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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6671 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1991/2021
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 12:05
Presidente Dott. IO LL Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LONGO MAURO avv. Monti sost.
Parte_2
Avv. LONGO MAURO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ROVINI KATY avv. Picuti sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IO LL
FF DR
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO LL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1991 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Longo (C.F.: C.F._2
– PEC: ed elettivamente domiciliati presso C.F._3 Email_1
in Roma, Via Pompeo Magno n. 94, giusta procura in Controparte_2 atti;
- APPELLANTI -
e
(C.F.: – P.IVA: ), in qualità di Impressa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Rovini Katy
(C.F.: – PEC: ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giorgia Picuti sito in Roma, via Sardegna n. 50, giusta procura in atti;
- APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 31.03.2021 e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma
n. 13919/2020, pubblicata in data 12.10.2020 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 18559/2018, promosso da n.q. di impresa designata dal Fondo di garanzia per le Controparte_1 vittime della strada, nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato , territorialmente designata Controparte_1 per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, conveniva in giudizio e e chiedeva che gli stessi fossero condannati, in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 ex art. 292, comma 1, D. Lgs. n. 209/2005, al pagamento dell'importo di € 10.800,00, oltre interessi e spese legali. Tale importo corrisponde alla somma risarcita da , n.q. FGVS, a Controparte_1
per le gravi lesioni subite dalla stessa nel sinistro del 01.04.2004 verificatosi Parte_3 alle ore 04.20 circa in Roma, presso l'intersezione semaforica tra via Ostiense e via Pellegrino
Matteucci, in cui si sono scontrate la vettura Opel Astra targata AS755LW di proprietà e condotta da ed il veicolo Mercedes Smart, targato CA192KN, privo di copertura Controparte_3 assicurativa, di proprietà di , condotta da e nella quale si trovava Parte_1 Parte_2 la in qualità di terza trasportata. In occasione del sinistro i conducenti dei due veicoli Pt_3 coinvolti rilasciavano dichiarazioni contrastanti - ognuno assumeva di essere passato con l'impianto semaforico segnalante luce verde - e pertanto, rilevata dai verbalizzanti la mancanza di copertura assicurativa della Mercedes Smart, provvedeva a far valutare le lesioni riportate Controparte_1 dalla da un medico – fiduciario della Compagnia e provvedeva a liquidare alla stessa Pt_3
l'importo di € 10.800,00, con attribuzione della responsabilità ad entrambi i veicoli coinvolti al 50%, come da perizia e quietanza in atti. provvedeva poi a richiedere la restituzione Controparte_1 dell'importo sborsato sia a che a e successivamente li invitava Parte_1 Parte_2 alla stipula di negoziazione assistita, senza ottenere alcun riscontro ad entrambe le raccomandate inviate e prodotte in atti. e si costituivano in giudizio eccependo Parte_1 Parte_2
l'inammissibilità della domanda per genericità della procura, la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui al n. 3) e 4) del III comma dell'art. 163 cpc, l'intervenuta prescrizione e contestando l'esclusiva responsabilità del nella determinazione del sinistro. Chiedevano, Pt_2 pertanto, di dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda e comunque di respingerla nel merito”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- accoglie la domanda e per l'effetto condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
, la somma di € 10.800,00 corrisposta dalla stessa in qualità di impresa designata dal CP_1
FGVS alla parte danneggiata nel sinistro di cui è causa, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2
a , le spese di lite, che liquida in € 2.738,00 per compensi ed € 280,00 per esborsi Controparte_1 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello e hanno chiesto di accogliersi Parte_1 Parte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità della domanda;
nel merito: respingere la domanda;
in ogni caso: vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali pari al 15% dei compensi e alle rivalse di legge (cassa avvocati e IVA), da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
13.05.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni ““Piaccia all'Eccellentissima Corte adita, contrariis reiectis, per i motivi ut supra esposti in via principale rigettare, per i motivi ut supra esposti, l'appello proposto in quanto destituito di fondamento in fatto e diritto e confermare la sentenza n. 13919/2020 emessa dal Tribunale di Roma;
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in otto motivi.
§ 7.1. — Il primo motivo di appello è così rubricato “Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “La domanda è fondata e deve essere accolta.
Tutte le eccezioni sollevate dalle parti convenute sono possono essere accolte”.
Deduce innanzitutto l'appellante che “La sentenza impugnata presenta una prima palese contraddizione nell'apertura della parte motiva”.
Il motivo è infondato.
Invero si tratta evidentemente di un puro refuso derivante dall'assenza dell'avverbio di negazione “non” sostituito dal verbo “sono”.
Infatti nella motivazione della sentenza vengono poi respinte espressamente tutte le eccezioni.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene eccepito il “Difetto di procura per genericità”. Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “la procura alle liti - il cui originale è in atti unitamente all'originale dell'atto di citazione notificato tramite ufficiale giudiziario - è stata apposta su foglio separato dall'atto di citazione ma congiunto materialmente con il testo dell'atto ed
è poi seguita dalla relata di notifica;
è evidente, quindi, che la procura rilasciata dal legale rappresentante di parte attrice è senz'altro riferita all'atto di citazione al quale è congiunta”.
Deduce l'appellante che “la procura non è in alcun modo congiunta all'atto stesso né, nel suo testo, né è possibile ravvisare alcun elemento che la leghi indissolubilmente all'atto di citazione:
“delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio “senza alcuna menzione all'oggetto del giudizio o alle parti in causa”.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale la procura è incastonata tra l'atto di citazione e la relata di notifica talché deve ritenersi “congiunta” all'atto di citazione cui univocamente si riferisce.
Sul punto le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti” (Cass. Sez. U., 09/12/2022, n. 36057, Rv. 666374 - 01).
Deve pertanto ritenersi che la procura in atti sia stata correttamente rilasciata.
§ 7.3. — Con il terzo motivo di appello viene eccepita la “Nullità citazione per carenza dei requisiti di cui al n. 3) e al n. 4) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.: determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero esposizione dei fatti”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Anche l'asserita nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 cpc n. 3) e 4) appare a questo giudice del tutto infondata.
Parte attrice ha chiaramente esposto il fatto storico e le ragioni giuridiche che intende far valere in giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'importo versato al terzo trasportato. È vero che sussiste un errore nella quietanza in quanto si riporta come data del sinistro il 05.04.2004 anziché il 01.04.2004 tuttavia trattasi di un mero errore materiale che non è in grado di incidere sulla comprensibilità dell'intera azione svolta, così come assume parte attrice, né sul suo diritto alla difesa che appare compiutamente espletato in comparsa di costituzione, anche nel merito. Nella quietanza vengono, infatti, riportati i dati della vettura non assicurata con la specifica che trattasi del veicolo di proprietà della e condotto al momento del sinistro dal . Pertanto Pt_1 Pt_2 sussiste a parere di questo giudice - la riferibilità della quietanza al sinistro per cui è causa, e cioè al sinistro del 01.04.2004 di cui è in atti anche il verbale redatto dalle autorità intervenute che hanno descritto ed identificato sia le vetture coinvolte sia i proprietari delle stesse, i relativi conducenti ed anche la terza trasportata ( ) che inseriscono anche come infortunata nel Persona_1 sinistro. Tale errore materiale, che la Compagnia ha riprodotto pedissequamente nelle lettere successive interruttive, comunque non inficia la loro efficacia in quanto nelle missive appare chiaramente indicato che trattasi di infortunio in cui ha riportato danni la Persona_1 trasportata sulla vettura CA192KN sprovvista di garanzia assicurativa;
pertanto si ritiene che la ed il ben potevano ricollegarle al sinistro del 01.04.2004 anche se la data era Pt_1 Pt_2 erroneamente indicata nel 05 dello stesso mese e dello stesso anno, soprattutto in considerazione dell'intervento dei VV.UU. e delle gravi lesioni subite dalla terza trasportata nella loro vettura”.
Deducono gli appellanti che “Sull'atto si richiama a fondamento della domanda un sinistro stradale avvenuto l'1.4.2004. L'intera documentazione offerta, fatta eccezione per il doc. 1 richiamano invece un sinistro avvenuto nella diversa data del 5.4.2004”.
Il motivo è infondato.
L'articolo 163 cpc stabilisce infatti che l'atto di citazione debba contenere: “3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni”.
Tali elementi, come rilevato nella sentenza impugnata, sono contenuti nell'atto di citazione in cui è stata univocamente individuato il sinistro oggetto di giudizio.
Ne è riprova che i convenuti si sono difesi nel merito.
Del resto non vi è prova che l'autovettura targata CA192KN sia rimasta coinvolta in altri sinistri nel breve arco temporale tra il 01.04.2004 ed il 05.04.2004.
§ 7.4. — Con il quarto motivo di appello viene dedotto il “mancato assolvimento dell'onere probatorio”.
Gli appellanti evidenziano innanzitutto che nella quietanza del 5.7.2007 viene indicata la data dell'incidente nel 05.04.2004.
Tale indicazione è evidentemente frutto di un mero errore materiale per le ragioni sopra riportate. Deducono inoltre gli appellanti che “Controparte, aldilà dell'atto di quietanza prodotto, anch'esso errato, non è riuscita a provare né la sottoscrizione dell'atto da parte della danneggiata né l'effettiva liquidazione non avendo la sig.ra confermato la sottoscrizione Persona_1
e la ricezione degli importi”.
La deduzione è infondata.
Invero la quietanza, non è soggetta all'osservanza di forme particolari, e può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione (Cass. Sez. 3, 11/07/2024, n. 19034, Rv. 671931 -
01).
“Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione” (Cass. Sez. 3, 28/02/2023, n. 5945, Rv. 667201 - 01).
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti la quietanza, quale atto confessorio, ha piena efficacia probatoria e non necessita di ulteriori conferme da parte del creditore che ha sottoscritto l'atto.
§ 7.5. — Il quinto motivo di ricorso è rubricato “Sulla responsabilità”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Da ultimo va rilevato, nel merito, e cioè in ordine all'asserita assenza di totale responsabilità del nella verificazione del Parte_2 sinistro, come ha correttamente applicato il II comma dell'art. 2054 cc ed ha Controparte_1 liquidato il sinistro al 50%, dato il contrasto delle dichiarazioni dei conducenti e l'assenza di ulteriori elementi a sostegno delle dichiarazioni delle parti coinvolte.
La domanda va quindi accolta.
È stato infatti documentalmente dimostrato che: “1. il sinistro per cui è causa deve ascriversi alla concorrente paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, come emerge verbale redatto dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti al momento del fatto in cui sono riportate le discordanti dichiarazioni delle parti coinvolte;
2. la Mercedes SmartCA192KN di proprietà di e condotta da Parte_1 Pt_2
era priva di copertura assicurativa e i verbalizzanti hanno provveduto alla contestazione
[...] dell'art.193 del Codice della Strada;
3. la danneggiata del sinistro ( ), vista la mancanza di copertura Persona_1 assicurativa del mezzo sul quale era trasportata, ha richiesto, ex art. 283, comma 1, lettera b) Codice delle Assicurazioni, l'intervento del FGVS, nel caso di specie per mezzo di , che Controparte_1 provvedeva al risarcimento dei danni (al 50%) corrispondendo la somma di € 10.800,00, come da quietanza in atti sottoscritta dalla danneggiata per accettazione;
4. successivamente al suddetto pagamento , n.q. FGVS, con raccomandate Controparte_1
a.r. del 28.11.2012 e 31.12.2015, intimava a e il rimborso della Parte_1 Parte_2 suddetta somma e, con raccomandate a.r. del 23.09.2016, invitava gli stessi alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Considerato che l'intervento di , in qualità di impresa territorialmente Controparte_1 designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, è giustificato dalla richiamata previsione legislativa;
atteso che le lesioni riportate dal terzo trasportato danneggiato dal sinistro devono essere risarcite e che, nel caso di specie, Controparte_1
ha provveduto alla liquidazione dopo avere effettuato tutti gli accertamenti del caso come da
[...] relazione medico –legale in atti;
rilevato che l'art. 292 del Codice delle Assicurazioni, prevede il diritto di regresso dell'impresa designata nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese, questo giudice ritiene di accogliere la domanda attorea così come formulata: deve, pertanto, essere riconosciuta a , in Controparte_1 qualità di Impresa designata dal FGVS, la somma di € 10.800,00.
La domanda deve essere accolta sia nei confronti del conducente della vettura Mercedes
Smart, direttamente responsabile del sinistro, sia del proprietario della stessa, responsabile ai sensi dell'art. 2054, III comma, cc nonché responsabile anche di aver omesso di adempiere all'obbligo dell'assicurazione contro la responsabilità civile (Cass. Civ. Sez. III n. 15303/2013)”.
Deducono gli appellanti che “Tanto vale soprattutto in considerazione delle contestazioni già svolte in primo grado circa la responsabilità nella determinazione del sinistro arbitrariamente posta totalmente a carico dei sigg.ri e . Parte_1 Parte_2
Dal verbale redatto dalle autorità intervenute in occasione del sinistro dell'1.4.2004 emergono solo dichiarazioni contrastanti dei conducenti e l'assenza di testimoni presenti al fatto.
Non è dato pertanto sapere sulla base di quale argomentazione l'odierna attrice abbia optato, peraltro in via transattiva e stragiudizialmente, per la totale liquidazione del danno derivante dalle lesioni riportate dalla trasportata”.
Il motivo è infondato.
Proprio tenuto conto delle “dichiarazioni contrastanti dei conducenti e l'assenza di testimoni presenti al fatto” si è applicata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 cc destinata ad operare proprio nei casi, come quello in esame, in cui non è possibile accertare la colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. Naturalmente gli odierni appellanti, nel giudizio di prime cure, ben avrebbero potuto fornire la prova di una diversa dinamica del sinistro.
Ciò non è avvenuto e pertanto non può essere superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 cc.
La liquidazione dei danni è poi avvenuta sulla base di una perizia medica.
Deve osservarsi che la somma liquidata pari ad € 10.800,00 riguarda la metà dei danni subiti da Persona_2
Deve infatti osservarsi che il perito riconosceva congrua la somma già spesa da quest'ultima per cure odontoiatriche pari ad € 3.000,00, riconosceva altresì la necessità di ulteriori spese per cure pari ad € 9.600,00 nonché un' incapacità temporanea assoluta di giorni 15, un' incapacità parziale al
50% di giorni 15 ed un danno biologico nella misura del 3-4% della totale.
E' evidente che la somma corrisposta dalle non può coprire l'integralità di atli danni CP_1 anche in considerazione che in essa “è compreso l'importo di euro 1.700,00 dovuto all'avv. Ciconte
Nicola per compenso professionale”.
§ 7.6. — Con il sesto motivo gli appellanti contestano “l'efficacia interruttiva della prescrizione delle comunicazioni prodotte”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Parte convenuta contesta la prescrizione del diritto di rivalsa anche per aver indicato nelle lettere di messa in mora una data sbagliata del sinistro. L'eccezione è infondata, in quanto come è stato già dichiarato un mero errore materiale non inficia tutti gli altri elementi presenti che concorrono ad individuare esattamente il sinistro di cui trattasi.”.
Gli appellanti contestano “l'efficacia interruttiva della prescrizione delle lettere depositate dalla compagnia per assoluta carenza di elementi essenziali quali appunto l'esatta informazione circa un dato fondamentale quale il fatto costitutivo della pretesa rappresentato dalla data del sinistro”.
La doglianza è infondata per le ragioni espresse in precedenza.
L'indicazione erronea della data deve ritenersi frutto di un mero errore materiale mentre il sinistro è identificato correttamente.
Inoltre l'atto interruttivo della prescrizione non richiede alcuna tipicità o formalità tassativa, trattandosi di atto libero nella forma, purché nel mezzo e nel contenuto esprima in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore.
Le missive in atti posseggono tali caratteristiche e debbono pertanto considerarsi idonee ad interrompere la prescrizione.
§ 7.7. — Con il settimo motivo gli appellanti eccepiscono la “intervenuta prescrizione”. Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “L'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, ex art. 292, comma I, D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti del responsabile del sinistro non nasce dal contratto di assicurazione bensì deve qualificarsi come obbligo ex lege che sorge in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa designata. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'Impresa designata dal Fondo di garanzia per la vittime della strada, che agisca ai sensi dell'art. 29 della legge n. 990/1969 (oggi art. 292, l ° comma, d. lgs. n. 209 del 2005), non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è concessa dalla legge e che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (C.C.. n. 15303/2013; C. C. n. 10176/1997; C.C.n. 10827 /2007). Tutto ciò premesso, con riferimento al caso concreto va osservato che il sinistro è del 01.04.2004 ed il pagamento alla terza trasportata risale al 05.07.2007, con l'evidente conseguenza, date le missive depositate in atti e l'instaurazione del presente giudizio, che non è maturato l'ordinario termine di prescrizione decennale.
Infatti il dies a quo per la prescrizione del diritto di regresso decorre dalla data del pagamento da parte dell'impresa che, nel caso in esame, è avvenuto il 05.07. 2007 e tale termine, che avrebbe maturato la sua naturale scadenza il 05.07.2017, è stato più volte interrotto validamente.
Una prima volta con raccomandate del 28.11.2012 alla e del 31.12.2015 al , Pt_1 Pt_2 seguite poi dalle proposte di stipula della convenzione di negoziazione assistita del 23.09.2016 ed infine dall'introduzione del presente giudizio nel 2018 (cfr. doc. allegati all'atto di citazione)”.
Deducono gli appellanti che “La sentenza impugnata è da riformare anche nella parte in cui ritiene che il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale in luogo di quello biennale come indicato dalle SSUU n. 12014 del 1991 richiamata anche nella successiva Cass. 15357 del
2006 che sancisce che, con riferimento all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, il regresso dell'impresa designata previsto dall'art 29, primo comma della legge 1969 n. 990 nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nei casi contemplati dall'art. 19 primo comma lett. a) e b) della stessa legge, sia riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 cod. civ. in quanto si tradurrebbe nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale con conseguente affermazione dell'applicabilità del termine prescrizionale biennale di cui all'art. 2947 c.c. che decorre dalla data del pagamento”. Il motivo è infondato.
Invero “L'azione di regresso dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevista dall'art. 29 della l. n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis, ha natura speciale ed autonoma ex lege, sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato” (Cass. Sez.
3, 09/05/2024, n. 12736, Rv. 670915 - 01).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale.
Tale termine, come osservato in precedenza, veniva interrotto dapprima dalle lettere di messa in mora del 28/11/2012 e del 31/12/2015, quindi dall'invio dell'invito alla negoziazione assistita ed infine dalla notifica dell'atto di citazione.
§ 7.8. — Con l'ottavo motivo di appello viene dedotto l'<erroneo governo delle spese di lite>.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, a mente del DM 55/2014, in relazione al valore della causa e all'effettiva attività svolta”.
Deducono gli appellanti che “a prescindere dall'esito del giudizio, sussistevano ampie e giustificate ragioni che avrebbero dovuto condurre ad una decisione di compensazione delle spese di lite.
Ragioni che possono essere ravvisate nella particolare complessità e novità delle questioni trattate e negli elementi istruttori acquisiti, che rendevano certamente non temeraria la posizione dell'odierno appellante, oltre che nella circostanza per cui l'instaurazione della lite era riconducibile anche alla negligenza della controparte”.
Il motivo è infondato.
Invero l'articolo 92 cpc consente la compensazione delle spese nei soli casi di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 77/ 2018).
Tali presupposti non sussistono nel caso in esame trattandosi dell'esercizio di una normale azione di regresso da parte di impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in non essendo stata espletata alcuna istruttoria) nel seguente modo: Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
§ 10. — Gli appellanti sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma Controparte_1
n. 13919/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre a rimborso
[...] spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IO LL
Sezione VI civile
R.G. 1991/2021
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 12:05
Presidente Dott. IO LL Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LONGO MAURO avv. Monti sost.
Parte_2
Avv. LONGO MAURO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ROVINI KATY avv. Picuti sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IO LL
FF DR
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO LL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1991 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Longo (C.F.: C.F._2
– PEC: ed elettivamente domiciliati presso C.F._3 Email_1
in Roma, Via Pompeo Magno n. 94, giusta procura in Controparte_2 atti;
- APPELLANTI -
e
(C.F.: – P.IVA: ), in qualità di Impressa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Rovini Katy
(C.F.: – PEC: ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giorgia Picuti sito in Roma, via Sardegna n. 50, giusta procura in atti;
- APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 31.03.2021 e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma
n. 13919/2020, pubblicata in data 12.10.2020 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 18559/2018, promosso da n.q. di impresa designata dal Fondo di garanzia per le Controparte_1 vittime della strada, nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato , territorialmente designata Controparte_1 per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, conveniva in giudizio e e chiedeva che gli stessi fossero condannati, in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 ex art. 292, comma 1, D. Lgs. n. 209/2005, al pagamento dell'importo di € 10.800,00, oltre interessi e spese legali. Tale importo corrisponde alla somma risarcita da , n.q. FGVS, a Controparte_1
per le gravi lesioni subite dalla stessa nel sinistro del 01.04.2004 verificatosi Parte_3 alle ore 04.20 circa in Roma, presso l'intersezione semaforica tra via Ostiense e via Pellegrino
Matteucci, in cui si sono scontrate la vettura Opel Astra targata AS755LW di proprietà e condotta da ed il veicolo Mercedes Smart, targato CA192KN, privo di copertura Controparte_3 assicurativa, di proprietà di , condotta da e nella quale si trovava Parte_1 Parte_2 la in qualità di terza trasportata. In occasione del sinistro i conducenti dei due veicoli Pt_3 coinvolti rilasciavano dichiarazioni contrastanti - ognuno assumeva di essere passato con l'impianto semaforico segnalante luce verde - e pertanto, rilevata dai verbalizzanti la mancanza di copertura assicurativa della Mercedes Smart, provvedeva a far valutare le lesioni riportate Controparte_1 dalla da un medico – fiduciario della Compagnia e provvedeva a liquidare alla stessa Pt_3
l'importo di € 10.800,00, con attribuzione della responsabilità ad entrambi i veicoli coinvolti al 50%, come da perizia e quietanza in atti. provvedeva poi a richiedere la restituzione Controparte_1 dell'importo sborsato sia a che a e successivamente li invitava Parte_1 Parte_2 alla stipula di negoziazione assistita, senza ottenere alcun riscontro ad entrambe le raccomandate inviate e prodotte in atti. e si costituivano in giudizio eccependo Parte_1 Parte_2
l'inammissibilità della domanda per genericità della procura, la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui al n. 3) e 4) del III comma dell'art. 163 cpc, l'intervenuta prescrizione e contestando l'esclusiva responsabilità del nella determinazione del sinistro. Chiedevano, Pt_2 pertanto, di dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda e comunque di respingerla nel merito”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- accoglie la domanda e per l'effetto condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
, la somma di € 10.800,00 corrisposta dalla stessa in qualità di impresa designata dal CP_1
FGVS alla parte danneggiata nel sinistro di cui è causa, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2
a , le spese di lite, che liquida in € 2.738,00 per compensi ed € 280,00 per esborsi Controparte_1 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello e hanno chiesto di accogliersi Parte_1 Parte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità della domanda;
nel merito: respingere la domanda;
in ogni caso: vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali pari al 15% dei compensi e alle rivalse di legge (cassa avvocati e IVA), da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
13.05.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni ““Piaccia all'Eccellentissima Corte adita, contrariis reiectis, per i motivi ut supra esposti in via principale rigettare, per i motivi ut supra esposti, l'appello proposto in quanto destituito di fondamento in fatto e diritto e confermare la sentenza n. 13919/2020 emessa dal Tribunale di Roma;
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in otto motivi.
§ 7.1. — Il primo motivo di appello è così rubricato “Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “La domanda è fondata e deve essere accolta.
Tutte le eccezioni sollevate dalle parti convenute sono possono essere accolte”.
Deduce innanzitutto l'appellante che “La sentenza impugnata presenta una prima palese contraddizione nell'apertura della parte motiva”.
Il motivo è infondato.
Invero si tratta evidentemente di un puro refuso derivante dall'assenza dell'avverbio di negazione “non” sostituito dal verbo “sono”.
Infatti nella motivazione della sentenza vengono poi respinte espressamente tutte le eccezioni.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene eccepito il “Difetto di procura per genericità”. Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “la procura alle liti - il cui originale è in atti unitamente all'originale dell'atto di citazione notificato tramite ufficiale giudiziario - è stata apposta su foglio separato dall'atto di citazione ma congiunto materialmente con il testo dell'atto ed
è poi seguita dalla relata di notifica;
è evidente, quindi, che la procura rilasciata dal legale rappresentante di parte attrice è senz'altro riferita all'atto di citazione al quale è congiunta”.
Deduce l'appellante che “la procura non è in alcun modo congiunta all'atto stesso né, nel suo testo, né è possibile ravvisare alcun elemento che la leghi indissolubilmente all'atto di citazione:
“delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio “senza alcuna menzione all'oggetto del giudizio o alle parti in causa”.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale la procura è incastonata tra l'atto di citazione e la relata di notifica talché deve ritenersi “congiunta” all'atto di citazione cui univocamente si riferisce.
Sul punto le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti” (Cass. Sez. U., 09/12/2022, n. 36057, Rv. 666374 - 01).
Deve pertanto ritenersi che la procura in atti sia stata correttamente rilasciata.
§ 7.3. — Con il terzo motivo di appello viene eccepita la “Nullità citazione per carenza dei requisiti di cui al n. 3) e al n. 4) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.: determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero esposizione dei fatti”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Anche l'asserita nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 cpc n. 3) e 4) appare a questo giudice del tutto infondata.
Parte attrice ha chiaramente esposto il fatto storico e le ragioni giuridiche che intende far valere in giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'importo versato al terzo trasportato. È vero che sussiste un errore nella quietanza in quanto si riporta come data del sinistro il 05.04.2004 anziché il 01.04.2004 tuttavia trattasi di un mero errore materiale che non è in grado di incidere sulla comprensibilità dell'intera azione svolta, così come assume parte attrice, né sul suo diritto alla difesa che appare compiutamente espletato in comparsa di costituzione, anche nel merito. Nella quietanza vengono, infatti, riportati i dati della vettura non assicurata con la specifica che trattasi del veicolo di proprietà della e condotto al momento del sinistro dal . Pertanto Pt_1 Pt_2 sussiste a parere di questo giudice - la riferibilità della quietanza al sinistro per cui è causa, e cioè al sinistro del 01.04.2004 di cui è in atti anche il verbale redatto dalle autorità intervenute che hanno descritto ed identificato sia le vetture coinvolte sia i proprietari delle stesse, i relativi conducenti ed anche la terza trasportata ( ) che inseriscono anche come infortunata nel Persona_1 sinistro. Tale errore materiale, che la Compagnia ha riprodotto pedissequamente nelle lettere successive interruttive, comunque non inficia la loro efficacia in quanto nelle missive appare chiaramente indicato che trattasi di infortunio in cui ha riportato danni la Persona_1 trasportata sulla vettura CA192KN sprovvista di garanzia assicurativa;
pertanto si ritiene che la ed il ben potevano ricollegarle al sinistro del 01.04.2004 anche se la data era Pt_1 Pt_2 erroneamente indicata nel 05 dello stesso mese e dello stesso anno, soprattutto in considerazione dell'intervento dei VV.UU. e delle gravi lesioni subite dalla terza trasportata nella loro vettura”.
Deducono gli appellanti che “Sull'atto si richiama a fondamento della domanda un sinistro stradale avvenuto l'1.4.2004. L'intera documentazione offerta, fatta eccezione per il doc. 1 richiamano invece un sinistro avvenuto nella diversa data del 5.4.2004”.
Il motivo è infondato.
L'articolo 163 cpc stabilisce infatti che l'atto di citazione debba contenere: “3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni”.
Tali elementi, come rilevato nella sentenza impugnata, sono contenuti nell'atto di citazione in cui è stata univocamente individuato il sinistro oggetto di giudizio.
Ne è riprova che i convenuti si sono difesi nel merito.
Del resto non vi è prova che l'autovettura targata CA192KN sia rimasta coinvolta in altri sinistri nel breve arco temporale tra il 01.04.2004 ed il 05.04.2004.
§ 7.4. — Con il quarto motivo di appello viene dedotto il “mancato assolvimento dell'onere probatorio”.
Gli appellanti evidenziano innanzitutto che nella quietanza del 5.7.2007 viene indicata la data dell'incidente nel 05.04.2004.
Tale indicazione è evidentemente frutto di un mero errore materiale per le ragioni sopra riportate. Deducono inoltre gli appellanti che “Controparte, aldilà dell'atto di quietanza prodotto, anch'esso errato, non è riuscita a provare né la sottoscrizione dell'atto da parte della danneggiata né l'effettiva liquidazione non avendo la sig.ra confermato la sottoscrizione Persona_1
e la ricezione degli importi”.
La deduzione è infondata.
Invero la quietanza, non è soggetta all'osservanza di forme particolari, e può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione (Cass. Sez. 3, 11/07/2024, n. 19034, Rv. 671931 -
01).
“Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione” (Cass. Sez. 3, 28/02/2023, n. 5945, Rv. 667201 - 01).
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti la quietanza, quale atto confessorio, ha piena efficacia probatoria e non necessita di ulteriori conferme da parte del creditore che ha sottoscritto l'atto.
§ 7.5. — Il quinto motivo di ricorso è rubricato “Sulla responsabilità”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Da ultimo va rilevato, nel merito, e cioè in ordine all'asserita assenza di totale responsabilità del nella verificazione del Parte_2 sinistro, come ha correttamente applicato il II comma dell'art. 2054 cc ed ha Controparte_1 liquidato il sinistro al 50%, dato il contrasto delle dichiarazioni dei conducenti e l'assenza di ulteriori elementi a sostegno delle dichiarazioni delle parti coinvolte.
La domanda va quindi accolta.
È stato infatti documentalmente dimostrato che: “1. il sinistro per cui è causa deve ascriversi alla concorrente paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, come emerge verbale redatto dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti al momento del fatto in cui sono riportate le discordanti dichiarazioni delle parti coinvolte;
2. la Mercedes SmartCA192KN di proprietà di e condotta da Parte_1 Pt_2
era priva di copertura assicurativa e i verbalizzanti hanno provveduto alla contestazione
[...] dell'art.193 del Codice della Strada;
3. la danneggiata del sinistro ( ), vista la mancanza di copertura Persona_1 assicurativa del mezzo sul quale era trasportata, ha richiesto, ex art. 283, comma 1, lettera b) Codice delle Assicurazioni, l'intervento del FGVS, nel caso di specie per mezzo di , che Controparte_1 provvedeva al risarcimento dei danni (al 50%) corrispondendo la somma di € 10.800,00, come da quietanza in atti sottoscritta dalla danneggiata per accettazione;
4. successivamente al suddetto pagamento , n.q. FGVS, con raccomandate Controparte_1
a.r. del 28.11.2012 e 31.12.2015, intimava a e il rimborso della Parte_1 Parte_2 suddetta somma e, con raccomandate a.r. del 23.09.2016, invitava gli stessi alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Considerato che l'intervento di , in qualità di impresa territorialmente Controparte_1 designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, è giustificato dalla richiamata previsione legislativa;
atteso che le lesioni riportate dal terzo trasportato danneggiato dal sinistro devono essere risarcite e che, nel caso di specie, Controparte_1
ha provveduto alla liquidazione dopo avere effettuato tutti gli accertamenti del caso come da
[...] relazione medico –legale in atti;
rilevato che l'art. 292 del Codice delle Assicurazioni, prevede il diritto di regresso dell'impresa designata nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese, questo giudice ritiene di accogliere la domanda attorea così come formulata: deve, pertanto, essere riconosciuta a , in Controparte_1 qualità di Impresa designata dal FGVS, la somma di € 10.800,00.
La domanda deve essere accolta sia nei confronti del conducente della vettura Mercedes
Smart, direttamente responsabile del sinistro, sia del proprietario della stessa, responsabile ai sensi dell'art. 2054, III comma, cc nonché responsabile anche di aver omesso di adempiere all'obbligo dell'assicurazione contro la responsabilità civile (Cass. Civ. Sez. III n. 15303/2013)”.
Deducono gli appellanti che “Tanto vale soprattutto in considerazione delle contestazioni già svolte in primo grado circa la responsabilità nella determinazione del sinistro arbitrariamente posta totalmente a carico dei sigg.ri e . Parte_1 Parte_2
Dal verbale redatto dalle autorità intervenute in occasione del sinistro dell'1.4.2004 emergono solo dichiarazioni contrastanti dei conducenti e l'assenza di testimoni presenti al fatto.
Non è dato pertanto sapere sulla base di quale argomentazione l'odierna attrice abbia optato, peraltro in via transattiva e stragiudizialmente, per la totale liquidazione del danno derivante dalle lesioni riportate dalla trasportata”.
Il motivo è infondato.
Proprio tenuto conto delle “dichiarazioni contrastanti dei conducenti e l'assenza di testimoni presenti al fatto” si è applicata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 cc destinata ad operare proprio nei casi, come quello in esame, in cui non è possibile accertare la colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. Naturalmente gli odierni appellanti, nel giudizio di prime cure, ben avrebbero potuto fornire la prova di una diversa dinamica del sinistro.
Ciò non è avvenuto e pertanto non può essere superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 cc.
La liquidazione dei danni è poi avvenuta sulla base di una perizia medica.
Deve osservarsi che la somma liquidata pari ad € 10.800,00 riguarda la metà dei danni subiti da Persona_2
Deve infatti osservarsi che il perito riconosceva congrua la somma già spesa da quest'ultima per cure odontoiatriche pari ad € 3.000,00, riconosceva altresì la necessità di ulteriori spese per cure pari ad € 9.600,00 nonché un' incapacità temporanea assoluta di giorni 15, un' incapacità parziale al
50% di giorni 15 ed un danno biologico nella misura del 3-4% della totale.
E' evidente che la somma corrisposta dalle non può coprire l'integralità di atli danni CP_1 anche in considerazione che in essa “è compreso l'importo di euro 1.700,00 dovuto all'avv. Ciconte
Nicola per compenso professionale”.
§ 7.6. — Con il sesto motivo gli appellanti contestano “l'efficacia interruttiva della prescrizione delle comunicazioni prodotte”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Parte convenuta contesta la prescrizione del diritto di rivalsa anche per aver indicato nelle lettere di messa in mora una data sbagliata del sinistro. L'eccezione è infondata, in quanto come è stato già dichiarato un mero errore materiale non inficia tutti gli altri elementi presenti che concorrono ad individuare esattamente il sinistro di cui trattasi.”.
Gli appellanti contestano “l'efficacia interruttiva della prescrizione delle lettere depositate dalla compagnia per assoluta carenza di elementi essenziali quali appunto l'esatta informazione circa un dato fondamentale quale il fatto costitutivo della pretesa rappresentato dalla data del sinistro”.
La doglianza è infondata per le ragioni espresse in precedenza.
L'indicazione erronea della data deve ritenersi frutto di un mero errore materiale mentre il sinistro è identificato correttamente.
Inoltre l'atto interruttivo della prescrizione non richiede alcuna tipicità o formalità tassativa, trattandosi di atto libero nella forma, purché nel mezzo e nel contenuto esprima in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore.
Le missive in atti posseggono tali caratteristiche e debbono pertanto considerarsi idonee ad interrompere la prescrizione.
§ 7.7. — Con il settimo motivo gli appellanti eccepiscono la “intervenuta prescrizione”. Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “L'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, ex art. 292, comma I, D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti del responsabile del sinistro non nasce dal contratto di assicurazione bensì deve qualificarsi come obbligo ex lege che sorge in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa designata. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'Impresa designata dal Fondo di garanzia per la vittime della strada, che agisca ai sensi dell'art. 29 della legge n. 990/1969 (oggi art. 292, l ° comma, d. lgs. n. 209 del 2005), non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è concessa dalla legge e che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (C.C.. n. 15303/2013; C. C. n. 10176/1997; C.C.n. 10827 /2007). Tutto ciò premesso, con riferimento al caso concreto va osservato che il sinistro è del 01.04.2004 ed il pagamento alla terza trasportata risale al 05.07.2007, con l'evidente conseguenza, date le missive depositate in atti e l'instaurazione del presente giudizio, che non è maturato l'ordinario termine di prescrizione decennale.
Infatti il dies a quo per la prescrizione del diritto di regresso decorre dalla data del pagamento da parte dell'impresa che, nel caso in esame, è avvenuto il 05.07. 2007 e tale termine, che avrebbe maturato la sua naturale scadenza il 05.07.2017, è stato più volte interrotto validamente.
Una prima volta con raccomandate del 28.11.2012 alla e del 31.12.2015 al , Pt_1 Pt_2 seguite poi dalle proposte di stipula della convenzione di negoziazione assistita del 23.09.2016 ed infine dall'introduzione del presente giudizio nel 2018 (cfr. doc. allegati all'atto di citazione)”.
Deducono gli appellanti che “La sentenza impugnata è da riformare anche nella parte in cui ritiene che il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale in luogo di quello biennale come indicato dalle SSUU n. 12014 del 1991 richiamata anche nella successiva Cass. 15357 del
2006 che sancisce che, con riferimento all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, il regresso dell'impresa designata previsto dall'art 29, primo comma della legge 1969 n. 990 nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nei casi contemplati dall'art. 19 primo comma lett. a) e b) della stessa legge, sia riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 cod. civ. in quanto si tradurrebbe nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale con conseguente affermazione dell'applicabilità del termine prescrizionale biennale di cui all'art. 2947 c.c. che decorre dalla data del pagamento”. Il motivo è infondato.
Invero “L'azione di regresso dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevista dall'art. 29 della l. n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis, ha natura speciale ed autonoma ex lege, sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato” (Cass. Sez.
3, 09/05/2024, n. 12736, Rv. 670915 - 01).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale.
Tale termine, come osservato in precedenza, veniva interrotto dapprima dalle lettere di messa in mora del 28/11/2012 e del 31/12/2015, quindi dall'invio dell'invito alla negoziazione assistita ed infine dalla notifica dell'atto di citazione.
§ 7.8. — Con l'ottavo motivo di appello viene dedotto l'<erroneo governo delle spese di lite>.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, a mente del DM 55/2014, in relazione al valore della causa e all'effettiva attività svolta”.
Deducono gli appellanti che “a prescindere dall'esito del giudizio, sussistevano ampie e giustificate ragioni che avrebbero dovuto condurre ad una decisione di compensazione delle spese di lite.
Ragioni che possono essere ravvisate nella particolare complessità e novità delle questioni trattate e negli elementi istruttori acquisiti, che rendevano certamente non temeraria la posizione dell'odierno appellante, oltre che nella circostanza per cui l'instaurazione della lite era riconducibile anche alla negligenza della controparte”.
Il motivo è infondato.
Invero l'articolo 92 cpc consente la compensazione delle spese nei soli casi di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 77/ 2018).
Tali presupposti non sussistono nel caso in esame trattandosi dell'esercizio di una normale azione di regresso da parte di impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in non essendo stata espletata alcuna istruttoria) nel seguente modo: Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
§ 10. — Gli appellanti sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma Controparte_1
n. 13919/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre a rimborso
[...] spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IO LL