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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/06/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3452 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Stefania D'Onofrio, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), con domicilio eletto in Sant'Antimo nello Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Carmine Puca, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto dell'11.11.2024, e , coniugatisi a Rabat Parte_1 Controparte_1
(Marocco) con rito civile il 25.10.2023, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione non erano nati figli;
(ii) di essere economicamente autonomi;
(iii) di non essere comproprietari di beni;
(iv) che
1 l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, da tempo già cessata.
La causa, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. su istanza delle parti, è stata rimessa al
Collegio per la decisione con ordinanza del 04.02.2025.
§§§
La domanda deve essere accolta, in quanto può dedursi dalla manifestazione della volontà di separarsi, contenuta nel ricorso (personalmente sottoscritto) e ribadita nell'interesse dei coniugi nelle note di trattazione depositate ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, concernenti soli diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Macomer di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 26 – Parte II – Serie C – anno 2023, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
“i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio;
le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, e rinunciano a qualsiasi forma di reciproco mantenimento;
i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, anche perché non titolari di diritti di proprietà in comunione su beni mobili e/o immobili;
”;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3452 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Stefania D'Onofrio, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), con domicilio eletto in Sant'Antimo nello Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Carmine Puca, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto dell'11.11.2024, e , coniugatisi a Rabat Parte_1 Controparte_1
(Marocco) con rito civile il 25.10.2023, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione non erano nati figli;
(ii) di essere economicamente autonomi;
(iii) di non essere comproprietari di beni;
(iv) che
1 l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, da tempo già cessata.
La causa, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. su istanza delle parti, è stata rimessa al
Collegio per la decisione con ordinanza del 04.02.2025.
§§§
La domanda deve essere accolta, in quanto può dedursi dalla manifestazione della volontà di separarsi, contenuta nel ricorso (personalmente sottoscritto) e ribadita nell'interesse dei coniugi nelle note di trattazione depositate ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, concernenti soli diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Macomer di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 26 – Parte II – Serie C – anno 2023, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
“i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio;
le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, e rinunciano a qualsiasi forma di reciproco mantenimento;
i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, anche perché non titolari di diritti di proprietà in comunione su beni mobili e/o immobili;
”;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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