la prole, avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore ed alle rispettive condizioni di vita, poiché conforme all'interesse della prole minore;
ritenuto, pertanto, di dover provvedere in accoglimento delle precisazioni congiunte formulate;
ritenuto che
l'esito della lite giustifichi la compensazione integrale delle spese del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Terni, in data 29/08/2009, tra , nato a [...], il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...], il [...];
-ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2009);
-dispone l'affido condiviso dei figli minori;
salvo diverso accordo tra i genitori, i minori permarranno presso ciascun genitore a settimane alternate;
in occasione delle vacanze estive i genitori trascorreranno con i minori due settimane, anche non consecutive;
in occasione delle pagina 2 di 3 festività natalizie, i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, alternando negli anni Natale e Capodanno;
in occasione delle festività pasquali, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni, alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
-quantifica il contributo paterno al mantenimento di euro 450,00 mensili complessivi (euro 225,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della madre;
-Assegno Unico e Universale al 50% tra i coniugi, come per legge;
-spese straordinarie al 50% da individuare sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale;
-versamento dell'indennità di frequenza su libretto o altro tipo di rapporto sul quale i genitori potranno operare congiuntamente;
-ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. Spese compensate. Così deciso in data 2/04/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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TRIBUNALE DI TERNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2089/2024 R.G.A.C. e vertente tra:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, via Parte_1 CodiceFiscale_1 della Vittoria n. 3, presso lo studio dell'avv.to Valeria Carcascio che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente e
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, piazza CP_1 CodiceFiscale_2
Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Dino Parroni, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente oggetto: divorzio conclusioni: le parti all'udienza del 18/03/2025 rassegnavano conclusioni congiunte, come da verbale in pari data le cui conclusioni devono intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte;
il PM rassegnava le sue conclusioni in data 27/03/2024, esprimendo parere favorevole al recepimento dell'accordo raggiunto. FATTO E DIRITTO premesso che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 23/12/2024, richiamato il decreto di omologa pronunciato in data 15/07/2021, ha chiesto pronunciarsi il divorzio, nonché la conferma dell'affido condiviso dei figli minori , nato il [...], e , nata il Per_1 Per_2
10/04/2012, con frequentazione paritetica di 15 giorni al mese a settimane alterne, con conferma della disciplina in tema di vacanze estive e festività natalizie, la previsione del mantenimento in natura a fronte della collocazione paritetica della prole, il contributo paterno alle spese nella misura massima di euro 50,00 mensili, la ripartizione in pari quota delle spese straordinarie, la conferma della percezione dell'assegno unico e universale nella misura del 50% da parte di ciascun genitore (così come i bonus), la gestione paritetica dell'indennità di frequenza da parte dei genitori e, infine, l'esclusione dell'assegno divorzile in favore della moglie;
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considerato che
, ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte resistente ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo la conferma dell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori e della collocazione prevalente presso la madre, con disciplina del diritto di visita del padre, delle vacanze estive e delle festività natalizie, la quantificazione del contributo paterno al mantenimento in misura pari a euro 428,30 (ossia in misura pari all'importo riconosciuto in sede di omologa, già computata la rivalutazione Istat) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante assegno e/o bonifico bancario, la ripartizione in pari quota dell'assegno unico, delle detrazioni fiscali, bonus e/o indennizzi, l'impegno dei genitori a dotarsi di un guardaroba adeguato per i figli, la ripartizione tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale, l'obbligo di collaborazione tra i genitori funzionale allo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra i minori e ciascun genitore, l'impegno di ciascun genitore di comunicare ogni cambiamento di residenza, domicilio o recapito telefonico, e, infine, darsi atto dell'impegno assunto dai coniugi a prestare l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documento d'identità valido per l'espatrio; rilevato che, all'esito del tentativo di conciliazione all'udienza del 18/03/2025, le parti hanno raggiunto un accordo;
ritenuto che
debba essere senz'altro pronunciato il divorzio, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche, avuto particolare riguardo a quelle introdotte dall'art. 1 della legge n. 55/2015, applicabile alla fattispecie in esame in virtù del chiaro disposto dell'art. 3 L.cit.; osservato, al riguardo, che la separazione consensuale dei coniugi, infatti, è stata omologata da questo Tribunale con decreto del 15/07/2021, e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto, di talché, trascorso il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra le parti ogni comunione materiale e spirituale;
ritenuto che
, quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto che
, parimenti condivisibile, appare l'intesa relativa alle condizioni riguardanti la prole, avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore ed alle rispettive condizioni di vita, poiché conforme all'interesse della prole minore;
ritenuto, pertanto, di dover provvedere in accoglimento delle precisazioni congiunte formulate;
ritenuto che
l'esito della lite giustifichi la compensazione integrale delle spese del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Terni, in data 29/08/2009, tra , nato a [...], il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...], il [...];
-ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2009);
-dispone l'affido condiviso dei figli minori;
salvo diverso accordo tra i genitori, i minori permarranno presso ciascun genitore a settimane alternate;
in occasione delle vacanze estive i genitori trascorreranno con i minori due settimane, anche non consecutive;
in occasione delle pagina 2 di 3 festività natalizie, i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, alternando negli anni Natale e Capodanno;
in occasione delle festività pasquali, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni, alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
-quantifica il contributo paterno al mantenimento di euro 450,00 mensili complessivi (euro 225,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della madre;
-Assegno Unico e Universale al 50% tra i coniugi, come per legge;
-spese straordinarie al 50% da individuare sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale;
-versamento dell'indennità di frequenza su libretto o altro tipo di rapporto sul quale i genitori potranno operare congiuntamente;
-ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. Spese compensate. Così deciso in data 2/04/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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